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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4088/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4088/2022
Il Giudice, dott.ssa Enrica Nasti, visto il decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, viste le note depositate e le istanze ivi contenute;
P.Q.M.
decide come da separata sentenza.
Benevento, 24.3.25
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, nella persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 4088/2022 R.G. avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 e vertente tra :
, domiciliata in Pompei alla via Roma n. 29 presso lo studio dell'avv. Claudio Parte_1
D'Alessio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-ATTRICE-
Contro
:
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Telese Terme (BN) alla piazza Controparte_1
Minieri n. 1
- CONVENUTA CONTUMACE–
Conclusioni come atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attrice citava in giudizio l' onde Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta verificatasi in data 14.9.2021 mentre si trovava nello stabilimento termale della convenuta per beneficiare dei servizi dalla stessa offerta.
In particolare, deduceva che, mentre usciva dalla vasca idromassaggio della stanza n. 15 per recarsi in altra stanza, cadeva rovinosamente a terra a causa della pavimentazione scivolosa non percepibile, non segnalata da alcun cartello e priva sia di protezioni antiscivolo, sia di corrimano.
La convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto con provvedimento del
27.11.23 ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria ammessa, all'udienza del 24 marzo 2025, la causa veniva decisa.
Ciò premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
pagina 2 di 5 E' noto che la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. n. 21684 del 2005)
L'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde, pertanto, dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito, non richiedendo la norma indicata altri e diversi presupposti applicativi, ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata - che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) - comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi
(vedi in parte motiva Cass. 2001, n. 4476; vedi anche Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell'evento, incombendo sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. n. 21684/2005; Cass. n. 2062/2004; Cass. n. 1948/2003; Cass. n. 10641/2002) che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. n.
10860/2012).
In relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, dovendo in ogni caso il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicchè tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
pagina 3 di 5 Ciò posto, nella specie, gli elementi emersi in sede di istruttoria, consentono di escludere, sotto il profilo del nesso di causalità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, essendo piuttosto emersi elementi da cui evincere la sussistenza di una efficienza causale della condotta dell'attrice tale da interrompere il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso.
Depone in tal senso in primo luogo l'incertezza in ordine alla causa della caduta come prospettata dalla stessa attrice che, come si evince agevolmente dal referto del 14 settembre 2021 rilasciato dal centro convenuto, ha inizialmente riferito che mentre scendeva dalla vasca idromassaggio inciampava e cadeva al suolo.
E' appena il caso di rilevare che, qualora rimanga ignota una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica come corretto in sede di scrutinio della responsabilità civile, è chiaro, per un motivo prima logico che giuridico, che dovrà concludersi per la mancata dimostrazione del nesso oggettivo, primo onere probatorio della parte istante (Cass., 01/02/2018, n. 2480).
E' stato invero precisato che in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cassazione civile sez. III, 18/07/2023,
n.20986).
A ciò si aggiunga che, pur volendo ritenenere la caduta imputabile al pavimento scivoloso, trattandosi nella specie di una cosa intrinsecamente pericolosa, l'attrice avrebbe dovuto avvedersi della potenziale situazione di pericolo (pavimento bagnato e quindi scivoloso), e superare la stessa attraverso l'adozione di normali cautele nel camminare, in assenza tra l'altro di alcun elemento certo da cui evincere l'assenza di misura di sicurezza, non potendosi ritenere sul punto certamente sufficienti le dichiarazioni del teste che si limita a riferire di una lamentela del dottore con l'operatrice in ordine all'assenza di quanto necessario per evitare le cadute.
In particolare, il rischio di scivolare in prossimità della vasca idromassaggio, trattandosi di una superficie normalmente bagnata proprio in ragione dell'attività che vi si svolge, deve ritenersi insito nell'utilizzo della cosa e quindi prevedibile ed evitabile attraverso l'utilizzo di un contegno normalmente diligente, caratterizzato dalla massima prudenza.
Ciò in quanto, anche in una fattispecie nella quale trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'articolo 2051 cod. civ., con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, come evidenziato dalla giurisprudenza, all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque pagina 4 di 5 ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584)
Alla luce di quanto innanzi esposto, va rigettata la domanda attorea.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla sulle spese.
Benevento, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4088/2022
Il Giudice, dott.ssa Enrica Nasti, visto il decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, viste le note depositate e le istanze ivi contenute;
P.Q.M.
decide come da separata sentenza.
Benevento, 24.3.25
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, nella persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 4088/2022 R.G. avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 e vertente tra :
, domiciliata in Pompei alla via Roma n. 29 presso lo studio dell'avv. Claudio Parte_1
D'Alessio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-ATTRICE-
Contro
:
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Telese Terme (BN) alla piazza Controparte_1
Minieri n. 1
- CONVENUTA CONTUMACE–
Conclusioni come atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attrice citava in giudizio l' onde Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta verificatasi in data 14.9.2021 mentre si trovava nello stabilimento termale della convenuta per beneficiare dei servizi dalla stessa offerta.
In particolare, deduceva che, mentre usciva dalla vasca idromassaggio della stanza n. 15 per recarsi in altra stanza, cadeva rovinosamente a terra a causa della pavimentazione scivolosa non percepibile, non segnalata da alcun cartello e priva sia di protezioni antiscivolo, sia di corrimano.
La convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto con provvedimento del
27.11.23 ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria ammessa, all'udienza del 24 marzo 2025, la causa veniva decisa.
Ciò premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
pagina 2 di 5 E' noto che la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. n. 21684 del 2005)
L'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde, pertanto, dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito, non richiedendo la norma indicata altri e diversi presupposti applicativi, ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata - che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) - comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi
(vedi in parte motiva Cass. 2001, n. 4476; vedi anche Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell'evento, incombendo sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. n. 21684/2005; Cass. n. 2062/2004; Cass. n. 1948/2003; Cass. n. 10641/2002) che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. n.
10860/2012).
In relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, dovendo in ogni caso il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicchè tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
pagina 3 di 5 Ciò posto, nella specie, gli elementi emersi in sede di istruttoria, consentono di escludere, sotto il profilo del nesso di causalità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, essendo piuttosto emersi elementi da cui evincere la sussistenza di una efficienza causale della condotta dell'attrice tale da interrompere il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso.
Depone in tal senso in primo luogo l'incertezza in ordine alla causa della caduta come prospettata dalla stessa attrice che, come si evince agevolmente dal referto del 14 settembre 2021 rilasciato dal centro convenuto, ha inizialmente riferito che mentre scendeva dalla vasca idromassaggio inciampava e cadeva al suolo.
E' appena il caso di rilevare che, qualora rimanga ignota una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica come corretto in sede di scrutinio della responsabilità civile, è chiaro, per un motivo prima logico che giuridico, che dovrà concludersi per la mancata dimostrazione del nesso oggettivo, primo onere probatorio della parte istante (Cass., 01/02/2018, n. 2480).
E' stato invero precisato che in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cassazione civile sez. III, 18/07/2023,
n.20986).
A ciò si aggiunga che, pur volendo ritenenere la caduta imputabile al pavimento scivoloso, trattandosi nella specie di una cosa intrinsecamente pericolosa, l'attrice avrebbe dovuto avvedersi della potenziale situazione di pericolo (pavimento bagnato e quindi scivoloso), e superare la stessa attraverso l'adozione di normali cautele nel camminare, in assenza tra l'altro di alcun elemento certo da cui evincere l'assenza di misura di sicurezza, non potendosi ritenere sul punto certamente sufficienti le dichiarazioni del teste che si limita a riferire di una lamentela del dottore con l'operatrice in ordine all'assenza di quanto necessario per evitare le cadute.
In particolare, il rischio di scivolare in prossimità della vasca idromassaggio, trattandosi di una superficie normalmente bagnata proprio in ragione dell'attività che vi si svolge, deve ritenersi insito nell'utilizzo della cosa e quindi prevedibile ed evitabile attraverso l'utilizzo di un contegno normalmente diligente, caratterizzato dalla massima prudenza.
Ciò in quanto, anche in una fattispecie nella quale trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'articolo 2051 cod. civ., con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, come evidenziato dalla giurisprudenza, all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque pagina 4 di 5 ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584)
Alla luce di quanto innanzi esposto, va rigettata la domanda attorea.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla sulle spese.
Benevento, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
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