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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1533/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1533/2024, promossa con ricorso depositato in data 26 giugno
2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Silvia Brizzi e Valentina Valentini ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Noemi Fanfarillo convenuta
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Rimessa in decisione con ordinanza di data 2 luglio 2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate con note depositate in data 27 giugno 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2024, il ricorrente in epigrafe ha agito in questa sede per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 130/2021 di data 14 gennaio 2021, pubblicata il 22 febbraio
1 2021, in punto di collocazione, visita e mantenimento del figlio minore PE
(nato a [...] il [...]), domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. , nato a [...] il [...], rimane affidato in PE modo condiviso ad entrambi i genitori con trasferimento del collocamento prevalente presso il padre in USA, 13 Circuit Ave E Apt 2, Parte_1
Worcester MA 01603, entro cinque mesi dall'accettazione definitiva della pratica di ottenimento della green card, poiché è espresso desiderio del minore frequentare la scuola superiore negli Stati Uniti;
2. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori e pertanto le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, salute ed educazione dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo in ogni caso conto delle capacità e degli interessi del minore stesso. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore presso cui, in quel momento, si troverà il minore;
3. Fino al trasferimento negli USA, il minore continuerà a risiedere PE prevalentemente con la madre presso la sua residenza in Ville Controparte_1
D'Anaunia (TN), via Fontana Vecchia 17 fraz. Campo, ove porterà a termine la scuola secondaria di primo grado, mantenendo le stesse condizioni di visita e mantenimento stabilite nella sentenza di divorzio e tuttora vigenti;
4. A far data dal trasferimento di negli Stati Uniti, le condizioni di visita PE del minore saranno modificate come segue:
- la sig.ra potrà tenere con sé il figlio, un periodo di 10 giorni _1 continuativi due volte l'anno, orientativamente in primavera in occasione delle vacanze dello spring break ed in autunno, e concorderà con il sig. con un Pt_1 preavviso di almeno 3 mesi tali date;
- per le vacanze estive (da individuarsi secondo il calendario scolastico), la sig.ra con un preavviso di almeno 3 mesi, dovrà comunicare e concordare _1 con il padre il periodo di 1 mese durante il quale intende tenere con sé il minore;
per le festività e vacanze natalizie, i genitori concordano che il minore resti ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore, e dal 30 dicembre al
6 gennaio con l'altro genitore, proseguendo con l'alternanza già in essere;
2 5. al fine di agevolare al massimo la frequentazione fra la madre ed il figlio, il sig. si impegna a pagare le spese di viaggio (da intendersi biglietto aereo in Pt_1 classe economica) di per spostarsi in Italia dalla madre fino ad un PE massimo di 4 voli all'anno andata e ritorno e relativi alle visite di primavera e autunno, vacanze estive e vacanze natalizie;
previo accordo tra entrambi i genitori, in alternativa al biglietto aereo per l'Italia per , il Sig. sosterrà PE Pt_1 il costo del biglietto aereo in classe economica dall'Italia a Boston qualora la madre volesse trascorrere la visita di primavera o autunno negli USA per stare con il figlio;
6. La madre potrà contattare liberamente e ogni volta che lo vorrà nel PE rispetto della sua routine di vita, familiare e scolastica;
7. A far data dal trasferimento di negli Stati Uniti, il contributo al PE mantenimento del minore sarà modificato come segue:
- in virtù della collocazione prevalente del minore presso il padre, il sig. Pt_1 non verserà più alla sig.ra il contributo per il mantenimento di _1
; PE
- la sig.ra dal momento del trasferimento del figlio negli Stati Uniti _1 corrisponderà al sig. quale contributo per il mantenimento di , Pt_1 PE la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, automaticamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
detta somma è da ritenersi comprensiva del mantenimento ordinario e delle seguenti spese straordinarie: attività extrascolastiche e sportive, assicurazione sanitaria, viaggi d'istruzione;
- le altre spese straordinarie non espressamente indicate né comprese nel mantenimento di cui al punto che precede, dovranno essere concordate dalle parti e saranno sostenute nella misura del 70% da parte del e per il 30% da Pt_1 parte della Le spese saranno sostenute di norma contestualmente da _1 entrambi i genitori al momento del richiesto pagamento, ciascuno per la propria quota;
le spese anticipate da un genitore dovranno essere rimborsate complessivamente entro 5 giorni del mese successivo all'esibizione e/o all'invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
per quelle spese superiori
3 a 100,00 euro il rimborso della quota dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esibizione e/o dall'invio della sopra indicata documentazione”.
Il ricorrente ha rappresentato che, con la sentenza di divorzio n. 130/2021, questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita padre-figlio da esercitarsi secondo il calendario in atti, ponendo a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a Pt_1 titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 1.000,00 al mese oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Il sig. ha, quindi, dedotto che il figlio ha più volte manifestato Pt_1 PE ai genitori l'intenzione di proseguire gli studi superiori negli Stati Uniti – ove il padre risiede dal 2018 lavorando presso l'università del Massachusetts –, dando atto che per il trasferimento è necessario ottenere la green card, il cui lungo iter
(12-24 mesi) è già stato avviato dal ricorrente nel maggio 2024, in accordo con la moglie. Il ricorrente ha rappresentato che, sebbene la sig.ra fosse _1 inizialmente favorevole al trasferimento del figlio, successivamente ella ha iniziato a manifestare perplessità e, infine, si è rifiutata di addivenire ad una modifica congiunta delle condizioni di divorzio. Il sig. ha dedotto, inoltre, che Pt_1
l'interruzione dell'iter comporterebbe l'impossibilità per di entrare negli PE
Stati Uniti come turista, con la conseguenza che non potrebbe più recarsi in visita al padre.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando quando dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto delle domande avanzate in ricorso con integrale conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio del Tribunale di Trento n. 130/2021.
In particolare, la sig.ra ha dedotto che la famiglia si è trasferita più volte _1 nel corso degli anni in diversi paesi per seguire il sig. nel suo lavoro e che Pt_1 questi, tra il 2017 e il 2018, ha deciso di accettare un'opportunità lavorativa negli
Stati Uniti nonostante il parere contrario della moglie, la quale avrebbe dovuto lasciare il proprio lavoro ed attendere almeno un anno e mezzo per reperire un'altra occupazione a causa del visto di famiglia statunitense. La convenuta ha dato, altresì, atto che la crescente tensione tra i coniugi ha avuto ripercussioni sul figlio
4 che, pertanto, è stato seguito da una psicologa avendo manifestato disagi PE
e difficoltà emotive. La sig.ra ha dedotto che, nonostante ella fosse _1 disposta a trasferirsi negli Stati Uniti assieme al minore, a condizione di essere aiutata economicamente dal ricorrente fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, il sig. si è rifiutato di contribuire a detto Pt_1 mantenimento.
La convenuta ha rappresentato di non avere un'occupazione stabile avendo sempre anteposto al proprio lavoro il benessere del figlio , al quale si è PE completamente dedicata negli ultimi anni per assicuragli stabilità e serenità psico- emotiva, preferendo svolgere solo attività lavorative che le permettessero di passare più tempo possibile con il minore.
La sig.ra ha allegato che il marito ha avviato il procedimento per la green _1 card senza ottenere prima il suo consenso: la stessa, infatti, ha dedotto che l'eventuale trasferimento del figlio negli Stati Uniti possa avvenire solo assieme alla madre, con collocamento presso la stessa ed aumentando il contributo al mantenimento di a carico del padre rispetto a quanto stabilito in sede di PE divorzio, con obbligo a carico del sig. di provvedere anche al Pt_1 mantenimento della convenuta fino alla sua indipendenza economica.
Le parti hanno depositato in corso di giudizio le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti sono comparse personalmente.
Alla successiva udienza del 20 febbraio 2025 è stato ascoltato il figlio minore
. PE
Con nota depositata in data 27 giugno 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo chiedendo congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. La signora presta il consenso al trasferimento di negli _1 PE
Stati Uniti presso la residenza del padre sita in USA, 16 Dickinson St., Amherst
MA 01002, e acconsente esplicitamente al prosieguo delle pratiche, già intraprese, volte all'ottenimento della green card in favore del minore;
2. rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con PE trasferimento del collocamento prevalente presso il padre in USA, Parte_1
16 Dickinson St., Amherst MA 01002, in seguito all'accettazione definitiva della
5 pratica di ottenimento della green card, poiché è espresso desiderio del minore frequentare la scuola superiore negli Stati Uniti;
3. Fino al trasferimento negli USA continuerà a risiedere PE prevalentemente con la madre in Italia mantenendo le stesse Controparte_1 condizioni stabilite nella sentenza di divorzio e tuttora vigenti;
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e pertanto le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, salute ed educazione dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo in ogni caso conto delle capacità e degli interessi del minore stesso. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore presso cui, in quel momento, si troverà il minore;
5. A far data dal trasferimento di negli Stati Uniti, le condizioni di visita PE del minore saranno modificate come segue, salvo accordi tra le parti come è spesso successo in passato:
• la sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio per un periodo di 10 _1 giorni continuativi due volte l'anno, orientativamente in primavera in occasione delle vacanze dello spring break ed in autunno;
• per le vacanze estive (da individuarsi secondo il calendario scolastico), la sig.ra potrà tenere con sé per il periodo di 1 mese continuativo;
_1 PE
• per le festività e vacanze natalizie, i genitori concordano che il minore resti con la madre;
• La sig.ra con un preavviso di almeno 2 mesi, dovrà comunicare e _1 concordare con il sig. i periodi di cui sopra;
nell'ipotesi in cui detti periodi Pt_1 siano trascorsi presso il luogo di residenza del figlio, la sig.ra dovrà _1 garantire che oltre al rispetto degli impegni scolastici, possa proseguire PE la frequentazione delle attività extrascolastiche seguite;
6. Al fine di agevolare al massimo la frequentazione fra la madre ed il figlio, il sig. si impegna ad acquistare a sue spese 4 voli aerei andata e ritorno per Pt_1
all'anno in concomitanza delle 4 visite di cui sopra verso la residenza PE della madre o del domicilio della madre in Italia, in base alla preferenza della madre per la visita;
il sig. si dichiara fin d'ora disponibile a che, previo Pt_1
6 accordo tra le parti, uno o più dei predetti voli sia pagato per la sig.ra _1 qualora volesse trascorrere il periodo presso la residenza del minore;
7. La madre potrà contattare liberamente e ogni volta che lo vorrà nel PE rispetto della sua routine di vita, familiare e scolastica;
8. A far data dal trasferimento di negli Stati Uniti, tenuto conto della PE collocazione del minore e dell'attuale stato di inoccupazione della Sig.ra verrà revocato il contributo di mantenimento a favore di a _1 PE carico del padre. La madre si impegna a corrispondere al sig. a titolo Pt_1 contributo per il mantenimento ordinario e straordinario di , la somma PE mensile di € 100,00;
9. Ogni e qualsivoglia spesa straordinaria ed ordinaria nessuna esclusa sarà ad esclusivo ed integrale carico del padre comprese quelle di studio, scolastiche, mediche, ludiche, per attività extrascolastiche e sportive, assicurazione sanitaria, polizza assicurativa, viaggi d'istruzione ecc.;
10. A partire dal momento in cui la signora reperirà un lavoro la _1 ripartizione economica delle spese di mantenimento di sarà soggetta a PE modifica e adeguata alla capacità reddituale della madre;
11. Il sig. verserà alla signora all'atto della Parte_1 Controparte_1 sottoscrizione del presente atto la somma di complessiva di € 7.500,00 importo comprensivo di oneri ed accessori a titolo di refusione delle spese legali relative al contenzioso pendente avanti al Tribunale di Trento. Sarà quindi poi cura della signora inoltrare al signor copia della fattura _1 Parte_1 quietanzata che verrà emessa dallo studio legale associato Bert-Fanfarillo”.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia corrispondente al preminente interesse del figlio minore e per le stesso non PE pregiudizievole, anche alla luce della chiara volontà espressa dal minore (nato il
30 agosto 2011) in sede di ascolto all'udienza del 20 febbraio 2025 ( PE afferma che gli piacerebbe andare dal papà per frequentare la scuola in America.
Sa che ci vorrà del tempo e quindi probabilmente inizierà a frequentare il biennio del liceo qui in Italia. dice che gli piacerebbe andare alle superiori in PE
America e che spera di trovarsi bene, finora ha fatto un campeggio di basket lì in
7 estate ed ha trovato ragazzi simpatici. Afferma che sarebbe bello se potesse andare in America anche la mamma ma sa che è molto improbabile perché lei ha cercato lavori e non ne ha trovati, ed essendo i genitori divorziati la mamma non potrebbe avere la Green Card in tempi veloci. L'idea di andare a vivere con il papà in
America lasciando qui in Italia la mamma non lo spaventa. Afferma che “mi va bene l'idea, farei come ho fatto con il papà finora” con la mamma. L'idea di andare in America gli è venuta perché, andando lì con il padre, si è reso conto che si trovava bene, e non solo perché era finita la scuola ed era estate ma proprio perché gli piaceva;
il padre in America ha anche una compagna, , ed un Per_2 gatto, quindi sarebbe come avere una famiglia. Quando lui era piccolo i genitori viaggiavano tanto, è abituato a cambiare molte volte scuola e non ha problemi a socializzare, dice di essere estroverso e di riuscire a farsi facilmente degli amici.
(…) Dice “spero di poter avere la Green Card il prima possibile”. Racconta che il padre sarebbe felice se lui andasse in America ma precisa che il papà non lo ha mai spinto in tal senso, lui gli ha sempre detto “non farlo per me”; la mamma a volte gli dice che il papà gli fa il “lavaggio del cervello” e che il padre “vuole prenderlo” per portarlo in America, ma in realtà dice in modo deciso che è una cosa che è venuta in mente unicamente a lui in modo spontaneo quando andava in
America, afferma che l'idea e la voglia di andare sono sue. Afferma che si sentirà sempre italiano ma che non avrebbe problemi nel lasciare l'Italia, potrà sempre ritornare quando vorrà.”, cfr. verbale udienza 20 febbraio 2025).
Ritiene, inoltre, il Collegio che la regolamentazione delle visite tra la madre e il figlio sia adeguata a preservare l'effettività del rapporto tra gli stessi e che le condizioni di contenuto economico non siano pregiudizievoli per il minore.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto di quanto pattuito dalle parti alla condizione n. 11.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
130/2021 di data 14 gennaio 2021, pubblicata il 22 febbraio 2021, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni
8 congiunte di cui alla nota depositata in data 27 giugno 2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1533/2024, promossa con ricorso depositato in data 26 giugno
2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Silvia Brizzi e Valentina Valentini ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Noemi Fanfarillo convenuta
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Rimessa in decisione con ordinanza di data 2 luglio 2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate con note depositate in data 27 giugno 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2024, il ricorrente in epigrafe ha agito in questa sede per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 130/2021 di data 14 gennaio 2021, pubblicata il 22 febbraio
1 2021, in punto di collocazione, visita e mantenimento del figlio minore PE
(nato a [...] il [...]), domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. , nato a [...] il [...], rimane affidato in PE modo condiviso ad entrambi i genitori con trasferimento del collocamento prevalente presso il padre in USA, 13 Circuit Ave E Apt 2, Parte_1
Worcester MA 01603, entro cinque mesi dall'accettazione definitiva della pratica di ottenimento della green card, poiché è espresso desiderio del minore frequentare la scuola superiore negli Stati Uniti;
2. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori e pertanto le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, salute ed educazione dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo in ogni caso conto delle capacità e degli interessi del minore stesso. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore presso cui, in quel momento, si troverà il minore;
3. Fino al trasferimento negli USA, il minore continuerà a risiedere PE prevalentemente con la madre presso la sua residenza in Ville Controparte_1
D'Anaunia (TN), via Fontana Vecchia 17 fraz. Campo, ove porterà a termine la scuola secondaria di primo grado, mantenendo le stesse condizioni di visita e mantenimento stabilite nella sentenza di divorzio e tuttora vigenti;
4. A far data dal trasferimento di negli Stati Uniti, le condizioni di visita PE del minore saranno modificate come segue:
- la sig.ra potrà tenere con sé il figlio, un periodo di 10 giorni _1 continuativi due volte l'anno, orientativamente in primavera in occasione delle vacanze dello spring break ed in autunno, e concorderà con il sig. con un Pt_1 preavviso di almeno 3 mesi tali date;
- per le vacanze estive (da individuarsi secondo il calendario scolastico), la sig.ra con un preavviso di almeno 3 mesi, dovrà comunicare e concordare _1 con il padre il periodo di 1 mese durante il quale intende tenere con sé il minore;
per le festività e vacanze natalizie, i genitori concordano che il minore resti ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore, e dal 30 dicembre al
6 gennaio con l'altro genitore, proseguendo con l'alternanza già in essere;
2 5. al fine di agevolare al massimo la frequentazione fra la madre ed il figlio, il sig. si impegna a pagare le spese di viaggio (da intendersi biglietto aereo in Pt_1 classe economica) di per spostarsi in Italia dalla madre fino ad un PE massimo di 4 voli all'anno andata e ritorno e relativi alle visite di primavera e autunno, vacanze estive e vacanze natalizie;
previo accordo tra entrambi i genitori, in alternativa al biglietto aereo per l'Italia per , il Sig. sosterrà PE Pt_1 il costo del biglietto aereo in classe economica dall'Italia a Boston qualora la madre volesse trascorrere la visita di primavera o autunno negli USA per stare con il figlio;
6. La madre potrà contattare liberamente e ogni volta che lo vorrà nel PE rispetto della sua routine di vita, familiare e scolastica;
7. A far data dal trasferimento di negli Stati Uniti, il contributo al PE mantenimento del minore sarà modificato come segue:
- in virtù della collocazione prevalente del minore presso il padre, il sig. Pt_1 non verserà più alla sig.ra il contributo per il mantenimento di _1
; PE
- la sig.ra dal momento del trasferimento del figlio negli Stati Uniti _1 corrisponderà al sig. quale contributo per il mantenimento di , Pt_1 PE la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, automaticamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
detta somma è da ritenersi comprensiva del mantenimento ordinario e delle seguenti spese straordinarie: attività extrascolastiche e sportive, assicurazione sanitaria, viaggi d'istruzione;
- le altre spese straordinarie non espressamente indicate né comprese nel mantenimento di cui al punto che precede, dovranno essere concordate dalle parti e saranno sostenute nella misura del 70% da parte del e per il 30% da Pt_1 parte della Le spese saranno sostenute di norma contestualmente da _1 entrambi i genitori al momento del richiesto pagamento, ciascuno per la propria quota;
le spese anticipate da un genitore dovranno essere rimborsate complessivamente entro 5 giorni del mese successivo all'esibizione e/o all'invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
per quelle spese superiori
3 a 100,00 euro il rimborso della quota dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esibizione e/o dall'invio della sopra indicata documentazione”.
Il ricorrente ha rappresentato che, con la sentenza di divorzio n. 130/2021, questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita padre-figlio da esercitarsi secondo il calendario in atti, ponendo a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a Pt_1 titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 1.000,00 al mese oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Il sig. ha, quindi, dedotto che il figlio ha più volte manifestato Pt_1 PE ai genitori l'intenzione di proseguire gli studi superiori negli Stati Uniti – ove il padre risiede dal 2018 lavorando presso l'università del Massachusetts –, dando atto che per il trasferimento è necessario ottenere la green card, il cui lungo iter
(12-24 mesi) è già stato avviato dal ricorrente nel maggio 2024, in accordo con la moglie. Il ricorrente ha rappresentato che, sebbene la sig.ra fosse _1 inizialmente favorevole al trasferimento del figlio, successivamente ella ha iniziato a manifestare perplessità e, infine, si è rifiutata di addivenire ad una modifica congiunta delle condizioni di divorzio. Il sig. ha dedotto, inoltre, che Pt_1
l'interruzione dell'iter comporterebbe l'impossibilità per di entrare negli PE
Stati Uniti come turista, con la conseguenza che non potrebbe più recarsi in visita al padre.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando quando dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto delle domande avanzate in ricorso con integrale conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio del Tribunale di Trento n. 130/2021.
In particolare, la sig.ra ha dedotto che la famiglia si è trasferita più volte _1 nel corso degli anni in diversi paesi per seguire il sig. nel suo lavoro e che Pt_1 questi, tra il 2017 e il 2018, ha deciso di accettare un'opportunità lavorativa negli
Stati Uniti nonostante il parere contrario della moglie, la quale avrebbe dovuto lasciare il proprio lavoro ed attendere almeno un anno e mezzo per reperire un'altra occupazione a causa del visto di famiglia statunitense. La convenuta ha dato, altresì, atto che la crescente tensione tra i coniugi ha avuto ripercussioni sul figlio
4 che, pertanto, è stato seguito da una psicologa avendo manifestato disagi PE
e difficoltà emotive. La sig.ra ha dedotto che, nonostante ella fosse _1 disposta a trasferirsi negli Stati Uniti assieme al minore, a condizione di essere aiutata economicamente dal ricorrente fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, il sig. si è rifiutato di contribuire a detto Pt_1 mantenimento.
La convenuta ha rappresentato di non avere un'occupazione stabile avendo sempre anteposto al proprio lavoro il benessere del figlio , al quale si è PE completamente dedicata negli ultimi anni per assicuragli stabilità e serenità psico- emotiva, preferendo svolgere solo attività lavorative che le permettessero di passare più tempo possibile con il minore.
La sig.ra ha allegato che il marito ha avviato il procedimento per la green _1 card senza ottenere prima il suo consenso: la stessa, infatti, ha dedotto che l'eventuale trasferimento del figlio negli Stati Uniti possa avvenire solo assieme alla madre, con collocamento presso la stessa ed aumentando il contributo al mantenimento di a carico del padre rispetto a quanto stabilito in sede di PE divorzio, con obbligo a carico del sig. di provvedere anche al Pt_1 mantenimento della convenuta fino alla sua indipendenza economica.
Le parti hanno depositato in corso di giudizio le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti sono comparse personalmente.
Alla successiva udienza del 20 febbraio 2025 è stato ascoltato il figlio minore
. PE
Con nota depositata in data 27 giugno 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo chiedendo congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. La signora presta il consenso al trasferimento di negli _1 PE
Stati Uniti presso la residenza del padre sita in USA, 16 Dickinson St., Amherst
MA 01002, e acconsente esplicitamente al prosieguo delle pratiche, già intraprese, volte all'ottenimento della green card in favore del minore;
2. rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con PE trasferimento del collocamento prevalente presso il padre in USA, Parte_1
16 Dickinson St., Amherst MA 01002, in seguito all'accettazione definitiva della
5 pratica di ottenimento della green card, poiché è espresso desiderio del minore frequentare la scuola superiore negli Stati Uniti;
3. Fino al trasferimento negli USA continuerà a risiedere PE prevalentemente con la madre in Italia mantenendo le stesse Controparte_1 condizioni stabilite nella sentenza di divorzio e tuttora vigenti;
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e pertanto le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, salute ed educazione dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo in ogni caso conto delle capacità e degli interessi del minore stesso. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore presso cui, in quel momento, si troverà il minore;
5. A far data dal trasferimento di negli Stati Uniti, le condizioni di visita PE del minore saranno modificate come segue, salvo accordi tra le parti come è spesso successo in passato:
• la sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio per un periodo di 10 _1 giorni continuativi due volte l'anno, orientativamente in primavera in occasione delle vacanze dello spring break ed in autunno;
• per le vacanze estive (da individuarsi secondo il calendario scolastico), la sig.ra potrà tenere con sé per il periodo di 1 mese continuativo;
_1 PE
• per le festività e vacanze natalizie, i genitori concordano che il minore resti con la madre;
• La sig.ra con un preavviso di almeno 2 mesi, dovrà comunicare e _1 concordare con il sig. i periodi di cui sopra;
nell'ipotesi in cui detti periodi Pt_1 siano trascorsi presso il luogo di residenza del figlio, la sig.ra dovrà _1 garantire che oltre al rispetto degli impegni scolastici, possa proseguire PE la frequentazione delle attività extrascolastiche seguite;
6. Al fine di agevolare al massimo la frequentazione fra la madre ed il figlio, il sig. si impegna ad acquistare a sue spese 4 voli aerei andata e ritorno per Pt_1
all'anno in concomitanza delle 4 visite di cui sopra verso la residenza PE della madre o del domicilio della madre in Italia, in base alla preferenza della madre per la visita;
il sig. si dichiara fin d'ora disponibile a che, previo Pt_1
6 accordo tra le parti, uno o più dei predetti voli sia pagato per la sig.ra _1 qualora volesse trascorrere il periodo presso la residenza del minore;
7. La madre potrà contattare liberamente e ogni volta che lo vorrà nel PE rispetto della sua routine di vita, familiare e scolastica;
8. A far data dal trasferimento di negli Stati Uniti, tenuto conto della PE collocazione del minore e dell'attuale stato di inoccupazione della Sig.ra verrà revocato il contributo di mantenimento a favore di a _1 PE carico del padre. La madre si impegna a corrispondere al sig. a titolo Pt_1 contributo per il mantenimento ordinario e straordinario di , la somma PE mensile di € 100,00;
9. Ogni e qualsivoglia spesa straordinaria ed ordinaria nessuna esclusa sarà ad esclusivo ed integrale carico del padre comprese quelle di studio, scolastiche, mediche, ludiche, per attività extrascolastiche e sportive, assicurazione sanitaria, polizza assicurativa, viaggi d'istruzione ecc.;
10. A partire dal momento in cui la signora reperirà un lavoro la _1 ripartizione economica delle spese di mantenimento di sarà soggetta a PE modifica e adeguata alla capacità reddituale della madre;
11. Il sig. verserà alla signora all'atto della Parte_1 Controparte_1 sottoscrizione del presente atto la somma di complessiva di € 7.500,00 importo comprensivo di oneri ed accessori a titolo di refusione delle spese legali relative al contenzioso pendente avanti al Tribunale di Trento. Sarà quindi poi cura della signora inoltrare al signor copia della fattura _1 Parte_1 quietanzata che verrà emessa dallo studio legale associato Bert-Fanfarillo”.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia corrispondente al preminente interesse del figlio minore e per le stesso non PE pregiudizievole, anche alla luce della chiara volontà espressa dal minore (nato il
30 agosto 2011) in sede di ascolto all'udienza del 20 febbraio 2025 ( PE afferma che gli piacerebbe andare dal papà per frequentare la scuola in America.
Sa che ci vorrà del tempo e quindi probabilmente inizierà a frequentare il biennio del liceo qui in Italia. dice che gli piacerebbe andare alle superiori in PE
America e che spera di trovarsi bene, finora ha fatto un campeggio di basket lì in
7 estate ed ha trovato ragazzi simpatici. Afferma che sarebbe bello se potesse andare in America anche la mamma ma sa che è molto improbabile perché lei ha cercato lavori e non ne ha trovati, ed essendo i genitori divorziati la mamma non potrebbe avere la Green Card in tempi veloci. L'idea di andare a vivere con il papà in
America lasciando qui in Italia la mamma non lo spaventa. Afferma che “mi va bene l'idea, farei come ho fatto con il papà finora” con la mamma. L'idea di andare in America gli è venuta perché, andando lì con il padre, si è reso conto che si trovava bene, e non solo perché era finita la scuola ed era estate ma proprio perché gli piaceva;
il padre in America ha anche una compagna, , ed un Per_2 gatto, quindi sarebbe come avere una famiglia. Quando lui era piccolo i genitori viaggiavano tanto, è abituato a cambiare molte volte scuola e non ha problemi a socializzare, dice di essere estroverso e di riuscire a farsi facilmente degli amici.
(…) Dice “spero di poter avere la Green Card il prima possibile”. Racconta che il padre sarebbe felice se lui andasse in America ma precisa che il papà non lo ha mai spinto in tal senso, lui gli ha sempre detto “non farlo per me”; la mamma a volte gli dice che il papà gli fa il “lavaggio del cervello” e che il padre “vuole prenderlo” per portarlo in America, ma in realtà dice in modo deciso che è una cosa che è venuta in mente unicamente a lui in modo spontaneo quando andava in
America, afferma che l'idea e la voglia di andare sono sue. Afferma che si sentirà sempre italiano ma che non avrebbe problemi nel lasciare l'Italia, potrà sempre ritornare quando vorrà.”, cfr. verbale udienza 20 febbraio 2025).
Ritiene, inoltre, il Collegio che la regolamentazione delle visite tra la madre e il figlio sia adeguata a preservare l'effettività del rapporto tra gli stessi e che le condizioni di contenuto economico non siano pregiudizievoli per il minore.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto di quanto pattuito dalle parti alla condizione n. 11.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
130/2021 di data 14 gennaio 2021, pubblicata il 22 febbraio 2021, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni
8 congiunte di cui alla nota depositata in data 27 giugno 2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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