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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, a seguito dell'udienza del giorno 11.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
in Lamezia Terme, Via Madonna della Spina n. 3 ed ivi elettivamente domiciliato in Via
Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'avv. Alessandro Cortese (c.f.
), che lo rappresenta e difende come da procura in atti. C.F._2
RICORRENTE contro
, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa ex art. Controparte_1
417 – bis c.p.c., giusta delibera d'incarico, dall'avv. Giuseppe Muraca ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Contenzioso del Lavoro dell'ente con sede in alla CP_1
Via V. Cortese ex P.O. “Madonna dei Cieli”.
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 11.05.2013, premetteva di lavorare alle Parte_1 dipendenze dell' con qualifica di Controparte_2
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, inquadrato nel livello D6 del C.c.n.l. comparto Sanità Pubblica, adibito al Reparto di Urologia sino 13.03.2022 ed a quello di
Otorinolaringoiatria del Polo Ospedaliero di Lamezia Terme a decorrere dal 14.03.2022
e sino al 08.05.2023.
Precisava poi che, dal 1°.11.2015 al 13.03.2022, gli veniva conferito dal Direttore dell'Unità Operativa l'incarico di coordinatore infermieristico facente funzioni del reparto (caposala) di Urologia e il medesimo incarico gli veniva confermato all'atto del
1 suo trasferimento, in data 14.03.2022, nel Reparto di Otorinolaringoiatria, ove svolgeva tale incarico sino al 08.05.2023 (cfr. all.
1-2 fascicolo parte ricorrente).
Al riguardo, deduceva di aver svolto attività e funzioni di direzione e coordinamento di risorse umane, analiticamente elencate in ricorso quali: predisposizione turni di lavoro e controllo presenze di infermieri e OSS, pareri e autorizzazioni su richieste ferie e cambi turno, richieste di interventi di manutenzione, approvvigionamento farmaci, programmazione piani terapeutici, tutoraggio infermieri neo -assunti, collaborazione alla formazione dei piani operativi e di controllo qualità etc..
Precisava che tali mansioni venivano espletate in piena autonomia, con ampia discrezionalità operativa e con assegnazione di un ufficio dedicato, tanto che dalla data di affidamento dell'incarico non veniva più inserito negli ordinari turni lavorativi
(mattina/pomeriggio/notte), ma svolgeva la propria attività esclusivamente nel turno mattutino.
Deduceva, pertanto, che le attività svolte rientravano nel superiore nel livello di inquadramento D Super (DS) secondo le previsioni dell'allegato 1 al C.c.n.l. Comparto
Sanità Pubblica 1998-2001.
Parte ricorrente, chiedeva, quindi, accertarsi e dichiarare, che dal 2018 Parte_1
ha svolto attività e funzioni di coordinatore infermieristico dapprima nel reparto di
Urologia (sino al 13.03.2022) e, successivamente, dal 14.03.2022 al 08.05.2023 nel reparto di Otorinolaringoiatria del , inquadrabili Controparte_3
nel livello D Super (DS) del C.c.n.l. comparto Sanità Pubblica;
per l'effetto, condannare l' a pagare in favore del ricorrente la somma Controparte_2 di € 9.842,45, oltre interessi legali come per legge, a titolo di differenze retributive sino alla data del 30.04.2023, nonché a quelle successive maturande. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
2. Costituendosi in giudizio l' eccepiva, in via preliminare la Controparte_2
prescrizione della domanda eccedente il limite temporale di cinque anni da calcolare a ritroso dalla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (30.5.2023).
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda affermando che il ricorrente non aveva svolto le mansioni indicate in ricorso, da considerarsi comunque non idonee a rientrare nella categoria DS rivendicata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
2 3. Espletata l'istruttoria, a seguito dell'udienza del giorno 11.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note di udienza, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è fondata e può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione gli eventuali crediti maturati in epoca antecedente al 30.5.2018 atteso che il primo atto interruttivo cui si fa riferimento in atti è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio
Cont risalente al 30.5.2023, per come affermato in comparsa di costituzione dall' e non contestato dalla parte ricorrente.
5. Nel merito, si osserva che, nell'ambito del pubblico impiego, il legislatore ha adottato una disciplina specifica in materia di mansioni contenuta nell'art. 52 del D. Lgs. n.
