Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05457/2025REG.PROV.COLL.
N. 07755/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7755 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Plutino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Federico in Roma, via degli Scialoja 3;
contro
Ministero dell'economia e delle finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la LA sezione staccata di GI LA (Sezione Prima) n-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Marco Antonio Plutino e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del giudizio di primo grado è l’impugnazione della determina del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 19.4.19, prot. n. 0120245/2019, notificata a mani il 30.4.19, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la determina del Comandante Interregionale del 27.12.18, che aveva comminato al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione e contestuale iscrizione d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa del Centro Documentale (già Distretto Militare) competente, senza alcun grado a decorrere dalla data del 27.12.18, nonché della medesima determina del Comandante Interregionale del Comando Interregionale dell’Italia Sud-occidentale della Guardia di Finanza del 27.12.2018, prot. n. 0702279/2018.
2. Per una migliore comprensione della vicenda – alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti - si rappresenta quanto segue.
2.1. In data 30.04.2019, veniva notificata al ricorrente la determina del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 19.04.19, prot. n. 0120245/2019, con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico dell’ex luogotenente -OMISSIS-, in quanto infondato. Con tale ricorso si impugnava la determina del Comandante Interregionale dell’Italia Sud-occidentale della Guardia di Finanza del 27.12.2018, prot. n. 0702279/2018, con la quale era stata comminata la sanzione della perdita del grado per rimozione e contestuale iscrizione d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa del Centro Documentale (già Distretto Militare) competente, senza alcun grado, a decorrere dalla data del 27.12.18.
2.2. Tale decisione scaturiva dalla contestazione di addebiti formulata con nota n. 213190/19 del 5.7.18 e a seguito del rapporto finale dell’Ufficiale Inquirente del 18.08.18. Con l’irrogazione della sanzione del 27.12.18 al ricorrente - Ispettore della Guardia di Finanza, all'epoca dei fatti in forza presso il Gruppo di GI LA, quale Comandante della Squadra Operativa Volante della II Sezione Operativa del Nucleo Operativo, articolazione deputata anche allo svolgimento dell'attività di verifica fiscale – venivano contestati e addebitati disciplinarmente i seguenti fatti, commessi, in alcuni casi, unitamente ad altro militare, maresciallo aiutante, all’epoca dei fatti anch’egli in forza al medesimo Reparto del Corpo: A) non ha disdegnato, all’occorrenza, di procurare ad un amico, già appartenente alla Guardia di Finanza, poi congedatosi e divenuto commercialista, un cliente titolare di una ditta individuale operante nel settore della vendita al dettaglio di elettrodomestici, in violazione dei doveri di correttezza, indipendenza e imparzialità, atteso che sia il commercialista che l’imprenditore rientravano tra i soggetti economici sottoposti alla vigilanza del loro Reparto di appartenenza e, quindi, potenzialmente destinatari di verifiche fiscali riconducibili alla propria attività di servizio. Fatto commesso a GI LA ed accertato in data 25/11/2009; B) riceveva in omaggio dallo stesso imprenditore di cui al capo precedente una NT refrigerante per la conservazione del vino (corrisposta a ciascuno di essi) ponendo così in essere un comportamento idoneo, in astratto, a nuocere ed ostacolare il sereno adempimento dei propri compiti di servizio, trattandosi, come già detto, di operatore economico sottoposto alla vigilanza del loro reparto di appartenenza e quindi potenzialmente destinatario di verifiche fiscali riconducibili alla propria attività di servizio. Fatto commesso a GI LA ed accertato in data 24/12/2009; C) allo scopo di “sistemare” un controllo effettuato da altro ispettore nei confronti di un affine della moglie di un graduato (entrambi in forza al Gruppo di GI LA), essendo a conoscenza del fatto che da lì a poco il Comandante del Gruppo sarebbe andato in licenza, si accordavano per rimandare la predisposizione dell’intera trattazione, al fine di metterla alla firma solo nel momento in cui sarebbe subentrato il Comandante Interinale, ignaro del tutto. Fatto commesso in GI LA ed accertato in data 17/12/2009; D) il