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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1471/2025 promosso da: nata a [...] l'[...] e nato ad [...] il Controparte_1 CP_2
21.02.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSCIANI THOMAS HERIBERT;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza. Per_ 2. La figlia minore , pur con collocazione prevalente con la madre, verrà affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori che si impegnano ad essere estremamente collaborativi nell'interesse dei minori stessi, vigilando congiuntamente e costantemente sulla loro crescita e sulla loro capacità di relazionarsi sia nell'ambito scolastico, sia in quello familiare.
3. L'attuale casa coniugale/familiare sita in Castelfidardo in via D. Modugno n.2 – di proprietà esclusiva del sig. resterà assegnata alla sig.ra quanto meno sino CP_2 Controparte_1
Per_ al 30.09.2025 – anche in considerazione degli impegni scolastici della minore che dovrà sostenere gli esami di terza media;
Si specifica che L'immobile adibito a casa coniugale è suddivisa in due ambienti autonomi e separati. L'attuale casa coniugale reterà appunto assegnata alla sig.ra mentre l'altra unità – con accesso separata e distinta rimarrà in uso esclusiva del sig.ra CP_1
CP_2
- 1 - Per_ Successivamente la sig.ra unitamente al sig. ed alle esigenze della minore , CP_1 CP_2 valuterà il trasloco presso un immobile di Sua proprietà attualmente occupato ovvero presso altro immobile. In caso di trasloco/trasferimento la casa coniugale tornerà in possesso del sig. CP_2
[...]
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita i coniugi convengono che il padre potrà vedere e tenere con sèl a figlia nei fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera intorno alle 20 quando la riaccompagnerà alla casa materna. Inoltre il Padre potrà tenere con se la figlia1giornodurante la settimana e due giorni durante la settimina in cui la minore starà il fine settimana con la madre. In ogni caso salvo diverso accordo con la sig.ra e compatibilmente CP_1 con gli impegni scolastici e ludici della minore. Quanto alle festività natalizie la f figlia trascorrerà alternativamente per ciascun anno, il S. Natale con un genitore (dal 23 al 29 dicembre ) ad iniziare dalla madre ed il capodanno con l'altro genitore (dal 30 dicembre al 6 gennaio) ad iniziare dal padre;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia Per_ minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
perle altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o della condivisione-presenza concordata tra i genitori. I coniugi si impegnano altresì ad assicurare la visita regolare con i nonni materni e paterni, i quali coadiuveranno i rispettivi genitori anche nelle esigenze logistiche;
Tutto
Salvo diverso accordo dei genitori anche in considerazione delle esigenze della minore.
5. Il sig. provvederà a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante CP_2 versamento alla sig.ra di una Somma mensile pari a euro 250,00 da versare entro Controparte_1 il 15 di ogni mese sulle seguenti coordinate bancarie – [...]; il predetto importo sarà rivalutato annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT. Per_
6. In caso di trasferimento della sig.ra unitamente alla minore presso l'immobile di CP_1 cui al punto 3, il sig. si impegna a contribuire alle spese delle utenze elettriche – gas – acqua CP_2 mediante un contributo mensile pari al 50% delle spese delle utenze da sostenere.
7. Le spese straordinarie, come da seguente prospetto che riprende il Protocollo di Ancona art. 10:
Le spese straordinarie, senza necessità di preventivo accordo:
A1) mediche: visite specialistiche prescritte da medico curante –cure dentistiche presso strutture pubbliche –accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN –tickets sanitari;
A2) scolastiche: libri di testo –tasse universitarie di istituti pubblici;
con necessario preventivo accordo:
- 2 - B1) mediche: cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche –cure termali e fisioterapiche – accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN –farmaci particolari;
B2) scolastiche: tasse scolastiche e universitarie di istituti privati –corsi di specializzazione –gite scolastiche con pernottamento –corsi di recupero e lezioni private;
B3) extrascolastiche: corsi di istruzione –attività sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature
–viaggi e vacanze -centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Si riporta per maggior dettaglio all'art.10 del Protocollo di Ancona che sarà allegato al presente ricorso.
8. I coniugi, economicamente autosufficienti e dotati ognuno di capacità lavorativa, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
9. I coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni di natura economico – patrimoniale tra gli stessi esistenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
10. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio o rinnovo del passaporto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente l'08.04.2025, e che si sono Controparte_1 CP_2 sposati a Loreto (AN) il 29.08.2010, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che in data 11.06.2025, ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e Per_ corrispondenti agli interessi della figlia minore nata il [...].
