Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 13/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N.171 2024 R.G.A.C.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 171 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 23 gennaio 2025, e vertente
TRA
la Sig.ra Parte 1 nata a [...] el Kbar (Marocco) il 05.04.1959,
residente a Sassocorvaro Auditore (PU) in Via Provinciale Casinina n. 2/b, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Cecilia Ascani,
Ricorrente
E
il Sig. CP 1 nato a [...] il [...] e residente in
Montecalvo in Foglia, via Comunale Feltresca, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Othmane Yassine.
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Parte 1 esponeva:
"- che la ricorrente in data 4.01.2019 si è unita in matrimonio con rito civile, celebrato in
CP_1 nato in [...] il [...] (C.F.Montecalvo in Foglia, con il Sig.
C.F. 1
), del quale non si conosce l'attuale residenza in quanto irreperibile;
che nell'anno 2019 i coniugi hanno convissuto nella casa sita in Montecalvo in Foglia
-
(PU), Via Provinciale n. 35;
-che dalle ultime notizie il consorte Sig. CP 1 è disoccupato, mentre la ricorrente
Sig.ra Parte 1 svolge la professione di badante e percepisce un reddito annuo pari a euro 11.000 circa;
- che il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione;
-che dall'unione tra i due non sono nati figli;
-che la convivenza morale, materiale e spirituale è venuta meno, a causa dell'abbandono del tetto coniugale del suddetto coniuge, recatosi a vivere all'estero dal giorno 4 ottobre
2019 senza fornire alcuna indicazione circa il luogo di destinazione e in assenza di qualsivoglia crisi coniugale;
- che in data 11.07.2022 è intervenuta sentenza di separazione dei coniugi Parte 1
[...] e CP 1 Parte 1 e CP_1 dalla pronuncia della separazione giudiziale non si sono
- che i Sig.ri più riconciliati e la convivenza non è mai ripresa;
".
Ciò posto adiva l'intestato Tribunale domandando di:
"volersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio come alle condizioni di seguito emarginate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
2) le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.".
Con memoria del 07 ottobre 2024 si costituiva in giudizio il sig. Sig. CP 1 che dava atto:
"- che le parti sono giunte a un accordo consensuale per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che, conseguentemente sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, essendo peraltro ampiamente decorso il termine semestrale dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Urbino, di cui alla L.
6.05.2015 n. 55;"
e pertanto concludeva come di seguito:
"le parti, come sopra meglio identificati, rappresentati e difesi, previo mutamento del rito in divorzio congiunto, chiedono volersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio come alle condizioni di seguito emarginate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
2) le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.".
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Con memoria ex art 473 bis cpc del 07/10/2024 la ricorrente confermava quanto dedotto di dal sig. CP 1 e all'udienza dell'08/10/2024, i procuratori delle parti davano atto dell'accordo raggiunto tra le parti e precisano le conclusioni come da note depositate in atti.
Con Ordinanza del 06/12/2024 veniva ordinata la produzione dell'estratto dell'atto di matrimonio e della copia autentica della sentenza di separazione n. 225/2022 pronunciata dal Tribunale Urbino nel giudizio n. 318/2021 ACC con attestazione del passaggio in giudicato (art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970; veniva fissata l'udienza del
14.01.2025 da sostituirsi con il deposito di note scritte.
In data 07/01/2025 i procuratori delle parti depositavano la documentazione richiesta e successivamente, in data 14/01/2025 le note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali confermavano la volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
"le parti, come sopra meglio identificati, rappresentati e difesi, previo mutamento del rito in divorzio congiunto, chiedono volersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio come alle condizioni di seguito emarginate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
2) le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
In data 23/01/2025 la causa veniva quindi rimessa al Collegio per decisione.
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Ciò posto, considerato che: - i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù della Sentenza di separazione n. 225/2022 pronunciata dal Tribunale Urbino nel giudizio n. 318/2021 RG;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss.
1. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dalla Sig.ra Parte_1
وe dal Sig. CP 1 in data 04/01/2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montecalvo in Foglia, Anno 2019, Numero 1, Parte I Ufficio 1;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montecalvo in Foglia per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone