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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3043/2011
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3043/2011 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( C.F._5 Parte_6 C.F._6
( ), nonché Parte_7 C.F._7 Parte_8
( ) e C.F._8 Parte_9
( in qualità di eredi di C.F._9 Persona_1
( ), elettivamente domiciliati in Cagliari, via Dante n. C.F._3 42/a, presso lo studio dell'avvocato Sandro Piseddu, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, attori contro
( in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Tiziano n. 11, presso lo studio dell'avvocato Antonello Angioni e difesa dall'avvocato Leopoldo de' Medici, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e contro
( ) in persona del legale rappresentante, P_ P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici, nella via Dante, n. 23, è domiciliata;
convenuta/attrice in riconvenzionale con la chiamata in causa di
( ) in persona del legale rappresentante, Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante, n. 80, presso lo studio dell'avvocato Giampiero Schirru che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e di in persona del legale rappresentante, Controparte_4 convenuta contumace terza chiamata e con l'intervento di
(C.F. ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tiziano n. 11, presso lo studio dell'avvocato Antonello Angioni e rappresentata dall'avvocato Leopoldo de' Medici, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di intervento,
1 terza intervenuta
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice:
“Il Tribunale Voglia, respinte eccezioni e domande svolte dalle parti convenute, chiamate in causa e intervenute volontariamente: in via preliminare, rimettere la causa in trattazione, disponendo – se del caso previa precisazione dei quesiti – il richiamo del Ctu perché rielabori la relazione di ctu sulla base delle osservazioni svolte da Ct di parte attrice, o, in subordine, disporre la rinnovazione della consulenza con affidamento dell'incarico a tecnico esporto in materia di valutazioni tecnico estimative;
in via principale, condannare le società convenute, in solido od in subordine secondo le rispettive responsabilità, alla restituzione in favore degli attori delle aree di loro proprietà occupate sine titulo, e condannarle, altresì, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo delle stesse aree nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche con equo apprezzamento del giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, salvo gravame, nella ipotesi che non possa procedersi alla restituzione delle predette aree, condannare le società convenute, in solido od in subordine secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche con equo apprezzamento del giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni ipotesi, con vittoria delle spese del giudizio, ivi comprese le spese generali.”. Nell'interesse della parte convenuta e Controparte_1 per la terza intervenuta Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della (e per essa della Controparte_1 [...]
con ogni conseguente pronuncia;
Controparte_5
2. nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi precedentemente illustrati;
in subordine: nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, dichiarare l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Leonida Bissolati n.
23, e la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con sede in Verona, al Lungadige Cangrande n.
16, ciascuna in proporzione alla quota di rischio assunta, tenute a manlevare la parte concludente da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti e condannarle al diretto pagamento di tutte le somme che dovessero risultare liquidate in favore della controparte. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Nell'interesse della parte convenuta P_
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
2) dichiarare, in ogni caso, l'improponibilità di ogni avversa domanda nei confronti dell' 3) in estremo subordine, rigettare P_ ogni avversa domanda in quanto infondata e, comunque, disporre che l' P_ sia tenuta indenne di ogni somma per avventura dovuta dall'impresa
[...]
4) condannare gli attori responsabili del ritardo Controparte_1
2 nella consegna dei lavori e dell'accesso alle aree del risarcimento del danno, nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
5) vinte le spese”. Nell'interesse della terza chiamata in causa Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis: a) In via principale: rigettare ogni avversa domanda ed assolvere
[...] da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed onorari;
Controparte_3
b) In via subordinata, salvo rispettoso gravame: previo accertamento dell'eventuale operatività della polizza sulla base delle risultanze processuali, contenere l'entità della obbligazione di garanzia di CP_3 entro il limite di condizioni, massimale, scoperti, franchigie e quota di spettanza in coassicurazione del 60% contrattualmente previsti e, in concreto, limitare e contenere l'entità della obbligazione di CP_3 entro i limiti di condizioni, massimale, scoperti, franchigie e quota di
[...] spettanza in coassicurazione del 60% previsti in polizza. Con vittoria di spese ed onorari”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 Per_1
, ,
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_7 Parte_4
e hanno convenuto in giudizio le società
[...] Parte_6 Parte_5
e esponendo quanto segue: Controparte_1 P_
- è proprietario delle aree in Comune di Quartu S.E. loc. Parte_2
Cala Regina-Murtaucci, censite in catasto al Foglio 71, mappali 1, 2, 69, ricadenti in zona H sottozone H2P e H2P-P, aree che sono state inserite in un progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva-alberghiera comprendente unità residenziali, servizi comuni, ristorante, bar ed opere accessorie;
- è proprietario delle aree in Comune di Quartu S.E., Persona_1 censite in catasto al Foglio 43, mappali 2 e 4 e al Foglio 67, mappale 149;
- è proprietario delle aree in Comune di Quartu S.E. Parte_3 censite in catasto al Foglio 41, mappali 373, 374, 119, 363, 123, 121, 109,
357, 63, 64, 108, 110 e 111 ed al Foglio 64, mappali 694 e 696;
- è comproprietario, unitamente ai signori e Parte_1 Pt_4 Pt_1
, delle aree in Comune di Quartu S.E. censite in catasto al Foglio 41, mappali 136, 85 e 127, nonché proprietario delle aree censite in catasto al foglio 41 mappali 143, 36, 261, 262, 320, 312, 304 e 325;
- , , e sono comproprietari unitamente al Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 sig. delle aree in Comune di Quartu S.E. censite in catasto Parte_1 al Foglio 41, mappali 136, 85 e 127, nonché proprietari delle aree censite in catasto al Foglio 41, mappali 74 e 115;
- con provvedimento del 12 novembre 2007 è stato approvato dal Presidente dell' il progetto definitivo dei Lavori SS. 125, c.d. P_
“Orientale Sarda” e contestualmente è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere con indicazione degli immobili da espropriare, tra i quali sono ricompresi per una parte i mappali sopra indicati di proprietà degli esponenti;
- con disposizione n. 128 del 20 giugno 2008 il Presidente dell' P_ ha aggiudicato all' l'appalto Parte_11 integrato dei lavori comprendente anche l'incarico della progettazione esecutiva;
- con decreto del 30 marzo 2009 ha dunque avviato il procedimento espropriativo nei confronti degli esponenti e ha disposto l'occupazione
3 d'urgenza ai sensi dell'art. 22-bis d.p.r. 327/2001 degli immobili di loro proprietà con conseguente immissione in possesso e inizio dei lavori;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori sono state occupate aree maggiori rispetto ai mappali oggetto di esproprio pari a circa 8.330 mq con riguardo a
, 5.174 mq con riguardo a 6.013 mq con Parte_2 Persona_1 riguardo a 5.174 mq con riguardo a e Parte_3 Parte_1
7.733 mq con riguardo ai signori Pitzianti;
- inoltre, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori, la cava insistente nella proprietà di è stata utilizzata come deposito di materiale Parte_2 di risulta ed è stata danneggiata dal posizionamento di cavi di acciaio e reti paramassi;
- tali illegittimi comportamenti posti in essere dall'impresa e non CP_1 impediti dall' hanno cagionato un danno agli esponenti, in quanto P_ gli stessi non solo sono stati privati per anni delle aree di loro proprietà, ma è stato anche loro impedito di utilizzarne in conformità alla loro destinazione e uso.
1.1. Tanto esposto, gli attori hanno chiesto la restituzione delle aree illegittimamente occupate con rimessione in pristino dello stato dei luoghi e risarcimento dei danni, in subordine, nell'ipotesi in cui non possa procedersi alla restituzione, il risarcimento del danno, con interessi e rivalutazione.
2. Con comparsa depositata in data 17 giugno 2011, si è costituita in giudizio la la quale ha sostenuto in fatto Controparte_1 che:
- in data 24 settembre 2008 la ha stipulato con Controparte_1 [...] un contratto di affidamento della Progettazione ed Esecuzione dei lavori P_ di costruzione di una infrastruttura viaria sostitutiva alla SS 125 – Tronci II, avente ad oggetto esclusivamente le attività relative alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere appaltate;
- sono invece rimaste in capo all' le restanti attività relative alla P_ procedura di esproprio dei terreni, tra cui l'emissione del decreto motivato di esproprio, il rilievo dello stato di consistenza delle aree, l'immissione nel possesso delle stesse e la determinazione dell'indennità di esproprio;
- dopo che l' ha provveduto al rilievo dello stato di consistenza e P_ all'immissione nel possesso dei terreni, la ha predisposto Controparte_1 il proprio cantiere unicamente sulle aree occupate e consegnatele dall' P_
- successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, la società esponente ha effettuato una verifica dell'estensione delle aree consegnatele da e quelle su cui al momento insite il cantiere;
P_
- dalle verifiche è emerso che solo con riferimento alle aree di proprietà dell'attore vi è stato un trascurabile sconfinamento rispetto Parte_3
a quelle oggetto di esproprio;
- lo stesso sconfinamento è stato tuttavia autorizzato dallo e, Pt_3 comunque, ha avuto ad oggetto aree che, per le loro caratteristiche, erano insuscettibili di sfruttamento agricolo ed in generale economico.
