Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3088/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato l'8.11.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dagli avv.ti Paolo Casucci (C.F. Parte_1 P.IVA_1
e PEC , David Di Tardo (C.F. C.F._1 Email_1
E
e PEC vvocati.prato. e Giorgia Falò (C.F. C.F._2 Email_2
e PEC ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_4
presso lo studio dei difensori in Roma, via Giandomenico Romagnosi n. 1/B; appellante
CONTRO
C.F. ) con il patrocinio dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Massimo Zorzoli (cod. fisc. fax 0255015796, pec CodiceFiscale_4
, Luigi Pala (cod. fisc. fax Email_5 C.F._5
0255015796, pec e Roberta Zorzoli (cod. fisc. Email_6
, fax 0255015796, pec presso il C.F._6 Email_7
primo elettivamente domiciliata, in Milano via Manara 15; appellata
OGGETTO: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole
1
Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza non definitiva n. 3252/2023 del 19.04.2023 e della sentenza definitiva n. 8275/2024 del 24/09/2024, entrambe emesse dal Tribunale di Milano, Dott.
Blandini nella causa R.G. n. 7203/2021,
Voglia fissare udienza di discussione della presente causa ed accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
- In via preliminare, sospendere l'esecuzione della sentenza definitiva n. 8275/2024 emessa in data
24/09/2024 antecedentemente all'udienza di discussione in quanto dalla stessa, come sopra esposto, può derivare un gravissimo ed irrimediabile danno all'appellante;
- Nel merito, in accoglimento del presente atto di appello ed in totale riforma della sentenza non definitiva n. 3252/2023 del 19.04.2023 e della sentenza definitiva n. 8275/2024 del 24/09/2024 entrambe emesse dal Tribunale di Milano, Dott. Blandini nella causa R.G. n. 7203/2021, accogliere le seguenti conclusioni:
A) Accertare che i Contratti denominati di “Affitto di Ramo d'Azienda” stipulati tra
[...]
e (rispettivamente in data 23/26 maggio 2005, 7 settembre CP_1 CP_1 Parte_1
2010 e 23 ottobre/5 novembre 2015) costituiscono contratti di locazione d'immobile ad uso diverso da quello di abitazione;
B) Condannare al pagamento in favore di di ogni Controparte_1 Parte_1 somma da quest'ultima pagata a negli anni in eccesso rispetto ai Controparte_1 limiti inderogabili posti dall'Art. 32 della L.392/78 e dunque al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo complessivo di Euro 338.955,73, oppure, in subordine, cioè nella denegata
[...]
ipotesi in cui le cessazioni del Primo Contratto e del Secondo Contratto dopo soli cinque anni ciascuno siano considerate legittime (con debenza in tal caso delle indennità ex art. 34 primo comma della L.392/78 di cui alle successive lettere H e I), condannare Controparte_1 al pagamento in favore di di ogni somma da quest'ultima pagata a
[...] Parte_1
negli anni in eccesso rispetto ai limiti inderogabili posti Controparte_1 dall'Art. 32 della L.392/78 con riferimento al canone iniziale di ciascuno dei tre Contratti di affitto stipulati e, dunque, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di Euro Parte_1
73.858,96;
C) Accertare che il canone annuale ad oggi dovuto da a Parte_1 Controparte_1
è pari ad Euro 38.500,00, ovvero accertare la diversa misura di detto canone nei limiti di
[...]
