Ordinanza 25 novembre 2024
Massime • 1
Ai fini della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento alla parte deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessa richiesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva addebitato alla parte il ritardo nel deposito telematico di documenti, effettuato il giorno dopo quello di scadenza, sebbene fosse festivo, in una situazione di obiettiva interruzione dei servizi telematici nei due giorni precedenti).
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. DEPOSITO TELEMATICO: in caso di impossibilità per cause esterne, il giudice di merito deve valutare l’oggettività dell’impedimentoAvv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 14 febbraio 2025
ISSN 2385-1376 In caso di impossibilità di deposito telematico della documentazione per cause esterne alla volontà della parte, come l'interruzione del servizio, il giudice di merito deve valutare attentamente l'oggettività dell'impedimento e non addossare automaticamente la responsabilità alla parte per mancato rispetto del termine. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scoditti – Rel. Cricenti, con la ordinanza n. 30324 del 25 novembre 2024. Accadeva che nell'ambito di un giudizio in materia di negligenza medica, il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, poi, avevano rigettato la domanda posta dai due attori, figli di una donna deceduta a seguito di …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 luglio 2024, iscritta al n. 170 reg. ord. 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione 16, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 25/11/2024, n. 30324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30324 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE EC, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PELLEGRINO PAOLO ([...]), CENTONZE FRANCESCO ([...]) -controricorrente- Numero registro generale 1339/2022 Numero sezionale 3755/2024 Numero di raccolta generale 30324/2024 Data pubblicazione 25/11/2024 nonchè
contro
AS EC -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO EC n. 638/2021 depositata il 21/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.
Fatti di causa
VA e RI EL hanno convenuto, davanti al Tribunale di Lecce la Asl, di Lecce, a causa della morte della loro madre, avvenuta in occasione di un ricovero ospedaliero. La signora aveva avvertito dolori al torace ed i figli avevano chiamato il soccorso sanitario, che ha portato la donna in nosocomio, dove i figli stessi hanno consegnato la documentazione medica che attestava pregressi episodi di problemi cardiaci. La donna è stata ricoverata in neurologia e, da li, dimessa quasi subito. Ma, giunta a casa, è deceduta. Nel giudizio di merito che ne è seguito, il Tribunale, prima, e la Corte di Appello poi, hanno rigettato la domanda su una questione preliminare: i due attori non avevano provato tempestivamente la loro qualità di figli e dunque di eredi della donna deceduta a causa, eventualmente, della condotta dei sanitari. Ora, i due ricorrono per cassazione con due motivi di ricorso, cui ha fatto seguito il controricorso della AS Lecce. Ragioni della decisione. 2 di 5 Numero registro generale 1339/2022 Numero sezionale 3755/2024 Numero di raccolta generale 30324/2024 Il ricorso verte dunque su tale preliminare questione: i ricorrenti Data pubblicazione 25/11/2024 avevano tentato di depositare la prova della loro parentela con la defunta madre, nel termine previsto dall'articolo 183 c.p.c., che scadeva il 26 luglio 2016. Essi hanno tentato di effettuare il deposito proprio quel giorno, ma senza riuscirvi, poiché il sistema telematico non consentiva l'accesso, o comunque non consentiva l'operazione di deposito: hanno dunque provveduto il 31 luglio seguente, e dunque fuori dal termine. Hanno conseguentemente chiesto di essere rimessi in termine, ma, sia il giudice di primo grado che quello di appello, hanno rigettato l'istanza, e, constatando la mancata dimostrazione della qualità di eredi, hanno rigettato la domanda. Con il primo motivo si prospetta violazione dell'articolo 132 c.p.c. e dell'articolo 153 c.p.c. I ricorrenti sostengono di avere ampiamente dimostrato l'impossibilità, non dipendente da loro, di depositare la documentazione di prova della loro qualità di eredi. A fronte di tale difesa i giudici di merito hanno sostenuto che, da un lato, il sistema non consentiva consultazioni, ma consentiva i depositi, dall'altro lato, che non vi era prova che i depositi fossero stati tentati. I ricorrenti contestano questa tesi sostenendo di avere dimostrato documentalmente che il sistema non consentiva neanche i depositi ed aveva dato messaggio di errore. Del resto, l'interruzione del servizio era di dominio pubblico, ed era un fatto pacifico. Questo motivo è fondato. E' vero che il giudizio circa la sussistenza dell'impedimento è un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito, ma è altresì vero che tale giudizio va condotto secondo i significati deducibili dalle norme (art. 153 c.p.c. in particolare). 3 di 5 Numero registro generale 1339/2022 Numero sezionale 3755/2024 Numero di raccolta generale 30324/2024 Il giudice di merito deve verificare se il mancato deposito sia Data pubblicazione 25/11/2024 imputabile alla parte oppure se sia dipeso da circostanze estranee e dunque non imputabili. Deve altresì valutare se quelle circostanze potevano essere previste o evitate con l'uso della normale diligenza. Nel caso presente, i giudici di merito hanno addebitato il ritardo alla parte, e dunque lo hanno ritenuto imputabile a quest'ultima, per via del fatto che, secondo una dichiarazione del Ministero, fatta ex post, il sistema in quei giorni non consentiva la consultazione ma consentiva il deposito. E che comunque non vi è prova dei tentativi di deposito. Questa ratio non è sufficiente. L'imputabilità dell'impedimento non può che essere valutata tenendo conto di quale era lo sforzo di diligenza richiesto alla parte. Nella fattispecie, emerge pacificamente, dalla stessa sentenza, che il deposito è stato effettuato il giorno seguente la scadenza, cadente di domenica, e che dunque i ricorrenti non hanno atteso strumentalmente un certo lasso di tempo per poi chiedere la rimessione in termini, ma hanno tentato con successo il deposito il giorno successivo a quello in cui è stato impossibile farlo, sebbene fosse giorno festivo. Altrettanto tempestivamente hanno chiesto di essere rimessi in termini, comportamento che ha valore ai fini del giudizio (Cass. 32296/ 2023). Inoltre, va valutato se il mancato rispetto del termine è dovuto a soggettiva difficoltà (quel singolo avvocato non si destreggia, ad esempio, con il servizio telematico) oppure ad una difficoltà oggettiva. Ed anche in tale senso andava considerato che vi era stata obiettiva interruzione dei servizi telematici in quei due giorni, e che dunque il mancato deposito non è dipeso dalla soggettiva incapacità della parte. 4 di 5 Numero registro generale 1339/2022 Numero sezionale 3755/2024 Numero di raccolta generale 30324/2024 Infine, seppure una nota del Ministero Giustizia attestasse che il Data pubblicazione 25/11/2024 deposito era possibile, mentre non lo era la consultazione dei fascicoli, erano agli atti altre prove documentali del contrario, indicate nel motivo di ricorso, accessibili dunque a questo collegio, ed il cui contenuto è nel senso di una interruzione di ogni servizio, compreso il deposito (v. doc. 16-19). In conclusione, la decisione impugnata è incorsa non solo in un vizio circa l'imputabilità dell'impedimento, che andava valutata tenendo della complessiva situazione prospettata dal ricorrente, e non solo di una certificazione fatta ex post dal Ministero;
ma è incorsa altresì in un difetto di motivazione, pure denunciato dai ricorrenti, poiché non si è dato conto alcuno di ogni elemento offerto dalla parte a dimostrazione della non imputabilità del mancato deposito. Il secondo motivo può considerarsi assorbito. Il ricorso va dunque accolto in questi termini e la decisione cassata con rinvio, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 14/11/2024. Il Presidente ENRICO SCODITTI 5 di 5