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose
- 3 - della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 CP_2 matrimonio a Loreto (AN) il 29/08/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Loreto (AN) al n. 38, parte 2, serie A dell'anno 2010; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1471/2025 promosso da: nata a [...] l'[...] e nato ad [...] il Controparte_1 CP_2
21.02.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSCIANI THOMAS HERIBERT;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza. Per_ 2. La figlia minore , pur con collocazione prevalente con la madre, verrà affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori che si impegnano ad essere estremamente collaborativi nell'interesse dei minori stessi, vigilando congiuntamente e costantemente sulla loro crescita e sulla loro capacità di relazionarsi sia nell'ambito scolastico, sia in quello familiare.
3. L'attuale casa coniugale/familiare sita in Castelfidardo in via D. Modugno n.2 – di proprietà esclusiva del sig. resterà assegnata alla sig.ra quanto meno sino CP_2 Controparte_1
Per_ al 30.09.2025 – anche in considerazione degli impegni scolastici della minore che dovrà sostenere gli esami di terza media;
Si specifica che L'immobile adibito a casa coniugale è suddivisa in due ambienti autonomi e separati. L'attuale casa coniugale reterà appunto assegnata alla sig.ra mentre l'altra unità – con accesso separata e distinta rimarrà in uso esclusiva del sig.ra CP_1
CP_2
- 1 - Per_ Successivamente la sig.ra unitamente al sig. ed alle esigenze della minore , CP_1 CP_2 valuterà il trasloco presso un immobile di Sua proprietà attualmente occupato ovvero presso altro immobile. In caso di trasloco/trasferimento la casa coniugale tornerà in possesso del sig. CP_2
[...]
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita i coniugi convengono che il padre potrà vedere e tenere con sèl a figlia nei fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera intorno alle 20 quando la riaccompagnerà alla casa materna. Inoltre il Padre potrà tenere con se la figlia1giornodurante la settimana e due giorni durante la settimina in cui la minore starà il fine settimana con la madre. In ogni caso salvo diverso accordo con la sig.ra e compatibilmente CP_1 con gli impegni scolastici e ludici della minore. Quanto alle festività natalizie la f figlia trascorrerà alternativamente per ciascun anno, il S. Natale con un genitore (dal 23 al 29 dicembre ) ad iniziare dalla madre ed il capodanno con l'altro genitore (dal 30 dicembre al 6 gennaio) ad iniziare dal padre;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia Per_ minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
perle altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o della condivisione-presenza concordata tra i genitori. I coniugi si impegnano altresì ad assicurare la visita regolare con i nonni materni e paterni, i quali coadiuveranno i rispettivi genitori anche nelle esigenze logistiche;
Tutto
Salvo diverso accordo dei genitori anche in considerazione delle esigenze della minore.
5. Il sig. provvederà a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante CP_2 versamento alla sig.ra di una Somma mensile pari a euro 250,00 da versare entro Controparte_1 il 15 di ogni mese sulle seguenti coordinate bancarie – [...]; il predetto importo sarà rivalutato annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT. Per_
6. In caso di trasferimento della sig.ra unitamente alla minore presso l'immobile di CP_1 cui al punto 3, il sig. si impegna a contribuire alle spese delle utenze elettriche – gas – acqua CP_2 mediante un contributo mensile pari al 50% delle spese delle utenze da sostenere.
7. Le spese straordinarie, come da seguente prospetto che riprende il Protocollo di Ancona art. 10:
Le spese straordinarie, senza necessità di preventivo accordo:
A1) mediche: visite specialistiche prescritte da medico curante –cure dentistiche presso strutture pubbliche –accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN –tickets sanitari;
A2) scolastiche: libri di testo –tasse universitarie di istituti pubblici;
con necessario preventivo accordo:
- 2 - B1) mediche: cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche –cure termali e fisioterapiche – accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN –farmaci particolari;
B2) scolastiche: tasse scolastiche e universitarie di istituti privati –corsi di specializzazione –gite scolastiche con pernottamento –corsi di recupero e lezioni private;
B3) extrascolastiche: corsi di istruzione –attività sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature
–viaggi e vacanze -centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Si riporta per maggior dettaglio all'art.10 del Protocollo di Ancona che sarà allegato al presente ricorso.
8. I coniugi, economicamente autosufficienti e dotati ognuno di capacità lavorativa, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
9. I coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni di natura economico – patrimoniale tra gli stessi esistenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
10. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio o rinnovo del passaporto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente l'08.04.2025, e che si sono Controparte_1 CP_2 sposati a Loreto (AN) il 29.08.2010, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che in data 11.06.2025, ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e Per_ corrispondenti agli interessi della figlia minore nata il [...].
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose
- 3 - della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 CP_2 matrimonio a Loreto (AN) il 29/08/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Loreto (AN) al n. 38, parte 2, serie A dell'anno 2010; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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