2 aumento massimi consentiti dall'Art. 32 della L.392/78 rispetto all'importo originario di Euro
38.500,00;
D) Condannare al risarcimento a favore di dei Controparte_1 Parte_1 danni derivanti dalla imposizione del “Divieto di Concorrenza” ex Art. 13 dei Contratti, da liquidare nell'importo di Euro 259.093,85, ove detta clausola sia considerata nulla ab origine, oppure, nell'importo di Euro 194.320,00, ove detta clausola sia considerata nulla solo a partire dal momento del superamento del limite massimo imperativo di durata quinquennale ex Art. 2596 c.c., oppure nel diverso importo determinato se del caso anche in via equitativa;
E) Condannare al rimborso a favore di del 50% Controparte_1 Parte_1 delle imposte e spese di registro, pagate per intero da in base all'Art. 24 dei Contratti Parte_1 ma in violazione dell'Articolo 8 della Legge n.392/78, per un importo complessivo che
[...]
deve dunque versare a di Euro 6.361,07; Controparte_1 Parte_1
F) Condannare alla restituzione a dell'importo di Controparte_1 Parte_1
Euro 46.200,00, indebitamente versati a titolo di iniziale “contributo straordinario”, “buona entrata”
o titoli sostanzialmente equipollenti;
G) Condannare al rimborso degli importi indebitamente Controparte_1
sostenuti da per i riallestimenti imposti da nella Parte_1 Controparte_1
misura di Euro 196.375,48;
H) Nella denegata ipotesi in cui la cessazione del Primo Contratto dopo soli cinque anni sia considerata legittima, condannare comunque al pagamento a Controparte_1 dell'indennità ex Art. 34, primo comma, della L.392/78 a fronte della cessazione del Parte_1
Primo Contratto, per un importo pari a 18 mensilità dell'ultimo canone da corrisposto Parte_1
prima della cessazione del Primo Contratto e, dunque, per un importo totale pari ad Euro 74.550,84;
I) Nella denegata ipotesi in cui la cessazione del Secondo Contratto dopo soli cinque anni sia considerata legittima, condannare comunque al pagamento a Controparte_1 dell'indennità ex Art. 34, primo comma, della L.392/78 a fronte della cessazione del Parte_1
Secondo Contratto, per un importo pari a 18 mensilità dell'ultimo canone da Parte_1
corrisposto prima della cessazione del Secondo Contratto e, dunque, per un importo totale pari ad
Euro 77.465,04;
J) Accertare la debenza in favore di dell'indennità ex Art. 34 primo comma e secondo Parte_1 comma della L.392/78 in conseguenza dell'eventuale definitiva cessazione del rapporto contrattuale al ricorrere dei presupposti di Legge per le ragioni di cui in narrativa;
K) Condannare al pagamento a dell'indennità ex Controparte_1 Parte_1
Art. 34 primo comma della L.392/78, dunque per un importo pari a 18 mensilità dell'ultimo canone
3 da corrisposto prima della cessazione definitiva del rapporto contrattuale, Parte_1 nell'eventualità in cui detta cessazione intervenga nel corso del presente giudizio;
L) Condannare al pagamento a dell'indennità ex Controparte_1 Parte_1
Art. 34 secondo comma della L.392/78, dunque per un ulteriore importo pari a 18 mensilità dell'ultimo canone da corrisposto prima della cessazione definitiva del rapporto Parte_1 contrattuale, nell'eventualità in cui l'Immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già
Parte esercitata da (conduttore uscente) ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro il termine previsto dall' Art. 34 secondo comma della L.392/78; M) Condannare Controparte_1
al risarcimento, da determinarsi anche in via equitativa, a favore di dei
[...] Parte_1 danni conseguenti, direttamente o indirettamente, dall'imposizione a di obblighi in Parte_1 violazione dell'art. 79 della L.392/78 in relazione alla durata ed al mancato rinnovo del Primo
Contratto e del Secondo Contratto in violazione delle norme inderogabili di cui agli Artt. 27 e ss. della L 392/78 a mente dunque dell'Art. 31 della medesima Legge;
N) Accertare e dichiarare la nullità dell'Art. 4) “Decorrenza e durata” dei Contratti nelle parti in violazione degli Artt. 27 e ss. della L.392/78 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il rapporto locatizio attualmente vigente tra le parti ha durata fino al 25/05/2029 e poi si rinnoverà “tacitamente di sei anni in sei anni” ai termini e condizioni di cui agli Artt. 28 e 29 della L.392/78;
O) Accertare e dichiarare la nullità delle ulteriori clausole dei Contratti in contrasto con la L. 392/78 di cui agli articoli 5/A) e ss. nella parte in cui prevedono possibilità di incremento del canone fisso iniziale in misura superiore alla Legge, 14) “Subaffitto, conferimento, cessione”, 17) “Fideiussione”
e 24) “Registrazione”, nonché delle clausole di cui all'Articolo 2) “Oggetto” del Terzo Contratto nella parte in cui è prevista la modificabilità unilaterale del contratto e dell'oggetto della locazione da parte di e di cui all'Art. 6) “Riparazioni e manutenzioni dei Controparte_1 beni facenti parte del ramo d'azienda” del Terzo Contratto nella parte in cui stabilisce che “tutte le riparazioni e manutenzioni, anche straordinarie, sono ad esclusivo carico dell'affittuario”, con conseguente sostituzione delle clausole, o delle parti di esse, dichiarate nulle, con le relative previsioni di Legge e con sopravvivenza, in ogni caso, del rapporto contrattuale così come emendato in conformità alle norme inderogabili di Legge;
P) Accertare la non debenza dei canoni per i giorni di chiusura dell'attività di vendita imposta dalle
Pubbliche Autorità, con conseguente accertamento negativo dei crediti in tal senso eventualmente vantati da e conseguente ripetizione in favore di Controparte_1 Parte_1
degli importi versati in relazione ai 122 giorni di chiusura confermati anche da
[...]
ovvero, in subordine, accertare il quantum della riduzione del canone Controparte_1
4 dovuto per i 122 giorni di chiusura dell'attività di vendita imposta dalle Pubbliche Autorità, con conseguente accertamento negativo degli eventuali maggior crediti in tal senso eventualmente vantati da e conseguente ripetizione in favore di Controparte_1 Parte_1
dei maggiori importi eventualmente versati in relazione a detti giorni di chiusura;
Q) Accertare la riduzione del canone complessivamente dovuta per gli anni 2020, 2021 e 2022, in relazione al periodo della pandemia da Covid -19 in cui i locali commerciali in oggetto non siano stati del tutto chiusi per imposizione dalle Pubbliche Autorità, ma la relativa attività di vendita sia stata comunque significativamente limitata e/o danneggiata dalla suddetta emergenza sanitaria;
R) Condannare al pagamento a favore di di tutti Controparte_1 Parte_1
gli interessi sulle somme riconosciute come dovute ai sensi delle domande che precedono, ove e nella misura applicabili;
S) Condannare al risarcimento, da determinarsi in via Controparte_1
equitativa, a favore di dei danni conseguenti, direttamente o indirettamente, Parte_1 dall'esecuzione della sentenza definitiva n. 8275/2024 del 24/09/2024, qualora intervenisse il rilascio coattivo dell'Immobile nel corso dell'odierno giudizio, per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio per Controparte_1
Voglia l'on. Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione, domanda,
IN VIA PRELIMINARE DI RITO, DICHIARARE INAMMISSIBILE l'appello proposto da per intervenuta decadenza. Parte_1
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO, RIGETTARE l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 8275/2014 con ricorso depositato in data 8 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato conveniva davanti al Tribunale di Milano Parte_1 [...]
chiedendo accertarsi e dichiararsi che oggetto del contratto in essere tra le Controparte_1
parti non fosse (come da nomen iuris) l'affitto di un ramo d'azienda, bensì nella realtà un contratto di locazione immobiliare urbano (ad uso bar); chiedeva conseguentemente la restituzione di prestazioni indebitamente corrisposte, e la riduzione canoni, in applicazione della normativa emergenziale COVID. si costituiva, chiedendo respingere l'impugnazione, e Controparte_1
formulando domanda riconvenzionale con la quale instava per l'accertamento della risoluzione per inadempimento, e per il pagamento dei canoni.
5 Il Tribunale, con sentenza n. 8275/2024 resa in data 24/09/2024. respingeva entrambe le domande attoree, ed accoglieva la riconvenzionale di risoluzione per inadempimento e per il pagamento dei canoni.
Proponeva appello insistendo nelle prospettazioni avanzate in primo grado. Parte_1
Si costituiva chiedendo dichiarare inammissibile, o comunque Controparte_1 nel merito respingere l'impugnazione.
L'appellante chiedeva altresì la sospensione dell'ordine di rilascio, ma vi rinunciava in occasione dell'udienza fissata per la discussione ex art. 351 c.p.c., in data 10.12.2024.
All'udienza di prima comparizione, fissata per il 16.4.2025, le parti procedevano alla discussione della causa, e la Corte pronunciava sentenza, mediante lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo.
La sentenza veniva notificata il 7.10.2024. Il termine sarebbe dunque scaduto il 6 novembre 2024.
Il ricorso in appello è stato depositato l'8.11.2024.
Può darsi atto del fatto che dichiara di aver erroneamente depositato il ricorso in Parte_1
Tribunale in data 5.11.2024.
Produce all'uopo copia delle ricevute di accettazione del deposito, e di consegna, peraltro prive di allegati, di talchè non prova nulla, non documentando quale atto fosse stato in quell'occasione depositato.
Consta infatti che qualora l'atto sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; ne consegue che l'omessa produzione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 29670 del 19/11/2024, Rv. 672896, e prec. ivi indicate).
Nè consta che il procedimento sia stato comunque iscritto a ruolo in Tribunale.
6 Ritiene la Corte che il tardivo deposito in Corte d'Appello non possa determinare una sanatoria, poiché l'atto non ha raggiunto lo scopo, attingendo autorità giudiziaria diversa da quella funzionalmente competente.
La richiesta di rimessione in termini depositata tra gli allegati al ricorso tardivamente depositato è inammissibile, perché l'errore non è imputabile al sistema, ma al depositante.
La rimessione in termini è prevista dall'art. 153 c.p.c., che recita: “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile …”, ma nel caso in esame non è ravvisabile
“causa non imputabile”, dovendosi per contro affermare l'errore imputabile alla parte.
In tema di deposito telematico del ricorso, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC). (Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023, Rv. 668997).
E' ben vero che il depositante deve poter confidare nel sistema tecnologico e, quindi, nel buon esito del procedimento avviato con la spedizione (attestata dalla prima p.e.c.), senza che inconvenienti successivi, dipendenti dal “Dominio Giustizia”, possano incidere sulla validità e tempestività dell'attività processuale compiuta (Cass. n. 17404/2020, cit.; id., n. 6147 del 2020, Sez. 3, ordinanza n. 19307 del 7/7/2023, Rv. 668130), ma nel caso in esame, sulla base della stessa ricostruzione degli eventi prospettata dalla ricorrente, non è possibile evincere la prova della non imputabilità dell'esito negativo dell'intero procedimento di deposito e dell'incolpevole decorso del termine perentorio.
Se infatti la ricorrente deposita in Tribunale atto intestato alla Corte d'Appello, l'errore è imputabile ad essa parte, e non al sistema “Dominio Giustizia”.
Una ricognizione della giurisprudenza di legittimità conferma nella decisione assunta.
