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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sentenza
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
Nella causa recante N.R.G. 2790 / 2024
Promossa da come rappresentato/a e difeso/a in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato in Cancelleria in data 07.09.2023 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Il nominato CTU Dott. asseriva nel proprio elaborato peritale che le patologie dalle Persona_1 quali risultava affetto il ricorrente “NON sono di grado tale da far riconoscere al Sig.
[...] il diritto a godere dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80 Pt_1 trattandosi di soggetto che deambula autonomamente, sebbene con lieve difficoltà e che non necessita di assistenza continua nell'espletamento degli atti quotidiani della vita”.
Con atto depositato telematicamente, parte ricorrente formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV c. c.p.c avverso le conclusioni contenute nell'elaborato peritale.
Incardinato l'odierno giudizio, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 sia in fatto sia in diritto, non sussistendo i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
All'udienza del 03.10.2024, il nominato CTU Dott. veniva chiamato a rendere i chiarimenti Per_1 necessari, confermando il giudizio precedentemente espresso in sede di consulenza tecnica.
Ritenutane la necessità, la causa veniva istruita mediante nomina di un nuovo CTU, Dott.ssa Per_2
.
[...]
All'udienza odierna le parti procedevano a discutere la causa.
*********
La domanda è fondata e, conseguentemente, merita accoglimento. Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che risulta Parte_1 attualmente affetto da:
“Ipoacusia bilaterale (cod. 4005) - Monorene sx in agenesia renale dx (cod. 6462 invalidante al 50%)
Firmato Da: Emesso Da: AL CA Firma Qualificata Serial#: Persona_2
5 - Spondiloartrosi osteofitosica (cod. 7010 invalidante al 40% - Maculopatia C.F._1 atrofica con cecità monoculare e visus dell'occhio controlaterale sup 1/20 (cod. 5006) - Cardiopatia ipertensiva in diabete mellito (cod. 6442 invalidante al 50%) - BPCO (cod. 6407 invalidante al
45%)”.
Tali patologie determinano il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento, per la “grave compromissione delle autonomie nelle AVQ con dipendenza di grado severo per deficit deambulatorio con instabilità posturale statico-dinamica ad alto rischio caduta”, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Invero, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata -del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94).
Tanto, evidentemente come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono i requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Leone, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ontro Parte_1 CP_1
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) Condanna l' al pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario CP_1 quantificate in Euro 2.500,00 oltre iva e cap come per legge;
Taranto, 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
Sentenza
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
Nella causa recante N.R.G. 2790 / 2024
Promossa da come rappresentato/a e difeso/a in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato in Cancelleria in data 07.09.2023 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Il nominato CTU Dott. asseriva nel proprio elaborato peritale che le patologie dalle Persona_1 quali risultava affetto il ricorrente “NON sono di grado tale da far riconoscere al Sig.
[...] il diritto a godere dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80 Pt_1 trattandosi di soggetto che deambula autonomamente, sebbene con lieve difficoltà e che non necessita di assistenza continua nell'espletamento degli atti quotidiani della vita”.
Con atto depositato telematicamente, parte ricorrente formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV c. c.p.c avverso le conclusioni contenute nell'elaborato peritale.
Incardinato l'odierno giudizio, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 sia in fatto sia in diritto, non sussistendo i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
All'udienza del 03.10.2024, il nominato CTU Dott. veniva chiamato a rendere i chiarimenti Per_1 necessari, confermando il giudizio precedentemente espresso in sede di consulenza tecnica.
Ritenutane la necessità, la causa veniva istruita mediante nomina di un nuovo CTU, Dott.ssa Per_2
.
[...]
All'udienza odierna le parti procedevano a discutere la causa.
*********
La domanda è fondata e, conseguentemente, merita accoglimento. Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che risulta Parte_1 attualmente affetto da:
“Ipoacusia bilaterale (cod. 4005) - Monorene sx in agenesia renale dx (cod. 6462 invalidante al 50%)
Firmato Da: Emesso Da: AL CA Firma Qualificata Serial#: Persona_2
5 - Spondiloartrosi osteofitosica (cod. 7010 invalidante al 40% - Maculopatia C.F._1 atrofica con cecità monoculare e visus dell'occhio controlaterale sup 1/20 (cod. 5006) - Cardiopatia ipertensiva in diabete mellito (cod. 6442 invalidante al 50%) - BPCO (cod. 6407 invalidante al
45%)”.
Tali patologie determinano il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento, per la “grave compromissione delle autonomie nelle AVQ con dipendenza di grado severo per deficit deambulatorio con instabilità posturale statico-dinamica ad alto rischio caduta”, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Invero, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata -del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94).
Tanto, evidentemente come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono i requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Leone, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ontro Parte_1 CP_1
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) Condanna l' al pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario CP_1 quantificate in Euro 2.500,00 oltre iva e cap come per legge;
Taranto, 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone