Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 21/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
1/2026
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LI EZ UL
composta dai magistrati:
dott.ssa UE ES Presidente dott. OL AR Giudice relatore dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14797 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
· LI EL FO, nato a [...] (prov. Lecce) il 23 agosto 1965, c.f. [...], residente a [...](Slovenia), Osp 62, ed elettivamente domiciliato presso il dott. Francesco D’Alonzo, p.e.c. dottor.francescodalonzo@postecert.it, contumace.
Esaminati gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa ARta ARiani, il giudice relatore, consigliere OL AR, e il Pubblico Ministero nella persona del viceprocuratore generale ARiapaola Daino.
Ritenuto in
F A T T O
I. Con atto depositato il 23 dicembre 2024 – e notificato il 16 luglio 2025, insieme con l’ordinanza di questa Sezione giurisdizionale n. 19 del giorno 14 precedente (con la quale, rilevata la nullità della precedente notificazione dell’atto di citazione, era stata disposta la rinnovazione della stessa e contestualmente fissata l’odierna udienza per la discussione della causa), presso il domicilio digitale dottor.francescodalonzo@postecert.it, eletto in fase di istruttoria - la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato il convenuto per sentirlo “condannare, in favore del Ministero della Difesa (Arma dei Carabinieri […]), al pagamento della somma di euro 41.587,00, articolato nelle voci di seguito descritte:
a) euro 4.080,00 a titolo di danno patrimoniale da retribuzione sine titulo;
b) euro 29.347,00 – arrot. da euro 29.346,82 a titolo di danno da disservizio;
c) euro 8.160,00, a titolo di danno all’immagine”,
con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.
I.1. Con memoria di precisazione delle conclusioni depositata dalla Procura regionale il 12 dicembre 2025 e notificata il giorno 15 seguente presso il predetto domicilio digitale eletto in fase di istruttoria, la domanda di condanna è stata, poi, così rimodulata in senso più favorevole al convenuto:
a) “euro 3.526,79” in luogo di euro 4.080,00 (supra, sub § I, lett. “a”),
b) rinuncia alla domanda di condanna per la parte riguardante l’importo di “euro 29.347,00 – arrot. da euro 29.346,82 a titolo di danno da disservizio” (supra, sub § I, lett. “b”),
c) “euro 7.053,58” in luogo di euro 8.160,00 (supra, sub § I, lett. “c”),
con la conseguenza che, “Complessivamente e conclusivamente, la domanda di risarcimento dei danni è da intendersi limitata ad euro 10.580,37 (euro 3.526,79 + euro 7.053,58)”, in luogo di euro 41.587,00 (supra, sub § I).
II. L’ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno che il convenuto – all’epoca dei fatti “AResciallo dei Carabinieri in servizio, quale Comandante della Stazione di Guardiella, sita in Trieste” – avrebbe arrecato all’Amministrazione di appartenenza per aver numerose volte falsamente attestato, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2016 e quello di maggio 2017, la propria presenza in servizio.
II.1. Così facendo, l’odierno convenuto avrebbe, in primo luogo, indotto in errore la propria Amministrazione e conseguito l'ingiusto profitto consistente nella percezione della retribuzione senza prestazione della prevista attività lavorativa negli intervalli di tempo considerati, con corrispondente danno patrimoniale da ultimo riquantificato nella minor misura di “euro 3.526,79” (supra, sub § I.1, lett. “a”).
II.2. Ritiene, inoltre, la Procura che il convenuto medesimo avrebbe, altresì, cagionato un danno all’immagine della stessa Amministrazione di appartenenza, riquantificato in “euro 7.053,58” (supra, sub § I.1, lett. “c”), pari al doppio del predetto danno patrimoniale rimodulato.
III. L’azione della Procura trae origine dalla comunicazione n. 5523/15 N.R. dell’8 gennaio 2018 - con la quale la Procura della Repubblica di Trieste ha informato la Procura regionale dell’avvenuto esercizio dell’azione penale nei confronti dell’odierno convenuto “per i delitti p. e p. dagl’artt. 81 cpv c.p. – 234 RD n. 303 del 1941 (C.P.M.P.), 479, 490, 110 e 334, 3 c.p.” (procedimento penale n. 1295/17 R.G.N.R., come emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio) – seguita da specifica attività istruttoria.
IV. Il danno – così come originariamente articolato in tre distinte poste e quantificato nella complessiva misura di “euro 41.587,00” (supra, sub I) - è stato contestato a LI EL FO con l’invito a dedurre di cui all’articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 14 giugno 2024 e notificato, attraverso il Consolato Generale d’Italia a Capodistria, il 5 luglio seguente.
IV.1. A fronte della contestazione preliminare di responsabilità, non è stata depositata “alcuna controdeduzione difensiva e/o richiesta di audizione personale” (atto di citazione, pp. 19s.), essendo stato l’invito a dedurre riscontrato – anche per mezzo del domiciliatario dott. Francesco D’Alonzo – solo con iniziative sostanzialmente intese a ottenere la “visione ed estrazione degli atti del fascicolo” (ibidem, pp. 15-20).
A seguito di alterne vicende, puntualmente descritte nell’atto di citazione, la facoltà preprocessuale in argomento è stata esercitata direttamente dall’interessato in data 13 ottobre 2024, come emerge dalla ricevuta di accesso agli atti prodotta dalla Procura regionale.
V. La descrizione dei fatti di causa può agevolmente essere ricavata dall’imputazione penale sommariamente descritta supra, sub III (procedimento penale n. 1295/17 R.G.N.R.).
Più precisamente – limitando l’osservazione alla parte che rileva nel presente processo - LI EL FO è stato <imputato dei seguenti reati:
A) art. 81 cpv. c.p. e art. 234 RD 303 del 1941 (C.P.M.P.) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di AResciallo dei Carabinieri in servizio quale Comandante della Stazione di Guardiella, con artifici e raggiri consistiti nell'indicare falsamente nei memoriali di servizio giornalieri la propria presenza in ufficio per "disbrigo pratiche Ufficio, ricezione denunce, attività delegata da AG" o altre attività, induceva in errore i propri superiori e la propria amministrazione che gli corrispondeva la retribuzione per l'orario indicato e per lo straordinario falsamente certificato ed in questo modo si procurava un ingiusto profitto in danno del Comando Generale Arma dei Carabinieri conseguendo un profitto pari a complessivi euro 4.080,00; fatti avvenuti nelle seguenti giornate e per il seguente orario falsamente indicato:
Anno 2016: 1 giugno 3h straord..; 5 giugno 3h servizio, 3h straord..; 6 giugno ½h straord.; 7 giugno 1h straord.; 22 giugno 2h straord.; 23 giugno 2h e 25' straord.; 28 giugno 2h e 40' straord.; 30 giugno 1½h straord.; 14 luglio 1h e 50' straord.; 15 luglio 4h e 35' straord.; 16 luglio ½h straord.; 17 luglio ½h straord.; 18 luglio 2h e 45' straord.; 19 luglio 3½h straord.; 20 luglio 3h e 35' straord.; 21 luglio 3h e 40' straord.; 22 luglio 2½h straord.; 23 luglio 2½h straord.; 24 luglio 1½h servizio; 25 luglio 2h servizio; 26 luglio 2h straord.; 9 agosto ½ servizio e 3h straord.; 10 agosto 1h e 40' straord.; 11 agosto 3h e 35' straord.; 12 agosto 2h straord.; 16 agosto 1h e 5' straord.; 17 agosto 45' straord.; 18 agosto 45' servizio; 23 agosto 1½h straord.; 25 agosto ½h straord.; 26 agosto 4h straord.; 29 agosto ½h straord.; 30 agosto ½h straord.; 31 agosto 35' straord.; 2 settembre 3h e 10' straord.; 6 settembre 2h e 45' di servizio; 7 settembre 3h di servizio; 8 settembre 2½h straord.; 9 settembre 4h e 45' straord.; 10 settembre ½h di servizio; 21 settembre 2½h di servizio; 22 settembre 1h straord.; 23 settembre 1h e 45' di servizio; 30 settembre ½h di servizio; 3 ottobre ½h straord.; 5 ottobre 1h e 15' straord.; 7 ottobre 3½h straord.; 9 ottobre ½h straord.; 12 ottobre 2h e 40' straord.; 15 ottobre 1h e 25' straord.; 18 ottobre 10' di servizio e 4h straord.; 25 ottobre 1h straord.; 27 ottobre 45' straord.; 29 ottobre 1h e 35' straord.; 3 novembre 40' di servizio e 4h straord.; 4 novembre 35' servizio e 3h straord.; 5 novembre 1½h straord.; 7 novembre 1h e 20' straord.; 8 novembre 1h e 10' straord.; 11 novembre 1h straord.; 12 novembre 55' straord.; 15 novembre ½h straord.; 21 novembre 1h e 20' straord.; 23 novembre 3h e 15' straord.; 27 novembre ½h di servizio; 28 novembre ½h di servizio; 1 dicembre 2h e 35' straord.; 2 dicembre 2h e 40' straord.; 7 dicembre 2h e 40' straord.; 13 dicembre 3h straord.; 18 dicembre 1h e 20' straord.; 19 dicembre 15' di servizio e 4h straord.; 20 dicembre ½h straord.; 21 dicembre 2h e 45' straord.; 22 dicembre ½h straord.; 25 dicembre 1h e 40' straord..
Anno 2017:- 12 gennaio 50' straord.; 13 gennaio ½h straord.; 17 gennaio ½h straord.; 18 gennaio 2h e 40' straord.; 20 gennaio ½h straord.; 23 gennaio ½h straord.; 27 gennaio ½h straord.; 2 febbraio 1h straord.; 3 febbraio 2h e 15' straord.; 6 febbraio ½h straord.; 8 febbraio 4h e 20' straord.; 9 febbraio ½h straord.; 10 febbraio ½h straord.; 16 febbraio ½h straord.; 17 febbraio 1h straord.; 18 febbraio 1h e 40' straord.; 22 febbraio ½h straord.; 27 febbraio 1h e 40' straord.; 4 marzo 1h straord.; 7 marzo 1h e 25' straord.; 9 marzo ½h straord.; 15 marzo ½h straord.; 20 marzo 5h e 5' straord.; 22 marzo ½h straord.; 27 marzo ½h straord.; 1 aprile 5h straord.; 2 aprile 1½h di servizio e 1h straord.; 3 aprile 1½h straord.. e 26' di servizio; 4 aprile 1h e 32' straord.; 6 aprile 3½h straord.. e 1h e 50' di servizio; 7 aprile 4h e 11' straord.; 8 aprile 3½h straord.. e 3½h di servizio; 9 aprile 1h e 20' straord.; 10 aprile 4 straord.. e 40' di servizio; 11 aprile 1h e 34' straord.; 12 aprile 2h straord.; 13 aprile 4h di servizio e 2h straord.; 14 aprile 45' di servizio e 2h straord.; 15 aprile 3h al 100% per servizi interni; 16 aprile 2h straord.; 17 aprile 1h e 50' straord.; 18 aprile 1h e 7' di servizio e 4h straord.; 19 aprile 2h straord.; 20 aprile servizio esterno e 1½h straord.; 21 aprile 1h straord.. e 1h e 15' di servizio; 23 aprile 2h e 24' di servizio; 3 maggio 2h straord.. e 2h e 26' di servizio; 9 maggio 1h e 24' straord.; 10 maggio 3h e 14' di servizio; 11 maggio 1h e 10' straord.; 12 maggio 4h straord.; 13 maggio 32' di servizio; 16 maggio 3h di servizio; 17 maggio 3h straord.; 18 maggio 3h e 20' straord.; 19 maggio 2h straord.; 20 maggio 3h e 51' di servizio e 2h straord.; 21 maggio 1h straord.; 22 maggio 54' di servizio e 3h straord.; 23 maggio 3h servizio e 1h straord.; 24 maggio 3½h straord.; 25 maggio 6h straord.; 26 maggio 1h e 45' di servizio e 3h straord..
B) art. 81 cpv. e 479 c.p. (con riferimento all'art. 476, 2 c.p.) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quale AResciallo dei Carabinieri, Comandante della Stazione di Guardiella, nelle circostanze descritte al capo precedente, attestava falsamente nei memoriali di servizio la propria presenza in Ufficio e la relativa attività svolta indicando falsamente che si tratteneva in Ufficio per "disbrigo pratiche ufficio, ricezione denunce, deleghe AG" etc. mentre in realtà usciva dalla caserma per motivi personali.
ln Trieste dal 1.6.2016 al 26.5.2017
C) art. 81 cpv. 490 c.p. (in relazione all'art. 476 c.p.) perché occultava il fascicolo relativo al procedimento […] RGNR della Procura della Repubblica di Trieste e tutti gli atti ivi contenuti nonché occultava i seguenti atti e reperti in sequestro: […]
ln Trieste 21.8.2017
D) artt. 110, 334, 3 c.p. perché distruggeva e deteriorava o comunque concorreva nella distruzione e nel deterioramento del telefono Apple I Phone avente IMEI […] sottoposto a sequestro nel presente procedimento penale, in particolare ne resettava il contenuto agendo da remoto tramite applicazione I Cloud e così impediva alla polizia giudiziaria di compiere gli accertamenti delegati;
In Trieste accertato il 9.11.2017>.
VI. A fronte di tale imputazione:
VI.a. con sentenza n. 518/19, pronunciata – in seguito a dibattimento - il 27 marzo 2019 e depositata il 25 giugno seguente, il Tribunale di Trieste ha:
· “dichiara[to] EL FO LI colpevole dei reati ascrittigli e, qualificato il reato del capo b) ai sensi degli artt. 81 cpv. c.p., 479 c.p. (in rel. all'art. 476, c. 1 c.p.), unificati tali reati col vincolo della continuazione, lo [ha]
· condanna[to] alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
· accorda[to] la sospensione condizionale della pena e la non menzione alle condizioni di legge;
· visto l'art. 29 del R.D. 303/1941,
· infli[tto] a EL FO LI la pena accessoria della rimozione”;
VI.b. con sentenza n. 1263 - pronunciata l’8 novembre 2022 e depositata il 4 febbraio 2023 – la Corte di Appello di Trieste, Seconda Sezione Penale, ha confermato “la sentenza del Tribunale di Trieste del 27 marzo 2029”, n. 518/2019, condannando LI EL FO al “pagamento delle spese processuali”;
VI.c. con sentenza n. 1808/24 - pronunciata il 23 novembre 2023 e depositata il 15 gennaio 2024 – la Corte di cassazione, Quinta Sezione Penale, ha dichiarato “inammissibile il ricorso” avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Trieste, condannando LI EL FO al “pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende”.
VII. Secondo la Procura regionale, “gli elementi obiettivi raccolti durante le indagini, incrociando i dati desumibili dalla localizzazione dei mezzi di trasporto e del telefono cellulare con il tenore dei memoriali di servizio e con le univoche deposizioni testimoniali rese in corso di dibattimento dai militari che avevano lavorato a stretto contatto con il DE FO[,] hanno consentito la ricostruzione di una vicenda articolata di condotte dolose, che hanno comportato un pregiudizio in danno dell’Arma dei Carabinieri”.
VII.1. Per quanto concerne, in particolare, il “danno patrimoniale da retribuzione sine titulo” (supra, sub: I, lett. “a”; I.1, lett. “a”; II et II.1), l’Ufficio requirente, dopo aver inizialmente quantificato lo stesso nell’importo di “euro 4.080,00” (sulla base del capo “A” dell’imputazione, riportato supra, sub V, e richiamato, direttamente o indirettamente, anche da Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, note prot. n. 313/11-0/2017 del 30 gennaio 2018, prot. n. 313/46-0/2009 del 26 novembre 2019, prot. n. 313/52-0/2017 del 30 settembre 2020, prot. n. 313/60-0/2017 del 15 maggio 2023 e prot. n. 313/76-0/2017 del 6 luglio 2023), lo ha rimodulato, con la citata memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 12 dicembre 2025 (supra, sub I.1, lett. “a”), nella minor misura di “euro 3.526,79”, precisando che il calcolo è stato effettuato “tenendo conto della tariffa oraria corrisposta per la prestazione per lavoro ordinario (euro 15,00 al lordo) e di quella per lavoro straordinario (euro 13,24)”.
Più precisamente, la Procura evidenzia che il predetto importo di euro 3.526,79 “deriva dalla somma degli importi dei prospetti [allegati alla nota del Nucleo Operativo della Compagnia di Trieste dei Carabinieri prot. n. 178/1-25/2017 del 13 ottobre 2017] per il periodo giugno 2016-marzo 2017 e, quanto ai mesi aprile-maggio 2017, dall’applicazione delle tariffe sopra citate rispettivamente alle ore e/o frazioni di ore in contestazione, così come risultanti dalle evidenze penali per i mesi stessi”.
VII.2. Per quanto concerne, poi, il “danno da disservizio”, è sufficiente rilevare l’evidente inutilità – in questa sede - di qualsivoglia attività descrittiva al riguardo, atteso che, come già evidenziato (supra, sub I, lett. “b”, et I.1, lett. “b”), l’Ufficio requirente, con la stessa memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 12 dicembre 2025, “non ritenendo quanto contestato sostenibile in giudizio”, ha “rinuncia[to] agli atti del processo”, cioè, nella sostanza, alla corrispondente domanda di condanna.
VII.3. Per quanto concerne, infine, il “danno all’immagine” (supra, sub: I, lett. “c”; I.1, lett. “c”; II et II.2) - quantificato nella misura del “doppio del danno patrimoniale”, vale a dire in “euro 7.053,58” (essendo stato il danno patrimoniale rideterminato in “euro 3.526,79”, come descritto supra, sub VII.1) - si osserva che la relativa contestazione attorea è articolata in due segmenti.
Il primo è fondato sull’intervenuta sentenza irrevocabile di condanna (supra, sub VI) per il reato previsto e punito dall’articolo 334 c.p. (“Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”; supra, sub V, capo di imputazione “D”), in quanto incluso fra i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
Il secondo riguarda, invece, le condotte “violative di molteplici obblighi di servizio afferenti all’assenteismo fraudolento” (supra, sub V, capi di imputazione “A” et “B”), parimenti oggetto di condanna irrevocabile (supra, sub VI), riguardo alle quali - evidenzia la Procura - “si applica l’art 55 quinquies del D.lgs. n. 165/2001”.
In particolare, secondo l’Ufficio requirente, la vicenda avrebbe “leso il rapporto di fiducia con l’Arma e […] cagionato una lesione all’immagine dell’Ente, innanzitutto sul piano interno, con riguardo soprattutto alla credibilità e affidabilità dell’Arma agli occhi dei militari sottordinati al convenuto, in servizio presso la Stazione di Guardiella, che constatavano giornalmente trasgressioni e abusi di funzione del suddetto e ricavavano dalle condotte descritte una disaffezione per l’Arma, e ancor più della comunità locale, sguarnita della dovuta garanzia di protezione istituzionale, che riteneva, fiduciosamente, fosse riposta correttamente nel vertice istituzionale locale dell’Arma dei Carabinieri […,] giuridicamente e storicamente deputata alla tutela e alla salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza”.
Sottolinea, al riguardo, la Procura che “la stessa natura dei reati del DE FO accertati nelle sentenze richiamate denota chiaramente una preoccupante attitudine patologica a gestire in modo arbitrario la propria condizione di pubblico ufficiale e di Carabiniere Comandante,” delineandosi, così, “il profilo di un temperamento incurante delle regole, disinvolto nella loro elusione e falsificazione, se contrarie ai propri interessi personali”.
VIII. L’Ufficio requirente si sofferma, poi, sul carattere doloso della condotta del convenuto, mettendo in risalto, per un verso, la “piena intenzionalità dei suoi comportamenti e delle loro conseguenze” e la “consapevolezza di nuocere all’ordinamento”; per altro verso, e anche per gli effetti dell’articolo 651 c.p.p., l’avvenuto accertamento dei fatti contestati con “sentenza penale irrevocabile di condanna, a seguito di tre gradi di giudizio, a cognizione piena”.
IX. La Procura, dopo aver ampiamente descritto la fase della contestazione preliminare di responsabilità, conclude, dunque, con la domanda di condanna che, a valle della rimodulazione recata dalla più volte citata memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 12 dicembre 2025 (supra, sub I.1), è, ormai, limitata al pagamento della somma di euro 10.580,37 - di cui euro 3.526,79 “a titolo di danno patrimoniale da retribuzione sine titulo” ed euro 7.053,58 “a titolo di danno all’immagine” (euro 3.526,79 + euro 7.053,58 = euro 10.580,37) – con l’aggiunta degli oneri accessori e delle spese di giustizia (supra, sub I et I.1).
X. Il convenuto non si è costituito.
XI. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, il Collegio ha, preliminarmente, dichiarato la contumacia del convenuto.
È stato, quindi, sentito il Pubblico Ministero, che si è riportato agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
La causa è stata, quindi, posta in decisione.
Considerato in
D I R I T T O
1. Oggetto del presente giudizio è l’accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto - nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di “AResciallo dei Carabinieri in servizio, quale Comandante della Stazione di Guardiella, sita in Trieste” (supra, sub II) – al quale la Procura regionale ha contestato, in primo luogo (supra, sub II.1), di aver percepito, per fatto proprio, emolumenti non dovuti, cagionando, così, all’Arma dei Carabinieri un danno corrispondente alla spesa per questo complessivamente sostenuta, da ultimo riquantificato nella minor misura di “euro 3.526,79” (supra, sub § I.1, lett. “a”, et VII.1).
Più precisamente, l’Ufficio requirente – evidenziando che <il memoriale di servizio è “un documento formale, (informatizzato), nel quale, per ogni reparto, il Comandante indica i servizi da svolgere giorno per giorno”> e che tale documento <viene poi “chiuso” alla fine di ciascun mese solare dallo stesso> - sostiene, anche richiamando l’imputazione penale (in particolare, il capo “A”, riportato supra, sub V), che il convenuto, “con artifici e raggiri consistiti nell’indicare falsamente nei memoriali di servizio giornalieri la propria presenza sul posto di lavoro per il disbrigo di varie pratiche d’Ufficio (ricezione denunce, attività delegata da Autorità giudiziaria e altre attività), induceva scientemente in errore i propri superiori e la propria amministrazione, che gli corrispondeva la retribuzione per gli orari indicati e per lo straordinario falsamente certificato, in questo modo procurandosi un ingiusto profitto in danno del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”.
1.1. Al riguardo, si osserva che i fatti contestati - così come descritti supra, sub II, II.1 et V e con particolare riferimento ai periodi di assenza ingiustificata oggetto del relativo procedimento penale n. 1295/17 R.G.N.R. (supra, sub III) - sono stati accertati dal Tribunale di Trieste con sentenza di condanna n. 518/19 (supra, sub VI.a) pronunciata in seguito a dibattimento, confermata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 1263/23 (supra, sub VI.b), divenuta irrevocabile allorquando la Corte di cassazione, con sentenza n. 1808/24 (supra, sub VI.c), ha dichiarato “inammissibile il ricorso” avverso la predetta sentenza di seconde cure.
1.2. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge, in particolare, che il giudice penale ha fondato il proprio convincimento sugli elementi rivelatori di una sostanziale incompatibilità tra le registrazioni di presenza in servizio del convenuto, risultanti dal memoriale dallo stesso ordinariamente compilato, e le risultanze dei riscontri che, in nel corso dell’indagine penale, sono stati eseguiti a valle delle prime incongruenze rilevate – sul punto - personalmente da un ufficiale superiore in occasione di una ispezione eseguita presso la Stazione comandata dal convenuto medesimo.
Più precisamente, i riscontri in parola risultano effettuati attraverso l’esame dei “tabulati del traffico telefonico (e delle celle radio-base via via impegnate, a far data dal 1.6.2016 in avanti) dell'utenza di servizio attribuita al AR. DE FO”, delle immagini registrate per mezzo di “una videocamera all'esterno dei locali della Stazione, la quale ne riprendeva l'ingresso”, con “attività di videoripresa e registrazione […] protratta dal 31.3.2017 al 26.5.2017”, e delle tracce di “un localizzatore satellitare [installato] sui veicoli in uso all'indagato[, cioè] un furgone Mercedes con targa slovena, una Renault 4 e un motociclo”.
In sostanza, come riferito in sede dibattimentale, sono stati incrociati “i dati desunti dalle predette fonti con le risultanze dei memoriali di servizio dei corrispondenti periodi”.
A ciò si sono aggiunte le deposizioni testimoniali di altri militari dell’Arma - che avevano prestato servizio nella Stazione di Guardiella - relative a ricorrenti episodi di assenza di fatto dell’odierno convenuto, laddove lo stesso “risultava formalmente in servizio”.
Secondo il giudice penale, dunque, per un verso, “gli elementi obiettivi raccolti con le indagini, incrociando i dati desumibili dalla localizzazione dei mezzi di trasporto o del telefono cellulare con il tenore dei memoriali di servizio hanno rivelato la fallacia di quest'ultimo, nelle date riportate nell'imputazione”; per altro verso, tale quadro “appare senz'altro compatibile con quello descritto dai testimoni, ovvero dai militari che hanno avuto la ventura di lavorare a stretto contatto con il AR. DE FO[,] che hanno dato conto delle ricorrenti assenze del medesimo, non giustificate dalla concreta operatività del reparto”.
Da qui la conclusione secondo cui “appare essere stata commessa, quantomeno nel periodo abbracciato dall'imputazione, una sistematica falsificazione dei memoriali di servizio, all'evidente fine di ottenere la corresponsione di indennità di servizio non spettanti o, per converso, di effettuare attività del tutto estranee al servizio, pur facendo risultare la propria presenza in servizio”.
I predetti elementi sono stati, poi, valorizzati anche dal giudice penale d’appello, con sentenza confermativa della statuizione di primo grado e divenuta irrevocabile.
Può, quindi, essere affermato che l’odierno convenuto ha tenuto le condotte lesive contestate in relazione alla falsa attestazione della propria presenza in servizio (supra, sub II), con consequenziale percezione della retribuzione senza prestazione della prevista attività lavorativa negli intervalli di tempo considerati (supra, sub II.1), atteso che l’articolo 651 c.p.p., al comma 1, prevede, per quanto qui rileva, che “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
1.3. La violazione accertata, per i caratteri della condotta e per il suo rapporto con l’evento, va imputata, come sostenuto dalla Procura regionale, a titolo di dolo.
L’elevato numero di episodi accertati di falsa attestazione della presenza in servizio e il carattere sistematico – cioè, non occasionale - degli stessi conducono, infatti, ragionevolmente a escludere che il convenuto abbia compilato il memoriale di servizio apportandovi registrazioni non rispondenti al vero per mero, seppur grave, errore.
In altri termini, va escluso che una fra le più importanti prestazioni, aventi fonte nel rapporto di servizio, cui è tenuto il comandante di una stazione dei Carabinieri - cioè quella della annotazione dei servizi prestati, su cui gli uffici amministrativi dell’Arma fanno, evidentemente, affidamento per gli effetti retributivi – sia stata reiteratamente mal resa per sola grave negligenza, per la sola mancanza della minima e più elementare attenzione per l’interesse dell’Amministrazione di appartenenza, risultando, al contrario, evidente, sulla base dei numerosi concordanti elementi emersi dal procedimento penale (rivelatori di uno scenario che, nei periodi in argomento, rappresenta l’interessato formalmente in servizio ma, di fatto, altrove), che il convenuto, in realtà, ha volontariamente mirato a far apparire ciò che non è per ottenere ciò che non si può ottenere, vale a dire, la retribuzione, ordinaria o straordinaria, in assenza della corrispondente attività lavorativa.
In buona sostanza, il convenuto ha preveduto e voluto il contestato danno patrimoniale corrispondente alla percezione della retribuzione senza prestazione della prevista attività lavorativa negli intervalli di tempo considerati.
1.4. Per quanto concerne tale danno patrimoniale, si osserva che la Procura regionale ne ha rimodulato la quantificazione nella minor misura di “euro 3.526,79” (supra, sub § I.1, lett. “a”), sulla base degli elementi offerti dall’Arma, come descritto supra, sub § VII.1, cui si rinvia.
Più precisamente, il Nucleo Operativo della Compagnia di Trieste dei Carabinieri (nota prot. n. 178/1-25/2017 del 13 ottobre 2017, cit.) - premettendo di aver “effettuato una quantificazione di massima delle competenze indebitamente percepite dal AR. Ca. LI DE FO” e precisando che “la puntuale determinazione delle competenze indebitamente percepite dal sottufficiale nel periodo in esame potrà essere meglio quantificata dai comandi deputati alla gestione amministrativa dell’arma dei Carabinieri” - ha fornito gli elementi da cui l’Ufficio requirente ha tratto gli importi lordi dei compensi per lavoro straordinario e ordinario poi utilizzati per la quantificazione del danno, che è stato, quindi, determinato sommando gli importi rilevabili dai prospetti elaborati dallo stesso Nucleo operativo, per il periodo che va da giugno 2016 a marzo 2017, e “tenendo conto della tariffa oraria corrisposta per la prestazione per lavoro ordinario (euro 15,00 al lordo) [calcolata, secondo quanto riferito con la testé richiamata nota dei Carabinieri di Trieste del 13 ottobre 2017, dividendo dapprima per 30 e poi per 6 l’importo risultante dalla somma dello stipendio mensile lordo e dell’indennità pensionabile riferiti a un maresciallo capo con almeno dieci anni di anzianità] e di quella per lavoro straordinario (euro 13,24)”, per i mesi di aprile e maggio 2017 (memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 12 dicembre 2025; supra, sub VII.1).
La predetta quantificazione del danno non appare, tuttavia, del tutto attendibile, in ragione dei seguenti profili di criticità che sembrano aver caratterizzato il percorso seguito dal fronte dell’accusa:
1.4.a. il danno è stato ritenuto corrispondente al compenso lordo indebitamente corrisposto al convenuto, mentre avrebbe dovuto essere individuato nell’intera spesa sostenuta dall’Arma per erogare a suo favore tali retribuzioni, vale a dire computando anche gli oneri a carico del datore di lavoro;
1.4.b. il compenso orario lordo considerato per il lavoro straordinario (“euro 13,24”) – che, secondo le tabelle allegate alla citata nota del Nucleo Operativo della Compagnia di Trieste dei Carabinieri prot. n. 178/1-25/2017 del 13 ottobre 2017, riguarda la quasi totalità delle retribuzioni indebitamente corrisposte da giugno 2016 a marzo 2017 - è inferiore a quello considerato per il lavoro ordinario (“euro 15,00”), mentre è nozione di comune esperienza che il compenso per lavoro straordinario è dato da una maggiorazione di quello previsto per il lavoro ordinario;
1.4.c. tenendo conto del fatto che la contestazione riguarda il periodo compreso tra il mese di giugno 2016 e quello di maggio 2017, la fonte della rilevazione della retribuzione lorda oraria per lavoro straordinario (d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, recante “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”, secondo quanto riferito con la testé richiamata nota prot. n. 178/1-25/2017 del 13 ottobre 2017 del Nucleo Operativo della Compagnia di Trieste dei Carabinieri) appare impropria, atteso che dopo il predetto decreto presidenziale sono intervenuti, ovviamente con effetti migliorativi, il d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 (recante “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)”) e, sebbene dopo la conclusione delle indagini (la richiesta di rinvio a giudizio è dell’8 gennaio 2018), il d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 (recante “Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»”), dei cui benefici l’odierno convenuto deve aver, altrettanto ovviamente, goduto successivamente.
1.5. Va, però, considerato che l’ipotetica rimozione di ciascuno dei predetti profili di criticità (e, a maggior ragione, di tutti) condurrebbe, in ogni caso, alla determinazione del danno in misura maggiore di quella contestata (“euro 3.526,79”), sicché - in ragione del fatto che l’invalicabile limite previsto dalla prima parte del comma 3 dell’articolo 101 c.g.c. (recante un principio sostanzialmente sovrapponibile a quello rilevabile dalla corrispondente disposizione di cui all’articolo 112 c.p.c) non consentirebbe, comunque, di prendere in considerazione, nella pronuncia della condanna, la parte di danno che eccede la domanda della Procura regionale – appare evidente che ogni eventuale iniziativa istruttoria d’ufficio finalizzata a una più precisa quantificazione sarebbe inevitabilmente pleonastica.
1.6. Conseguentemente, sussistendo, riguardo alla posta di danno in argomento, tutti gli elementi strutturali dell’illecito, va pronunciata condanna, a carico del convenuto, al pagamento, a favore dell’Arma dei Carabinieri, dell’importo di euro 3.526,79.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione monetaria che, in ragione della complessità della composizione del danno, appare giusto calcolare, “adottando un criterio equitativo, improntato a semplicità e favorevole al convenuto” (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 1558 del 9 aprile 2013), dalla data del decreto che dispone il giudizio penale (adottato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste nel procedimento penale n. 1295/17 R.G.N.R.), vale a dire dal 23 gennaio 2018, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
2. La Procura regionale ha, in secondo luogo (supra, sub II.2), contestato al convenuto un danno all’immagine dell’Arma dei Carabinieri, riquantificato in “euro 7.053,58” (supra, sub § I.1, lett. “c” et VII.3), pari al doppio del danno patrimoniale rimodulato già scrutinato.
2.1. Tralasciando la contestazione nella parte riferita all’intervenuta sentenza irrevocabile di condanna (supra, sub VI) per il reato previsto e punito dall’articolo 334 c.p. (“Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”; supra, sub V, capo di imputazione “D”) - non risultando dagli atti, nonostante l’innegabile gravità del fatto, elementi particolarmente significativi in termini di effettiva percezione da parte dei consociati, nel caso concreto, di lesione dell’immagine dell’Amministrazione di appartenenza del convenuto - e soffermandosi, quindi, sulla questione dell’assenteismo fraudolento, fonte, come testé accertato, anche di danno patrimoniale, si osserva che il punto di riferimento normativo in materia è costituito dall’articolo 55 quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Più precisamente, ivi è disposto che “il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia […] è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater” (articolo 55-quinquies, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001; il testo del comma 2, in particolare, è quello risultante a valle delle modifiche recate dall’articolo 16, comma 1, lettera “a” del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in vigore dal 22 giugno 2017, che ha sostituito le parole «il danno all'immagine subito dall'amministrazione» con le parole «il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater»).
La disciplina in parola – per la cui completa ricostruzione (anche a valle di Corte costituzionale, sent. n. 61 del 10 aprile 2020) si rinvia a Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 148 del 27 ottobre 2020 – appare, dunque, finalizzata alla creazione di una regolazione settoriale per la tutela dell’amministrazione che abbia subito (anche) danno all’immagine per effetto delle specifiche condotte ivi considerate, nella prospettiva di fornire una risposta giudiziaria rapida e svincolata dal processo penale.
2.2. Al riguardo, va osservato che il danno all’immagine della pubblica amministrazione coincide non già con il fatto lesivo (che, nel caso di specie, si sostanzia nel far risultare il dipendente in servizio anche quando lo stesso è impegnato in attività personali e, dunque, nel trarre in inganno l'amministrazione presso la quale questi presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro), ma con la lesione (perdita di prestigio) che costituisce conseguenza del fatto lesivo (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 1 del 18 gennaio 2011), sicché, pur in presenza di un rapporto di presupposizione necessaria fra la commissione dell’illecito e il danno all’immagine, non sempre dall’accertamento del primo può ritenersi conseguente una lesione risarcibile all’immagine della pubblica amministrazione (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 979 del 23 marzo 2012).
Va, pertanto, verificato se, sulla base dei fatti allegati e provati dalla Procura regionale, e “anche con il concorso dei fatti notori, di cui all’art. 115, comma 2, c.p.c. e delle presunzioni, di cui agli artt. 2727 ss codice civile” (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 1247 del 18 aprile 2012), sussiste un danno da perdita di immagine pubblica, inteso quale “danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica” (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 1/2011 cit. e giurisprudenza ivi richiamata), in relazione alla quale <negli amministrati, o se si vuole nello Stato Comunità, si incrinano quei naturali sentimenti di affidamento e di “appartenenza” alle istituzioni che giustifica la stessa collocazione dello Stato Apparato e degli altri Enti, e specialmente degli Enti Territoriali (quali enti “esponenziali” della collettività residente nel loro territorio), tra “le più rilevanti formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo”, ex art. 2 cost.> (Corte dei conti, Sez. III app., sent. n. 143 del 9 aprile 2009).
A tale riguardo, va osservato che il “principio di immedesimazione organica, di rilievo sociologico ancora prima che giuridico, porta sempre ad identificare l’Amministrazione con il soggetto che per essa ha agito” (ibidem), vale a dire con il soggetto con il quale sussiste un rapporto di servizio, e che, dunque, all’amministrazione stessa vengono ricondotti <tanto gli sviluppi concreti di reale attuazione dei valori di “legalità, buon andamento ed imparzialità”, intrinsecamente connessi all’agire pubblico (ex art. 97 cost.), quanto i corrispondenti, opposti disvalori, legati alle forme più gravi di illecito amministrativo-contabile, con evidente discredito delle istituzioni pubbliche> (ibidem).
Stando così le cose, l’incrinatura di quei naturali sentimenti di affidamento e di appartenenza alle istituzioni, alla quale si è poco sopra fatto cenno, si sostanzia nel disappunto per quel rapporto di immedesimazione che conduce a identificare, nella percezione comune, quel pubblico ufficio con la persona fisica autrice di gravi illeciti e che, in definitiva, porta a chiedersi, con rammarico e avvilimento, in quali mani la cosa pubblica si trovi.
Rispetto a quel rapporto di immedesimazione, può individuarsi, da un lato, una dimensione, per così dire, esterna del danno all’immagine dell’ente, riconducibile alla “grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica” nei confronti della generalità dei consociati o di quelle parti della collettività con i quali l’ente interagisce, che avvertono, così, patologicamente, la loro <distanza> dall’ente e dalla sua funzione, che ne costituisce l’essenza; dall’altro, una dimensione, per così dire, interna del medesimo danno, riconducibile alla stessa perdita di prestigio nei confronti di coloro i quali, per il fatto di condividere con l’autore del fatto illecito il rapporto di immedesimazione di cui si tratta, mirano, a tutela dell’identità propria e dell’ente, <a prenderne le distanze>: essi, infatti, oltre a essere giustapposti all’ente rispetto alla lesione della reputazione, vale a dire del sentimento che la collettività, o parte di essa, nutre in termini di affidamento e di appartenenza alle istituzioni, soffrono con l’ente stesso la lesione dell’onore, vale a dire del sentimento che ciascuno ha del proprio valore.
2.3. Orbene, in questa prospettiva, che prende le mosse dal rapporto di immedesimazione come socialmente percepito, va premesso che i fatti di cui si tratta hanno proiettato uno scenario dal quale emerge che persino nell’Arma dei Carabinieri, istituzione oggetto di generale affidamento e indiscusso punto di riferimento per ogni comunità, può esservi spazio per la realizzazione di condotte violative finanche dei più basilari doveri imposti al pubblico dipendente, prospettando l’immagine di una organizzazione, posta al servizio della collettività a spese della collettività stessa, in cui ciascuno può avere la possibilità di far quel che crede e di anteporre quando crede le proprie esigenze ai propri obblighi e rinforzando, così, nella pubblica opinione il convincimento, oggettivamente ingiusto nei confronti di coloro che servono seriamente – con disciplina e onore - la collettività, di una pubblica amministrazione inefficiente.
A ciò va aggiunto che al disvalore, anche riguardo all’immagine dell’amministrazione di appartenenza, del comportamento illecito del pubblico ufficiale va riconosciuta la più ampia capacità di essere percepito allorquando lo stesso ordinamento – prevedendo, per alcuni corpi, l’uso dell’uniforme - riserva all’agente una posizione differenziata, finalizzata, tra l’altro, all’immediata identificazione, anche agli occhi di chi non ha conoscenza alcuna delle istituzioni, dello stesso con “lo Stato”, nella sua accezione più ampia.
In altri termini, “l’uomo in divisa” è immediatamente e da chiunque identificato con “lo Stato”, “sull’uomo in divisa” chiunque ripone il proprio più ampio affidamento e la delusione provocata dall’illecito comportamento “dell’uomo in divisa” pesa di più, maggiore essendo il disvalore percepito, anche in termini di lesione dell’immagine del corpo di appartenenza.
2.4. Stando così le cose, un primo indicatore della lesione dell’immagine dell’amministrazione di appartenenza va identificato in quella che è stata testé definita dimensione interna del danno di cui si tratta, riconducibile alla perdita di prestigio riguardo a coloro (cioè, nel caso di specie, altri militari dell’Arma che si sono trovati in relazione di prossimità con i fatti illeciti di cui si tratta, acquisendone, quindi, conoscenza, come emerge dal processo penale) che, condividendo con l’autore dei fatti illeciti il rapporto di immedesimazione, ricoprono una posizione particolarmente qualificata, in ragione della quale la percezione del disvalore non resta confinata entro il perimetro di apprezzabilità della generalità dei consociati, ma coglie anche altri e distinti profili.
Questi, infatti, ancora secondo la comune esperienza, si proiettano in termini di disagio ingenerato dal timore di essere accomunati, dalla collettività, al collega autore dell’illecito, e di essere ingiustamente considerati indegni di ricoprire la propria posizione.
2.5. Sul fronte della dimensione esterna del danno all’immagine, va rilevato, secondo la comune esperienza, che - fermo restando che il clamor fori, se, da un lato, amplifica la percepibilità della lesione, dall’altro, non ne costituisce l’essenza (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 548 del 16 febbraio 2012), poiché la diffusione della notizia nei mass media non ha valenza costitutiva del danno all’immagine, potendo solo comportare un effetto amplificativo della lesione già prodotta, effetto di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione della misura del danno e del conseguente risarcimento da addebitare al dipendente infedele (Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 662 del 6 dicembre 2011) - l’immagine dell’Arma è stata lesa anche nei confronti di altri consociati, sebbene non sia stata fornita evidenza di risonanza mediatica.
Si deve, infatti, ritenere, sempre secondo la comune esperienza, che i fatti in questione siano stati condivisi, almeno, nell’ambito familiare, in quello delle più intime conoscenze (Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 247 del 3 maggio 2012) e tra le persone che, a qualunque titolo, sono state coinvolte o hanno, comunque, avuto punti di contatto con il caso, con inevitabile effetto moltiplicativo in punto di propagazione dell’informazione.
2.6. Sulla scorta di tutti i predetti elementi, risulta, pertanto, evidente, anche con il concorso delle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, la sussistenza del danno all’immagine.
2.7. Va, poi, osservato che, se per un verso è vero che, per la quantificazione del danno all’immagine, si può fare riferimento, per la valutazione equitativa, ex articolo 1226 c.c., a prove anche presuntive o indiziarie (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 10/QM del 23 aprile 2003), per altro verso è pur vero che “l’immagine ed il prestigio della P.A. sono beni-valori coessenziali all’esercizio delle pubbliche funzioni, così che l’esatta determinazione dei costi per il loro ripristino – in caso di lesione – sfugge ad una precisa determinazione, dovendosi ritenere che, in tesi, qualsiasi spesa sostenuta dall’Amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento ed all’imparzialità, abbia perciò stesso concorso al mantenimento ed all’elevazione dell’immagine dell’Amministrazione medesima” (Corte dei conti, Sez. III app., sent. n. 143/2009 cit.).
Da qui la giuridica necessità di determinare l’entità del risarcimento con esclusivo riferimento alla dimensione della lesione dell’immagine (ibidem), individuabile sulla base degli indicatori di natura oggettiva, soggettiva e sociale, individuati dalla giurisprudenza.
In questa ottica – e avuto riguardo alla collocazione istituzionale dell’Arma, al percezione positiva che di questa ha la generalità dei consociati e alla posizione di vertice (comandante) che il convenuto rivestiva nell’articolazione organizzativa di appartenenza (comando stazione) - il Collegio reputa congrua la quantificazione presuntiva prospettata dalla Procura regionale (sulla base del principio ricavabile dall’articolo 1, comma 1-sexies della legge 14 gennaio 1994, n. 20) nella misura del doppio del danno patrimoniale, vale a dire nella misura di euro 7.053,58.
2.8. Conseguentemente, va pronunciata condanna, a carico del convenuto, al pagamento, a favore dell’Arma dei Carabinieri, anche dell’importo di euro 7.053,58, da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria.
3. In conclusione, va dichiarata la responsabilità amministrativa del convenuto e, per l’effetto, va pronunciata condanna dello stesso al pagamento, a favore dell’Arma dei Carabinieri:
· della somma di euro 3.526,79, maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata dal 23 gennaio 2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza (supra, sub 1.6),
· e della somma di euro 7.053,58, da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria (supra, sub 2.8).
Sull’importo totale, così rivalutato, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
4. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dello Stato, come in dispositivo.
5. Va, infine, rilevato che la Procura regionale ha evidenziato (pp. da 15 a 20 dell’atto di citazione) che, dopo la notificazione dell’invito a dedurre, il domiciliatario del convenuto, dott. Francesco D’Alonzo (p.e.c. dottor.francescodalonzo@postecert.it), che, come emerge dallo stesso atto di citazione (p. 16), “non risultava essere iscritto all’Ordine degli Avvocati”, ha prodotto più atti (identificati nel fascicolo del Pubblico Ministero erariale con i numeri 35, 39 e 49) finalizzati, sostanzialmente, a ottenere l’accesso agli atti del procedimento, previsto dall’articolo 71, comma 1 del codice di giustizia contabile, secondo cui “Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di apposita istanza, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1” (accesso poi, dopo alterne vicende puntualmente esposte dall’Ufficio requirente, effettivamente esercitato dall’odierno convenuto).
Il tenore di tali atti (di cui uno recante anche una istanza di ricusazione del pubblico ministero) – ai quali va aggiunta una istanza di “differimento udienza” del 10 luglio 2025, inviata in pari data per mezzo di p.e.c. - sembra, però, lasciare intravedere possibili profili di esercizio abusivo della professione di avvocato.
Va, pertanto, disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Trieste per le valutazioni di competenza, con l’indicazione che gli atti sono a disposizione del Pubblico Ministero penale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia:
A) definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità amministrativa di LI EL FO, nato a [...] (prov. Lecce) il 23 agosto 1965, e, per l’effetto, lo condanna:
i) al pagamento, a favore dell’Arma dei Carabinieri:
· della somma di euro 3.526,79, maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata dal 23 gennaio 2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza,
· e della somma di euro 7.053,58, con gli interessi legali calcolati, sull’importo totale così rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo;
ii) al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 509,10 (cinquecentonove/10);
B) ordina che copia della presente sentenza sia trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura della Repubblica di Trieste per le valutazioni di competenza in relazione a quanto esposto al § 5 in diritto, con l’indicazione che gli atti sono a disposizione del Pubblico Ministero penale.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
L'estensore Il Presidente
OL AR UE ES
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge Trieste, 21/01/2026
IL DIRETTORE ELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Anna De Angelis
(firmato digitalmente)