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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 920/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1 con l'avv. MUSSATO ERICA
e
, CP_1 con l'avv. CANAL GIORGIO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 27/08/1967.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 13/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
1 Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/08/1967 da nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] e trascritto al n. 385, Parte II, CP_1
Serie A, Anno 1967, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) il sig. verserà a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 650,00 mensili: detto versamento verrà effettuato mediante pagamento diretto al locatore del canone di locazione dell'immobile sito in Treviso, Via Favaretto 2.
2) Il sig. continuerà a fungere da garante in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
dell'obbligazione del pagamento del solo canone di locazione suindicato,
[...]
garantendo il medesimo versamento nei limiti predetti e per lo stesso titolo, anche nel caso in cui la sig.ra dovesse trasferirsi in altra abitazione. Parte_1
3) Ulteriori oneri relativi all'immobile occupato dalla sig.ra , quali spese Parte_1
condominiali o aggiornamenti ISTAT, così come le utenze rimangono a carico integrale ed esclusivo della stessa.
4) Il sig. si assume inoltre il pagamento integrale delle spese condominiali CP_1
relative all'immobile in comproprietà con la sig.ra , sito in Caorle, Strada Parte_1
Alberoni.
5) Le spese legali si intendono integralmente compensate, fatto salvo il contributo di €
650,00 che il sig. , infine, si impegna a corrispondere alla sig.ra quale CP_1 Parte_1
concorso al pagamento delle spese legali. Esse verranno versate entro due giorni dal deposito del ricorso introduttivo, mediante bonifico bancario.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 920/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1 con l'avv. MUSSATO ERICA
e
, CP_1 con l'avv. CANAL GIORGIO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 27/08/1967.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 13/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
1 Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/08/1967 da nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] e trascritto al n. 385, Parte II, CP_1
Serie A, Anno 1967, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) il sig. verserà a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 650,00 mensili: detto versamento verrà effettuato mediante pagamento diretto al locatore del canone di locazione dell'immobile sito in Treviso, Via Favaretto 2.
2) Il sig. continuerà a fungere da garante in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
dell'obbligazione del pagamento del solo canone di locazione suindicato,
[...]
garantendo il medesimo versamento nei limiti predetti e per lo stesso titolo, anche nel caso in cui la sig.ra dovesse trasferirsi in altra abitazione. Parte_1
3) Ulteriori oneri relativi all'immobile occupato dalla sig.ra , quali spese Parte_1
condominiali o aggiornamenti ISTAT, così come le utenze rimangono a carico integrale ed esclusivo della stessa.
4) Il sig. si assume inoltre il pagamento integrale delle spese condominiali CP_1
relative all'immobile in comproprietà con la sig.ra , sito in Caorle, Strada Parte_1
Alberoni.
5) Le spese legali si intendono integralmente compensate, fatto salvo il contributo di €
650,00 che il sig. , infine, si impegna a corrispondere alla sig.ra quale CP_1 Parte_1
concorso al pagamento delle spese legali. Esse verranno versate entro due giorni dal deposito del ricorso introduttivo, mediante bonifico bancario.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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