CASS
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2024, n. 18376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18376 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da: AZ NZ EM IT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lettele conciusioni dei PG Paola Mastroberardino di rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni dell'Avv, Giuseppina Insalaco di accoglimento d& ricorso. Depositata in Cancelleria °g•gi' 10 MAR 2024 LULFUNzroN Iii - C, Penale Sent. Sez. 3 Num. 18376 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del , 22 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento convalidava il provvedimento del Questore di Agrigento del 18 maggio 2023, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di AZ NZ MA BE, che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con l'obbligo di comparizione presso la P.G., per anni 3, con le modalità ivi previste;
l'ordinanza riduceva ad anni 2 gli obblighi di presentazione alla PG 2. Ricorre in cassazione AZ NZ MA BE deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strel:tamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989; omissione o difetto di motivazione dell'ordinanza di convalida sui presupposti applicativi dell'obbligo di presentazione alla P.G. Con la memoria depositata in cancelleria veniva rappresentata la mancanza di analisi del provvedimento del Questore della personalità del ricorrente, in relazione agli obblighi di firma. Anche l'ordinanza di convalida del Giudice è affetta da vizio della motivazione sulla necessità degli obblighi di presentazione alla P.G. Infatti, dalla disamina delle prove non emerge con certezza la partecipazione del ricorrente agli scontri (i fotogrammi, estratti dai video, non consentono di individuare con certezza il ricorrente); manca, inoltre, un'analisi della pericolosità del ricorrente, per la limitazione della sua libertà. Dalla lettura della comunicazione di reato emerge che la tifoseria del Licata lanciava i sassi alla tifoseria del Canicattì, squadra del ricorrente, e nessuna condotta offensiva può attribuirsi a GA ZA. 2. 2. Violazione di legge (art. 6, I. n. 401 del 1989 e 13 della costituzione); difetto di motivazione sulla necessità ed urgenza dei provvedimenti limitativi della libertà del ricorrente. Manca una adeguata motivazione, sia nel provvedimento del Questore sia nell'ordinanza di convalida) sulla necessità del doppio obbligo di firma (presentazione alla PG) quandlo sarebbe stato sufficiente il solo divieto di accesso allo stadio. Emerge l'abnormità della misura di presentazione alla PG in quanto il ricorrente non ha precedenti specifici e la misura di anni 2 risulta comunque superiore al minimo previsto. Anche le modalità sono sproporzionate alla effettiva pericolosità del ricorrente;
è imposto l'obbligo di presentazione per le partite in casa al 10 0 e al 40° minuto di ogni tempo delle partite;
per le partite in trasferta al 40° minuto del primo tempo. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, (sull'attribuibilità dei fatti al ricorrente) immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, poiché individua e descrive le condotte violente tenute dal ricorrente e gli elementi dai quali si desume la sua partecipazione: "egli partecipava attivamente ai disordini e agli scontri, più volte tentando di caricare la tifoseria avversaria ma venendo sistematicamente contenuto dallo schieramento delle forze dell'ordine. Egli si copriva parzialmente il volto con un cappuccio scuro e anche la bocca, sino al nasó, tuttavia veniva senza dubbio riconosciuto sia prima che dopo gli scontri, in quanto veniva più volte visto e anche fotografato allorché era a volto sc:operto". Il ricorso sul punto genericamente contesta la mancata individuazione, ma non prospetta elementi concreti degli atti per sostenere la sua tesi. L'ordinanza motiva anche sulla durata della misura (che riduce a due anni) in relazione alle modalità violente della condotta. Inoltre, evidenzia la pericolosità del ricorrente dalle modalità di partecipazione agli 2 A /iii,.T r scontri, e dalla reiterazione della condotta aggressiva verso i tifosi avversari. Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso in giudizio;
peraltro contestato molto genericamente, con il ricorso per cassazione. La gravità della condotta, quindi, sia per il contenuto oggettivo e sia perché di gruppo pericolosa per l'incolumità delle persone, viene adeguatamente analizzata e motivata nel provvedimento impugnato. Quello che rileva è anche il pericolo concreto che la condotta posta in essere ha cagionato. Inoltre la pericolosità ai fini della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria può essere desunta anche dal solo comportamento violento, senza necessità di precedenti violazioni del DASPO: "Il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità' di P.S. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive è legittimamente disposto non solo se il sottoposto alla misura risulti aver violato il divieto di accesso agli impianti, ma anche quando, alla luce delle condotte per le quali sia stato accertato un "fumus" di attribuibilità a suo carico, appaia insufficiente l'applicazione di questa misura meno afflittiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la Convalida dell'ordine di presentazione, emesso nei confronti del dirigente di una squadra di calcio responsabile di avere partecipato all'aggressione verbale nei confronti dell'arbitro, nel contesto di gravi scontri, anche fisici, all'interno del campo di gioco)". (Sez. 3, n. 3646 del 09/10/2013 - dep. 27/01/2014, Tripodi, Rv. 258828). Per il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto, ai fini della misura dell'obbligo di presentazione, da formularsi Sulla gravità e sulla modalità dei fatti, anche per soggetti incensurati, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, Antonello e altri, Rv. 259147: "Ai fini della convalida del provvedimento del Questore che impone la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza". 