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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1676/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. CIARDIELLO STEFANO e con Parte_1
lo stesso elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO UMBERTO I 154
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to INGALA ALESSANDRA CP_1
MARIA, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA GALILEO FERRARIS 4
Appellato nonchè
, in persona del l.r.p.t. CP_2
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2024, impugnava la sentenza n. 7719/2023, Parte_1
resa in data 20.12.23 dal Tribunale di Napoli, con la quale veniva rigettata l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120220019339782000, notificato in data 08.02.2023, per contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale, omessi alla Gestione Commercianti relativamente al periodo 2015-2021. Con unico motivo di gravame, si doleva dell'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non maturata l'eccepita prescrizione sul
1 presupposto che sarebbe stata interrotta dalla notifica, in data 01.08.2020, della comunicazione dell' del 22.07.2020. Lamentava che il Tribunale non si era avveduto che alla predetta CP_1 nota dell' non poteva riconoscersi la natura di atto di costituzione in mora. CP_1
Pertanto, chiedeva la parziale riforma della sentenza gravata.
Ricostituito il contraddittorio, l' eccepiva l'infondatezza dell'appello ed insisteva per la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva la CP_2
Trattata la causa con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc., veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
1. Va preliminarmente dato atto che si è formato il giudicato interno in relazione alle parti della pronunzia non impugnate e concernenti la sussistenza dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
2. In ordine al proposto motivo di gravame, l'appello è infondato. CP_ Unico motivo di gravame è la paventata inidoneità della comunicazione dell' del
22.07.2020 ad avere efficacia interruttiva della prescrizione. Ad avviso dell'appellante, ciò deriverebbe dal fatto che ad essa non potrebbe riconoscersi la natura di atto di costituzione in mora, non contenendo alcuna richiesta di pagamento esplicita, idonea a manifestare la volontà del soggetto creditore. Piuttosto, quello che emergerebbe dalla citata nota del 22 luglio 2020 sarebbe unicamente l'invito rivolto al debitore a collegarsi al sito web dell' per CP_1 visualizzare i contributi. Inoltre, la missiva neppure sarebbe firmata dal responsabile dell'
[...]
, la cui sottoscrizione invece era stata sostituita con la dicitura “firma autografa Parte_2 sostituita a mezzo stampa”.
2.1. Ebbene, la comunicazione sub iudice, innanzitutto, dà atto delle verifiche dell' CP_1
attraverso le quali risultava accertato il presupposto in fatto per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva a carico del e della conseguente iscrizione d'ufficio nella gestione Pt_1 commercianti;
infatti, vi si legge: “… è risultato che Lei è stato per l'anno 2015 , socio della
Società del settore terziario CRINA S.A.S. DI DI PALMA DOMENICO (codice fiscale
). Poichè la suddetta Società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico P.IVA_1
2016 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente, per legge Lei è obbligato all'iscrizione alla gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662).
2 A seguito di tali controlli è stato iscritto d'ufficio alla gestione di competenza, con imposizione contributiva a decorrere dal 01/01/2015.”
Nessun dubbio, inoltre, che l' manifesti, a chiare lettere e senza alcuna possibilità di CP_1
equivoco, la volontà di ricevere il pagamento dei contributi dovuti;
difatti, precisa nel passo successivo che: “Per quanto riguarda le modalità di versamento dei contributi, nel "Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti", potrà visualizzare gli importi da Lei dovuti a titolo di contribuzione oltre ad eventuali oneri e i dati utili per effettuare il versamento nonchè direttamente stampare il mod. F24”.
La missiva, dunque, pur non indicando espressamente le somme rivendicate, ne consente l'individuazione mediante rinvio al cassetto previdenziale del contribuente.
Orbene, l'atto in esame risponde al contenuto minimo che la Corte di Cassazione (cfr. Cass.
n.15766/2006) ha ritenuto necessario per riconoscere l'efficacia di atto interruttivo della prescrizione;
difatti, l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere "in una richiesta o intimazione" (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, cod. civ., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 cod. civ..
La Corte di Cassazione, inoltre, ha ulteriormente chiarito il principio suddetto precisando che
“Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo
l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto” (Cass. n. 24054 del 25/11/2015).
In effetti, per giurisprudenza costante, è sufficiente che emerga in modo chiaro la volontà del titolare del diritto di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese, senza la necessità che sia anche determinato l'importo del credito. E' sufficiente che nell'atto siano portati a conoscenza del debitore gli elementi che consentono una ricostruzione del valore della pretesa, oltre che della sua fondatezza;
in ambito contributivo, tale circostanza si desume sostanzialmente dal rinvio alla legislazione vigente in materia.
Infine, nessun vizio attiene alla paternità dell'atto, recante la dicitura “firma autografa sostituita a mezzo stampa”. Difatti, essa è conforme all'art. 3 comma 2 della Legge 39/1993, che stabilisce:“Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi
3 informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni
e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
La missiva soddisfa i predetti requisiti, avendo altresì indicato il nominativo del direttore prima della dicitura sostitutiva della firma. Persona_1
Dunque, atteso che il motivo di gravame è infondato, deve confermarsi la sentenza gravata.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti dell' e si liquidano in CP_1
dispositivo secondo i minimi del DM 55/2014 e ss.mm., attesa la notorietà e non complessità delle questioni trattate. Nulla nei confronti della non costituita. CP_2
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro
1.450,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 13/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Rosa Del Prete Dr.ssa Vincenza Totaro
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