giorno in cui doveva essere chiusa una verifica fiscale in corso nei confronti di un imprenditore reggino operante nel settore edile, contattava lo stesso imprenditore per fissare un incontro, senza volerne spiegare il motivo (“…non ve lo posso dire, ci dobbiamo vedere due minuti…”) e, soprattutto, senza indicare gli uffici del Comando come luogo dell’appuntamento. I due interlocutori, poi, si accordavano per incontrarsi addirittura a casa dell’imprenditore. Fatto commesso a GI LA in data 01.12.2009; E) nel corso di un’attività ispettiva svolta da militari del Gruppo della Guardia di Finanza di GI LA, veniva contattato dal titolare del ristorante “Cantina della Suocera” il quale gli chiedeva notizie sulla data in cui era stato sottoposto l’ultima volta a controllo, in quanto, visto che non aveva i “registri” ipotizzava che la prefata documentazione fosse ancora custodita presso gli uffici del Comando del Corpo. L’ispettore si faceva prontamente passare al telefono il collega che stava operando, riferendogli che probabilmente, i registri si trovavano presso il Reparto in quanto era stata effettuata un’altra attività “…siccome gli abbiamo contestato un dipendente qua…”. Terminato il controllo, l’imprenditore contattava nuovamente lo -OMISSIS- e gli riferiva che i militari erano andati via senza rilevare nulla (“…niente, niente, quando ci sei tu…”), soggiungendo inoltre: “…dice che poi parlano con te, consultano i registri che ce li hai tu…”. Dalle visure effettuate mediante l’utilizzo della banca dati in uso al Corpo SERPICO, tuttavia non emergeva alcuna attività ispettiva di natura fiscale eseguita nel corso del 2009 sul conto del soggetto in questione. Fatto commesso in GI LA in data 12.12.2009; F) su richiesta di una terza persona non meglio identificata poneva in essere un comportamento estrinsecatosi nell’indebito interessamento riguardo gli esiti di un’attività di servizio effettuata da altri militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Taurianova allo scopo di ottenere, successivamente, un “piacere” dalla terza persona sopra citata. Fatto commesso in GI LA ed accertato nelle data 26.11.2009, 27.11.2009 e 10.12.2009; G) informato da altro ispettore del Corpo in forza al medesimo Gruppo di GI LA circa l’avvio di un controllo fiscale nei confronti di una ditta individuale operante nel settore della fabbricazione di porte, finestre, imposte e cancelli metallici, dopo qualche giorno contattava personalmente il titolare della ditta medesima qualificandosi come “il Maresciallo della Finanza” allo scopo di commissionargli dei lavori da eseguire presso la casa di una propria conoscente, ottenendo, così, un preventivo estremamente vantaggioso in termini di costi dei lavori, portati “…all’osso…” a detta dello stesso soggetto economico, dimostratosi in estrema agitazione. Fatto commesso in GI LA ed accertato nelle date del 11.01.2010, 15.01.2010 e 16.01.2010; H) contattava un imprenditore che stava effettuando alcuni lavori di natura edile per conto dello stesso ispettore, il quale, dopo aver manifestato la necessità di acquistare un certo quantitativo di “IE” per l’esecuzione dei citati lavori, veniva reso edotto dal soggetto medesimo del fatto che il materiale in questione poteva essere acquistato da un fornitore ben preciso, che avrebbe probabilmente praticato al militare un prezzo di favore. Detto fornitore risultava essere un noto pregiudicato, mafioso, peraltro conosciuto dall’ispettore che, nonostante tutto, non solo dava incarico al proprio interlocutore di andare ad acquistare la IE, ma gli spiegava di dire all’interessato che si trattava di roba dell’ispettore (“…e qual è il problema? Manda il camion e gli devi dire che è la mia e porta la IE a casa mia…”). Successivamente, l’ispettore affermava che sarebbe passato direttamente da lui (“…Va bene, domani mattina passo dai, domani passo…”). Fatto commesso in GI LA ed accertato in data 19.01.2010; I) contattava una terza persona, non meglio identificata ma comunque riconducibile ad una società sottoposta a verifica fiscale, e, dopo aver chiesto delucidazioni sull’andamento dell’attività in essere da parte della Guardia di Finanza ed avere saputo che la stessa probabilmente si sarebbe conclusa non positivamente per la società stessa, prospettava al proprio interlocutore la possibilità di denunciare i militari operanti per falsità in atto pubblico, allo scopo di sottoporre di nuovo a controllo tutta la trattazione. L’ispettore proseguiva al riguardo affermando “…a me un piacere mi fai che mi cacci due colli mostruosi…”. Fatto commesso in GI LA ed accertato in data 19.01.2010.
2.3. Tale motivazione veniva sostanzialmente condivisa dal Comando Generale che respingeva il ricorso gerarchico, richiamando le risultanze della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica e ritenendo che “la condotta tenuta dal ricorrente denoti una completa carenza di qualità morali e di carattere” inconciliabili con gli obblighi di lealtà e rettitudine.
3. Il ricorrente, nel giudizio di primo grado, ha articolato i seguenti cinque autonomi motivi (estesi da pagina 6 a pagina 28):
I- Nullità del procedimento e decadenza dall’azione disciplinare. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1392 e 1393 C.O.M. (D. Lgs. 66/10).
II- Illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere. Insussistenza dei presupposti di fatto legittimanti l’adozione del provvedimento sanzionatorio. Manifesta erroneità delle risultanze poste a base degli atti impugnati.
III- Violazione e falsa applicazione dell’art. 653 C.P.P.. Eccesso di potere per mancata preclusione del giudizio disciplinare.
IV- Illegittimità ed eccesso di potere per difetto di istruttoria. Insufficienza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione dei provvedimenti impugnati.
V- Eccesso di potere per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza ed evidente sproporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 D.Lgs. N. 66 Del 2010.
VI - Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza.
4. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la LA, sez. staccata di GI LA, n. 244 del 31/03/2022:
a) ha respinto il ricorso;
b) ha condannato il ricorrente alle spese, secondo il criterio della soccombenza.
5. il sig. IE ha interposto appello, notificato in data 11 ottobre 2022, affidato ad un unico, articolato, motivo- esteso da pagina 9 a pagina 20 – con il quale critica le motivazioni a sostengo dell’impugnata sentenza, ritenuta erronea per
5.1. Eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e dei presupposti di fatto, violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, mancata applicazione del codice deontologico, violazione di legge ed eccesso di potere, applicazione degli artt. 653 e 408 cpp.
5.2. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1355 e 1357 d.lgs n. 66/2010.
5.3. Nullità del procedimento e decadenza dall’azione disciplinare, violazione e falsa applicazione degli artt. 1392 e 1393 c.o.m. (d. lgs. 66/10), violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.p., eccesso di potere per mancata preclusione del giudizio disciplinare.
6. Si è costituito il Ministero con memoria di stile.
7. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 le parti hanno discusso, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è infondato.
8.1. Per ragioni di ordine logico, viene preliminarmente in evidenza il terzo profilo di appello, con il quale “ si ripropongono i motivi di ricorso indicati nell’atto introduttivo di primo grado ai n. 1 e 3 e trattati ai capi nn. 7, 8 e 9 della sentenza, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata laddove ha rigettato il motivo di impugnazione ”; adduce l’appellante che le azioni disciplinari inerenti condotte non oggetto del procedimento penale avrebbero dovuto essere trattate ex art. 1399 del COM a pena di decadenza poiché gli atti e i comportamenti non oggetto di procedimento penale dovevano costituire oggetto di immediata contestazione degli addebiti. Sul punto la sentenza del Tar ha dichiarato il motivo inammissibile (non infondato, come scrive l’appellante) perché non specificatamente proposto con ricorso gerarchico; ciò, ad avviso dell’appellante, non sarebbe esatto poiché anche in sede di ricorso gerarchico era stata invocata l’applicazione degli artt. 1392 e 1393 Com.
8.2. La censura è infondata.
In sede di ricorso gerarchico, con il primo motivo il ricorrente aveva, sì, lamentato la violazione dell’art.1392 C.O.M., ma unicamente sotto il profilo della pretesa tardività della contestazione degli addebiti rispetto la data di adozione del decreto di archiviazione, profilo all’evidenza diverso da quello introdotto per la prima volta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Pertanto, la sentenza appellata ha correttamente pronunciato l’inammissibilità del ricorso in parte qua: è infatti orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui " in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale " (Cons. Stato, sez. III, 18.9.2023, n. 8419; sez. VI, 19.11.2018, n. 6491; sez. III, 17.4.2018, n. 2286; sez. VI, 2.7.2015, n. 3299; sez. V, 15.3.2012, n. 1444).