2.1. In diritto la ha quindi sostenuto: Controparte_1
- il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo a lei addebitale alcuna responsabilità in ordine alle condotte lamentate dagli attori;
- l'assenza di prova in ordine ai presunti danni subiti e alla quantificazione degli stessi;
- in caso di ritenuta responsabilità, il proprio diritto di essere manlevata dalla e dalla in proporzione alla Controparte_3 Controparte_4
4 quota di rischio rispettivamente assunta, in virtù della polizza assicurativa
RCT n. 27600230081. 2.2. La ha quindi chiesto di essere Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa di e della Controparte_3 [...]
Controparte_4
3. Con comparsa depositata in data 11 luglio 2011 si è costituita in giudizio l' la quale preliminarmente eccepito: P_
- il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo, in ragione della esistenza della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto tutti i lavori sono stati affidati in appalto alla che deve Controparte_1 quindi rispondere dei fatti lamentati dagli attori.
3.1. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per le seguenti ragioni:
- gli attori non hanno dato prova del loro diritto di proprietà;
- con riguardo alla posizione dell'attore costituiscono Parte_2 oggetto dell'esproprio anche le aree sulle quali insiste la cava, in relazione alla quale è stata prevista in progetto la messa in sicurezza, mediante chiodature e apposizione di reti paramassi, e il successivo tombamento con il materiale proveniente dagli scavi delle gallerie;
- l' ha in ogni caso diritto di essere tenuta indenne da ogni ipotetica P_ conseguenza pregiudizievole dalla società Controparte_1
3.2. In via riconvenzionale, l' ha chiesto il risarcimento del danno P_ derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori per effetto delle condotte poste in essere dagli attori, e in particolare da che hanno impedito l'accesso Pt_3 alle aree tanto da costringere l'Anas all'attivazione della procedura di sgombero coatto mediante ausilio della forza pubblica.
4. Con decreto del 29 giugno 2011 è stata autorizzata la chiamata in causa di e della Controparte_3 Controparte_4
5. Si è costituita in giudizio soltanto la la quale, con Controparte_3 comparsa depositata in data 11 gennaio 2012, nel merito ha integralmente aderito e richiamato le difese espletate nell'interesse della Controparte_1
Con riguardo alla domanda di garanzia, in caso di ritenuta responsabilità della società assicurata ha chiesto che l'obbligazione di garanzia venga contenuta entro il limite della quota del 60% contrattualmente pattuito.
6. Con comparsa depositata in data 13 maggio 2016 è intervenuta volontariamente in giudizio la rappresentando di essere Controparte_5 medio tempore divenuta cessionaria del ramo d'azienda che ricomprende tutti i contenziosi, di qualsiasi natura, pendenti a nome della conferente (ed odierna convenuta) Controparte_1
La ha dunque fatto proprie le difese spiegate Controparte_5 nell'interesse della e ha rassegnato le conclusioni di cui Controparte_1 alla superiore epigrafe.
7. Il procedimento è stato istruito mediante produzioni documentali e espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio.
8. All'udienza del 4 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nelle comparse conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive difese alla luce dell'attività istruttoria esperita in corso di causa. La ha inoltre contestato, per la prima volta, che il danno CP_3 lamentato dagli attori rientri tra quelli garantiti, circoscritti a quelli da
5 interruzione di attività conseguenti ad eventi accidentali e involontari. Quelli per cui è stata formulata domanda sarebbero stati invece determinati da necessità di cantiere conseguente ad una attività voluta e necessaria.
*** *** ***
9. Deve in primo luogo essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto la presente controversia un'ipotesi di cosiddetto sconfinamento, che ha luogo quando la realizzazione di un'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello interessato dai provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto.
In tema di riparto della giurisdizione in materia di occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione non appare superfluo premettere un breve excursus sulla evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto alla enucleazione di principi regolatori ormai consolidati e unanimemente condivisi. In origine, la normativa di riferimento era contenuta nell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale prevedeva che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica e edilizia”. È evidente come, con tale previsione, il legislatore avesse inteso devolvere alla giurisdizione amministrativa l'intera materia concernente l'urbanistica e l'edilizia, comprese le occupazioni per finalità espropriative, a prescindere dalla qualificazione giuridica della situazione soggettiva lesa, con ciò ponendosi in contrasto con il sistema delineato dalla Costituzione (in particolare, articoli 102 e 103) improntato sulla dicotomia diritto soggettivo/interesse legittimo e sul riconoscimento in capo al giudice amministrativo della giurisdizione per la tutela dei diritti soggettivi limitatamente a 'particolari materie indicate dalla legge', purché caratterizzate dalla circostanza che l'amministrazione agisca come autorità (e quindi nell'esercizio di un potere) davanti al cittadino. La norma non ha quindi superato il vaglio della Corte Costituzionale, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nelle parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non solo le controversie aventi per oggetto “gli atti e i provvedimenti” delle amministrazioni pubbliche (e dei soggetti alle stesse equiparati) attraverso i quali esse svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, ma anche 'i comportamenti' non riferibili all'esercizio di un pubblico potere (Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204). In seguito all'intervento della Corte Costituzionale è apparso subito chiaro come dovessero ritenersi certamente attratte alla giurisdizione ordinaria le fattispecie di occupazione cosiddetta usurpativa, caratterizzate dall'assenza, ab origine, della dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi di condotte poste in essere al di fuori dell'esercizio di un potere. L'espunzione dal testo dell'art. 34 della locuzione 'comportamenti' ha invece, in un primo momento, sollevato dubbi in merito alla possibilità di ricondurre nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo quelle lesioni al diritto di proprietà provocate da atti (dichiarazione di pubblica utilità o decreto di occupazione d'urgenza) divenuti successivamente inefficaci ex lege per mancata conclusione del procedimento, potendo tali occupazioni essere equiparate a quelle poste in essere sine titulo e, quindi, in
6 astratto, a quei comportamenti materiali oggetto di censura da parte della
Corte Costituzionale. Secondo una prima impostazione, espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in seguito all'intervento della Corte Costituzionale doveva ritenersi sussistente la giurisdizione ordinaria sulle richieste risarcitorie derivanti da condotte di occupazione protratte dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima (Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2004, n. 21635). La questione è stata poco dopo affrontata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, dopo aver precisato come, anche in seguito alla sentenza 204/2004, dovesse escludersi che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fosse circoscritta alle sole ipotesi di lamentata lesione congiunta di interessi legittimi e diritti soggettivi, ha invece ritenuto che debbano ritenersi attratte alla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia non solo I) “le controversie di carattere solo impugnatorio involgenti esclusivamente interessi legittimi, perché rivolte a conseguire l'annullamento dell'atto con il quale il potere è stato esercitato”, ma anche II) le controversie che “abbiano ad oggetto diritti soggettivi quando la lesione di questi ultimi tragga origine, sul piano eziologico, da fattori causali riconducibili all'esplicazione del pubblico potere, pur se in un momento nel quale quest'ultimo risulta ormai mutilato dalla sua forza autoritativa per la sopraggiunta inefficacia disposta dalla legge per la mancata conclusione del procedimento” (Consiglio di Stato, ad. pl., 30 agosto 2005, n. 4). È stata così riconosciuta la giurisdizione amministrativa anche in relazione alle occupazioni sorrette da provvedimenti autoritativi degradatori, successivamente venuti meno per sopraggiunta inefficacia ex lege
(occupazione appropriativa). Il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto del tutto assimilabile a quest'ultima ipotesi (dell'inefficacia retroattiva ex lege) quella dell'annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità (occupazione usurpativa cosiddetta spuria), anch'essa pertanto assoggettabile alla giurisdizione amministrativa.
In questo quadro si è inserita la sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2006 n. 191 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (il quale statuiva che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ed essi equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico”) nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a
“i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non esclude i comportamenti riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. La Corte Costituzionale ha puntualizzato come, viceversa, siano riconducibili all'esercizio, ancorché viziato, della funzione pubblica, i comportamenti causativi di danno che siano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi, nella specie dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che deve reputarsi conforme alla Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a comportamenti collegati all'esercizio, pur se illegittimo, del pubblico potere.
7 Si è così giunti alla formulazione dell'art. 133 comma 1 lett. g) del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), a mente del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. Per quanto esposto, attualmente costituisce orientamento consolidato, vero e proprio ius receptum, quello per cui appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie risarcitorie (o restitutorie) ricollegabili ad ipotesi di occupazione appropriativa o acquisitiva, caratterizzate dall'esistenza della dichiarazione di pubblica utilità, ancorché non seguita dall'adozione del provvedimento di esproprio (da ultimo Cass. civ., sez. un., 01 marzo 2023, n. 6099). Appartengono, invece, alla giurisdizione ordinaria le fattispecie di occupazione usurpativa, caratterizzate dall'assenza anche della dichiarazione di pubblica utilità, nonché le ipotesi di occupazione (rectius sconfinamento) di un terreno diverso è più esteso rispetto a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità (Cass. civ., sez. un., 4 maggio 2023, n. 11701). Con specifico riferimento all'ipotesi dello sconfinamento, che propriamente interessa il caso oggetto del presente giudizio, è stato precisato che “la dichiarazione di pubblica utilità pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione e/o trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri autoritativi della P.A., configurando un comportamento illecito (comune) a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (c.d. occupazione usurpativa) e non diverso da quello di un privato che leda diritti dei terzi. Al quale conseguentemente l'interessato può reagire davanti al giudice ordinario, sia invocando la tutela restitutoria sia, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, optando per il risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2058 c.c.” (Cass. civ., sez. un., 7 dicembre 2016, n. 25044; Cass. civ., sez. un., 8 luglio 2019, n. 18272).
10. Nel merito la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Gli accertamenti tecnici espletati in corso di causa hanno confermato come nel corso dell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della infrastruttura viaria siano state occupate aree di proprietà degli attori non ricomprese tra quelle oggetto di legittima procedura espropriativa.
Alcune superfici sono state occupate con opere permanenti, dando luogo dunque a una irreversibile trasformazione del suolo e rendendo impraticabile la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Come specificato dal ctu l'occupazione è consistita nella apposizione di reti paramassi e di protezione delle scarpate, di recinzioni e di altre opere di presidio a protezione del corpo stradale.
Oltre alle aree occupate con opere permanenti, il ctu ha rilevato che ulteriori aree, adiacenti a quelle oggetto di esproprio o occupate in via di mero fatto, sono state manomesse durante l'esecuzione dei lavori per evidenti esigenze di cantiere (scavi, passaggio di mezzi e attrezzature di cantiere) e che per effetto di tali attività “è risultata impossibile la coltivazione, il
8 pascolo o qualsivoglia altro utilizzo da parte dei proprietari con i lavori in corso”. Al termine dei lavori dette aree sono state pacificamente restituite ai rispettivi proprietari.
Entrambe le occupazioni, in quanto poste in essere in assenza totale di un titolo legittimante, integrano una condotta illecita produttiva di danno, da mancata disponibilità del bene, che deve essere risarcita.
Sul punto occorre osservare come gli attori non abbiano affatto circoscritto la pretesa risarcitoria alle sole ipotesi di occupazione permanente, avendo costoro agito per ottenere il ristoro derivante dalla contestata occupazione di aree di loro proprietà in assenza di titolo, senza distinguere a seconda del carattere permanente o temporaneo della contestata occupazione.
Circa i criteri di quantificazione occorre osservare quanto segue. Con riguardo alle occupazioni permanenti il ctu ha provveduto a stimare il valore di mercato delle superfici occupate per poi calcolare il danno sulla base del disposto dell'art. 42 bis d.p.r. 327/2001, che prevede criteri di liquidazione del danno per il caso di utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, che sia stato modificato in assenza di un provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, sostanzialmente coincidente con la fattispecie in esame. Non è invece condivisibile la pretesa applicazione del criterio di cui all'art. 50 del d.p.r. 32/2001 in quanto relativo al diverso caso dell'occupazione temporanea. I valori indicati dal ctu devono tuttavia essere attualizzati, in quanto dal momento del deposito della consulenza l'occupazione si è protratta in assenza di un valido provvedimento di acquisizione sanante.
Pertanto, prendendo come riferimento la data del 15 giugno 2009 – individuata dal ctu, e non contestata dalle parti, come data certa di occupazione definitiva delle aree, tenuto conto dei tempi necessari all'allestimento del cantiere e all'inizio degli scavi – occorre considerare il tempo di occupazione di 15 anni e 9 mesi, matematicamente pari a 15,75. Seguendo il calcolo indicato dal ctu, pertanto, il valore di mercato dell'area occupata dovrà essere moltiplicato per gli anni di occupazione (15,75) e poi diviso per venti, dando luogo ai seguenti importi:
ditta : 1.714,56 euro;
Parte_2
ditta 470,57 euro;
Persona_1
ditta : 1.725,73 euro;
Parte_3
ditta : 1.588,55; Parte_1
ditta Francesco – Pitzianti Marco, IT, MA, Greca: 471,93; Pt_1
ditta Pitzianti Marco, IT, 492,81 euro. Pt_6 Pt_7
Su tali importi deve essere applicato il calcolo relativo alla rivalutazione e agli interessi dal giorno dell'occupazione illegittima, sopra individuato nel 15 giugno 2009.
Con riguardo al danno da occupazione temporanea, il c.t.u. ha invece condivisibilmente fatto ricorso al criterio previsto dall'art. 50 del d.p.r. 327/2001, che, per l'ipotesi di occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, prevede un'indennità per ogni anno pari a un dodicesimo di quanto sarebbero dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari a un dodicesimo di quella annua. Poiché l'occupazione si è protratta per l'intera durata dei lavori, il valore di mercato dell'area è stata moltiplicata per tale arco temporale e poi divisa per 12, dando luogo ai seguenti importi: ditta : 1.191,94 euro;
Parte_2
9 ditta 1.344,43 euro;
Persona_1
ditta : 5.272,46 euro;
Parte_3
ditta : 7.994,88 euro;
Parte_1
ditta Angioni-Pitzianti: 1.755,91 euro;
ditta 3.890,87 euro. Parte_4
Anche su tali importi deve essere applicato il calcolo relativo alla rivalutazione e agli interessi dal giorno dell'occupazione illegittima, sopra individuato nel 15 giugno 2009.
Nessun danno può invece essere riconosciuto per la interclusione di fondi di proprietà degli attori, che, benché non occupati dalle parti convenute, sarebbero divenuti in via temporanea o permanente inaccessibili a causa dei lavori e delle opere eseguite. Si tratta infatti di una circostanza diversa da quella contestata dagli attori con la domanda introduttiva del presente giudizio, che non ha formato oggetto di discussione tra le parti, ma unicamente riscontrata dal ctu in sede di accertamenti tecnici e sulla quale le controparti hanno fin dal principio dichiarato di non accettare il contraddittorio in quanto nuova e non oggetto di tempestiva allegazione.
Tale profilo non può dunque essere esaminato in questa sede.
11. In ordine ai danni da occupazione permanente e temporanea deve essere affermata la responsabilità solidale della e Controparte_1 dell' P_
In tema di occupazione espropriativa si è affermato da tempo un orientamento giurisprudenziale secondo cui dell'illecito e del danno conseguente all'irreversibile trasformazione del fondo risponde sempre e comunque il soggetto che ha posto in essere le attività materiali di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, non potendo questi invocare la non imputabilità in ordine alla mancata o ritardata pronuncia del decreto ablativo, anche quando sia dipesa da omissione dell'amministrazione in capo al quale sia rimasto il relativo potere, in quanto nel comportamento di chi conserva l'occupazione senza titolo e persevera nell'esecuzione dell'opera pur essendo a conoscenza della illegittimità dell'occupazione possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l'elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio (Cass. civ., sez. un., 23 novembre
2007, n. 24397). L'unico caso in cui l'esecutore materiale dell'opera è stato ritenuto privo di responsabilità è quello in cui questi, al quale non sia stata delegata il compimento della procedura espropriativa, realizzi l'opera durante il periodo di occupazione legittima (Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 1995, n. 10922), evidentemente diverso dal presente caso in cui l'occupazione è stata ab origine illegittima. Accanto a quella dell'autore materiale dell'occupazione e della realizzazione dell'opera, residua altresì la responsabilità concorrente dell'amministrazione a favore e su incarico della quale l'occupazione e l'opera sono state realizzate, anche nel caso in cui questa abbia delegato le stesse operazioni espropriative, poiché permane in capo ad essa il potere di stimolo e controllo dell'attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l'ente corresponsabile dell'illecito (Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2015, n. 18236).
10 Deve invece escludersi la responsabilità dell'amministrazione allorché i proprietari del suolo facciano valere un danno ulteriore derivante dall'attività di cantiere esercitata dall'impresa appaltatrice, poiché in questi casi viene meno ogni ragione di solidarietà, trattandosi di un'attività ulteriore compiuta dall'appaltatore con gestione a proprio rischio, con il solo limite che tale attività non sia collegabile né all'esecuzione del progetto, né a direttive specifiche dell'amministrazione concorrente, ma a propri comportamenti materiali in violazione del precetto generale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. I, 20 luglio 1999, n. 7771).
11.1. Alla luce di quanto esposto in termini generali, per quanto concerne il caso in esame, caratterizzato dal fatto che l' è rimasta titolare del P_ potere espropriativo e che alla è stata affidata unicamente, Controparte_1 con contratto stipulato in data 24 settembre 2008, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'infrastruttura viaria sostitutiva alla SS 125, deve osservarsi che:
a) In relazione ai danni da occupazione permanente la responsabilità della trova fondamento nel fatto che la stessa sia stata l'autore Controparte_1 materiale dell'occupazione illegittima e dell'irreversibile trasformazione dei fondi, che la stessa ha perpetrato nonostante l'opposizione manifestata dai proprietari fin dal principio. Quella dell' deriva dalla mancata adozione P_ dei provvedimenti di esproprio, unica titolare del relativo potere.
b) In relazione all'occupazione temporanea, derivante dall'attività di cantiere posta in essere dalla la quale ne è per l'effetto certamente CP_1 responsabile, la concorrente responsabilità dell' trova giustificazione nel P_ fatto che le condotte di occupazione con mezzi di cantiere è stata strettamente funzionale all'esecuzione delle opere e in quanto l' pur P_ tempestivamente sollecitata dai proprietari, sia rimasta inerte e non abbia impedito il protrarsi dell'occupazione sine titulo. 12. La ha chiesto di essere tenuta indenne dalla Controparte_1 [...]
e della dei danni di cui Controparte_3 Controparte_4 venga ritenuta responsabile.
La domanda è fondata. La società , che in corso di causa non ha mai contestato CP_3 l'operatività della polizza, nella comparsa conclusionale ha sostenuto l'estraneità del danno lamentato dagli attori dalla garanzia oggetto del contratto di assicurazione, che sarebbe circoscritto ai danni da interruzione di attività conseguenti ad eventi accidentali e involontari. L'art. 13 delle condizioni particolari allegate alla polizza 27600230081 prevede che “l'assicurazione è valida anche per i danni determinati da colpa grave dell'assicurato”, integrato, ai sensi dell'art. 17, della previsione secondo cui “La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”. Parte_12
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui l'assicurazione della responsabilità civile non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti a caso fortuito o forza maggiore, poiché da essi non sorge
11 responsabilità, con la conseguenza che una assicurazione limitata ai casi fortuiti sarebbe una assicurazione senza rischio e pertanto nulla ai sensi dell'art. 1895 c.c. In questa prospettiva, la clausola che preveda la copertura dei danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale deve essere intesa nel senso della sua sicura inerenza alle condotte colpose, anche se volontarie, e comprendenti, in assenza di alcuna limitazione a determinati gradi di colpa, anche la colpa grave.
La difesa della è pertanto, alla luce dei pacifici orientamenti CP_3 in materia, infondata. Da tanto consegue l'operatività della polizza assicurativa, estesa ai danni derivanti da condotta colposa, anche grave, nell'esercizio dell'attività di impresa svolta dalla società assicurata, e il conseguente diritto di quest'ultima di essere tenuta indenne del danno di cui è stata ritenuta responsabile dalla e della ciascuna in relazione alla Controparte_3 Controparte_4 quota di rischio contrattualmente assunta.
13. La domanda di risarcimento del danno proposta da è invece P_ infondata e non può essere accolta. Deve in primo luogo rilevarsi l'assoluto difetto di allegazione in ordine al danno asseritamente patito. L infatti nelle sue difese si è limitata a contestare agli attori di avere P_ ritardato i lavori di esecuzione dell'infrastruttura viaria, deducendo prova solo su tale aspetto, senza fornire alcuna precisazione in ordine al danno che ne sarebbe conseguito.
A tale difetto di allegazione si aggiunge il difetto di prova del danno.
La circostanza è stata ben evidenziata dallo stesso ctu, il quale ha dato atto dell'assoluta “carenza di documentazione utile a sostegno e supporto delle pretese dell' Proprio per tale ragione, per l'assoluta mancanza di P_ traccia di documentazione ufficiale in relazione ad asseriti danni patiti dall' per la ritardata consegna delle aree espropriate (ad esempio P_ riserve richiamate dall'appaltatore nel conto finale dei lavori e precedentemente iscritte nel registro ad ogni singolo stato di avanzamento lavori il tutto previsto a pena di decadenza) il Ctu, per rispondere al quesito, ha dovuto calcolare il detto danno “a contrario…”. La quantificazione operata dal ctu, basata sul valore dell'indennità di occupazione temporanea, non può pertanto essere condivisa perché relativa a un danno che l'Anas non ha provato di aver subito. 14. Il riparto delle spese di lite è governato dalla regola della soccombenza.
Per tali ragioni e sono tenute al rimborso Controparte_1 P_ delle spese di lite in favore degli attori, in misura pari 6.600,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive, quantificate sulla base degli importi medi previsti per le cause di valore non superiore a 26.000,00 euro con il riconoscimento di un aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
La , invece, risultata soccombente nei rapporti con la CP_3 [...]
è tenuta al rimborso delle spese di lite nei confronti di CP_1 quest'ultima in misura pari a 5.077,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 novembre 2013, sempre in ragione della soccombenza, devono essere definitivamente poste a carico di e Quella della consulenza Controparte_1 P_
12 tecnica d'ufficio depositata in data 1 luglio 2018, in quanto svolta in relazione a una domanda svolta da nei confronti degli attori, devono essere poste P_ a esclusivo carico dell' P_
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
NA (e per essa Controparte_1 [...]
e al risarcimento del danno per l'occupazione Controparte_5 P_ illegittima dei beni immobili di proprietà degli attori e segnatamente: a) per l'occupazione permanente a 1.714,56 euro, euro oltre rivalutazione e interessi a Parte_2 decorrere dal 15 giugno 2009;
a 470,57 euro, euro oltre rivalutazione e interessi a Persona_1 decorrere dal 15 giugno 2009;
a 1.725,73 euro, euro oltre rivalutazione e interessi a Parte_3 decorrere dal 15 giugno 2009;
a : 1.588,55, euro oltre rivalutazione e interessi a Parte_1 decorrere dal 15 giugno 2009; a – , , 471,93, euro Parte_1 Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 oltre rivalutazione e interessi a decorrere dal 15 giugno 2009;
a , , 492,81 euro, euro oltre Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 rivalutazione e interessi a decorrere dal 15 giugno 2009; b) per l'occupazione temporanea a : 1.191,94 euro, oltre rivalutazione e interessi a decorrere Parte_2 dal 15 giugno 2009;
a 1.344,43 euro, oltre rivalutazione e interessi a Persona_1 decorrere dal 15 giugno 2009;
a : 5.272,46 euro, oltre rivalutazione e interessi a decorrere Parte_3 dal 15 giugno 2009;
a : 7.994,88 euro, oltre rivalutazione e interessi a Parte_1 decorrere dal 15 giugno 2009;
a , , 1.755,91 euro, Parte_13 Pt_5 Pt_6 Pt_7 oltre rivalutazione e interessi a decorrere dal 15 giugno 2009; a , , 3.890,87 euro, oltre rivalutazione e Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 interessi a decorrere dal 15 giugno 2009;
NA e Controparte_3 Controparte_4 ciascuna nei limiti della quota di rischio contrattualmente assunta, a tenere indenne la (e per essa Controparte_1 Controparte_5
dei danni che è stata condannata a risarcire agli attori;
[...]
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta da P_
NA (e per essa Controparte_1 [...]
e al rimborso delle spese di lite in favore degli Controparte_5 P_ attori in misura pari a 6.600,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive;
NA al rimborso delle spese processuali in Controparte_3 favore di (e per essa Controparte_1 Controparte_5 in misura pari a 5.077,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive;
PONE le spese della consulenza tecnica depositata in data 14 novembre 2013 (liquidate con decreto del 28 novembre 2013) definitivamente a carico di (e per essa e Controparte_1 Controparte_5 [...]
P_
13 PONE le spese della consulenza tecnica depositata in data 1 luglio 2018
(liquidate con decreto del 16 ottobre 2018) definitivamente a carico di
[...]
P_
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 4 aprile 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3043/2011 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( C.F._5 Parte_6 C.F._6
( ), nonché Parte_7 C.F._7 Parte_8
( ) e C.F._8 Parte_9
( in qualità di eredi di C.F._9 Persona_1
( ), elettivamente domiciliati in Cagliari, via Dante n. C.F._3 42/a, presso lo studio dell'avvocato Sandro Piseddu, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, attori contro
( in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Tiziano n. 11, presso lo studio dell'avvocato Antonello Angioni e difesa dall'avvocato Leopoldo de' Medici, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e contro
( ) in persona del legale rappresentante, P_ P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici, nella via Dante, n. 23, è domiciliata;
convenuta/attrice in riconvenzionale con la chiamata in causa di
( ) in persona del legale rappresentante, Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante, n. 80, presso lo studio dell'avvocato Giampiero Schirru che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e di in persona del legale rappresentante, Controparte_4 convenuta contumace terza chiamata e con l'intervento di
(C.F. ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tiziano n. 11, presso lo studio dell'avvocato Antonello Angioni e rappresentata dall'avvocato Leopoldo de' Medici, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di intervento,
1 terza intervenuta
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice:
“Il Tribunale Voglia, respinte eccezioni e domande svolte dalle parti convenute, chiamate in causa e intervenute volontariamente: in via preliminare, rimettere la causa in trattazione, disponendo – se del caso previa precisazione dei quesiti – il richiamo del Ctu perché rielabori la relazione di ctu sulla base delle osservazioni svolte da Ct di parte attrice, o, in subordine, disporre la rinnovazione della consulenza con affidamento dell'incarico a tecnico esporto in materia di valutazioni tecnico estimative;
in via principale, condannare le società convenute, in solido od in subordine secondo le rispettive responsabilità, alla restituzione in favore degli attori delle aree di loro proprietà occupate sine titulo, e condannarle, altresì, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo delle stesse aree nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche con equo apprezzamento del giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, salvo gravame, nella ipotesi che non possa procedersi alla restituzione delle predette aree, condannare le società convenute, in solido od in subordine secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche con equo apprezzamento del giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni ipotesi, con vittoria delle spese del giudizio, ivi comprese le spese generali.”. Nell'interesse della parte convenuta e Controparte_1 per la terza intervenuta Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della (e per essa della Controparte_1 [...]
con ogni conseguente pronuncia;
Controparte_5
2. nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi precedentemente illustrati;
in subordine: nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, dichiarare l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Leonida Bissolati n.
23, e la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con sede in Verona, al Lungadige Cangrande n.
16, ciascuna in proporzione alla quota di rischio assunta, tenute a manlevare la parte concludente da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti e condannarle al diretto pagamento di tutte le somme che dovessero risultare liquidate in favore della controparte. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Nell'interesse della parte convenuta P_
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
2) dichiarare, in ogni caso, l'improponibilità di ogni avversa domanda nei confronti dell' 3) in estremo subordine, rigettare P_ ogni avversa domanda in quanto infondata e, comunque, disporre che l' P_ sia tenuta indenne di ogni somma per avventura dovuta dall'impresa
[...]
4) condannare gli attori responsabili del ritardo Controparte_1
2 nella consegna dei lavori e dell'accesso alle aree del risarcimento del danno, nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
5) vinte le spese”. Nell'interesse della terza chiamata in causa Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis: a) In via principale: rigettare ogni avversa domanda ed assolvere
[...] da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed onorari;
Controparte_3
b) In via subordinata, salvo rispettoso gravame: previo accertamento dell'eventuale operatività della polizza sulla base delle risultanze processuali, contenere l'entità della obbligazione di garanzia di CP_3 entro il limite di condizioni, massimale, scoperti, franchigie e quota di spettanza in coassicurazione del 60% contrattualmente previsti e, in concreto, limitare e contenere l'entità della obbligazione di CP_3 entro i limiti di condizioni, massimale, scoperti, franchigie e quota di
[...] spettanza in coassicurazione del 60% previsti in polizza. Con vittoria di spese ed onorari”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 Per_1
, ,
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_7 Parte_4
e hanno convenuto in giudizio le società
[...] Parte_6 Parte_5
e esponendo quanto segue: Controparte_1 P_
- è proprietario delle aree in Comune di Quartu S.E. loc. Parte_2
Cala Regina-Murtaucci, censite in catasto al Foglio 71, mappali 1, 2, 69, ricadenti in zona H sottozone H2P e H2P-P, aree che sono state inserite in un progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva-alberghiera comprendente unità residenziali, servizi comuni, ristorante, bar ed opere accessorie;
- è proprietario delle aree in Comune di Quartu S.E., Persona_1 censite in catasto al Foglio 43, mappali 2 e 4 e al Foglio 67, mappale 149;
- è proprietario delle aree in Comune di Quartu S.E. Parte_3 censite in catasto al Foglio 41, mappali 373, 374, 119, 363, 123, 121, 109,
357, 63, 64, 108, 110 e 111 ed al Foglio 64, mappali 694 e 696;
- è comproprietario, unitamente ai signori e Parte_1 Pt_4 Pt_1
, delle aree in Comune di Quartu S.E. censite in catasto al Foglio 41, mappali 136, 85 e 127, nonché proprietario delle aree censite in catasto al foglio 41 mappali 143, 36, 261, 262, 320, 312, 304 e 325;
- , , e sono comproprietari unitamente al Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 sig. delle aree in Comune di Quartu S.E. censite in catasto Parte_1 al Foglio 41, mappali 136, 85 e 127, nonché proprietari delle aree censite in catasto al Foglio 41, mappali 74 e 115;
- con provvedimento del 12 novembre 2007 è stato approvato dal Presidente dell' il progetto definitivo dei Lavori SS. 125, c.d. P_
“Orientale Sarda” e contestualmente è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere con indicazione degli immobili da espropriare, tra i quali sono ricompresi per una parte i mappali sopra indicati di proprietà degli esponenti;
- con disposizione n. 128 del 20 giugno 2008 il Presidente dell' P_ ha aggiudicato all' l'appalto Parte_11 integrato dei lavori comprendente anche l'incarico della progettazione esecutiva;
- con decreto del 30 marzo 2009 ha dunque avviato il procedimento espropriativo nei confronti degli esponenti e ha disposto l'occupazione
3 d'urgenza ai sensi dell'art. 22-bis d.p.r. 327/2001 degli immobili di loro proprietà con conseguente immissione in possesso e inizio dei lavori;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori sono state occupate aree maggiori rispetto ai mappali oggetto di esproprio pari a circa 8.330 mq con riguardo a
, 5.174 mq con riguardo a 6.013 mq con Parte_2 Persona_1 riguardo a 5.174 mq con riguardo a e Parte_3 Parte_1
7.733 mq con riguardo ai signori Pitzianti;
- inoltre, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori, la cava insistente nella proprietà di è stata utilizzata come deposito di materiale Parte_2 di risulta ed è stata danneggiata dal posizionamento di cavi di acciaio e reti paramassi;
- tali illegittimi comportamenti posti in essere dall'impresa e non CP_1 impediti dall' hanno cagionato un danno agli esponenti, in quanto P_ gli stessi non solo sono stati privati per anni delle aree di loro proprietà, ma è stato anche loro impedito di utilizzarne in conformità alla loro destinazione e uso.
1.1. Tanto esposto, gli attori hanno chiesto la restituzione delle aree illegittimamente occupate con rimessione in pristino dello stato dei luoghi e risarcimento dei danni, in subordine, nell'ipotesi in cui non possa procedersi alla restituzione, il risarcimento del danno, con interessi e rivalutazione.
2. Con comparsa depositata in data 17 giugno 2011, si è costituita in giudizio la la quale ha sostenuto in fatto Controparte_1 che:
- in data 24 settembre 2008 la ha stipulato con Controparte_1 [...] un contratto di affidamento della Progettazione ed Esecuzione dei lavori P_ di costruzione di una infrastruttura viaria sostitutiva alla SS 125 – Tronci II, avente ad oggetto esclusivamente le attività relative alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere appaltate;
- sono invece rimaste in capo all' le restanti attività relative alla P_ procedura di esproprio dei terreni, tra cui l'emissione del decreto motivato di esproprio, il rilievo dello stato di consistenza delle aree, l'immissione nel possesso delle stesse e la determinazione dell'indennità di esproprio;
- dopo che l' ha provveduto al rilievo dello stato di consistenza e P_ all'immissione nel possesso dei terreni, la ha predisposto Controparte_1 il proprio cantiere unicamente sulle aree occupate e consegnatele dall' P_
- successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, la società esponente ha effettuato una verifica dell'estensione delle aree consegnatele da e quelle su cui al momento insite il cantiere;
P_
- dalle verifiche è emerso che solo con riferimento alle aree di proprietà dell'attore vi è stato un trascurabile sconfinamento rispetto Parte_3
a quelle oggetto di esproprio;
- lo stesso sconfinamento è stato tuttavia autorizzato dallo e, Pt_3 comunque, ha avuto ad oggetto aree che, per le loro caratteristiche, erano insuscettibili di sfruttamento agricolo ed in generale economico.
