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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 05/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. N. 5/2025
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 9 gennaio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 67 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notar
[...]
di Roma del 21 luglio 2015, dall'avv.to Vito Dinoia ed elettivamente Per_1
domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n.263 presso l'Ufficio regionale Avvocatura
INPS.
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria Controparte_1
di costituzione di secondo grado, dall'Avv.to Fabio D'Amato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Cesare Ferrero di Cambiano, n.82. APPELLATO
OGGETTO: Indebito - Appello avverso la sentenza n.661/2023 del 22 novembre
2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante INPS: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda azionata con il ricorso di primo grado, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte adita respingersi l'appello, con integrale conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese del grado del giudizio, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n.661/2023 del 22 novembre 2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera accoglieva la domanda azionata da , con ricorso depositato Controparte_1
in data 13 luglio 2020 e, per l'effetto, dichiarava estinto per prescrizione il credito dell'INPS, condannava quest'ultimo alla restituzione delle somme trattenute in busta paga e al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.30,00, oltre
IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva illegittima la trattenuta operata dall'istituto per intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dall'istituto alla data dell'11 ottobre 2018, con conseguente intempestività del messaggio di posta elettronica impugnato dal ricorrente e risalente al febbraio 2019, individuando il dies a quo della prescrizione alla data dell'11 ottobre 2008, cioè decorso un anno dalla stipula del verbale di intesa dell'11 ottobre 2007 per effetto del quale era stato pattuito di sospendere il riassorbimento dell'assegno ad personam per la durata di un anno.
Avverso tale sentenza, proponeva appello l'INPS, con ricorso depositato in data 9 maggio 2024, deducendo la non condivisibilità della sentenza impugnata, ponendo in luce come il dies a quo del termine prescrizionale decennale dovesse essere ancorato non al termine ordinatorio di un anno dalla stipula dell'accordo sindacale bensì dalla sottoscrizione del CCNL 2016/2018 del 18 febbraio 2018.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 9 gennaio 2025.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio e Controparte_1
depositava memoria difensiva, a sua volta concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate. la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Non ritiene il Collegio di poter condividere l'assunto dell'istituto, che, in sostanza, ribadisce come nel caso in esame il termine di prescrizione decennale non potesse essere ancorato al termine di un anno decorrente dalla stipula del verbale di intesa dell'11 ottobre 2007, bensì dal 18 febbraio 2018, data di sottoscrizione del CCNL
2016/2018.
L'assunto, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, non può essere condiviso.
Infatti, con il verbale di intesa dell'11 ottobre 2007 l'INPS, odierno appellante, sospendeva il riassorbimento dell'assegno ad persona, goduto dal personale transitato da altra Amministrazione, “per la durata di un anno dal presente verbale e se, entro tale termine non sarà intervenuto accordo risolutivo di cui in premessa ex artt.38 e 39
CCNL 2006/2009, l'Amministrazione provvederà all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione e a riattivare le procedure di riassorbimento”.
Non c'è dubbio, quindi, che, secondo un'interpretazione letterale del contenuto dell'accordo, la sospensione dovesse avere la durata di un anno a partire dell'11 ottobre 2007 e che decorso tale termine contrattuale l'INPS avrebbe provveduto al recupero delle somme non riassorbite e a riattivare le procedure di riassorbimento.
E' di tutta evidenza, quindi, che decorso il termine di un anno, alla data dell'11 ottobre
2008, l'INPS avrebbe dovuto provvedere al recupero delle somme, recupero soggetto al termine di prescrizione decennale decorrente dall'11 ottobre 2008, dovendosi, al contempo, evidenziare che, trattandosi di somme non riassorbite erogate mensilmente, rispetto alla richiesta formulata nel febbraio 2019, sicuramente la prescrizione decennale ha interessato le somme erogate mensilmente fino al gennaio 2009, potendosi escludere solo quelle relative alla mensilità di febbraio 2009, ma sul punto nessun motivo di appello è stato specificamente articolato dall'istituto rispetto all'impianto motivazionale del primo giudice che ha ritenuto prescritti per intero i crediti azionati dall'INPS.
Non trova alcun riscontro, né in fatto né in dritto, l'assunto dell'appellante, secondo cui solo con la stipula del CCNL 2016/2018 in data 18 febbraio 2018 l'istituto avrebbe potuto esercitare il diritto di recuperare le somme indebitamente corrisposte fino al febbraio 2009, stante l'inequivocabile contenuto del citato accordo del 2007 ed il chiaro disposto dell'art.2935 c.c. e fermo restando la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione ex art.2941 c.c..
Né, inoltre, può essere condiviso l'assunto dell'INPS secondo cui dalle buste paga prodotte si evincerebbe la volontà di prorogare la sospensione fino al febbraio 2009 a fronte dell'assenza di un accordo in tal senso di proroga di quello risalente all'11 ottobre 2007.
L'appello, quindi, va respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022 scaglione da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00 – parametro medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 67 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso dall , in persona del Parte_2
Presidente p.t., nei confronti di , avverso la sentenza n.661/2023 del 22 Controparte_1
novembre 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.923,00, oltre IVA,
CPA e RF come per legge;
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002.
Potenza, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 9 gennaio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 67 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notar
[...]
di Roma del 21 luglio 2015, dall'avv.to Vito Dinoia ed elettivamente Per_1
domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n.263 presso l'Ufficio regionale Avvocatura
INPS.
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria Controparte_1
di costituzione di secondo grado, dall'Avv.to Fabio D'Amato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Cesare Ferrero di Cambiano, n.82. APPELLATO
OGGETTO: Indebito - Appello avverso la sentenza n.661/2023 del 22 novembre
2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante INPS: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda azionata con il ricorso di primo grado, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte adita respingersi l'appello, con integrale conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese del grado del giudizio, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n.661/2023 del 22 novembre 2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera accoglieva la domanda azionata da , con ricorso depositato Controparte_1
in data 13 luglio 2020 e, per l'effetto, dichiarava estinto per prescrizione il credito dell'INPS, condannava quest'ultimo alla restituzione delle somme trattenute in busta paga e al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.30,00, oltre
IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva illegittima la trattenuta operata dall'istituto per intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dall'istituto alla data dell'11 ottobre 2018, con conseguente intempestività del messaggio di posta elettronica impugnato dal ricorrente e risalente al febbraio 2019, individuando il dies a quo della prescrizione alla data dell'11 ottobre 2008, cioè decorso un anno dalla stipula del verbale di intesa dell'11 ottobre 2007 per effetto del quale era stato pattuito di sospendere il riassorbimento dell'assegno ad personam per la durata di un anno.
Avverso tale sentenza, proponeva appello l'INPS, con ricorso depositato in data 9 maggio 2024, deducendo la non condivisibilità della sentenza impugnata, ponendo in luce come il dies a quo del termine prescrizionale decennale dovesse essere ancorato non al termine ordinatorio di un anno dalla stipula dell'accordo sindacale bensì dalla sottoscrizione del CCNL 2016/2018 del 18 febbraio 2018.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 9 gennaio 2025.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio e Controparte_1
depositava memoria difensiva, a sua volta concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate. la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Non ritiene il Collegio di poter condividere l'assunto dell'istituto, che, in sostanza, ribadisce come nel caso in esame il termine di prescrizione decennale non potesse essere ancorato al termine di un anno decorrente dalla stipula del verbale di intesa dell'11 ottobre 2007, bensì dal 18 febbraio 2018, data di sottoscrizione del CCNL
2016/2018.
L'assunto, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, non può essere condiviso.
Infatti, con il verbale di intesa dell'11 ottobre 2007 l'INPS, odierno appellante, sospendeva il riassorbimento dell'assegno ad persona, goduto dal personale transitato da altra Amministrazione, “per la durata di un anno dal presente verbale e se, entro tale termine non sarà intervenuto accordo risolutivo di cui in premessa ex artt.38 e 39
CCNL 2006/2009, l'Amministrazione provvederà all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione e a riattivare le procedure di riassorbimento”.
Non c'è dubbio, quindi, che, secondo un'interpretazione letterale del contenuto dell'accordo, la sospensione dovesse avere la durata di un anno a partire dell'11 ottobre 2007 e che decorso tale termine contrattuale l'INPS avrebbe provveduto al recupero delle somme non riassorbite e a riattivare le procedure di riassorbimento.
E' di tutta evidenza, quindi, che decorso il termine di un anno, alla data dell'11 ottobre
2008, l'INPS avrebbe dovuto provvedere al recupero delle somme, recupero soggetto al termine di prescrizione decennale decorrente dall'11 ottobre 2008, dovendosi, al contempo, evidenziare che, trattandosi di somme non riassorbite erogate mensilmente, rispetto alla richiesta formulata nel febbraio 2019, sicuramente la prescrizione decennale ha interessato le somme erogate mensilmente fino al gennaio 2009, potendosi escludere solo quelle relative alla mensilità di febbraio 2009, ma sul punto nessun motivo di appello è stato specificamente articolato dall'istituto rispetto all'impianto motivazionale del primo giudice che ha ritenuto prescritti per intero i crediti azionati dall'INPS.
Non trova alcun riscontro, né in fatto né in dritto, l'assunto dell'appellante, secondo cui solo con la stipula del CCNL 2016/2018 in data 18 febbraio 2018 l'istituto avrebbe potuto esercitare il diritto di recuperare le somme indebitamente corrisposte fino al febbraio 2009, stante l'inequivocabile contenuto del citato accordo del 2007 ed il chiaro disposto dell'art.2935 c.c. e fermo restando la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione ex art.2941 c.c..
Né, inoltre, può essere condiviso l'assunto dell'INPS secondo cui dalle buste paga prodotte si evincerebbe la volontà di prorogare la sospensione fino al febbraio 2009 a fronte dell'assenza di un accordo in tal senso di proroga di quello risalente all'11 ottobre 2007.
L'appello, quindi, va respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022 scaglione da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00 – parametro medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 67 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso dall , in persona del Parte_2
Presidente p.t., nei confronti di , avverso la sentenza n.661/2023 del 22 Controparte_1
novembre 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.923,00, oltre IVA,
CPA e RF come per legge;
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002.
Potenza, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)