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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1399. Procedure per infliggere la consegna di rigore 1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell'articolo 1400, il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione. 2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore. 3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi e' accordo tra i componenti della commissione, il parere e' espresso a maggioranza. 4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito. 5. Il parere e' reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore. 6. Il parere non e' vincolante. 7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione e' comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni. 8. Quando previsto, la comunicazione e' effettuata anche per iscritto. 9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalita' dei componenti della commissione e del militare difensore.
a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore. 3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi e' accordo tra i componenti della commissione, il parere e' espresso a maggioranza. 4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito. 5. Il parere e' reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore. 6. Il parere non e' vincolante. 7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione e' comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni. 8. Quando previsto, la comunicazione e' effettuata anche per iscritto. 9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalita' dei componenti della commissione e del militare difensore.
Commentari • 8
- 1. Profili difensivi nel procedimento disciplinare militare di corpoMarco Rossi · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2023 · 9.300178
[…] Una volta avviato il procedimento, l'iter disciplinato dalla legge si differenzia sulla base della presenza o meno degli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore; in caso positivo, il comandante di corpo dovrà – oltre ad attenersi alle disposizioni di cui all'art. 1399 del Codice dell'Ordinamento militare (Procedure per infliggere la consegna di rigore) – nominare un'apposita commissione di disciplina [3]. […]
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Giurisprudenza • 76
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 10/10/2023, n. 3026Provvedimento: […] - che, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, l'esercizio di difesa è stato ampiamente garantito nel corso dell'iter disciplinare, attraverso la nomina di un difensore di fiducia e l'acquisizione delle giustificazioni presentate dal ricorrente in quella sede, come si evince dalla lettura del provvedimento disciplinare conclusivo e dal verbale redatto ai sensi dell'art. 1399 del Codice dell'ordinamento militare;Leggi di più...
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