2.1. In diritto la ha quindi sostenuto: Controparte_1
- il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo a lei addebitale alcuna responsabilità in ordine alle condotte lamentate dagli attori;
- l'assenza di prova in ordine ai presunti danni subiti e alla quantificazione degli stessi;
- in caso di ritenuta responsabilità, il proprio diritto di essere manlevata dalla e dalla in proporzione alla Controparte_3 Controparte_4
4 quota di rischio rispettivamente assunta, in virtù della polizza assicurativa
RCT n. 27600230081. 2.2. La ha quindi chiesto di essere Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa di e della Controparte_3 [...]
Controparte_4
3. Con comparsa depositata in data 11 luglio 2011 si è costituita in giudizio l' la quale preliminarmente eccepito: P_
- il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo, in ragione della esistenza della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto tutti i lavori sono stati affidati in appalto alla che deve Controparte_1 quindi rispondere dei fatti lamentati dagli attori.
3.1. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per le seguenti ragioni:
- gli attori non hanno dato prova del loro diritto di proprietà;
- con riguardo alla posizione dell'attore costituiscono Parte_2 oggetto dell'esproprio anche le aree sulle quali insiste la cava, in relazione alla quale è stata prevista in progetto la messa in sicurezza, mediante chiodature e apposizione di reti paramassi, e il successivo tombamento con il materiale proveniente dagli scavi delle gallerie;
- l' ha in ogni caso diritto di essere tenuta indenne da ogni ipotetica P_ conseguenza pregiudizievole dalla società Controparte_1
3.2. In via riconvenzionale, l' ha chiesto il risarcimento del danno P_ derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori per effetto delle condotte poste in essere dagli attori, e in particolare da che hanno impedito l'accesso Pt_3 alle aree tanto da costringere l'Anas all'attivazione della procedura di sgombero coatto mediante ausilio della forza pubblica.
4. Con decreto del 29 giugno 2011 è stata autorizzata la chiamata in causa di e della Controparte_3 Controparte_4
5. Si è costituita in giudizio soltanto la la quale, con Controparte_3 comparsa depositata in data 11 gennaio 2012, nel merito ha integralmente aderito e richiamato le difese espletate nell'interesse della Controparte_1
Con riguardo alla domanda di garanzia, in caso di ritenuta responsabilità della società assicurata ha chiesto che l'obbligazione di garanzia venga contenuta entro il limite della quota del 60% contrattualmente pattuito.
6. Con comparsa depositata in data 13 maggio 2016 è intervenuta volontariamente in giudizio la rappresentando di essere Controparte_5 medio tempore divenuta cessionaria del ramo d'azienda che ricomprende tutti i contenziosi, di qualsiasi natura, pendenti a nome della conferente (ed odierna convenuta) Controparte_1
La ha dunque fatto proprie le difese spiegate Controparte_5 nell'interesse della e ha rassegnato le conclusioni di cui Controparte_1 alla superiore epigrafe.
7. Il procedimento è stato istruito mediante produzioni documentali e espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio.
8. All'udienza del 4 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nelle comparse conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive difese alla luce dell'attività istruttoria esperita in corso di causa. La ha inoltre contestato, per la prima volta, che il danno CP_3 lamentato dagli attori rientri tra quelli garantiti, circoscritti a quelli da
5 interruzione di attività conseguenti ad eventi accidentali e involontari. Quelli per cui è stata formulata domanda sarebbero stati invece determinati da necessità di cantiere conseguente ad una attività voluta e necessaria.
*** *** ***
9. Deve in primo luogo essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto la presente controversia un'ipotesi di cosiddetto sconfinamento, che ha luogo quando la realizzazione di un'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello interessato dai provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto.
In tema di riparto della giurisdizione in materia di occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione non appare superfluo premettere un breve excursus sulla evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto alla enucleazione di principi regolatori ormai consolidati e unanimemente condivisi. In origine, la normativa di riferimento era contenuta nell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale prevedeva che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica e edilizia”. È evidente come, con tale previsione, il legislatore avesse inteso devolvere alla giurisdizione amministrativa l'intera materia concernente l'urbanistica e l'edilizia, comprese le occupazioni per finalità espropriative, a prescindere dalla qualificazione giuridica della situazione soggettiva lesa, con ciò ponendosi in contrasto con il sistema delineato dalla Costituzione (in particolare, articoli 102 e 103) improntato sulla dicotomia diritto soggettivo/interesse legittimo e sul riconoscimento in capo al giudice amministrativo della giurisdizione per la tutela dei diritti soggettivi limitatamente a 'particolari materie indicate dalla legge', purché caratterizzate dalla circostanza che l'amministrazione agisca come autorità (e quindi nell'esercizio di un potere) davanti al cittadino. La norma non ha quindi superato il vaglio della Corte Costituzionale, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nelle parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non solo le controversie aventi per oggetto “gli atti e i provvedimenti” delle amministrazioni pubbliche (e dei soggetti alle stesse equiparati) attraverso i quali esse svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, ma anche 'i comportamenti' non riferibili all'esercizio di un pubblico potere (Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204). In seguito all'intervento della Corte Costituzionale è apparso subito chiaro come dovessero ritenersi certamente attratte alla giurisdizione ordinaria le fattispecie di occupazione cosiddetta usurpativa, caratterizzate dall'assenza, ab origine, della dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi di condotte poste in essere al di fuori dell'esercizio di un potere. L'espunzione dal testo dell'art. 34 della locuzione 'comportamenti' ha invece, in un primo momento, sollevato dubbi in merito alla possibilità di ricondurre nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo quelle lesioni al diritto di proprietà provocate da atti (dichiarazione di pubblica utilità o decreto di occupazione d'urgenza) divenuti successivamente inefficaci ex lege per mancata conclusione del procedimento, potendo tali occupazioni essere equiparate a quelle poste in essere sine titulo e, quindi, in
6 astratto, a quei comportamenti materiali oggetto di censura da parte della
Corte Costituzionale. Secondo una prima impostazione, espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in seguito all'intervento della Corte Costituzionale doveva ritenersi sussistente la giurisdizione ordinaria sulle richieste risarcitorie derivanti da condotte di occupazione protratte dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima (Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2004, n. 21635). La questione è stata poco dopo affrontata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, dopo aver precisato come, anche in seguito alla sentenza 204/2004, dovesse escludersi che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fosse circoscritta alle sole ipotesi di lamentata lesione congiunta di interessi legittimi e diritti soggettivi, ha invece ritenuto che debbano ritenersi attratte alla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia non solo I) “le controversie di carattere solo impugnatorio involgenti esclusivamente interessi legittimi, perché rivolte a conseguire l'annullamento dell'atto con il quale il potere è stato esercitato”, ma anche II) le controversie che “abbiano ad oggetto diritti soggettivi quando la lesione di questi ultimi tragga origine, sul piano eziologico, da fattori causali riconducibili all'esplicazione del pubblico potere, pur se in un momento nel quale quest'ultimo risulta ormai mutilato dalla sua forza autoritativa per la sopraggiunta inefficacia disposta dalla legge per la mancata conclusione del procedimento” (Consiglio di Stato, ad. pl., 30 agosto 2005, n. 4). È stata così riconosciuta la giurisdizione amministrativa anche in relazione alle occupazioni sorrette da provvedimenti autoritativi degradatori, successivamente venuti meno per sopraggiunta inefficacia ex lege
(occupazione appropriativa). Il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto del tutto assimilabile a quest'ultima ipotesi (dell'inefficacia retroattiva ex lege) quella dell'annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità (occupazione usurpativa cosiddetta spuria), anch'essa pertanto assoggettabile alla giurisdizione amministrativa.
In questo quadro si è inserita la sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2006 n. 191 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (il quale statuiva che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ed essi equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico”) nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a
“i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non esclude i comportamenti riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. La Corte Costituzionale ha puntualizzato come, viceversa, siano riconducibili all'esercizio, ancorché viziato, della funzione pubblica, i comportamenti causativi di danno che siano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi, nella specie dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che deve reputarsi conforme alla Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a comportamenti collegati all'esercizio, pur se illegittimo, del pubblico potere.
7 Si è così giunti alla formulazione dell'art. 133 comma 1 lett. g) del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), a mente del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. Per quanto esposto, attualmente costituisce orientamento consolidato, vero e proprio ius receptum, quello per cui appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie risarcitorie (o restitutorie) ricollegabili ad ipotesi di occupazione appropriativa o acquisitiva, caratterizzate dall'esistenza della dichiarazione di pubblica utilità, ancorché non seguita dall'adozione del provvedimento di esproprio (da ultimo Cass. civ., sez. un., 01 marzo 2023, n. 6099). Appartengono, invece, alla giurisdizione ordinaria le fattispecie di occupazione usurpativa, caratterizzate dall'assenza anche della dichiarazione di pubblica utilità, nonché le ipotesi di occupazione (rectius sconfinamento) di un terreno diverso è più esteso rispetto a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità (Cass. civ., sez. un., 4 maggio 2023, n. 11701). Con specifico riferimento all'ipotesi dello sconfinamento, che propriamente interessa il caso oggetto del presente giudizio, è stato precisato che “la dichiarazione di pubblica utilità pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione e/o trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri autoritativi della P.A., configurando un comportamento illecito (comune) a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (c.d. occupazione usurpativa) e non diverso da quello di un privato che leda diritti dei terzi. Al quale conseguentemente l'interessato può reagire davanti al giudice ordinario, sia invocando la tutela restitutoria sia, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, optando per il risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2058 c.c.” (Cass. civ., sez. un., 7 dicembre 2016, n. 25044; Cass. civ., sez. un., 8 luglio 2019, n. 18272).
10. Nel merito la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Gli accertamenti tecnici espletati in corso di causa hanno confermato come nel corso dell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della infrastruttura viaria siano state occupate aree di proprietà degli attori non ricomprese tra quelle oggetto di legittima procedura espropriativa.
Alcune superfici sono state occupate con opere permanenti, dando luogo dunque a una irreversibile trasformazione del suolo e rendendo impraticabile la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Come specificato dal ctu l'occupazione è consistita nella apposizione di reti paramassi e di protezione delle scarpate, di recinzioni e di altre opere di presidio a protezione del corpo stradale.
Oltre alle aree occupate con opere permanenti, il ctu ha rilevato che ulteriori aree, adiacenti a quelle oggetto di esproprio o occupate in via di mero fatto, sono state manomesse durante l'esecuzione dei lavori per evidenti esigenze di cantiere (scavi, passaggio di mezzi e attrezzature di cantiere) e che per effetto di tali attività “è risultata impossibile la coltivazione, il
8 pascolo o qualsivoglia altro utilizzo da parte dei proprietari con i lavori in corso”. Al termine dei lavori dette aree sono state pacificamente restituite ai rispettivi proprietari.
Entrambe le occupazioni, in quanto poste in essere in assenza totale di un titolo legittimante, integrano una condotta illecita produttiva di danno, da mancata disponibilità del bene, che deve essere risarcita.
Sul punto occorre osservare come gli attori non abbiano affatto circoscritto la pretesa risarcitoria alle sole ipotesi di occupazione permanente, avendo costoro agito per ottenere il ristoro derivante dalla contestata occupazione di aree di loro proprietà in assenza di titolo, senza distinguere a seconda del carattere permanente o temporaneo della contestata occupazione.
Circa i criteri di quantificazione occorre osservare quanto segue. Con riguardo alle occupazioni permanenti il ctu ha provveduto a stimare il valore di mercato delle superfici occupate per poi calcolare il danno sulla base del disposto dell'art. 42 bis d.p.r. 327/2001, che prevede criteri di liquidazione del danno per il caso di utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, che sia stato modificato in assenza di un provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, sostanzialmente coincidente con la fattispecie in esame. Non è invece condivisibile la pretesa applicazione del criterio di cui all'art. 50 del d.p.r. 32/2001 in quanto relativo al diverso caso dell'occupazione temporanea. I valori indicati dal ctu devono tuttavia essere attualizzati, in quanto dal momento del deposito della consulenza l'occupazione si è protratta in assenza di un valido provvedimento di acquisizione sanante.
Pertanto, prendendo come riferimento la data del 15 giugno 2009 – individuata dal ctu, e non contestata dalle parti, come data certa di occupazione definitiva delle aree, tenuto conto dei tempi necessari all'allestimento del cantiere e all'inizio degli scavi – occorre considerare il tempo di occupazione di 15 anni e 9 mesi, matematicamente pari a 15,75. Seguendo il calcolo indicato dal ctu, pertanto, il valore di mercato dell'area occupata dovrà essere moltiplicato per gli anni di occupazione (15,75) e poi diviso per venti, dando luogo ai seguenti importi:
ditta : 1.714,56 euro;
Parte_2
ditta 470,57 euro;
Persona_1
ditta : 1.725,73 euro;
Parte_3
ditta : 1.588,55; Parte_1
ditta Francesco – Pitzianti Marco, IT, MA, Greca: 471,93; Pt_1
ditta Pitzianti Marco, IT, 492,81 euro. Pt_6 Pt_7
Su tali importi deve essere applicato il calcolo relativo alla rivalutazione e agli interessi dal giorno dell'occupazione illegittima, sopra individuato nel 15 giugno 2009.
Con riguardo al danno da occupazione temporanea, il c.t.u. ha invece condivisibilmente fatto ricorso al criterio previsto dall'art. 50 del d.p.r. 327/2001, che, per l'ipotesi di occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, prevede un'indennità per ogni anno pari a un dodicesimo di quanto sarebbero dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari a un dodicesimo di quella annua. Poiché l'occupazione si è protratta per l'intera durata dei lavori, il valore di mercato dell'area è stata moltiplicata per tale arco temporale e poi divisa per 12, dando luogo ai seguenti importi: ditta : 1.191,94 euro;
Parte_2
9 ditta 1.344,43 euro;
Persona_1
ditta : 5.272,46 euro;
Parte_3
ditta : 7.994,88 euro;
Parte_1
ditta Angioni-Pitzianti: 1.755,91 euro;
ditta 3.890,87 euro. Parte_4
Anche su tali importi deve essere applicato il calcolo relativo alla rivalutazione e agli interessi dal giorno dell'occupazione illegittima, sopra individuato nel 15 giugno 2009.
Nessun danno può invece essere riconosciuto per la interclusione di fondi di proprietà degli attori, che, benché non occupati dalle parti convenute, sarebbero divenuti in via temporanea o permanente inaccessibili a causa dei lavori e delle opere eseguite. Si tratta infatti di una circostanza diversa da quella contestata dagli attori con la domanda introduttiva del presente giudizio, che non ha formato oggetto di discussione tra le parti, ma unicamente riscontrata dal ctu in sede di accertamenti tecnici e sulla quale le controparti hanno fin dal principio dichiarato di non accettare il contraddittorio in quanto nuova e non oggetto di tempestiva allegazione.
Tale profilo non può dunque essere esaminato in questa sede.
11. In ordine ai danni da occupazione permanente e temporanea deve essere affermata la responsabilità solidale della e Controparte_1 dell' P_
In tema di occupazione espropriativa si è affermato da tempo un orientamento giurisprudenziale secondo cui dell'illecito e del danno conseguente all'irreversibile trasformazione del fondo risponde sempre e comunque il soggetto che ha posto in essere le attività materiali di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, non potendo questi invocare la non imputabilità in ordine alla mancata o ritardata pronuncia del decreto ablativo, anche quando sia dipesa da omissione dell'amministrazione in capo al quale sia rimasto il relativo potere, in quanto nel comportamento di chi conserva l'occupazione senza titolo e persevera nell'esecuzione dell'opera pur essendo a conoscenza della illegittimità dell'occupazione possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l'elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio (Cass. civ., sez. un., 23 novembre
2007, n. 24397). L'unico caso in cui l'esecutore materiale dell'opera è stato ritenuto privo di responsabilità è quello in cui questi, al quale non sia stata delegata il compimento della procedura espropriativa, realizzi l'opera durante il periodo di occupazione legittima (Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 1995, n. 10922), evidentemente diverso dal presente caso in cui l'occupazione è stata ab origine illegittima. Accanto a quella dell'autore materiale dell'occupazione e della realizzazione dell'opera, residua altresì la responsabilità concorrente dell'amministrazione a favore e su incarico della quale l'occupazione e l'opera sono state realizzate, anche nel caso in cui questa abbia delegato le stesse operazioni espropriative, poiché permane in capo ad essa il potere di stimolo e controllo dell'attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l'ente corresponsabile dell'illecito (Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2015, n. 18236).
10 Deve invece escludersi la responsabilità dell'amministrazione allorché i proprietari del suolo facciano valere un danno ulteriore derivante dall'attività di cantiere esercitata dall'impresa appaltatrice, poiché in questi casi viene meno ogni ragione di solidarietà, trattandosi di un'attività ulteriore compiuta dall'appaltatore con gestione a proprio rischio, con il solo limite che tale attività non sia collegabile né all'esecuzione del progetto, né a direttive specifiche dell'amministrazione concorrente, ma a propri comportamenti materiali in violazione del precetto generale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. I, 20 luglio 1999, n. 7771).
11.1. Alla luce di quanto esposto in termini generali, per quanto concerne il caso in esame, caratterizzato dal fatto che l' è rimasta titolare del P_ potere espropriativo e che alla è stata affidata unicamente, Controparte_1 con contratto stipulato in data 24 settembre 2008, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'infrastruttura viaria sostitutiva alla SS 125, deve osservarsi che:
a) In relazione ai danni da occupazione permanente la responsabilità della trova fondamento nel fatto che la stessa sia stata l'autore Controparte_1 materiale dell'occupazione illegittima e dell'irreversibile trasformazione dei fondi, che la stessa ha perpetrato nonostante l'opposizione manifestata dai proprietari fin dal principio. Quella dell' deriva dalla mancata adozione P_ dei provvedimenti di esproprio, unica titolare del relativo potere.
b) In relazione all'occupazione temporanea, derivante dall'attività di cantiere posta in essere dalla la quale ne è per l'effetto certamente CP_1 responsabile, la concorrente responsabilità dell' trova giustificazione nel P_ fatto che le condotte di occupazione con mezzi di cantiere è stata strettamente funzionale all'esecuzione delle opere e in quanto l' pur P_ tempestivamente sollecitata dai proprietari, sia rimasta inerte e non abbia impedito il protrarsi dell'occupazione sine titulo. 12. La ha chiesto di essere tenuta indenne dalla Controparte_1 [...]
e della dei danni di cui Controparte_3 Controparte_4 venga ritenuta responsabile.
La domanda è fondata. La società , che in corso di causa non ha mai contestato CP_3 l'operatività della polizza, nella comparsa conclusionale ha sostenuto l'estraneità del danno lamentato dagli attori dalla garanzia oggetto del contratto di assicurazione, che sarebbe circoscritto ai danni da interruzione di attività conseguenti ad eventi accidentali e involontari. L'art. 13 delle condizioni particolari allegate alla polizza 27600230081 prevede che “l'assicurazione è valida anche per i danni determinati da colpa grave dell'assicurato”, integrato, ai sensi dell'art. 17, della previsione secondo cui “La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”. Parte_12
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui l'assicurazione della responsabilità civile non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti a caso fortuito o forza maggiore, poiché da essi non sorge
11 responsabilità, con la conseguenza che una assicurazione limitata ai casi fortuiti sarebbe una assicurazione senza rischio e pertanto nulla ai sensi dell'art. 1895 c.c. In questa prospettiva, la clausola che preveda la copertura dei danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale deve essere intesa nel senso della sua sicura inerenza alle condotte colpose, anche se volontarie, e comprendenti, in assenza di alcuna limitazione a determinati gradi di colpa, anche la colpa grave.
La difesa della è pertanto, alla luce dei pacifici orientamenti CP_3 in materia, infondata. Da tanto consegue l'operatività della polizza assicurativa, estesa ai danni derivanti da condotta colposa, anche grave, nell'esercizio dell'attività di impresa svolta dalla società assicurata, e il conseguente diritto di quest'ultima di essere tenuta indenne del danno di cui è stata ritenuta responsabile dalla e della ciascuna in relazione alla Controparte_3 Controparte_4 quota di rischio contrattualmente assunta.
13. La domanda di risarcimento del danno proposta da è invece P_ infondata e non può essere accolta. Deve in primo luogo rilevarsi l'assoluto difetto di allegazione in ordine al danno asseritamente patito. L infatti nelle sue difese si è limitata a contestare agli attori di avere P_ ritardato i lavori di esecuzione dell'infrastruttura viaria, deducendo prova solo su tale aspetto, senza fornire alcuna precisazione in ordine al danno che ne sarebbe conseguito.
A tale difetto di allegazione si aggiunge il difetto di prova del danno.
La circostanza è stata ben evidenziata dallo stesso ctu, il quale ha dato atto dell'assoluta “carenza di documentazione utile a sostegno e supporto delle pretese dell' Proprio per tale ragione, per l'assoluta mancanza di P_ traccia di documentazione ufficiale in relazione ad asseriti danni patiti dall' per la ritardata consegna delle aree espropriate (ad esempio P_ riserve richiamate dall'appaltatore nel conto finale dei lavori e precedentemente iscritte nel registro ad ogni singolo stato di avanzamento lavori il tutto previsto a pena di decadenza) il Ctu, per rispondere al quesito, ha dovuto calcolare il detto danno “a contrario…”. La quantificazione operata dal ctu, basata sul valore dell'indennità di occupazione temporanea, non può pertanto essere condivisa perché relativa a un danno che l'Anas non ha provato di aver subito. 14. Il riparto delle spese di lite è governato dalla regola della soccombenza.
Per tali ragioni e sono tenute al rimborso Controparte_1 P_ delle spese di lite in favore degli attori, in misura pari 6.600,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive, quantificate sulla base degli importi medi previsti per le cause di valore non superiore a 26.000,00 euro con il riconoscimento di un aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
La , invece, risultata soccombente nei rapporti con la CP_3 [...]
è tenuta al rimborso delle spese di lite nei confronti di CP_1 quest'ultima in misura pari a 5.077,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 novembre 2013, sempre in ragione della soccombenza, devono essere definitivamente poste a carico di e Quella della consulenza Controparte_1 P_
12 tecnica d'ufficio depositata in data 1 luglio 2018, in quanto svolta in relazione a una domanda svolta da nei confronti degli attori, devono essere poste P_ a esclusivo carico dell' P_
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
NA (e per essa Controparte_1 [...]
e al risarcimento del danno per l'occupazione Controparte_5 P_ illegittima dei beni immobili di proprietà degli attori e segnatamente: a) per l'occupazione permanente a 1.714,56 euro, euro oltre rivalutazione e interessi a Parte_2 decorrere dal 15 giugno 2009;
a 470,57 euro, euro oltre rivalutazione e interessi a Persona_1 decorrere dal 15 giugno 2009;
a 1.725,73 euro, euro oltre rivalutazione e interessi a Parte_3 decorrere dal 15 giugno 2009;
a : 1.588,55, euro oltre rivalutazione e interessi a Parte_1 decorrere dal 15 giugno 2009; a – , , 471,93, euro Parte_1 Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 oltre rivalutazione e interessi a decorrere dal 15 giugno 2009;
a , , 492,81 euro, euro oltre Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 rivalutazione e interessi a decorrere dal 15 giugno 2009; b) per l'occupazione temporanea a : 1.191,94 euro, oltre rivalutazione e interessi a decorrere Parte_2 dal 15 giugno 2009;
a 1.344,43 euro, oltre rivalutazione e interessi a Persona_1 decorrere dal 15 giugno 2009;
a : 5.272,46 euro, oltre rivalutazione e interessi a decorrere Parte_3 dal 15 giugno 2009;
a : 7.994,88 euro, oltre rivalutazione e interessi a Parte_1 decorrere dal 15 giugno 2009;
a , , 1.755,91 euro, Parte_13 Pt_5 Pt_6 Pt_7 oltre rivalutazione e interessi a decorrere dal 15 giugno 2009; a , , 3.890,87 euro, oltre rivalutazione e Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 interessi a decorrere dal 15 giugno 2009;
NA e Controparte_3 Controparte_4 ciascuna nei limiti della quota di rischio contrattualmente assunta, a tenere indenne la (e per essa Controparte_1 Controparte_5
dei danni che è stata condannata a risarcire agli attori;
[...]
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta da P_
NA (e per essa Controparte_1 [...]
e al rimborso delle spese di lite in favore degli Controparte_5 P_ attori in misura pari a 6.600,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive;
NA al rimborso delle spese processuali in Controparte_3 favore di (e per essa Controparte_1 Controparte_5 in misura pari a 5.077,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive;
PONE le spese della consulenza tecnica depositata in data 14 novembre 2013 (liquidate con decreto del 28 novembre 2013) definitivamente a carico di (e per essa e Controparte_1 Controparte_5 [...]
P_
13 PONE le spese della consulenza tecnica depositata in data 1 luglio 2018
(liquidate con decreto del 16 ottobre 2018) definitivamente a carico di
[...]
P_
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 4 aprile 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia
14