Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2024, n. 8688
CASS
Sentenza 2 aprile 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, il 25 marzo 2024, con relatore il Consigliere Chiara Graziosi. Le parti in causa, da un lato, hanno richiesto la dichiarazione di illegittimità di un'ordinanza comunale di demolizione e il risarcimento dei danni, contestando la validità di un verbale di accertamento. Dall'altro lato, il Comune di Siracusa e altri intimati hanno difeso la legittimità dei propri atti. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'ammissibilità di ulteriori domande nel giudizio di querela di falso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello, che aveva ritenuto inammissibili tali domande. Il giudice ha argomentato che l'articolo 104 c.p.c. consente la proposizione di più domande contro lo stesso convenuto, anche in presenza di una querela di falso, evidenziando l'importanza di evitare il frazionamento delle cause e garantire un giusto processo. La Corte ha quindi condannato gli intimati a rifondere le spese processuali del grado di giudizio, compensando quelle dei gradi precedenti.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

Nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2024, n. 8688
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8688
    Data del deposito : 2 aprile 2024

    Testo completo