8.3. Il profilo risulta comunque infondato, anche a ritenere, come opina l’appellante, che, diversamente da quanto statuito dalla decisione appellata (secondo la quale alla fattispecie non trova applicazione il testo del D.lgs. n. 66/2010 con le modifiche introdotte dalla legge n. 124/2015), debba applicarsi il nuovo testo dell’articolo 1393 C.O.M..
8.4. Occorre premettere che, come chiarito dall’ ad. plen. di questo Consiglio di Stato (13/09/2022 n.14), nell'attuale assetto ordinamentale non ricorre più la cd. pregiudiziale penale al procedimento disciplinare, ma trova, al contrario, applicazione il diverso principio dell'autonomia, sia pur "temperata", dei giudizi (cfr. di recente Consiglio di Stato, sezione II, 26 novembre 2024, n. 9506).
Per il personale militare dispongono gli articoli 1392 e 1393 d. lgs. n. 66/2010. In particolare, in base a tale ultima disposizione:
- "il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale" (co. 1, primo periodo);
- "per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità punibili con la consegna di rigore" e in particolare per quelle "disciplinari di stato", l'amministrazione militare "solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito degli accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale" (co. 1, secondo periodo);
- il procedimento disciplinare è "avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza....".
In linea generale, può affermarsi che per il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (e, in particolare, per i militari imputati di fatti penalmente rilevanti), resta fermo il principio generale di "autonomia temperata" del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, dato che, nel caso di addebito di fatti penalmente rilevanti che comportino sanzioni gravi (ed in particolare, quelle di stato), e sempre che vi siano necessità istruttorie, il procedimento disciplinare può essere sospeso in attesa di quello penale.
L'avvio del procedimento disciplinare, anche in pendenza di procedimento penale, costituisce, dunque, la regola nell'impiego pubblico, mentre la sospensione rappresenta l'eccezione, dipendente dalla sussistenza di due distinti presupposti: la natura particolarmente grave della sanzione astrattamente irrogabile all'esito del procedimento; la particolare "complessità" dell'istruttoria, ovvero la indisponibilità di "elementi conoscitivi sufficienti"; quegli elementi cioè, come è dato dedurre, che solo le indagini penali ed il successivo dibattimento possono fornire, attesa l'ampiezza e la capacità di acquisizione proprie dei mezzi all'uopo predisposti dall'ordinamento.
Ora, occorre rilevare come l'art. 1393, nel descrivere i casi nei quali è consentito attendere l'esito del processo penale, fa genericamente riferimento ai "fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria", con ciò intendendo riferirsi non già a "singoli" fatti ciascuno dei quali costituente illecito penale, ma all'"insieme" dei fatti per i quali l'autorità giudiziaria procede.
Dunque, chiarisce la citata decisione, il procedimento disciplinare può essere sospeso anche con riferimento a fatti non aventi rilevanza penale - quando ricorrano anche fatti per i quali, invece, procede l'autorità giudiziaria (art. 1393, co. 1, primo periodo) - apparendo evidente come ciò che il legislatore intende ottenere è una valutazione unitaria e complessiva di tutti i singoli fatti dei quali il dipendente pubblico è incolpato.
Quindi, la richiamata disposizione, nel riferirsi al procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte , fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, assolve all'esigenza di una valutazione unitaria anche per fatti fin dall'origine non penalmente rilevanti (che attendono per la loro valutazione l'esito del giudizio instaurato per quei fatti che hanno invece rilevanza penale).
Tale conclusione è ulteriormente confermata da quanto previsto dall'art. 1355, co. 4, cod. ord. mil, che, nel definire i criteri generali per la "irrogazione delle sanzioni disciplinari", afferma:
"se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso".
Il che dimostra, ancora una volta,
- per un verso, come sussista l'esigenza di una valutazione unitaria di più trasgressioni, perché il "comportamento contrario alla disciplina" deve essere comprensibilmente "rivelato" dalla complessiva condotta del militare e non atomisticamente, attraverso la singola valutazione di ogni specifico episodio;
- per altro verso, come tale modus di valutazione si risolva in una garanzia per il militare ed in un possibile vantaggio per lo stesso in sede di concreta irrogazione e quantificazione della sanzione (fin qui la citata ad. plen., n.14/2022).
