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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 1121/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. TIBERINO CARLA Pt_1
Opponente
E
, CONTUMACE Controparte_1
Opposto oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10/02/2022, l' ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 496/2021, notificatogli in data 04.01.2022, con il quale, ad istanza di gli è Controparte_1 stato ingiunto, quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento della somma complessiva di € 3886,14, di cui € 1.546,96 , a titolo di TFR ed € 2.319,18 a titolo di ultime 3 mensilità del rapporto di lavoro, eccependo il pagamento della somma a titolo di TFR e la prescrizione delle somme a titolo di ultime tre mensilità.
Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
1.1. Parte opposta non si è costituita, non ostante la ritualità della notifica del ricorso in opposizione e del relativo decreto di fissazione dell'udienza.
1.2. La causa, dapprima assegnata alla dott.ssa – quale magistrato titolare del procedimento Per_1 secondo le vigenti tabelle – è stato, poi, assegnato al dott. e, in seguito all'applicazione di Per_2
quest'ultimo ad altro Ufficio Giudiziario, è stato assegnato allo scrivente Magistrato.
1.3. Quindi, il procedimento, istruito con produzione documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stato deciso con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1. In specie, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore, in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli deve pronunciare sul merito della pretesa, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa
(Cass. n. 5754/2009; Cass. Sez. Lav. n. 16199/2011).
Inoltre, è opportuno ribadire che, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali (quale è quella relativa al pagamento della retribuzione - e dei trattamenti ad essa accessori o comunque ad essa riconducibili - per la prestazione lavorativa), “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Pt_
2.2. Nel caso concreto, l' ha prodotto comunicazione del 12.5.2021 di accoglimento della domanda amministrativa proposta dall'opposto in data 29.3.2021 con riguardo al pagamento del TFR maturato presso il datore di lavoro pari alla somma netta di € 1294,76.
Ha, altresì, prodotto quietanza di pagamento del 21.5.2021 dell'istituto di credito relativa alla predetta somma e per il predetto titolo.
3. Con riguardo, poi, alle somme richieste nel monitorio relative alle ultime tre mensilità, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione proposta dall' Pt_1
3.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, d.lgs. 80/1992, “Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”
(comma 5).
Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione Pt_1
di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del Pt_1
lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, n.17643).
3.2. In atti, vi è la prova della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dall'opposto nei confronti del datore di lavoro in data 21.9.2018 /11.10.2018 (notifica ex art. 143 cpc).
Rispetto a tale data, vi è stata la notifica dell'atto di precetto e successivo pignoramento mobiliare in data
6.3.2019.
La domanda amministrativa è stata proposta in data 29.3.2021 ovvero oltre l'anno dalla data del pignoramento mobiliare;
tanto, anche considerando la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di fallimento in data 12.2.2020.
3.3. Devono, pertanto, ritenersi prescritte le somme a titolo di ultime tre mensilità a carico del Fondo di
Garanzia.
4. Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, il ricorso in opposizione deve essere accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 496/21.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' nei confronti di Pt_1
, con ricorso depositato il 10/02/2022, nella causa iscritta al n. 1121/2022 Controparte_1
R.G.A.C. così provvede:
- in accoglimento della opposizione, revoca il d.i. 496/21;
-condanna parte opposta al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € 900,00 oltre Pt_1
spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge ove dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 21/05/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 1121/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. TIBERINO CARLA Pt_1
Opponente
E
, CONTUMACE Controparte_1
Opposto oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10/02/2022, l' ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 496/2021, notificatogli in data 04.01.2022, con il quale, ad istanza di gli è Controparte_1 stato ingiunto, quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento della somma complessiva di € 3886,14, di cui € 1.546,96 , a titolo di TFR ed € 2.319,18 a titolo di ultime 3 mensilità del rapporto di lavoro, eccependo il pagamento della somma a titolo di TFR e la prescrizione delle somme a titolo di ultime tre mensilità.
Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
1.1. Parte opposta non si è costituita, non ostante la ritualità della notifica del ricorso in opposizione e del relativo decreto di fissazione dell'udienza.
1.2. La causa, dapprima assegnata alla dott.ssa – quale magistrato titolare del procedimento Per_1 secondo le vigenti tabelle – è stato, poi, assegnato al dott. e, in seguito all'applicazione di Per_2
quest'ultimo ad altro Ufficio Giudiziario, è stato assegnato allo scrivente Magistrato.
1.3. Quindi, il procedimento, istruito con produzione documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stato deciso con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1. In specie, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore, in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli deve pronunciare sul merito della pretesa, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa
(Cass. n. 5754/2009; Cass. Sez. Lav. n. 16199/2011).
Inoltre, è opportuno ribadire che, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali (quale è quella relativa al pagamento della retribuzione - e dei trattamenti ad essa accessori o comunque ad essa riconducibili - per la prestazione lavorativa), “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Pt_
2.2. Nel caso concreto, l' ha prodotto comunicazione del 12.5.2021 di accoglimento della domanda amministrativa proposta dall'opposto in data 29.3.2021 con riguardo al pagamento del TFR maturato presso il datore di lavoro pari alla somma netta di € 1294,76.
Ha, altresì, prodotto quietanza di pagamento del 21.5.2021 dell'istituto di credito relativa alla predetta somma e per il predetto titolo.
3. Con riguardo, poi, alle somme richieste nel monitorio relative alle ultime tre mensilità, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione proposta dall' Pt_1
3.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, d.lgs. 80/1992, “Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”
(comma 5).
Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione Pt_1
di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del Pt_1
lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, n.17643).
3.2. In atti, vi è la prova della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dall'opposto nei confronti del datore di lavoro in data 21.9.2018 /11.10.2018 (notifica ex art. 143 cpc).
Rispetto a tale data, vi è stata la notifica dell'atto di precetto e successivo pignoramento mobiliare in data
6.3.2019.
La domanda amministrativa è stata proposta in data 29.3.2021 ovvero oltre l'anno dalla data del pignoramento mobiliare;
tanto, anche considerando la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di fallimento in data 12.2.2020.
3.3. Devono, pertanto, ritenersi prescritte le somme a titolo di ultime tre mensilità a carico del Fondo di
Garanzia.
4. Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, il ricorso in opposizione deve essere accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 496/21.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' nei confronti di Pt_1
, con ricorso depositato il 10/02/2022, nella causa iscritta al n. 1121/2022 Controparte_1
R.G.A.C. così provvede:
- in accoglimento della opposizione, revoca il d.i. 496/21;
-condanna parte opposta al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € 900,00 oltre Pt_1
spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge ove dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 21/05/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro