Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3457/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai consiglieri:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 3457 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
( , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Umberto Garofoli ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Via del Tempio di Giove n. 21 Pt_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
( ) (già P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dagli Avv.ti Rosario Salonia, Fabio Massimo Cozzolino e Carmine Di Mambro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Largo Leopoldo Fregoli n. Pt_1
8
APPELLATO
NONCHE'
( ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta CP_3 P.IVA_3
Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Caprio ed elettivamente domiciliata
1
ALTRA APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso l'ordinanza Rep. 9314/21 del 14/05/2021 emessa dal Tribunale ordinario di Roma a conclusione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c.
R.G. n. 38435/2020, comunicata via pec in data 14/05/2021.
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata, essendo la stessa da ritenersi illegittima, infondata ed ingiusta, in quanto il giudice di prime cure:
1. ha erroneamente ritenuto che il risarcimento dell'ulteriore danno per mora debendi costituisse un “principio” posto a fondamento della declaratoria di carenza di giurisdizione pronunciata dal TAR Lazio con la sentenza n. 1512/2015, “su questo capo non impugnata dalle parti e perciò coperta da giudicato”;
2. ha erroneamente ritenuto irrilevante il giudicato formatosi sulla sentenza n.
9396/2002, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, in conformità all'orientamento espresso dalle SS.UU. con la sentenza n. 6635/1993, ha affermato che i comproprietari di un bene indiviso, qualora non accettino l'indennità di esproprio loro offerta, stante il principio di unitarietà della stima, “non sono titolari di un diritto di credito azionabile nei confronti dell'espropriante, bensì di un diritto potestativo, che appartiene in via paritetica a ciascuno di loro, avente a oggetto la determinazione giudiziale dell'esatto importo ad essi spettante a titolo di indennità di espropriazione”, fosse irrilevante;
3. non ha tenuto conto che la sentenza n. 9396/2002 della Suprema Corte di Cassazione, riconoscendo al il solo diritto potestativo di intervenire nel giudizio di CP_1
opposizione alla stima tempestivamente promosso da altro comproprietario, ha precluso al di chiedere il risarcimento del danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; CP_1
4. ha omesso di dichiarare inapplicabile al caso in esame l'ipotesi risarcitoria ex art.
1224 c.c. in mancanza di un credito certo liquido ed esigibile, essendo il credito divenuto tale solo con la con la sentenza n. 9396/2002 con cui la Corte di Cassazione ha definito il giudizio di opposizione alla stima, ha omesso di effettuare alcun accertamento sulla pretesa “colpa” dell'Amministrazione, nonché di dichiarare inammissibile la domanda del per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., CP_1
nonostante il TAR del Lazio, seppur in via incidentale, avesse evidenziato come la
2 domanda richiedesse “di dover giudicare di mora debendi correlata ad un preteso comportamento colpevole del debitore”;
5. ha omesso di dichiarare la fattispecie oggetto del giudizio ontologicamente e giuridicamente diversa da quella di cui alla sentenza n. 19499/2008 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, atteso che l'orientamento espresso in quest'ultima è preordinato ad evitare il fenomeno distorsivo per il quale il debitore, posto di fronte all'alternativa tra l'inadempimento (o il ritardato adempimento) e l'adempimento tempestivo di un'obbligazione pecuniaria, ricavi un'utilità marginale maggiore dalla scelta di non adempiere, mentre nell'ipotesi in esame ha agito nel pieno Parte_1
rispetto della normativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e, quindi, difetta un fatto contra jus imputabile al debitore.
Per l'effetto, nel pronunciarsi sulla domanda di risarcimento ex art. 1224 c.c.:
- in via preliminare,
- dichiarare inammissibile la richiesta risarcitoria per insussistenza di un diritto di credito del azionabile nei confronti dell'espropriante, così come statuito tra CP_1
le parti con sentenza n. 9396 del 2002 della Corte Suprema di Cassazione passata in giudicato;
- in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 1224
c.c. per mancata specificazione dei suoi elementi costitutivi ed in difetto di un credito certo, liquido ed esigibile;
- nel merito, respingere la richiesta di “maggior danno” avanzata dal ricorrente ex art.
1224 c.c. perché totalmente generica e comunque non provata, oltre che infondata per insussistenza di una condotta antigiuridica e colpevole dell'Amministrazione.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per la CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adito, dichiarare inammissibili i motivi di gravame
e comunque rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi.”
Per la : CP_3
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, accertata l'intervenuta formazione del giudicato implicito sul capo dell'ordinanza relativo al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti della , confermare l'impugnato provvedimento CP_3
3 sotto questo profilo.
Con il favore delle spese di lite del grado.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello notificato il 4.06.2021, ha impugnato l'ordinanza Parte_1
indicata in epigrafe che così ha statuito:
“- in parziale accoglimento del ricorso, condanna a versare al ricorrente Parte_1
per il Controparte_4 titolo di cui in motivazione, la somma di € 418.049,65, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c. dalla presente ordinanza al saldo e respinge la domanda proposta dal medesimo ricorrente nei confronti della;
CP_3
- condanna a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquida-te in Parte_1
€ 607,00 per esborsi ed € 5.602,00 per compensi professionali (di cui € 3.375,00 per la fase di studio ed € 2.227,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
- condanna il ricorrente a rifondere alla le spese processuali, liquidate CP_3 in € 1.615,00 per compensi professionali (di cui € 875,00 per la fase di studio ed € 740,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Nel giudizio di primo grado, il aveva richiesto la condanna di CP_1 Parte_1 al pagamento di € 405.227,87 e di € 12.821,78, oltre interessi, a titolo di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, II co, c.c. per il ritardato versamento dell'indennità di esproprio di alcuni suoi fondi, nonché la condanna della al pagamento CP_3 dell'importo di € 16.484,65, oltre interessi, a titolo di maggior danno per il ritardo – da agosto 2005 a giugno 2008 – nello svincolo dell'indennità di esproprio di € 1.144.067,32 dei medesimi fondi.
A sostegno della domanda, come sintetizzato dal primo giudice, parte attrice aveva esposto che:
Il – operante nell'ambito dei Piani di Zona di Edilizia economica e popolare CP_1
(p.e.e.p) – era proprietario, unitamente al Consorzio Edilizio Galileo 67 a r.l., di alcuni terreni inclusi nell'area indicata dal Comune di per l'attuazione del p.e.e.p. "Casal Pt_1 de' Pazzi—Nomentano", dei quali con decreto n. 3/77, adottato in data 11.1.1977, era stata disposta l'espropriazione;
4 - nel 1978 il Consorzio Edilizio Galileo 67 a r.l. aveva proposto opposizione contro la stima dell'indennità di esproprio determinata dall'Ufficio tecnico erariale del e il aveva spiegato intervento principale nel relativo CP_5 CP_1
giudizio, definito con sentenza della Corte di appello di Roma n. 2580/1999, che aveva accolto la domanda del ricorrente e dichiarato prescritto il diritto dell'intervenuto in accoglimento del gravame di quest'ultimo, con la CP_1
sentenza n. 9396/2002 la Corte di cassazione aveva condannato il " CP_5
a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma corrispondente alla differenza tra l'intera indennità di £ 1.352.310.000 dovuta per l'espropriazione dei terreni in comproprietà indivisa e le somme già depositate";
- in data 10.8.2004, il aveva disposto il deposito presso il Ministero CP_5 dell'economia e delle finanze, in favore del della somma di € 1.233.402,17 CP_1
(di cui € 446.674,23 per capitale, € 697.393,09 per interessi legali ed € 89.334,85 per IVA); il deposito delle somme era stato poi effettuato in due soluzioni il
5.11.2004 e il 3.12.2004;
- su invito del il 20.5.2005 il aveva chiesto alla CP_5 CP_1 CP_3
l'assenso allo svincolo delle somme, segnalando l'esistenza di similari
[...]