È stata infatti ammessa la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. in caso di accertata situazione di obiettiva interruzione dei servizi telematici (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30324 del 25/11/2024, RV
672918); altra decisione non ha ritenuto necessaria la rimessione in termini, perché il ricorso è stato ritenuto tempestivo, essendo stato considerato scusabile l'errore provocato dal software "SL-pct", che genera automaticamente l'indirizzo di deposito (id. Sez. 3, Ordinanza n. 16552 del 13/6/2024,
Rv. 671252); ancora, è stata ammessa rimessione in termini, perché ritenuto non imputabile il mancato perfezionamento del tentativo di deposito telematico, dovuto ad un'anomalia della firma digitale del giudice estensore della decisione impugnata (id. Sez. 3, Sentenza n. 32296 del
21/11/2023, Rv. 669572); è stata ammessa rimessione in termini, perché ritenuto non imputabile un
7 deposito di atti risultati “non visibili”, in situazione in cui “la fase di elaborazione, successiva alla ricezione, si è interrotta prima che la busta potesse essere resa disponibile e quindi visibile” (id.
Sez. 1, Sentenza n. 31592 del 14/11/2023 Rv. 669640); è stata ammessa la rimessione in termini in un caso in cui si era verificato un “errore non necessariamente imputabile a colpa del mittente, esprimendo soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico” (Cass. sez. Lavoro, Ordinanza n. 1348 del 12/1/2024, Rv. 66977; id. Sez.
6-L, Ordinanza n. 238 del
5/1/2023 Rv. 6663233).
Per contro, è stata respinta la richiesta di rimessione in termini, perché ritenuto non scusabile l'errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione in giudizio (Cass.
Sez. Lavoro, Ordinanza n. 18435 del 5/7/2024, Rv. 671867); non è stata ammessa rimessione in termini, ritenendo non scusabile che il messaggio PEC di notifica dell'atto che avrebbe dovuto essere impugnato non fosse stato notato perché finito nella posta indesiderata (id.
Sez. 3, Ordinanza n. 7510 del 15/3/2023, Rv. 667080); è stata respinta la richiesta di rimessione in termini, ritenendo non scusabile il fatto che venne indicato nell'iscrizione a ruolo telematico l'ufficio sbagliato (Corte Appello di Brescia anziché Corte di cassazione) (id. Sez. 6-
1, Ordinanza n. 29889 del 12/10/2022, Rv. 666476); è stato ritenuto tardivo il ricorso in caso di mancato deposito, in uno col ricorso per cassazione, della sentenza impugnata, in assenza di “alcuna evidenza, nemmeno indiretta, di un 'disguido di cancelleria' ovvero di un errore di accesso o stivaggio informatico o anomalo rifiuto” (id. Sez. Unite, Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023, RV
668997).
Né potrebbe applicarsi l'istituto della “translatio iudicii” prevista dall'art. 50 c.p.c., che presuppone l'incardinamento del processo presso il giudice diverso, il che nel caso in esame non è avvenuto.
La nota sentenza delle sezioni Unite (Cass. SS.UU. Sentenza n. 18121 del 14/9/2016, Rv. 641081) riguardava infatti appello avverso sentenza del Tribunale di Milano deliberatamente proposto alla
Corte d'Appello di Brescia, ritenendo l'appellante che fosse parte in causa un giudice in servizio presso il Tribunale di Milano;
analogamente, le sentenze successive vengono rese in procedimenti nei quali il processo davanti al giudice incompetente era stato effettivamente radicato presso quel giudice (id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8155 del 3/4/2018, Rv. 648698; id. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15463 del 21/7/2020, Rv. 658735).
Si può comunque ricordare che altra decisione ha chiarito che in materia di giudizio di impugnazione, l'appello erroneamente proposto ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di
8 primo grado, pertanto l'ipotesi non è riconducibile all'art. 50 c.p.c. e alla regola della "translatio iudicii", ponendosi, l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione, non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito, bensì alla mera valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame che, pertanto, va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge. (sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 va impugnata con l'appello ai sensi della nuova formulazione dell'art. 18 della legge fall. e non più con l'opposizione davanti allo stesso tribunale) (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 5092 del 5/3/2018,
Rv. 649140).
S'impone quindi la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione indeterminato di complessità alta, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8275/2024, pubblicata in data 04/10/2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 16/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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