Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2011, n. 13537
CASS
Sentenza 20 giugno 2011

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Il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, ovvero quando l'"electio amici" sia inefficace per difetto di adesione o per mancanza di pregressa valida procura da parte dell'eletto; peraltro, l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'indicazione è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l'altro contraente, fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato.

Commentario1

  • 1Contratto per persona da nominare
    Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 19 luglio 2021

    Il contratto per persona da nominare – indice: La riserva di nomina Rappresentanza e condizione Legittimazione e capacità La dichiarazione di nomina A titolo oneroso Gli effetti del contratto Ambito di applicazione Nel preliminare Aspetti fiscali La trascrizione Per conto di chi spetta Cessione del contratto A favore del terzo Il contratto per persona da nominare si ha quando un contraente, chiamato stipulans, si riserva di nominare successivamente un terzo, chiamato electus, che diventerà il titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto fin dall'origine ovvero ex tunc. Le norme che dettano la disciplina sul contratto per persona da nominare sono gli articoli 1401, 1402, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2011, n. 13537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13537
Data del deposito : 20 giugno 2011

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