provvedimenti adottati nel 1993 e nel 1994 dalla medesima amministrazione per la liberazione dell'indennità di esproprio definitiva;
- ciò nonostante, il 21.6.2005 la aveva chiesto al un certificato CP_3 CP_1 della Camera di commercio attestante l'iscrizione al registro delle imprese, le copie autentiche degli atti pubblici di acquisto dei beni espropriati e le copie dei provvedimenti dell'amministrazione comunale di liquidazione e deposito della somma reclamata ed il 23.6.2005 aveva richiesto al di riferire se CP_5 fossero state notificate “opposizioni di terzi ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327 e s.m.i.” (benché la norma richiamata, secondo quanto dispone l'art. 57
d.P.R. n. 327/2001 cit., fosse inapplicabile nel caso di specie per essere stata l'espropriazione dei terreni in questione pronunciata in epoca ampiamente anteriore alla sua entrata in vigore);
- solo in data 23.4.2008 – dopo reiterate richieste della al CP_3 CP_5
di produrre la dichiarazione di mancata proposizione di opposizioni di terzi e svariati solleciti del Cocel, che aveva nel frattempo prodotto la documentazione richiesta, ad
5 adottare il relativo provvedimento – la aveva autorizzato lo svincolo delle CP_3 CP_3 somme depositate presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il aveva richiesto perciò al TAR Lazio la condanna della CP_1 CP_3
e del al risarcimento del maggior danno subìto per il ritardo sia nel CP_5 deposito dell'indennità di esproprio sia nel successivo svincolo della somma depositata: con la sentenza n. 1512/2015, il giudice amministrativo aveva declinato la sua giurisdizione con riferimento alla domanda relativa al tardivo deposito dell'indennità di esproprio e respinto nel merito l'altra domanda;
- su gravame proposto dal con la sentenza n. 4894/2019 il Consiglio di Stato CP_1 aveva confermato il rigetto della domanda relativa al tardivo deposito dell'indennità di esproprio, sia pure con diversa motivazione (ritenendo che anche per essa venisssero in considerazione diritti soggettivi “il cui accertamento, con la conseguente condanna al pagamento, si sarebbe potuta richiedere dinanzi al giudice competente”).
Il Tribunale accoglieva la domanda azionata nei confronti di mentre Parte_1
respingeva quella svolta nei confronti della . CP_3
Per quanto qui di interesse, in ordine alla domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, II co., c.c. il Tribunale riteneva preliminarmente di valorizzare enunciato, in punto di giurisdizione, dal TAR Lazio, che con sentenza n. 1512/2015, su questo capo non impugnata dalle parti e perciò coperta da giudicato, aveva precisato che “la domanda
è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di dover giudicare di mora debendi correlata ad un preteso comportamento colpevole del debitore, ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c. (cfr. Corte Cassazione Civile n. 4885/2006), assunto nell'ambito dell'attività di adempimento della prestazione pecuniaria dovuta, idoneo a fare sorgere l'obbligo di ulteriore risarcimento (oltre a quello consi-stente nella corresponsione degli interessi legali).”;
- riteneva infondata l'eccezione di secondo cui il era Parte_1 CP_1
titolare di un mero diritto potestativo alla corretta determinazione dell'indennità di esproprio e non di un diritto di credito, il solo che avrebbe potuto fondare la richiesta di risarcimento di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., rilevando che una volta accertato il diritto dell'espropriato a conseguire la giusta indennità di esproprio, misura del suo diritto, lo stesso aveva il diritto (di credito) ad essere indennizzato per l'esproprio;
- riteneva altresì infondata l'eccezione di giudicato che secondo si era Parte_1
formato sul capo di pronuncia di Cass. n. 9396/2002 in cui era stato affermato che il Cocel
6 vantava un mero diritto potestativo, in quanto inconferente nel presente giudizio, sia perché
funzionale al vero oggetto della decisione resa dalla Cassazione (prescrizione o meno del diritto alla giusta indennità), sia perché il creditore agiva nel presente giudizio per il soddisfacimento del ben diverso diritto al risarcimento del danno, non ristorato dalla corresponsione dei soli interessi compensativi sulla somma determinata dal giudizio di opposizione alla stima;
- respingeva altresì l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della causa petendi, dato che il ricorso enunciava con sufficiente chiarezza gli elementi costitutivi della domanda;
- nel merito il Tribunale, rilevato che nel periodo compreso fra l'introduzione del giudizio di opposizione (13.6.1978) e il deposito della somma dovuta (2.11.2004) - quantificata in € 446.674,23 per sorte, € 697.393,09 per interessi legali ad € 89.334,85 per
IVA - , la misura del saggio annuo medio degli interessi legali era stata inferiore a quella dei titoli del debito pubblico italiano di durata infrannuale, la cui sottoscrizione costituiva la forma più semplice di investimento del denaro che qualunque creditore era in condizione di effettuare (Cass. sez. un. 16.7.2008, n. 19499), accoglieva la domanda riconoscendo al CP_1
un risarcimento per maggior danno determinato sulla scorta dei conteggi elaborati dal ricorrente e non contestati da nell'importo complessivo di € 418.049,65 oltre Parte_1 gli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data della presente ordinanza al saldo.
Con atto tempestivo, ha proposto appello avverso la prima decisione Parte_1
formulando diversi motivi.
Dopo un lungo excursus relativo alle vicende processuali intercorse, con il primo motivo
(pag. 27) l'appellante impugna l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che
“l'espropriante deve corrispondere su detta maggiore somma – oltre gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione fino alla data del deposito della somma medesima anche il risarcimento dell'ulteriore danno per mora debendi a partire dalla data di inizio del giudizio di opposizione fino a quella della decisione ove sussistano i requisiti di cui all'art. 1224, comma secondo”, ritenendo che “tale principio è stato posto a fondamento della declaratoria di carenza di giurisdizione pronunciata dal TAR Lazio, che con la sentenza
n. 1512/2015, su questo capo non impugnata dalle parti e perciò coperta da giudicato”.
Tale accertamento sarebbe del tutto erroneo in quanto il TAR del , nel ritenersi privo di CP_3 giurisdizione, non si era affatto pronunciato sulla domanda proposta ex art. 1224 c.c..
7 Pertanto, sul punto, la sentenza del TAR del non conteneva alcuna statuizione di merito CP_3
suscettibile di passare in giudicato.
Osserva la Corte come il motivo sia inconferente, atteso che il passaggio motivazionale menzionato nel corpo della censura si riferisce all'accertamento sulla carenza di giurisdizione del TAR senza alcuna estensione della decisione al merito vero e proprio della domanda.
Con il secondo motivo - in massima parte dedicato al riepilogo dei contenuti della sentenza
SSUU 6635/93 - l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 1224 c.c., atteso il difetto di legittimazione ad agire del per l'insussistenza di alcun diritto di credito azionabile nei confronti CP_1 dell'espropriante. A fondamento del motivo la parte fa rilevare come, essendo il CP_1 decaduto dal termine per proporre opposizione alla stima ed avendo potuto far valere, ai fini del dispiegato intervento nel giudizio di opposizione alla stima proposto da altro comproprietario pro quota, non un diritto di credito, ma un mero diritto potestativo alla corretta determinazione per via giudiziale dell'indennità di esproprio, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione ad agire ex art. 1224 c.c. in capo al CP_1 in difetto della titolarità del relativo diritto di credito.
Con un terzo motivo di contenuto analogo, censura la decisione nella parte Parte_1
in cui il Tribunale non ha rilevato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 9396/2002 della
Suprema Corte di Cassazione che aveva riconosciuto al il solo diritto potestativo CP_1
di intervenire nel giudizio di opposizione alla stima tempestivamente promosso da altro comproprietario e non anche un diritto di credito, con la conseguenza che l'azione ex art. 1224 c.c. proposta dinanzi al Tribunale era inammissibile.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Reiterando pedissequamente osservazioni e rilievi già svolti in primo grado, e superati dalla decisione di primo grado, la parte omette di contrastare criticamente l'approdo esegetico del
Tribunale che, facendo buon governo dei principi generali di riferimento, ha condotto una ricostruzione dogmatica della vicenda perfettamente condivisibile.
Volendo sinteticamente riassumere la tesi dell'appellante, il quale comproprietario CP_1 intervenuto nel giudizio di opposizione alla stima proposto da altro comproprietario, sarebbe rimasto titolare di un mero diritto potestativo alla determinazione giudiziale della giusta indennità ma non anche di un vero e proprio diritto di credito azionabile nei confronti dell'espropriante, come stabilito nella sentenza 9396/2002 della Suprema Corte di
Cassazione, essendosi formato il giudicato sulla relativa questione.
8 nella determinazione dell'indennità.
Con riguardo alla natura del diritto che il ricorrente può far valere, ribadito dalla Cassazione
nel giudizio di opposizione alla stima (sentenza n. 9396/2002), secondo si Parte_1 sarebbe dunque formato il giudicato.
La deduzione non tiene conto – omettendo di contrastarla - dell'esaustivo iter logico svolto nella sentenza impugnata ed incentrato sulla chiara distinzione dogmatica, e che questo
Ufficio ritiene di condividere, tra il diritto all'indennità di esproprio, che preesiste al giudizio di opposizione alla stima, altro il diritto meramente potestativo alla corretta determinazione della indennità. Con la conseguenza che, una volta accertata la misura del suo diritto, il proprietario del bene espropriato avrà il diritto di credito a conseguire anche il ristoro del maggio danno.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui il
Tribunale ha omesso di rilevare come la domanda risarcitoria avanzata fosse del tutto generica, oltre che assolutamente non provata e totalmente infondata, nonché ha omesso di fornire alcuna motivazione sulla presunta condotta antigiuridica e colpevole dell'Amministrazione.
Anche qui il motivo è infondato, in mancanza di pertinenti allegazioni che minino la conclusione del primo giudice che ha escluso il difetto di allegazione e compiutamente enunciato la prospettazione dl ricorrente secondo cui “… Tale ritardo …. ha provocato un
pregiudizio economico, dovuto alla perdita del potere di acquisto della moneta in tale lungo periodo, non ristorato dai soli interessi compensativi”.
La maggiorazione richiesta pretesa spetta in dipendenza del maggior danno riferibile al lasso temporale intercorrente fra la introduzione del giudizio di opposizione alla sentenza della
Suprema Corte pronunciata a chiusura del giudizio di opposizione alla stima (13.06.1978) e il deposito della somma dovuta (5.11.2004/ 3.12. 2004).
Il motivo è infondato anche in riferimento all'autonomo profilo della valutazione della condotta colpevole della Amministrazione.
Valga in proposito il richiamo al principio di consolidata affermazione secondo cui
“Il riconoscimento, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., dell'ulteriore danno conseguente alla svalutazione monetaria della maggiore somma riconosciuta a titolo
di indennità di esproprio presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo
comportamento colpevole ai sensi degli artt. 1218 e 1176 cod.civ. Detta "mora debendi" si
configura solo a partire dalla data dell'inizio del giudizio di opposizione alla stima o di
determinazione dell'indennità (o del conguaglio) poiché prima di ciascuno di detti
9 procedimenti l'ente espropriante non ha alcuna facoltà di interferire nelle determinazioni
amministrative, siano esse accettate dall'espropriato ovvero impugnate, in quanto
completamente estranee alla sua sfera giuridico-economica e attribuite per legge a organi terzi;
soltanto quando ciascuno di questi procedimenti giudiziari a carattere contenzioso
inizia l suo corso, l'amministrazione espropriante può comportarsi come qualunque parte
convenuta in un processo e, quindi, a seconda dei casi, prestare adesione alla domanda negli
esatti termini in cui è stata posta dall'attore o offrire un accordo transattivo. Per cui, in
mancanza di iniziative di questo genere atte a risolvere il contrasto e dunque ad addivenire
sollecitamente al pagamento al privato di quanto a esso dovuto come equo indennizzo, può configurarsi una responsabilità colpevole, per ritardo nell'adempimento, dell'ente
pubblico espropriante, che può quindi essere condannato al risarcimento
del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria ove il giudice fissi, poi, un valore
maggiore rispetto a quello determinato in sede amministrativa. (ex pluribus Cass. 7.03.2006
n. 4885; Cass. 25.02.2015 n. 3794).
Con il quinto motivo, l'appellante censura la decisione per avere omesso di dichiarare la fattispecie oggetto del giudizio ontologicamente e giuridicamente diversa da quella di cui alla sentenza n. 19499/2008 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, atteso che l'orientamento espresso in quest'ultima è preordinato ad evitare il fenomeno distorsivo per il quale il debitore, posto di fronte all'alternativa tra l'inadempimento (o il ritardato adempimento) e l'adempimento tempestivo di un'obbligazione pecuniaria, ricavi un'utilità marginale maggiore dalla scelta di non adempiere, mentre nell'ipotesi in esame
[...]
aveva agito nel pieno rispetto della normativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Pt_1
e, quindi, difettava un fatto contra jus imputabile al debitore.
Si è costituito il CO.CE.L. contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
La si è costituita, evidenziando che alcun motivo di gravame è stato proposto CP_3
relativamente alle statuizioni che la riguardano.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado nei soli confronti della mentre vanno compensate nei confronti della , CP_1 CP_3 evocata in lite ai soli fini processuali.
Va anche dichiarata la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni ex art. 13 comma
1 quater D.M. 30.05.2002 n. 115, per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
PQM
10 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la ordinanza impugnata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione, in favore della Parte_1
Controparte_1
[... in persona del l.r.p.t. delle spese del grado che liquida in complessivi € 12.000 per compensi, oltre Iva cpa e spese generali al 15%;
- compensa le spese del grado nei confronti della;
CP_3
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater D.M. 30.05.2002 n. 115, per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.06.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
11