8.5. Nel caso in questione, applicando le superiori coordinate, risulta irrilevante che alcune delle condotte contestate in sede disciplinare non avessero costituito oggetto di imputazione penale, trattandosi di comportamenti necessariamente inquadrabili in un’unica cornice di uno “stile” di vita del tutto contrario agli obblighi connessi allo status del militare.
La censura risulta quindi anche infondata nel merito.
Ciò posto, va ricordato che il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso, ai sensi degli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza o del decreto di archiviazione che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale; la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge (Consiglio di Stato sez. II, 30/06/2023, n.6410).
Pertanto, l’avvio del procedimento disciplinare, nel caso in questione, risulta tempestivo.
9. Con la seconda parte del terzo motivo di appello, riferito al “ Capo 3 del ricorso, trattato al Capo 9 della sentenza oggi impugnata, si ripropone il motivo considerandolo nell’ottica già trattata nel Capo I del presente atto e cioè della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 653 e 408 cpp così come dettato dalla giurisprudenza in applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione. In ogni caso, per l’effetto devolutivo dell’appello si ripropone per intero il Capo 1 e 3 del ricorso ”.
9.1. Tale profilo anzitutto risulta inammissibile perché del tutto generico.
È stato già più volte ricordato che alla "parte volitiva" dell'appello deve sempre accompagnarsi una "parte argomentativa", che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata: " il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall'art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo; il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, si presenta come revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato 8 aprile 2021, n. 2843) ".
9.2. La censura è poi inammissibile per violazione dell’onere della indicazione specifica dei motivi di ricorso, imposto a pena di inammissibilità, che non può essere assolto " per relationem " con il generico rinvio ad atti depositati in giudizio, senza la esplicazione del loro contenuto.
9.3. Per pacifica giurisprudenza, in appello sono inammissibili le censure riproposte ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. attraverso un semplice richiamo agli atti di primo grado, senza che ne venga trascritto il testo in modo da poter individuare con certezza di quali censure effettivamente si tratti; siffatta modalità di esposizione dei motivi di ricorso, definita per relationem , per il rinvio ad altro documento allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati, si pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. (tra le tante Consiglio di Stato sez. IV, 28/08/2024, n.7294).
9.4. Come chiarito da questo giudice d'appello (sez. IV, 20/3/2024 n. 2725), gli oneri di specificità e chiarezza incombenti sulla parte ricorrente (e sul suo difensore, che tecnicamente la assiste in giudizio) trovano il loro fondamento:
- nell'art. 24 Cost., posto che solo una esposizione chiara dei motivi di ricorso o, comunque, delle ragioni che sorreggono la domanda consente l'esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio;
- nella loro strumentalità alla attuazione del principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma secondo, Cost.;
- nella necessità della difesa "tecnica", il che contribuisce a rendere evidente la natura della professione legale quale "professione protetta", ai sensi dell'art. 33, quinto comma, Cost. e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile (cfr. Corte cost., 17 marzo 2010 n. 106);
- nella necessità di consentire alla controparte e al giudice di individuare chiaramente le censure proposte e conseguentemente consentire alla parte intimata di approntare le relative difese nonché al giudice di delimitare correttamente l'oggetto del giudizio.
Questi principi sono stati ribaditi anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sez. I, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia), la quale ha avuto modo di chiarire la legittimità della sanzione dell'inammissibilità (del ricorso per Cassazione), a fronte della violazione dei doveri di specificità e sinteticità (nel caso esaminato, si trattava della violazione del c.d. principio di autosufficienza nella predisposizione del ricorso per cassazione).
10. Vengono, quindi, in esame i motivi di appello primo e secondo, che possono essere trattati congiuntamente e che risultano complessivamente infondati.
10.1. Osserva anzitutto il Collegio che, secondo la giurisprudenza e la dottrina espressesi in materia, le sanzioni disciplinari di stato e quelle di corpo incidono entrambi sullo status di militare, ma mentre le prime hanno quale effetto il venir meno dello status stesso, anche se in via temporanea, le seconde incidono sullo status del soggetto all'interno dell'organizzazione militare, limitandone alcune facoltà o posizioni giuridiche: ciò si spiega, perché le sanzioni di stato attengono a violazioni della disciplina militare cui consegue un effetto esterno alla medesima compagine militare, invece le sanzioni di corpo esauriscono la loro funzione all'interno della citata organizzazione e, quindi, rispondono a una finalità educativa del punito in base alle esigenze delle Forze Armate (cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 luglio 2000, n. 3835).