165/2001 e successive modifiche, che prevede “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”, e, di conseguenza, puntualizza che “l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il comma 2 del medesimo articolo, prevede, tuttavia, che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore in alcune specifiche ipotesi, ovvero nel caso di vacanza di posto in organico e in caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e, nelle suddette ipotesi in cui l'adibizione a mansioni superiori
è espressamente consentita, il lavoratore ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento previsto per la qualifica superiore (comma 4).
Il comma 5 stabilisce poi che “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma la lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”, purché, ai sensi del comma 3, che è applicabile a tutte le fattispecie contemplate dalla disposizione in commento, lo svolgimento delle mansioni superiori si estrinsechi nell'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
3 Pertanto, anche qualora l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza risulti affetta da nullità, in quanto avvenuta al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge, in ossequio al principio di effettività della prestazione, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost., 2103 e
2126 c.c., il lavoratore ha diritto a ricevere una retribuzione corrispondente all'attività di fatto svolta in modo continuativo e prevalente.
Sul punto, con orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha affermato che “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento - comporta, in forza del disposto dell'art.52, comma
5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni” (cfr. ex multis Cass. SS.UU 25837/2007; n. 27887/2009, n.
30811/2018, n. 9646/2019).
6. Nel caso di specie, viene in rilievo proprio l'ipotesi disciplinata dal comma 5 del citato art. 52, posto che le prove documentali allegate agli atti e l'attività istruttoria svolta in corso di causa hanno consentito di ritenere sufficientemente riscontrato l'esercizio di fatto, in modo continuativo e prevalente, di attività lavorativa riconducibile alla superiore categoria DS.
Ed invero, l'asserito espletamento di mansioni superiori, per consentire l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 52, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e per dare, dunque, diritto alla corresponsione delle differenze retributive di cui al comma 5, deve risolversi, per come affermato dalla giurisprudenza sopra citata, nell'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti si evince che, con comunicazione del 13.1.2016, a firma del Direttore dell'U.O. di Urologia, sono state assegnate al ricorrente le mansioni di coordinamento a decorrere dal 1°.11.2015.
Nella successiva comunicazione del 14.3.2022 risulta, inoltre, conferito al ricorrente,
l'incarico di Infermiere Coordinatore facente funzione presso l'U.O. di
Otorinolaringoiatria.
4 Risulta, ancora, dalla documentazione depositata in atti che il ricorrente ha Parte_1
predisposto i turni di lavoro (all. 3-4), si è occupato del tirocinio di nuovi infermieri
(all.11), ha sottoscritto le schede relative all'approvvigionamento del magazzino (all.7-8)
e ai servizi di pulizia (all.9), ha predisposto e sottoscritto il piano ferie degli infermieri nella qualità di caposala (all. 5 ).
7. I testi escussi all'udienza del 15.7.2024 hanno, poi, confermato che il ricorrente ha di fatto svolto le mansioni di caposala, occupandosi
Nello specifico il primo teste ha riferito: Testimone_1
ADR Sono e mi chiamo, nato a [...] il [...], ivi residente Via Prunia n. 47, indifferente;
ADR Sono collega di lavoro del ricorrente svolgo mansioni di collaboratore professionale sanitario –infermiere presso il Reparto di Urologia ,dalla fine del mese di ottobre 2015 e ivi svolgo attualmente la mia prestazione lavorativa.ADR Preciso che, per quanto a mia conoscenza, a decorrere dal 2001 e fino al 2022 l'
[...]
non ha mai svolto concorsi relative alle mansioni di coordinatore CP_1 infermieristico. Sono stati emanati bandi e avvisi mai portati a termine. Per esigenze organizzative venivano, quindi, nominati infermieri “facente funzioni” che però non ricevevano il relativo trattamento retributivo. ADR Confermo il cap. c) . In particolare preciso che il ricorrente si occupava di redigere i turni di lavoro di tutto il personale del Reparto sia per gli infermieri che per gli OSS, occupandosi anche dei cambi-turno; in caso di malattia inviava la comunicazione della assenza alla Direzione Sanitaria;
si occupava delle sostituzioni di personale in caso di assenza del personale;
unitamente al primario, redigeva la cd nota operatoria nella quale venivano indicate le operazioni chirurgiche da svolgere, con le descrizione delle operazioni preparatorie da effettuare prima dell'intervento. E in ogni caso svolgeva tutte le mansioni che mi sono state lette ed elencate in relazione a tale capitolo. ADR Confermo il cap. d) In particolare, il ricorrente si occupava della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e curava i rapporti con le ditte fornitrici anche per quanto concerne arredi e impianti;
curava i rapporti con la farmacia, utilizzando per l'approvvigionamento e l'ordine che avveniva spesso via telematica nome utente e password fornite dall'azienda che solo egli poteva utilizzare e che non erano nella disponibilità degli altri infermieri. Quanto al servizio lavanderia gestiva la consegna del materiale da inviare e la ricezione dello stesso, sottoscrivendo le relative ricevute. Sottoscriveva, inoltre, l'ordine giornaliero dei pasti indicando il numero di degenti presenti in reparto ADR Tali mansioni di coordinatore era svolte in prevalenza. In caso di urgenza svolgeva anche mansioni di infermiere. Il reparto di urologia presenta 20 posti letto e n. 4 posti di daysurgery. ADR Confermo il cap. e) il ricorrente ha svolto tutte le mansioni che mi sono state elencate. ADR Quanto al tutoraggio e addestramento, si occupava di illustrare le caratteristiche del reparto e il suo funzionamento al personale neo-assunto; ADR Sul cap. f) e, in particolare, con riferimento a piani operativi e controllo qualità non sono in grado di rispondere, ritengo trattasi di circostanze documentali riguardando il controllo qualità e i piani operativi rapporti con la direzione sanitaria che avvenivano normalmente tramite scambio di documenti. ADR Con riferimento al cap. g) confermo che il ricorrente aveva una stanza adibita ad ufficio del coordinatore”.
5 Il secondo teste di parte ricorrente, ha poi confermato le medesime Testimone_2 circostanze ed ha riferito:
“ADR Sono collega di lavoro del ricorrente ho svolto mansioni di collaboratore professionale sanitario –infermiere presso il Reparto di Otorinolaringoiatria dal 2014 e sono attualmente in pensione dal gennaio 2024. ADR il ricorrente è stato mio coordinatore. Eravamo presenti in reparto n. 6 infermieri e n. 1 OSS .ADR Confermo il cap. c). In particolare, preciso che il ricorrente si occupava di redigere i turni di lavoro di tutto il personale del Reparto sia per gli infermieri che per gli OSS, occupandosi anche dei cambi-turno; in generale coordinava tutto il lavoro giornaliero, settimanale e mensile degli infermieri e OSS. Si occupava della registrazione dei pazienti, accettazione di impegnative e delle richieste di ferie del personale del reparto. ADR Confermo il cap. d) In particolare, il ricorrente si occupava delle richieste presso i servizi di farmacia e di lavanderia, firmando le relative ricevute di ritiro e consegna;
si occupava della manutenzione delle apparecchiature presenti in reparto;
con riferimento ai pasti, i pazienti usufruivano solo della colazione ma comunque il ricorrente si occupava di supervisionare la consegna e la distribuzione e il controllo qualità dei pasti medesimi. ADR Tali mansioni di coordinatore era svolte in prevalenza. In caso di urgenza svolgeva anche mansioni di infermiere. Il reparto di otorino presenta n. 4 posti letto di daysurgery. ADR Confermo il cap. e) il ricorrente ha svolto tutte le mansioni che mi sono state elencate. Era responsabile della compilazione del piano terapeutico e dell'archivio delle cartelle cliniche . ADR Quanto al tutoraggio e addestramento, si occupava di illustrare le caratteristiche del reparto e il suo funzionamento al personale neo-assunto; ADR Con riferimento a piani operativi e controllo qualità non so rispondere. ADR Con rifermento al cap. g) confermo che il ricorrente aveva una stanza adibita ad ufficio del coordinatore”.
8. Orbene, comparando le risultanze delle prove orali e documentali acquisite con il
CCNL Comparto Sanità relativo agli anni 1998-2001 (poiché il successivo CCNL 2002-
2005 non contiene un'espressa disciplina in materia), deve concludersi che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente per tutto il periodo oggetto di causa sia effettivamente ascrivibile al livello economico DS (corrispondente al profilo di collaboratore professionale sanitario esperto) piuttosto che al livello economico D (profilo di collaboratore professionale sanitario), nel quale lo stesso è stato formalmente inquadrato.
Infatti, per la declaratoria contenuta nell'allegato 1 al CCNL citato appartengono alla categoria D i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”, mentre rientrano nel livello economico D super (DS) i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche
6 disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Più in particolare, poi, va inquadrato nel profilo di collaboratore professionale sanitario il dipendente che “svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi”.
Rientra, invece, nel profilo di collaboratore professionale sanitario esperto il lavoratore che “programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo;
collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari;
coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate;
assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
9. Alla luce di quanto precede, pertanto, le mansioni di fatto svolte dal ricorrente possono essere ricondotte alla superiore categoria DS avendo assunto funzioni di Parte_1
direzione e coordinamento di risorse umane (in particolare, programmando, coordinando e supervisionando l'attività svolta dal personale infermieristico ed ausiliario assegnato al reparto), ha espletato i compiti a lui affidati in piena autonomia e con ampia discrezionalità operativa (occupandosi dell'approvvigionamento dei farmaci e del materiale di consumo) ed ha svolto attività di formazione e di affiancamento degli infermieri in tirocinio, per come previsto dalla declaratoria relativa al profilo di collaboratore professionale sanitario esperto.
10.Tanto premesso, alla stregua dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, il ricorrente ha diritto alla differenza tra il trattamento economico stabilito per la categoria
7 DS e quello che le è stato già corrisposto per le prestazioni effettivamente espletate a decorrere dal 30 maggio 2018 al 30 aprile 2023.
L deve essere, quindi, condannata al pagamento in favore dell'istante Controparte_1
delle predette differenze retributive quantificate - sulla base dei conteggi allegati al ricorso, che poggiano su dati certi e sull'applicazione di criteri corretti e che sono stati contestati solo genericamente da controparte - in complessivi € 9.842,45- detratte le differenze retributive dal gennaio 2018 al 30 maggio 2018 perché prescritte - con aggiunta dei soli interessi legali con decorrenza dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo, atteso che il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, introdotto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, continua ad applicarsi ai crediti di natura retributiva dei dipendenti pubblici in quanto ritenuto, in parte qua, conforme al dettato costituzionale
(cfr. C. Cost.
2.11.2000 n. 459 e 27.03.2003 n. 82).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto di a percepire le differenze tra il trattamento economico Parte_1 corrispondente alla categoria D, già percepito, e quello relativo al livello economico
DS per il periodo dal 30.5.2018 al 30.4.2023, con conseguente condanna al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
Cont
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, a seguito dell'udienza del giorno 11.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
in Lamezia Terme, Via Madonna della Spina n. 3 ed ivi elettivamente domiciliato in Via
Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'avv. Alessandro Cortese (c.f.
), che lo rappresenta e difende come da procura in atti. C.F._2
RICORRENTE contro
, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa ex art. Controparte_1
417 – bis c.p.c., giusta delibera d'incarico, dall'avv. Giuseppe Muraca ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Contenzioso del Lavoro dell'ente con sede in alla CP_1
Via V. Cortese ex P.O. “Madonna dei Cieli”.
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 11.05.2013, premetteva di lavorare alle Parte_1 dipendenze dell' con qualifica di Controparte_2
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, inquadrato nel livello D6 del C.c.n.l. comparto Sanità Pubblica, adibito al Reparto di Urologia sino 13.03.2022 ed a quello di
Otorinolaringoiatria del Polo Ospedaliero di Lamezia Terme a decorrere dal 14.03.2022
e sino al 08.05.2023.
Precisava poi che, dal 1°.11.2015 al 13.03.2022, gli veniva conferito dal Direttore dell'Unità Operativa l'incarico di coordinatore infermieristico facente funzioni del reparto (caposala) di Urologia e il medesimo incarico gli veniva confermato all'atto del
1 suo trasferimento, in data 14.03.2022, nel Reparto di Otorinolaringoiatria, ove svolgeva tale incarico sino al 08.05.2023 (cfr. all.
1-2 fascicolo parte ricorrente).
Al riguardo, deduceva di aver svolto attività e funzioni di direzione e coordinamento di risorse umane, analiticamente elencate in ricorso quali: predisposizione turni di lavoro e controllo presenze di infermieri e OSS, pareri e autorizzazioni su richieste ferie e cambi turno, richieste di interventi di manutenzione, approvvigionamento farmaci, programmazione piani terapeutici, tutoraggio infermieri neo -assunti, collaborazione alla formazione dei piani operativi e di controllo qualità etc..
Precisava che tali mansioni venivano espletate in piena autonomia, con ampia discrezionalità operativa e con assegnazione di un ufficio dedicato, tanto che dalla data di affidamento dell'incarico non veniva più inserito negli ordinari turni lavorativi
(mattina/pomeriggio/notte), ma svolgeva la propria attività esclusivamente nel turno mattutino.
Deduceva, pertanto, che le attività svolte rientravano nel superiore nel livello di inquadramento D Super (DS) secondo le previsioni dell'allegato 1 al C.c.n.l. Comparto
Sanità Pubblica 1998-2001.
Parte ricorrente, chiedeva, quindi, accertarsi e dichiarare, che dal 2018 Parte_1
ha svolto attività e funzioni di coordinatore infermieristico dapprima nel reparto di
Urologia (sino al 13.03.2022) e, successivamente, dal 14.03.2022 al 08.05.2023 nel reparto di Otorinolaringoiatria del , inquadrabili Controparte_3
nel livello D Super (DS) del C.c.n.l. comparto Sanità Pubblica;
per l'effetto, condannare l' a pagare in favore del ricorrente la somma Controparte_2 di € 9.842,45, oltre interessi legali come per legge, a titolo di differenze retributive sino alla data del 30.04.2023, nonché a quelle successive maturande. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
2. Costituendosi in giudizio l' eccepiva, in via preliminare la Controparte_2
prescrizione della domanda eccedente il limite temporale di cinque anni da calcolare a ritroso dalla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (30.5.2023).
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda affermando che il ricorrente non aveva svolto le mansioni indicate in ricorso, da considerarsi comunque non idonee a rientrare nella categoria DS rivendicata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
2 3. Espletata l'istruttoria, a seguito dell'udienza del giorno 11.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note di udienza, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è fondata e può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione gli eventuali crediti maturati in epoca antecedente al 30.5.2018 atteso che il primo atto interruttivo cui si fa riferimento in atti è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio
Cont risalente al 30.5.2023, per come affermato in comparsa di costituzione dall' e non contestato dalla parte ricorrente.
5. Nel merito, si osserva che, nell'ambito del pubblico impiego, il legislatore ha adottato una disciplina specifica in materia di mansioni contenuta nell'art. 52 del D. Lgs. n.
165/2001 e successive modifiche, che prevede “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”, e, di conseguenza, puntualizza che “l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il comma 2 del medesimo articolo, prevede, tuttavia, che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore in alcune specifiche ipotesi, ovvero nel caso di vacanza di posto in organico e in caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e, nelle suddette ipotesi in cui l'adibizione a mansioni superiori
è espressamente consentita, il lavoratore ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento previsto per la qualifica superiore (comma 4).
Il comma 5 stabilisce poi che “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma la lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”, purché, ai sensi del comma 3, che è applicabile a tutte le fattispecie contemplate dalla disposizione in commento, lo svolgimento delle mansioni superiori si estrinsechi nell'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
3 Pertanto, anche qualora l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza risulti affetta da nullità, in quanto avvenuta al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge, in ossequio al principio di effettività della prestazione, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost., 2103 e
2126 c.c., il lavoratore ha diritto a ricevere una retribuzione corrispondente all'attività di fatto svolta in modo continuativo e prevalente.
Sul punto, con orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha affermato che “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento - comporta, in forza del disposto dell'art.52, comma
5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni” (cfr. ex multis Cass. SS.UU 25837/2007; n. 27887/2009, n.
30811/2018, n. 9646/2019).
6. Nel caso di specie, viene in rilievo proprio l'ipotesi disciplinata dal comma 5 del citato art. 52, posto che le prove documentali allegate agli atti e l'attività istruttoria svolta in corso di causa hanno consentito di ritenere sufficientemente riscontrato l'esercizio di fatto, in modo continuativo e prevalente, di attività lavorativa riconducibile alla superiore categoria DS.
Ed invero, l'asserito espletamento di mansioni superiori, per consentire l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 52, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e per dare, dunque, diritto alla corresponsione delle differenze retributive di cui al comma 5, deve risolversi, per come affermato dalla giurisprudenza sopra citata, nell'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti si evince che, con comunicazione del 13.1.2016, a firma del Direttore dell'U.O. di Urologia, sono state assegnate al ricorrente le mansioni di coordinamento a decorrere dal 1°.11.2015.
Nella successiva comunicazione del 14.3.2022 risulta, inoltre, conferito al ricorrente,
l'incarico di Infermiere Coordinatore facente funzione presso l'U.O. di
Otorinolaringoiatria.
4 Risulta, ancora, dalla documentazione depositata in atti che il ricorrente ha Parte_1
predisposto i turni di lavoro (all. 3-4), si è occupato del tirocinio di nuovi infermieri
(all.11), ha sottoscritto le schede relative all'approvvigionamento del magazzino (all.7-8)
e ai servizi di pulizia (all.9), ha predisposto e sottoscritto il piano ferie degli infermieri nella qualità di caposala (all. 5 ).
7. I testi escussi all'udienza del 15.7.2024 hanno, poi, confermato che il ricorrente ha di fatto svolto le mansioni di caposala, occupandosi
Nello specifico il primo teste ha riferito: Testimone_1
ADR Sono e mi chiamo, nato a [...] il [...], ivi residente Via Prunia n. 47, indifferente;
ADR Sono collega di lavoro del ricorrente svolgo mansioni di collaboratore professionale sanitario –infermiere presso il Reparto di Urologia ,dalla fine del mese di ottobre 2015 e ivi svolgo attualmente la mia prestazione lavorativa.ADR Preciso che, per quanto a mia conoscenza, a decorrere dal 2001 e fino al 2022 l'
[...]
non ha mai svolto concorsi relative alle mansioni di coordinatore CP_1 infermieristico. Sono stati emanati bandi e avvisi mai portati a termine. Per esigenze organizzative venivano, quindi, nominati infermieri “facente funzioni” che però non ricevevano il relativo trattamento retributivo. ADR Confermo il cap. c) . In particolare preciso che il ricorrente si occupava di redigere i turni di lavoro di tutto il personale del Reparto sia per gli infermieri che per gli OSS, occupandosi anche dei cambi-turno; in caso di malattia inviava la comunicazione della assenza alla Direzione Sanitaria;
si occupava delle sostituzioni di personale in caso di assenza del personale;
unitamente al primario, redigeva la cd nota operatoria nella quale venivano indicate le operazioni chirurgiche da svolgere, con le descrizione delle operazioni preparatorie da effettuare prima dell'intervento. E in ogni caso svolgeva tutte le mansioni che mi sono state lette ed elencate in relazione a tale capitolo. ADR Confermo il cap. d) In particolare, il ricorrente si occupava della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e curava i rapporti con le ditte fornitrici anche per quanto concerne arredi e impianti;
curava i rapporti con la farmacia, utilizzando per l'approvvigionamento e l'ordine che avveniva spesso via telematica nome utente e password fornite dall'azienda che solo egli poteva utilizzare e che non erano nella disponibilità degli altri infermieri. Quanto al servizio lavanderia gestiva la consegna del materiale da inviare e la ricezione dello stesso, sottoscrivendo le relative ricevute. Sottoscriveva, inoltre, l'ordine giornaliero dei pasti indicando il numero di degenti presenti in reparto ADR Tali mansioni di coordinatore era svolte in prevalenza. In caso di urgenza svolgeva anche mansioni di infermiere. Il reparto di urologia presenta 20 posti letto e n. 4 posti di daysurgery. ADR Confermo il cap. e) il ricorrente ha svolto tutte le mansioni che mi sono state elencate. ADR Quanto al tutoraggio e addestramento, si occupava di illustrare le caratteristiche del reparto e il suo funzionamento al personale neo-assunto; ADR Sul cap. f) e, in particolare, con riferimento a piani operativi e controllo qualità non sono in grado di rispondere, ritengo trattasi di circostanze documentali riguardando il controllo qualità e i piani operativi rapporti con la direzione sanitaria che avvenivano normalmente tramite scambio di documenti. ADR Con riferimento al cap. g) confermo che il ricorrente aveva una stanza adibita ad ufficio del coordinatore”.
5 Il secondo teste di parte ricorrente, ha poi confermato le medesime Testimone_2 circostanze ed ha riferito:
“ADR Sono collega di lavoro del ricorrente ho svolto mansioni di collaboratore professionale sanitario –infermiere presso il Reparto di Otorinolaringoiatria dal 2014 e sono attualmente in pensione dal gennaio 2024. ADR il ricorrente è stato mio coordinatore. Eravamo presenti in reparto n. 6 infermieri e n. 1 OSS .ADR Confermo il cap. c). In particolare, preciso che il ricorrente si occupava di redigere i turni di lavoro di tutto il personale del Reparto sia per gli infermieri che per gli OSS, occupandosi anche dei cambi-turno; in generale coordinava tutto il lavoro giornaliero, settimanale e mensile degli infermieri e OSS. Si occupava della registrazione dei pazienti, accettazione di impegnative e delle richieste di ferie del personale del reparto. ADR Confermo il cap. d) In particolare, il ricorrente si occupava delle richieste presso i servizi di farmacia e di lavanderia, firmando le relative ricevute di ritiro e consegna;
si occupava della manutenzione delle apparecchiature presenti in reparto;
con riferimento ai pasti, i pazienti usufruivano solo della colazione ma comunque il ricorrente si occupava di supervisionare la consegna e la distribuzione e il controllo qualità dei pasti medesimi. ADR Tali mansioni di coordinatore era svolte in prevalenza. In caso di urgenza svolgeva anche mansioni di infermiere. Il reparto di otorino presenta n. 4 posti letto di daysurgery. ADR Confermo il cap. e) il ricorrente ha svolto tutte le mansioni che mi sono state elencate. Era responsabile della compilazione del piano terapeutico e dell'archivio delle cartelle cliniche . ADR Quanto al tutoraggio e addestramento, si occupava di illustrare le caratteristiche del reparto e il suo funzionamento al personale neo-assunto; ADR Con riferimento a piani operativi e controllo qualità non so rispondere. ADR Con rifermento al cap. g) confermo che il ricorrente aveva una stanza adibita ad ufficio del coordinatore”.
8. Orbene, comparando le risultanze delle prove orali e documentali acquisite con il
CCNL Comparto Sanità relativo agli anni 1998-2001 (poiché il successivo CCNL 2002-
2005 non contiene un'espressa disciplina in materia), deve concludersi che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente per tutto il periodo oggetto di causa sia effettivamente ascrivibile al livello economico DS (corrispondente al profilo di collaboratore professionale sanitario esperto) piuttosto che al livello economico D (profilo di collaboratore professionale sanitario), nel quale lo stesso è stato formalmente inquadrato.
Infatti, per la declaratoria contenuta nell'allegato 1 al CCNL citato appartengono alla categoria D i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”, mentre rientrano nel livello economico D super (DS) i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche
6 disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Più in particolare, poi, va inquadrato nel profilo di collaboratore professionale sanitario il dipendente che “svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi”.
Rientra, invece, nel profilo di collaboratore professionale sanitario esperto il lavoratore che “programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo;
collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari;
coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate;
assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
9. Alla luce di quanto precede, pertanto, le mansioni di fatto svolte dal ricorrente possono essere ricondotte alla superiore categoria DS avendo assunto funzioni di Parte_1
direzione e coordinamento di risorse umane (in particolare, programmando, coordinando e supervisionando l'attività svolta dal personale infermieristico ed ausiliario assegnato al reparto), ha espletato i compiti a lui affidati in piena autonomia e con ampia discrezionalità operativa (occupandosi dell'approvvigionamento dei farmaci e del materiale di consumo) ed ha svolto attività di formazione e di affiancamento degli infermieri in tirocinio, per come previsto dalla declaratoria relativa al profilo di collaboratore professionale sanitario esperto.
10.Tanto premesso, alla stregua dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, il ricorrente ha diritto alla differenza tra il trattamento economico stabilito per la categoria
7 DS e quello che le è stato già corrisposto per le prestazioni effettivamente espletate a decorrere dal 30 maggio 2018 al 30 aprile 2023.
L deve essere, quindi, condannata al pagamento in favore dell'istante Controparte_1
delle predette differenze retributive quantificate - sulla base dei conteggi allegati al ricorso, che poggiano su dati certi e sull'applicazione di criteri corretti e che sono stati contestati solo genericamente da controparte - in complessivi € 9.842,45- detratte le differenze retributive dal gennaio 2018 al 30 maggio 2018 perché prescritte - con aggiunta dei soli interessi legali con decorrenza dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo, atteso che il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, introdotto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, continua ad applicarsi ai crediti di natura retributiva dei dipendenti pubblici in quanto ritenuto, in parte qua, conforme al dettato costituzionale
(cfr. C. Cost.
2.11.2000 n. 459 e 27.03.2003 n. 82).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto di a percepire le differenze tra il trattamento economico Parte_1 corrispondente alla categoria D, già percepito, e quello relativo al livello economico
DS per il periodo dal 30.5.2018 al 30.4.2023, con conseguente condanna al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
Cont
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
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