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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 936/2020 R.G.A.C.,
promosso da
, CF: , con sede in Roma al viale Europa n. 190, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico
Febbo e dall'avv. Luigi Giacomo Tommaso Zuccarino, elettivamente domiciliata presso la filiale di Cassino, Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) e (CF: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Salvatore Scarano e dall'avv. Sonia Somma, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Formia alla via Madonna di Ponza n. 8,
OPPOSTI
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.10.2024 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 46/2020 (RG 42/2020), emesso in data 21.01.2020 dal
Tribunale di Cassino per il complessivo importo di euro 14.915,44, oltre interessi e spese, relativamente a un buono fruttifero postale n. 201, serie “Q”. Tanto premesso, chiedeva revocare il predetto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituivano i sigg.ri e contestando la domanda e Controparte_1 Parte_2
chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo n. 46/2020. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione.
Concessi i termini ex art. 183, VI co. cpc, con provvedimento reso all'udienza cartolare del 5.01.2021 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 22.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Successivamente veniva rimessa sul ruolo e, giunta all'odierno giudicante, all'udienza del 24.10.2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche a far data dal 1.12.2024.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che l'opposizione non meriti di essere accolta.
Il buono fruttifero postale in oggetto, n. 201 serie “Q”, di £ 2.000.000 veniva emesso e sottoscritto dagli odierni opposti (ricorrenti in sede monitoria) in data 2.04.1988. I ricorrenti asserivano che avesse negato l'esatto importo dovuto di € Parte_1
14.915,44 al lordo delle ritenute fiscali limitandosi a offrire la ridotta somma di €
12.962,08 (anch'essa al lordo della ritenuta fiscale).
L'opponente ( ) contestava l'importo richiesto in sede di ingiunzione, Parte_1 ritenendo erronei i conteggi effettuati. Evidenziava l'applicabilità della normativa ex art. 173 del DPR n. 156 del 29.3.1973, in base al quale “i rendimenti sono regolati dai rispettivi decreti ministeriali di emissione”.
Pag. 2 di 5 Tale assunto non merita di essere condiviso.
Al riguardo, si ritiene dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte che, nella pronuncia n. 13979/2007, resa a Sezioni Unite, dopo aver sostenuto la natura di titoli di legittimazione dei buoni postali fruttiferi (essi devono essere considerati titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., e non quindi veri e propri titoli di credito), richiamava quanto previsto dall'art. 173 del codice postale in base al quale le variazioni del tasso d'interesse dei BBPPFF dovessero aver effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche per quelli già emessi precedentemente
(l'art. 173 dell'allora vigente codice postale (come sostituito dal D.L. n. 460 del 1974) prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro… non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma); e questi buoni sii consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie (comma 2)… Riteneva che la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto […] ciò, tuttavia, non autorizza, a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando - come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli. Al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali
La Corte riteneva che, per i buoni emessi successivamente al DM 13.6.1986, dovesse prevalere quanto riportato su tali buoni rispetto a quanto indicato nella previsione ministeriale (la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per
Pag. 3 di 5 rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione […] per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto
- espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.
Principio, questo, condiviso e posto alla base di numerose pronunce di merito nonché richiamato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 19002 del 31.7.2017, in base alla quale Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d. m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente.
Nella fattispecie in esame, in sede di redazione di memoria conclusionale, l'opposto richiamava e produceva sentenza n. 373/2025 pronunciata dalla Corte di Appello di
Roma – III Sezione - in merito ad una fattispecie analoga a quella in esame. Tale decisione confermava la decisione pronunciata in primo grado dall'intestato Tribunale nella quale l'istruttore accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli in conformità alle condizioni riportate sul retro degli stessi.
Pag. 4 di 5 In particolare, la suindicata decisione evidenziava che la mancata indicazione da parte di sul retro del titolo, che il rendimento sarebbe stato regolato secondo la tabella Pt_1 allegata al DM 13.6.86 … non potesse ripercuotersi negativamente sulla buona fede del consumatore, tenuto conto del principio dell'affidamento al momento dell'acquisto dei buoni fruttiferi.
Nel caso in esame, in applicazione del principio dell'affidamento del sottoscrittore circa la correttezza dei tassi di interesse riportati a tergo dei buoni fruttiferi sottoscritti, si ritiene che siano applicabili le condizioni risultanti dal testo degli stessi.
Per quanto innanzi, alla luce delle considerazioni e della giurisprudenza su richiamata, si ritiene che l'opposizione proposta da non meriti di essere accolta. Parte_1
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 46/2020 emesso dal Tribunale di Cassino il 21.01.2020;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.077,00 oltre accessori.
Cassino, 13 3 25
Il Giudice Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
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