10.2. Alla luce di tale premessa, nel caso di specie non può dubitarsi della correttezza dell'inflizione, al punito, di una sanzione di stato, anziché di corpo: invero, i numerosi comportamenti a lui ascritti, posto a fondamento del decreto di irrogazione della sanzione, travalicano senza ombra di dubbio l'interesse del "Corpo" e non esauriscono certo la relativa portata all'interno dell'organizzazione militare, conseguendo, invece, un effetto esterno alla compagine militare e ledendo l'interesse generale di detta compagine.
10.3. Per quanto attiene alla valutazione dei fatti oggetto del procedimento disciplinare, desunti dagli atti del procedimento penale definito con decreto di archiviazione del 14 marzo 2018 del Tribunale di GI LA - Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, si osserva che dalla richiesta di archiviazione del 15.2.2018 non si evince l’insussistenza dei fatti ascritti, bensì l’insufficienza degli elementi risultanti dai fatti in esame al fine di sostenere l’accusa in giudizio per i reati anche associativi contestati (artt. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 c.p., artt. 110 e 317 c.p. e artt. 110 e 323 c.p.) e la maturata decorrenza del termine prescrizionale “per la quasi totalità delle contestazioni”.
Fermo restando il rilievo disciplinare, sottolineato nella richiesta di archiviazione, dei gravi comportamenti desunti dalle intercettazioni (e dettagliatamente indicati in premesse, cui si fa rinvio).
10.4. Al riguardo, l'art. 653, recante "efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare", dispone:
"1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso”.
Dunque, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico. La predetta norma infatti è ostativa ad una diversa valutazione dei fatti in senso disciplinare da parte dell'amministrazione soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un proscioglimento con formula piena, e cioè quando la sentenza, valutando come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell'illecito, recida alla base ogni possibile ulteriore utilizzazione degli elementi così valutati (Cons. Stato Sez. IV 22 maggio 2012, n. 2971).
10.5. Il Collegio ritiene dunque di confermare l’orientamento della Sezione (ribadito con sentenza n.8814 del 9/10/2023) secondo cui < il vincolo di giudicato imposto dall'art. 653 c.p.p. non discende semplicemente dall'utilizzo, nel dispositivo della sentenza di assoluzione, di una delle c.d. "formule terminative" (il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o l'imputato non l'ha commesso), ma impone che l'assoluzione con le formule ivi indicate sia conseguenziale, sul piano motivazionale, ad un "accertamento" compiuto dal giudice sull'infondatezza del capo di imputazione, con riferimento alla rapportabilità del fatto alla fattispecie astratta di reato ovvero alla estraneità dell'imputato alla commissione del reato.
Ne discende che, laddove siffatto accertamento sia mancato e l'assoluzione sia derivata da ragioni di carattere processuale, la sentenza penale non è ostativa ad un'autonoma valutazione dei fatti e della condotta sul piano disciplinare poiché le regole e limiti di prova del giudizio penale non possono estendersi oltre la loro sede naturale e involgere il giudizio disciplinare che risponde a diverse esigenze e finalità.
Il giudizio penale, infatti, è deputato all'accertamento delle responsabilità- appunto- penali che pongono a rischio la libertà personale dell'imputato (o dell'indagato), circostanza questa che giustifica l'adozione di limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale (Corte di Cassazione, Sezioni Unite 23 dicembre 2009 n. 27292; id. 12 febbraio 2013, n. 3271) .>.
Il Collegio condivide le conclusioni sopra richiamate, che si attagliano anche al caso in esame, in quanto l’archiviazione non reca alcun accertamento favorevole all’appellante del fatto storico e della condotta materiale, ma si limita a rilevare la carenza di prova del quadro accusatorio e la intervenuta prescrizione di quasi tutti i reati contestati.
10.6. Per le sopra indicate ragioni, correttamente l’ufficiale istruttore, una volta acquisiti gli esiti del giudizio penale, ha proceduto ad un'autonoma valutazione ai fini disciplinari della fondatezza dei fatti addebitati.
11. Ciò posto, deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza, il giudizio disciplinare non è vincolato dalle valutazioni effettuate in sede penale, giacché il giudizio penale e quello disciplinare sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi, fermo restando, quindi, che lo stesso fatto imputabile all'inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l'aspetto disciplinare ( ex plurimis : Cons. Stato Sez. IV 3.5.2011 n. 2643).
11.1. Con specifico riferimento al materiale probatorio, questa Sezione, con sentenza n.2004 del 21/03/2022, ha affermato che l’inutilizzabilità dell’intercettazione telefonica, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, non impedisce la valutazione di quegli stessi fatti così come storicamente accertati ai fini del profilo disciplinare della vicenda, alla stregua della costante giurisprudenza di questo Consiglio, riguardo ai rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 7703, sez. IV, 31 luglio 2012, n. 4346, e sez. III, 26 maggio 2014, n. 2689).
Questo Consiglio, sez. VI, con sentenza n.3570 del 9/5/2022, sempre in tema di intercettazioni, ha rimarcato come:
- l’inutilizzabilità delle stesse riguardi specificamente il processo penale, deputato all’accertamento delle responsabilità appunto penali che pongono a rischio la libertà personale dell’imputato (o dell’indagato), cosa questa che giustifica l’adozione di limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale;
- in ragione di tanto, è solo con riferimento ai procedimenti penali che una ipotetica, piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nell’ambito di procedimenti penali diversi da quello per cui le stesse intercettazioni erano state validamente autorizzate contrasterebbe con le garanzie poste dall’art. 15 Cost., a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni;
- in relazione poi al profilo della utilizzabilità in concreto, è stato precisato che presupposto per l’utilizzo esterno delle intercettazioni è la legittimità delle stesse nell’ambito del procedimento in cui sono state disposte (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 dicembre 2009 n. 27292; 12 febbraio 2013, n. 3271), risultando quindi irrilevante (ai fini disciplinari) l’inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, c.p.p. in diverso procedimento penale;
- la prova della conversazione telefonica e del suo contenuto può ben desumersi dalla lettura dei brogliacci di cui all’art. 268, comma 2, del c.p.p. (cfr. ex plurimis Corte di Cassazione penale n. 49462 del 2015).
11.2. Alla stregua di tali, condivisibili, principi, occorre rilevare come, nel caso in questione, la circostanza che nell’ambito del procedimento penale originario le intercettazioni siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali non risulta oggetto di alcuna contestazione.
12. Quanto ai dedotti profili della carenza di istruttoria e di motivazione, ed alle specifiche censure articolate con il primo motivo di appello, si osserva che correttamente l'ufficiale istruttore, una volta acquisiti gli esiti del giudizio penale, ha proceduto ad un'autonoma valutazione ai fini disciplinari della fondatezza dei fatti addebitati, rilevando come le condotte ascritte all’incolpato emergessero dalle evidenze istruttorie costituite dalle intercettazioni telefoniche acquisite nel giudizio penale ed alla base della prima decisione di condanna.
12.1. Sul punto si impongono le seguenti ulteriori considerazioni: la motivazione dell’atto impugnato dimostra come le risultanze del procedimento penale siano state oggetto di una valutazione autonoma sul piano disciplinare; l’appello come il ricorso muove da una valutazione parcellizzata dei vari fatti oggetto dell’indagine penale, prima, e del disciplinare, poi, cercando di smontare (mediante una narrazione alternativa dei fatti, sfornita di alcun elemento probatorio) la ricostruzione contenuta negli atti impugnati, desunta da elementi oggettivi (intercettazioni, dal significato univoco), minimizzando e sminuendo la gravità dei comportamenti.
I provvedimenti impugnati richiamano le valutazioni contenute nella richiesta di archiviazione, che evidenziano l’assoluto disvalore dei comportamenti del militare. A conferma, sono sufficienti anche i soli stralci di intercettazione richiamati nella richiesta di archiviazione e gli episodi del regalo della NT (confermato, nella memoria prodotta nel corso del procedimento disciplinare, dall’interessato, che ha sostenuto, senza provarlo, di avere a sua volta regalato formaggi) e il dialogo con l’imprenditore a proposito dell’acquisto di IE a prezzo scontato (risultando irrilevante che per altre ragioni poi l’acquisto non sia andato a buon fine), episodi che denotano assoluta spregiudicatezza.
13. Nel merito della sanzione, il Collegio ricorda che, per costante giurisprudenza (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. II, 31 gennaio 2022, n. 667; Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629, con i precedenti della stessa Sezione ivi elencati), " la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità " (cfr. C.d.S., Sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1968).
L’ampia discrezionalità investe la valutazione dei fatti ascritti al dipendente nonché il convincimento sulla gravità delle infrazioni e la conseguente sanzione da infliggere, ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere, attraverso tale procedimento, tutelati (sent. 27.6.2022, n. 5261).
Trattasi di un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria (Cons. Stato, Sez. II, 21.3.2022, n. 2001).
14. Alla luce di tale premessa, nel caso di specie non può dubitarsi della correttezza dell’inflizione, al punito, della sanzione di stato, in quanto, il comportamento a lui ascritto, posto a fondamento del decreto di irrogazione della sanzione, lede, all’evidenza, l’interesse generale e, all’esterno, il prestigio dell’Amministrazione militare.
Tenendo conto dei richiamati limiti al sindacato di questo giudice, non appare riscontrabile alcun vizio motivazionale, né di violazione del principio di proporzione, poiché dell'esito delle valutazioni, delle quali si dà conto nel provvedimento, emerge come l'interessato abbia posto in essere una condotta lesiva dei principi di moralità e di rettitudine che devono caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente alla Guardia di Finanza, compromettendo irrimediabilmente quella relazione fiduciaria che deve necessariamente permanere tra Amministrazione e dipendente.
Nel caso in questione, l’Amministrazione ha ritenuto gli addebiti contestati chiaramente delineati e correttamente valutati nell'ambito dell'inchiesta formale, in quanto assistiti da numerosi riscontri, desunti dalle indagini preliminari condotte in sede penale mediante captazione di numerose conversazioni telefoniche, provenienti da varie utenze in uso ad altri soggetti coindagati ed allo stesso appellato.
Invero, l’Amministrazione ha ripercorso in modo analitico e puntuale gli elementi fattuali provenienti dalle indagini penali; le risultanze istruttorie, obiettivamente e contestualmente considerate, hanno contribuito in modo preciso e concordante a delineare un quadro di riferimento comportamentale che l’autorità disciplinare ha ritenuto incompatibile con lo status di militare, tale da imporre l’adozione di un provvedimento di natura espulsiva, non ravvisandosi alcuna attenuante nella valutazione del tipo di sanzione da applicare.
15. Peraltro l’Amministrazione non è tenuta a motivare ulteriormente le ragioni della sanzione inflitta, anche perché, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la perdita del grado è sanzione unica e indivisibile, non essendo suscettibile di essere regolata tra un minimo e un massimo entro i quali all’Amministrazione spetti di esercitare il potere sanzionatorio (Cons. Stato sez. IV, 8 marzo 2017, n. 1086; sez. IV, 8 febbraio 2018); nel contempo il giudizio disciplinare non riguarda la “gravità” di un’ipotesi tipica (e quindi un giudizio quantitativo di disvalore) ma piuttosto il collegamento tra il fatto imputato e gli obblighi assunti dal militare con il giuramento ovvero con le finalità del Corpo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2415 del 21 aprile 2009; 10 luglio 2007 n. 3887, 31 gennaio 2006, n. 339; 11 ottobre 2005, n. 5622).
16. Né può ravvisarsi sproporzione della sanzione inflitta rispetto agli addebiti mossi. In generale, quanto ai profili della adeguatezza della sanzione e della sua proporzionalità, va richiamata la giurisprudenza secondo cui il relativo principio consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sé di sindacare il merito dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381). Di conseguenza, il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo, vieta al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, soggette solo a sindacato ab externo , qualora trasmodino nell’abnormità, o evidenzino profili di eccesso di potere (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 21 dicembre 2020; sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4761; id., 28 ottobre 2019, n. 7335, 22 marzo 2017, n. 1302; 2 novembre 2017, n. 5053; Sez. III, 31 maggio 2019, n. 3652).
Nella fattispecie all’esame, tuttavia, l’impugnata sanzione non appare arbitraria, né illogica, in quanto - ricondotto il perimetro del sindacato giurisdizionale nei limiti della “non manifesta sproporzionalità”- irrogata in ragione di reiterate condotte gravemente contrarie alle finalità e al prestigio del Corpo di appartenenza.
17. Conclusivamente, l’appello è infondato e dev’essere respinto.
18. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n. 8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
19. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle amministrazioni appellate spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro cinquemila, oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante ed altri soggetti privati menzionati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.