4. Sulla doppia presentazione (per le partite in casa) il ricorso risulta estremamente generico, poiché se deve rilevarsi - in astratto - che nelle partite fuori casa a molti km di distanza e senza agevoli collegamenti, la doppia presentazione potrebbe risultare inutile, e solo vessatoria (infatti per le trasferte è stata disposta una sola presentazione), nel ricorso tale evenienza viene prospettata solo ed esclusivamente in via teorica e non concreta, ovvero non si allegano elementi tali da far ritenere ingiustificata la misura della doppia presentazione, in concreto e non in astratto (tenendo presente la natura della squadra "ASD Canicattì"). Sul punto della doppia presentazione, finanche nelle trasferte, vedi Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 - dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. 25965801: "L'obbligo di ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta "doppia presentazione") può essere legittimamente imposto anche con riguardo alle competizioni che si svolgano "in trasferta", atteso che anche lo svolgimento fuori sede dell'incontro può consentire, a chi abbia effettuato una sola presentazione, di raggiungere in tempo utile il luogo ove si disputa la gara". Nel caso in giudizio, del resto, sulla doppia presentazione, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente, logicamente e specificamente motivato sul punto (vedi pagina 3 del provvedimento del G. I. P. ). 6. Relativamente alla motivazione delle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento del Questore - violazione dell'art. 13, comma 3, della Costituzione - si deve rilevare che la quasi contestualità tra i fatti ed il provvedimento (pochi giorni di distanza) e la gravità e violenza degli accadimenti contestati ed attribuiti al ricorrente e la prossimità di competizioni sportive a campionato in corso (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 - dep. 06/06/2016, Califano, Rv. 26729401) fanno ritenerè come ampiamente motivato il provvedimento del Questore. Anche il provvedimento del G.I.P. di convalida, valutato nel suo complesso contenuto, contiene adeguata motivazione sul punto, laddove evidenzia la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, come sopra visto. Inoltre in tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della L. n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sull'interessato l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi. (Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008 - dep. 04/06/2008, Dal Pra', Rv. 24024401; vedi anche, Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 - dep. 07/07/2016, Ragnoli, Rv. 26725601). Nel nostro caso nessuna prova di esecuzione del provvedimento prima della convalida è stata fornita. 7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8/11/2023
lettele conciusioni dei PG Paola Mastroberardino di rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni dell'Avv, Giuseppina Insalaco di accoglimento d& ricorso. Depositata in Cancelleria °g•gi' 10 MAR 2024 LULFUNzroN Iii - C, Penale Sent. Sez. 3 Num. 18376 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del , 22 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento convalidava il provvedimento del Questore di Agrigento del 18 maggio 2023, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di AZ NZ MA BE, che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con l'obbligo di comparizione presso la P.G., per anni 3, con le modalità ivi previste;
l'ordinanza riduceva ad anni 2 gli obblighi di presentazione alla PG 2. Ricorre in cassazione AZ NZ MA BE deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strel:tamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989; omissione o difetto di motivazione dell'ordinanza di convalida sui presupposti applicativi dell'obbligo di presentazione alla P.G. Con la memoria depositata in cancelleria veniva rappresentata la mancanza di analisi del provvedimento del Questore della personalità del ricorrente, in relazione agli obblighi di firma. Anche l'ordinanza di convalida del Giudice è affetta da vizio della motivazione sulla necessità degli obblighi di presentazione alla P.G. Infatti, dalla disamina delle prove non emerge con certezza la partecipazione del ricorrente agli scontri (i fotogrammi, estratti dai video, non consentono di individuare con certezza il ricorrente); manca, inoltre, un'analisi della pericolosità del ricorrente, per la limitazione della sua libertà. Dalla lettura della comunicazione di reato emerge che la tifoseria del Licata lanciava i sassi alla tifoseria del Canicattì, squadra del ricorrente, e nessuna condotta offensiva può attribuirsi a GA ZA. 2. 2. Violazione di legge (art. 6, I. n. 401 del 1989 e 13 della costituzione); difetto di motivazione sulla necessità ed urgenza dei provvedimenti limitativi della libertà del ricorrente. Manca una adeguata motivazione, sia nel provvedimento del Questore sia nell'ordinanza di convalida) sulla necessità del doppio obbligo di firma (presentazione alla PG) quandlo sarebbe stato sufficiente il solo divieto di accesso allo stadio. Emerge l'abnormità della misura di presentazione alla PG in quanto il ricorrente non ha precedenti specifici e la misura di anni 2 risulta comunque superiore al minimo previsto. Anche le modalità sono sproporzionate alla effettiva pericolosità del ricorrente;
è imposto l'obbligo di presentazione per le partite in casa al 10 0 e al 40° minuto di ogni tempo delle partite;
per le partite in trasferta al 40° minuto del primo tempo. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, (sull'attribuibilità dei fatti al ricorrente) immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, poiché individua e descrive le condotte violente tenute dal ricorrente e gli elementi dai quali si desume la sua partecipazione: "egli partecipava attivamente ai disordini e agli scontri, più volte tentando di caricare la tifoseria avversaria ma venendo sistematicamente contenuto dallo schieramento delle forze dell'ordine. Egli si copriva parzialmente il volto con un cappuccio scuro e anche la bocca, sino al nasó, tuttavia veniva senza dubbio riconosciuto sia prima che dopo gli scontri, in quanto veniva più volte visto e anche fotografato allorché era a volto sc:operto". Il ricorso sul punto genericamente contesta la mancata individuazione, ma non prospetta elementi concreti degli atti per sostenere la sua tesi. L'ordinanza motiva anche sulla durata della misura (che riduce a due anni) in relazione alle modalità violente della condotta. Inoltre, evidenzia la pericolosità del ricorrente dalle modalità di partecipazione agli 2 A /iii,.T r scontri, e dalla reiterazione della condotta aggressiva verso i tifosi avversari. Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso in giudizio;
peraltro contestato molto genericamente, con il ricorso per cassazione. La gravità della condotta, quindi, sia per il contenuto oggettivo e sia perché di gruppo pericolosa per l'incolumità delle persone, viene adeguatamente analizzata e motivata nel provvedimento impugnato. Quello che rileva è anche il pericolo concreto che la condotta posta in essere ha cagionato. Inoltre la pericolosità ai fini della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria può essere desunta anche dal solo comportamento violento, senza necessità di precedenti violazioni del DASPO: "Il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità' di P.S. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive è legittimamente disposto non solo se il sottoposto alla misura risulti aver violato il divieto di accesso agli impianti, ma anche quando, alla luce delle condotte per le quali sia stato accertato un "fumus" di attribuibilità a suo carico, appaia insufficiente l'applicazione di questa misura meno afflittiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la Convalida dell'ordine di presentazione, emesso nei confronti del dirigente di una squadra di calcio responsabile di avere partecipato all'aggressione verbale nei confronti dell'arbitro, nel contesto di gravi scontri, anche fisici, all'interno del campo di gioco)". (Sez. 3, n. 3646 del 09/10/2013 - dep. 27/01/2014, Tripodi, Rv. 258828). Per il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto, ai fini della misura dell'obbligo di presentazione, da formularsi Sulla gravità e sulla modalità dei fatti, anche per soggetti incensurati, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, Antonello e altri, Rv. 259147: "Ai fini della convalida del provvedimento del Questore che impone la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza". 4. Sulla doppia presentazione (per le partite in casa) il ricorso risulta estremamente generico, poiché se deve rilevarsi - in astratto - che nelle partite fuori casa a molti km di distanza e senza agevoli collegamenti, la doppia presentazione potrebbe risultare inutile, e solo vessatoria (infatti per le trasferte è stata disposta una sola presentazione), nel ricorso tale evenienza viene prospettata solo ed esclusivamente in via teorica e non concreta, ovvero non si allegano elementi tali da far ritenere ingiustificata la misura della doppia presentazione, in concreto e non in astratto (tenendo presente la natura della squadra "ASD Canicattì"). Sul punto della doppia presentazione, finanche nelle trasferte, vedi Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 - dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. 25965801: "L'obbligo di ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta "doppia presentazione") può essere legittimamente imposto anche con riguardo alle competizioni che si svolgano "in trasferta", atteso che anche lo svolgimento fuori sede dell'incontro può consentire, a chi abbia effettuato una sola presentazione, di raggiungere in tempo utile il luogo ove si disputa la gara". Nel caso in giudizio, del resto, sulla doppia presentazione, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente, logicamente e specificamente motivato sul punto (vedi pagina 3 del provvedimento del G. I. P. ). 6. Relativamente alla motivazione delle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento del Questore - violazione dell'art. 13, comma 3, della Costituzione - si deve rilevare che la quasi contestualità tra i fatti ed il provvedimento (pochi giorni di distanza) e la gravità e violenza degli accadimenti contestati ed attribuiti al ricorrente e la prossimità di competizioni sportive a campionato in corso (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 - dep. 06/06/2016, Califano, Rv. 26729401) fanno ritenerè come ampiamente motivato il provvedimento del Questore. Anche il provvedimento del G.I.P. di convalida, valutato nel suo complesso contenuto, contiene adeguata motivazione sul punto, laddove evidenzia la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, come sopra visto. Inoltre in tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della L. n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sull'interessato l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi. (Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008 - dep. 04/06/2008, Dal Pra', Rv. 24024401; vedi anche, Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 - dep. 07/07/2016, Ragnoli, Rv. 26725601). Nel nostro caso nessuna prova di esecuzione del provvedimento prima della convalida è stata fornita. 7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8/11/2023