Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.2839/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti CONTI CHRISTIAN, ARDIZZONE ALESSIO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott. CAVADI RENZO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 25/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della medesima progressione giuridica ed economica attribuita ai docenti di ruolo, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, oltre accessori come per legge;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1 euro 2.223,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
- Premesso che con ricorso depositato il 7.3.2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere prestato attività di lavoro subordinato in favore del resistente in forza di reiterati contratti a termine e CP_1 che, una volta immessa in ruolo, l'Amministrazione le aveva riconosciuto soltanto il trattamento economico iniziale, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “- accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio non di ruolo interamente prestato negli Istituti Statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
Condannare il a valutare il servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente e per l'effetto CP_1 condannarlo al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intera anzianità di servizio maturata nel servizio pre ruolo;
Accertare il diritto della ricorrente alla corretta collocazione della ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, nonché a ricevere le consequenziali differenze retributive, in funzione anche degli scatti d'anzianità tenuto conto degli effetti derivanti dalla sentenza n. 178/2015 Corte Cost . Conseguentemente condannare il a collocare la sig.ra nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, Controparte_1 Pt_1 nonché a corrispondere le differenze retributive, in funzione anche degli scatti d'anzianità. In tutti i casi condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive maturate oltre rivalutazione monetaria ed accessori nella misura dovuta per legge. - Voglia, altresì, condannare il in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei procuratori costituiti”;
- premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto eccepiva la CP_1 prescrizione delle somme richieste e nel merito contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- ritenuto di dover ribadire, in relazione all'eccezione di prescrizione, l'orientamento già espresso da questo Giudice secondo cui la prescrizione decorre dalla data di comunicazione del decreto di ricostruzione della carriera 24.4.2019 - ossia dal momento in cui la parte ricorrente ha avuto conoscenza della valutazione del servizio pre ruolo effettuata dal convenuto – sicché alla data CP_1 di deposito del ricorso, 7.3.2023, nessuna prescrizione era maturata;
- rilevato che, nel merito, la ricorrente lamenta l'omessa valutazione del servizio pre ruolo, in violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e l'assenza di specifiche e concrete ragioni giustificative afferenti alle “condizioni di impiego” tali da giustificare la diversità di trattamento con il personale docente assunto a tempo indeterminato. Benché la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE indichi il principio di non discriminazione in relazione alle “condizioni di impiego”, deve osservarsi che la disposizione ha portata generale e deve essere intesa nel senso che i periodi di lavoro svolti a tempo determinato devono essere equiparati a quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
A tal fine giova rammentare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria espressasi in merito alla valorizzazione del servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente ed ATA, secondo cui “La riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione… La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a
C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 99). In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma,
CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza
Adeneler e a., citata, punto 68)… 1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno
Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (ex multis CGUE C-307/05, ); Persona_1
- rilevato inoltre che in relazione all'art. 1 del d.l. n. 3 del 2014, che per quell'anno avrebbe bloccato la valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali per tutto il personale scolastico, è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16133/2024 dell'11 giugno 2024 (le cui considerazioni si condividono e richiamato ex art. 118 disp. att. c.p.c.), stabilendo che “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico»
(così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. Il presupposto secondo cui le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
«incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento, quindi, è errato: infatti – ha soggiunto la Corte – “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”.
Deve quindi dichiararsi il diritto della ricorrente al riconoscimento della medesima progressione economica attribuita ai docenti di ruolo, con condanna del al pagamento delle differenze CP_2 retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, oltre accessori come per legge;
- ritenuto che le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, in ossequio al CP_1 principio della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno