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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 28/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
862 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. CARROCCIA Parte_1
ALFREDO
Appellante
e rappresentato e difeso dagli avv. CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI CP_1
LAURA
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1150/2023 del
30/11/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.10.2022 chiedeva al Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Latina l'annullamento del provvedimento del 26.5.2020 con il quale l' aveva richiesto la restituzione della somma di € 7.351,76 per l'indebito maturato CP_1 sull'assegno Sociale n. 04014939 dal 1.1.2014 al 31.12.2016, così motivato: “sono state
1 riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge.” Parte ricorrente contestava il provvedimento dell' in quanto per gli anni CP_1
2015 e 2016 non aveva avuto redditi dichiarabili ai fini IRPEF, come dimostrava il certificato della Agenzia delle Entrate allegato al ricorso. Si costituiva in giudizio l' deducendo che il superamento del limite CP_1 reddituale per gli anni 2015 e 2016 era stato determinato dalla reversibilità della pensione di guerra del padre , beneficio già in godimento della madre Per_1
, di cui la era diventata titolare con decorrenza novembre Persona_2 Parte_1
2014.
Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza del 13.4.2023 la ricorrente contestava quanto sostenuto dall' rilevando che le pensioni di guerra non si CP_1 calcolano per determinare il reddito percepito in relazione al limite reddituale previsto per le prestazioni assistenziali.
Alla successiva udienza del 30.11.2023 il Tribunale di Latina rigettava il ricorso dichiarando irripetibili le spese di lite.
Con atto depositato in data 8.4.2024 ha lamentato l'erroneità Parte_1 della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che deve essere computata, per determinare il reddito percepito in relazione al limite reddituale previsto per le prestazioni assistenziali quali quella in godimento, anche la pensione di guerra di cui la era titolare. A tal fine richiamava la circolare n 631 del 12 dicembre Parte_1 CP_1
2022 avente ad oggetto “requisiti per il riconoscimento del diritto agli assegni sociali. Chiarimenti normativi” nella quale si legge espressamente che le pensioni di guerra
“non concorrono a definire il monte ore reddituale da considerare per verificare la sussistenza dei requisiti socio economici prescritti per accedere all'assegno sociale”. Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello sulla base delle CP_1 considerazioni già espresse in primo grado.
L'appello non è meritevole di accoglimento. L'indebito in oggetto è relativo al periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016 ed è scaturito dal superamento del limite di reddito, atteso che la già titolare di Parte_1 pensione sociale con decorrenza 2011, diveniva anche titolare, con decorrenza 11/2014, di pensione ai superstiti, derivante da pensione di guerra del coniuge . Persona_3
Il devoluto, sulla base delle argomentazioni addotte da parte appellante, è limitato alla questione della computabilità o meno delle pensioni di guerra nel calcolo del reddito ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale. La prestazione di cui si discute è regolata dall'art. 3 comma 6 della L 335/1995 che così dispone:
“Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il
2 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
La norma non prevede alcuna esclusione dal computo dei redditi derivanti da pensioni di guerra. Del resto in linea generale tutti i trattamenti pensionistici di guerra, riconosciuti nel testo unico delle pensioni di guerra (DPR 915/1978) in virtù della loro natura risarcitoria, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali. Infatti l'art. 77 del già richiamato DPR del
23/12/1978 n. 915 (rubricato “irrilevanza dei redditi pensionistici”), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 8 agosto 1991, n. 261, stabilisce che “ le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali”.
Tuttavia il secondo comma del medesimo articolo prescrive che "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974 n. 114", in base alle quali non hanno diritto alla
3 pensione sociale coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. Stabilisce infatti l'art. 3 del Decreto Legge del 02/03/1974 n. 30 che non hanno diritto alla pensione sociale “coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti”.
L'ampiezza dell'esclusione - ai fini del calcolo del reddito - della rilevanza delle pensioni di guerra, che non costituiscono reddito “a fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali” di cui al primo comma potrebbe indurre a ritenere la normativa sopravvenuta (art. 5 l. n. 261 del 1991 che, come detto, modificando il primo comma dell'art. 77 del d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915 ha sancito l'irrilevanza della pensione di guerra ai fini dell'attribuzione dell'aumento della pensione sociale) abbia implicitamente abrogato il secondo comma che invece sancisce il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra.
Tale opzione ermeneutica non ha trovato il favore della giurisprudenza di legittimità che sin da risalenti pronunce (si vedano le sentenze n. 1552 del 17 febbraio
1994, n. 13218 del 26 novembre 1999 e n. 14578 del 27 dicembre 1999) ha superato il diverso orientamento manifestatosi con la sentenza n. 9047 del 26 agosto 1993, nella quale, peraltro, il problema veniva risolto alla stregua del primo comma dell'art. 77, come modificato dall'art. 5, senza in alcun modo considerare il secondo comma. Anche in tempi piu' recenti la S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 01/02/2001, n.1407) ha osservato, con statuizione che questo Collegio pienamente condivide, che il secondo comma dell'art. 77 non è stato interessato dalla modifica introdotta dall'art. 5 l. n. 261 del 1991, che ha appunto riguardato il solo primo comma. Di conseguenza, resta ferma la computabilità delle pensioni di guerra ai fini della verifica del requisito reddituale richiesto per beneficiare della pensione sociale. L'art. 3 d.l. n. 30 del 1974 (convertito in l. n. 114 del 1974) ha modificato l'art. 26 l. n. 153 del 1969 che detta le regole per l'attribuzione della pensione sociale. Non può ravvisarsi abrogazione tacita, ad opera dell'art. 5, dell'art. 26 nella parte in cui questa norma stabilisce la non cumulabilità delle due pensioni, perché tra le due norme non c'è contraddizione logica tale da rendere impossibile l'applicazione contemporanea di entrambe. L'una - l'art. 5 (nuovo testo del primo coma dell'art. 77) - estende l'ambito delle possibilità di fruizione delle varie forme assistenziali che l'ordinamento appresta a tutela dei cittadini in stato di bisogno
(tra le quali è da ricomprendere la pensione sociale); l'altra l'art. 26, come modificato dall'art. 3 d.l. n. 30 del 1974 - pone un limite a tale estensione, stabilendo, in via di eccezione, il divieto di cumulo dei due benefici (e la regola secondo cui l'importo della pensione di guerra deve concorrere a formare il limite reddituale rilevante ai fini di escludere il diritto alla pensione sociale). Occorre inoltre considerare che, come ha osservato la Corte Costituzionale, nonostante il suo carattere risarcitorio, "la pensione di guerra... non cessa di costituire, per chi la percepisce, un elemento di quel reddito complessivo minimo, che costituisce la soglia (progressivamente aumentata con le leggi
4 successive a quella del 1969) al di là della quale viene meno l'intervento assistenziale della collettività che si esprime nella pensione sociale".
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Spese irripetibili ex art. 152 disp att.c.p.c. sulla base della dichiarazione in atti.
In considerazione della pronuncia di rigetto, si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; spese irripetibili;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 28/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
862 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. CARROCCIA Parte_1
ALFREDO
Appellante
e rappresentato e difeso dagli avv. CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI CP_1
LAURA
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1150/2023 del
30/11/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.10.2022 chiedeva al Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Latina l'annullamento del provvedimento del 26.5.2020 con il quale l' aveva richiesto la restituzione della somma di € 7.351,76 per l'indebito maturato CP_1 sull'assegno Sociale n. 04014939 dal 1.1.2014 al 31.12.2016, così motivato: “sono state
1 riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge.” Parte ricorrente contestava il provvedimento dell' in quanto per gli anni CP_1
2015 e 2016 non aveva avuto redditi dichiarabili ai fini IRPEF, come dimostrava il certificato della Agenzia delle Entrate allegato al ricorso. Si costituiva in giudizio l' deducendo che il superamento del limite CP_1 reddituale per gli anni 2015 e 2016 era stato determinato dalla reversibilità della pensione di guerra del padre , beneficio già in godimento della madre Per_1
, di cui la era diventata titolare con decorrenza novembre Persona_2 Parte_1
2014.
Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza del 13.4.2023 la ricorrente contestava quanto sostenuto dall' rilevando che le pensioni di guerra non si CP_1 calcolano per determinare il reddito percepito in relazione al limite reddituale previsto per le prestazioni assistenziali.
Alla successiva udienza del 30.11.2023 il Tribunale di Latina rigettava il ricorso dichiarando irripetibili le spese di lite.
Con atto depositato in data 8.4.2024 ha lamentato l'erroneità Parte_1 della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che deve essere computata, per determinare il reddito percepito in relazione al limite reddituale previsto per le prestazioni assistenziali quali quella in godimento, anche la pensione di guerra di cui la era titolare. A tal fine richiamava la circolare n 631 del 12 dicembre Parte_1 CP_1
2022 avente ad oggetto “requisiti per il riconoscimento del diritto agli assegni sociali. Chiarimenti normativi” nella quale si legge espressamente che le pensioni di guerra
“non concorrono a definire il monte ore reddituale da considerare per verificare la sussistenza dei requisiti socio economici prescritti per accedere all'assegno sociale”. Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello sulla base delle CP_1 considerazioni già espresse in primo grado.
L'appello non è meritevole di accoglimento. L'indebito in oggetto è relativo al periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016 ed è scaturito dal superamento del limite di reddito, atteso che la già titolare di Parte_1 pensione sociale con decorrenza 2011, diveniva anche titolare, con decorrenza 11/2014, di pensione ai superstiti, derivante da pensione di guerra del coniuge . Persona_3
Il devoluto, sulla base delle argomentazioni addotte da parte appellante, è limitato alla questione della computabilità o meno delle pensioni di guerra nel calcolo del reddito ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale. La prestazione di cui si discute è regolata dall'art. 3 comma 6 della L 335/1995 che così dispone:
“Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il
2 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
La norma non prevede alcuna esclusione dal computo dei redditi derivanti da pensioni di guerra. Del resto in linea generale tutti i trattamenti pensionistici di guerra, riconosciuti nel testo unico delle pensioni di guerra (DPR 915/1978) in virtù della loro natura risarcitoria, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali. Infatti l'art. 77 del già richiamato DPR del
23/12/1978 n. 915 (rubricato “irrilevanza dei redditi pensionistici”), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 8 agosto 1991, n. 261, stabilisce che “ le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali”.
Tuttavia il secondo comma del medesimo articolo prescrive che "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974 n. 114", in base alle quali non hanno diritto alla
3 pensione sociale coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. Stabilisce infatti l'art. 3 del Decreto Legge del 02/03/1974 n. 30 che non hanno diritto alla pensione sociale “coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti”.
L'ampiezza dell'esclusione - ai fini del calcolo del reddito - della rilevanza delle pensioni di guerra, che non costituiscono reddito “a fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali” di cui al primo comma potrebbe indurre a ritenere la normativa sopravvenuta (art. 5 l. n. 261 del 1991 che, come detto, modificando il primo comma dell'art. 77 del d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915 ha sancito l'irrilevanza della pensione di guerra ai fini dell'attribuzione dell'aumento della pensione sociale) abbia implicitamente abrogato il secondo comma che invece sancisce il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra.
Tale opzione ermeneutica non ha trovato il favore della giurisprudenza di legittimità che sin da risalenti pronunce (si vedano le sentenze n. 1552 del 17 febbraio
1994, n. 13218 del 26 novembre 1999 e n. 14578 del 27 dicembre 1999) ha superato il diverso orientamento manifestatosi con la sentenza n. 9047 del 26 agosto 1993, nella quale, peraltro, il problema veniva risolto alla stregua del primo comma dell'art. 77, come modificato dall'art. 5, senza in alcun modo considerare il secondo comma. Anche in tempi piu' recenti la S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 01/02/2001, n.1407) ha osservato, con statuizione che questo Collegio pienamente condivide, che il secondo comma dell'art. 77 non è stato interessato dalla modifica introdotta dall'art. 5 l. n. 261 del 1991, che ha appunto riguardato il solo primo comma. Di conseguenza, resta ferma la computabilità delle pensioni di guerra ai fini della verifica del requisito reddituale richiesto per beneficiare della pensione sociale. L'art. 3 d.l. n. 30 del 1974 (convertito in l. n. 114 del 1974) ha modificato l'art. 26 l. n. 153 del 1969 che detta le regole per l'attribuzione della pensione sociale. Non può ravvisarsi abrogazione tacita, ad opera dell'art. 5, dell'art. 26 nella parte in cui questa norma stabilisce la non cumulabilità delle due pensioni, perché tra le due norme non c'è contraddizione logica tale da rendere impossibile l'applicazione contemporanea di entrambe. L'una - l'art. 5 (nuovo testo del primo coma dell'art. 77) - estende l'ambito delle possibilità di fruizione delle varie forme assistenziali che l'ordinamento appresta a tutela dei cittadini in stato di bisogno
(tra le quali è da ricomprendere la pensione sociale); l'altra l'art. 26, come modificato dall'art. 3 d.l. n. 30 del 1974 - pone un limite a tale estensione, stabilendo, in via di eccezione, il divieto di cumulo dei due benefici (e la regola secondo cui l'importo della pensione di guerra deve concorrere a formare il limite reddituale rilevante ai fini di escludere il diritto alla pensione sociale). Occorre inoltre considerare che, come ha osservato la Corte Costituzionale, nonostante il suo carattere risarcitorio, "la pensione di guerra... non cessa di costituire, per chi la percepisce, un elemento di quel reddito complessivo minimo, che costituisce la soglia (progressivamente aumentata con le leggi
4 successive a quella del 1969) al di là della quale viene meno l'intervento assistenziale della collettività che si esprime nella pensione sociale".
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Spese irripetibili ex art. 152 disp att.c.p.c. sulla base della dichiarazione in atti.
In considerazione della pronuncia di rigetto, si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; spese irripetibili;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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