TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: AR IE Presidente Cecilia Pratesi Giudice OL RO Giudice rel. Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2894 /2025, introdotta da
(AN (AN) 13/08/1947), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI Parte_1 LI;
E
(ROMA (RM) , 15/02/1945 ), con il patrocinio dell'avv. LUPI Controparte_1 CRISTINA;
resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 Controparte_1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 23.10.2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1_ I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2_ la casa coniugale di Via Agri n. 1/B, in Roma, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata alla medesima con quanto in essa contenuto. Il marito se ne è già allontanato ed ha asportato i beni di sua proprietà;
3_ La vettura tg. EN558EA resta nella disponibilità della moglie proprietaria che ne sosterrà tutti i relativi costi di assicurazione e tassa di proprietà;
4_ preso atto delle attuali condizioni economico patrimoniali dei coniugi, dalla sottoscrizione del presente atto, il Sig. verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di CP_1 mantenimento pari ad € 1.600,00 (euro milleseicento/00) mensili con bonifico bancario, che sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat. Detto assegno viene versato da marzo 2025;
5_ Il Sig. fintanto che non interverrà sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, si obbliga a mantenere in essere l'assicurazione Controparte_2
– n. 1728674 anche in favore della moglie che, così, potrà ottenere i rimborsi per le
[...] eventuali spese medico-sanitarie che si dovessero rendere necessarie;
6_ a partire dal mese di gennaio 2025 il Sig. così come d'accordo con la moglie, non CP_1 sosterrà più le spese per tutte le utenze della casa familiare, così come fatto fino al 31 dicembre 2024
e la Sig. si impegna alle volture di esse (Energia elettrica, Gas, Netflix, Verisure, canone Pt_1 del telefono cellulare ecc.);
7_ compensare tra le parti le spese di giudizio.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Laddove le parti hanno disposto che la casa coniugale sia assegnata alla moglie, quale esclusiva proprietaria, deve leggersi ed intendersi che rimarrà nella disponibilità della moglie.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi (AN (AN) ), Parte_1
13/08/1947 ) e (ROMA (RM) 15/02/1945 ), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in ROMA in data 23.10.2000, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di ROMA al (n. 02705 , Parte 1, Serie 01, Anno 2000) alle condizioni di cui in parte motiva;
-dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello
Stato Civile. Roma 03/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OL RO AR IE
(AN (AN) 13/08/1947), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI Parte_1 LI;
E
(ROMA (RM) , 15/02/1945 ), con il patrocinio dell'avv. LUPI Controparte_1 CRISTINA;
resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 Controparte_1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 23.10.2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1_ I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2_ la casa coniugale di Via Agri n. 1/B, in Roma, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata alla medesima con quanto in essa contenuto. Il marito se ne è già allontanato ed ha asportato i beni di sua proprietà;
3_ La vettura tg. EN558EA resta nella disponibilità della moglie proprietaria che ne sosterrà tutti i relativi costi di assicurazione e tassa di proprietà;
4_ preso atto delle attuali condizioni economico patrimoniali dei coniugi, dalla sottoscrizione del presente atto, il Sig. verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di CP_1 mantenimento pari ad € 1.600,00 (euro milleseicento/00) mensili con bonifico bancario, che sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat. Detto assegno viene versato da marzo 2025;
5_ Il Sig. fintanto che non interverrà sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, si obbliga a mantenere in essere l'assicurazione Controparte_2
– n. 1728674 anche in favore della moglie che, così, potrà ottenere i rimborsi per le
[...] eventuali spese medico-sanitarie che si dovessero rendere necessarie;
6_ a partire dal mese di gennaio 2025 il Sig. così come d'accordo con la moglie, non CP_1 sosterrà più le spese per tutte le utenze della casa familiare, così come fatto fino al 31 dicembre 2024
e la Sig. si impegna alle volture di esse (Energia elettrica, Gas, Netflix, Verisure, canone Pt_1 del telefono cellulare ecc.);
7_ compensare tra le parti le spese di giudizio.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Laddove le parti hanno disposto che la casa coniugale sia assegnata alla moglie, quale esclusiva proprietaria, deve leggersi ed intendersi che rimarrà nella disponibilità della moglie.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi (AN (AN) ), Parte_1
13/08/1947 ) e (ROMA (RM) 15/02/1945 ), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in ROMA in data 23.10.2000, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di ROMA al (n. 02705 , Parte 1, Serie 01, Anno 2000) alle condizioni di cui in parte motiva;
-dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello
Stato Civile. Roma 03/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OL RO AR IE