Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1610/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1610/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.09.2024, congiuntamente da:
SA DI (C.F.: , nata a [...] il C.F._1
28.06.1981;
e
(C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._2
l'11.09.1980, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Enrica Gardin del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT), via
Filippo Pacini n. 59, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1
Con ricorso congiunto depositato in data 17.09.2024, SA DI e esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_1
10.02.2007 in Altopascio (LU), precisavano che dalla loro unione erano nate le figlie (in data 13.07.2007) e (in data Per_1 Per_2
12.06.2009).
Le parti evidenziavano peraltro che la convivenza si rivelava difficile a causa di un'insanabile diversità caratteriale che rendeva intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. i figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la casa coniugale in Pistoia, vai Mario Pagano, 3, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita dei figli e la loro istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori, impegnandosi altresì, in ogni caso, a stabilire di comune accordo le linee per la loro educazione nel loro percorso di crescita, con l'obbligo reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi affinché venga loro garantita univocità di modelli, di condotte e di principi educativi;
3. compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e salvi i migliori accordi che gli stessi dovessero raggiungere volta per volta, il padre avrà diritto di vedere le figlie ogniqualvolta lo vorrà, nonché a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera.
Per le vacanze natalizie, alternativamente ogni anno, le minori trascorreranno con la madre i giorni dal 24.12 al 31.12 e con il padre dal 1.1 al 6.1. I figli trascorreranno le vacanze pasquali
2 alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre.
Con riferimento alle vacanze estive, il Signor terrà i figli Pt_1 almeno due settimane consecutive con sé nel periodo che verrà individuato ogni anno fra i coniugi, compatibilmente con le ferie estive di entrambi. Qualora uno dei coniugi, per improrogabili motivi di lavoro e/o personali, dovesse incontrare delle difficoltà nel rispettare gli obblighi assunti relativamente alla succitata gestione dei figli, gli stessi avranno cura di darne congruo preavviso, via mail e anche telefonicamente (o sms), all'altro genitore;
in tal caso, entrambi i ricorrenti manifestano sin d'ora la loro completa disponibilità a farsi integralmente carico degli obblighi di gestione dei minori che, momentaneamente, non potessero essere esercitati dall'altro genitore;
4. Le figlie potranno frequentare liberamente i nonni materni e paterni nei rispettivi periodi di affidamento ed i genitori si impegnano a preservare i buoni rapporti, già in essere, tra quest'ultimi e i minori;
5. La casa familiare sita in Pistoia, via Pagano, 3, di proprietà del sig. e sulla quale grava mutuo ipotecario cointestato tra i Pt_1 coniugi, verrà assegnata alla madre ed il sig. si accollerà Pt_1 interamente il mutuo;
allorquando le figlie termineranno gli studi di secondo grado, i coniugi sono concordi nel porre in vendita la casa coniugale ed il ricavato sarà equamente diviso tra di essi al
50% e la sig.ra DI si adopererà per procurarsi un'altra dimora, ove stabilirà la propria residenza;
il sig. sin d'ora, si trasferirà Pt_1 presso gli alloggi della Caserma Marini di Pistoia, ove presta servizio, in viale Italia, 68;
6. il conto corrente cointestato n. 0000040674134, acceso presso
Credit Agricole, rimarrà cointestato sino al termine della missione in Kosowo che il sig. effettuerà (indicativamente da gennaio a Pt_1 luglio 2025) e la sig.ra DI potrà liberamente farne uso;
al termine della missione il conto verrà chiuso e quanto in giacenza sarà suddiviso tra i coniugi;
7. la vettura Golf WolkswFX891TW resterà di proprietà ed in uso alla sig.ra DI, la quale continuerà a pagarne il finanziamento
3 gravante su di essa, sino al termine della suddetta missione, dopodiché la sig.ra DI effettuerà il passaggio di proprietà al sig. il quale si accollerà il relativo finanziamento e provvederà, Pt_1 contestualmente, a versare alla moglie la somma di € 7.000 per l'acquisto di una nuova auto;
8. Il Signor si accollerà dunque il mutuo gravante sulla casa Pt_1 coniugale e si impegna, altresì a pagare tutte le spese condominiali. Mantenimento diretto per le figlie, salvo il 50% delle spese straordinarie in capo a ciascun coniuge;
9. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
10. il cane UT, intestato al sig. resterà Pt_1 provvisoriamente affidato alla sig.ra DI;
salva la facoltà per il primo di vederlo in ogni momento;
allorquando il sig. si Pt_1 trasferirà in idonea dimora, il cane UT verrà prelevato dallo stesso e sarà collocato presso l'abitazione del medesimo;
11. I coniugi convengono di comune accordo che il beneficio dell'assegno unico spetti alla sig.ra SA DI;
12. entrambi i coniugi si impegnano a darsi reciproca comunicazione di mutamenti di residenza ed a fornirsi reciprocamente e tempestivamente l'aggiornamento dei recapiti telefonici e, in ogni caso, a portare immediatamente a conoscenza dell'altro degli spostamenti e del soggiorno dei figli in località diverse da quelle quotidiane;
13. Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; in particolare, la sig.ra DI – come da regolamento militare – presta il consenso a tutte le eventuali e future missioni che il sig. voglia svolgere. Pt_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 05.11.2024 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
4 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi SA DI, nata a Lucca il 28.06.1981 e nato a [...]_1
l'11.09.1980, che hanno contratto matrimonio in data 10.02.2007 in Altopascio (LU), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Altopascio (LU) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 1, P. 1, anno 2007);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 18.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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