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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/05/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 3125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 22.05.2025, all'esito della camera di consiglio e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Cardosi ed elett.te dom.to presso Parte_1
il suo studio sito in Terracina Piazza della Repubblica n. 25,
OPPONENTE
E
, rapp.ta e difesa in virtù della procura in atti dall'avv. Maurizio Lollo ed Controparte_1
elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma Lungotevere Prati, 21- 22,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice opponente ha proposto opposizione al pignoramento notificatogli da , Controparte_1 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 14.483,32 a titolo di mantenimento. Con Il con ordinanza del 19.04.2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, rigetto reiterato dal Collegio del Tribunale con ordinanza del 12.07.2024.
La parte instaura il presente giudizio rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertare che la sentenza n 758/2019 del
Tribunale di Latina non ha efficacia retroattiva e che pertanto è insussistente il diritto di credito di
€ 14.201,06 azionato dall'esecutante, o in subordine, accertare che la sentenza n 758/2019 del
Tribunale di Latina ha efficacia retroattiva limitata alla data di instaurazione del procedimento di divorzio (febbraio 2016) e per l'effetto accertare che il credito azionato è pari ad € 7.400,00. Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare nullo in tutto o in parte l'atto di pignoramento notificato
e gli atti esecutivi prodromici e successivi. Con condanna di parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore del sottoscritto difensore antistatario sia della fase sommaria che quella di merito, e contestuale revoca della condanna della opponente nella fase sommaria.”.
Si è costituita parte opposta eccependo la tardività del proposto giudizio di merito e la sua infondatezza.
Ha concluso in tali termini: “Voglia pregiudizialmente ECCEPISCE l'estinzione della presente procedura per violazione del termine perentorio fissato per l'introduzione del giudizio di merito e pertanto emettere sentenza ex art 281 sexies c.p.c. In via gradata, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale proposta, nel merito, le argomentazioni di questa difesa rigettando Part l'esperita opposizione per i motivi elencati avendo il Giudici corrisposto € 600,00 dal mese successivo al deposito della sentenza. I due provvedimenti emessi in sede cautelare hanno già illustrato i termini della questione avendo il Dei Giudici proposto opposizione solo per contestare la modifica dell'assegno di mantenimento avvenuta nella sentenza di divorzio, che a suo dire, non poteva essere modificato senza la richiesta del genitore collocatario, decisone non impugnata e non modificata che oggi e giudicato formale e sostanziale. Condannare Dei Giudici a versare a Pt_1
Part
e/o la somma di € 14.483,32 importo già rivalutato e Controparte_1 Parte_2
comprensivo di interessi legali al tasso del tempo delle scadenze, oltre interessi maturandi sino al soddisfo. Salvezze illimitate. Con il favore delle spese di giudizio ex art D.M 55/2014 e s.i.m”.
Va rilevato che la notifica dell'atto di citazione del 14.07.2024 risulta tardiva, posto che l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 19.04.2025, comunicata alle parti in data 22.04.2025, a definizione della fase sommaria, fissava termine perentorio di giorni 60 dalla data di comunicazione dell'ordinanza alle parti per l'introduzione del giudizio di merito.
Ebbene, nell'ambito delle opposizioni ex artt. 615, 617, 619 c.p.c., il termine per l'introduzione del giudizio di merito è perentorio.
A norma dell'art. 618 c.p.c., infatti, la parte che abbia un interesse ad instaurare il giudizio di merito deve procedere con la relativa introduzione, se competente l'ufficio giudiziario del Giudice dell'Esecuzione, con la riassunzione, se competente un ufficio giudiziario diverso da quello del
Giudice dell'Esecuzione, osservando i termini perentori fissati dal Giudice.
Nel caso di specie, il Giudice dell'Esecuzione, definendo la fase sommaria davanti a sé, aveva testualmente disposto: “fissa il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà”. Detto termine, come noto improrogabile, è irrimediabilmente spirato il 22/06/2024, ovvero 60 giorni dopo la comunicazione dell'ordinanza.
L'atto di citazione in riassunzione, invece, è stato notificato ben oltre il termine suddetto.
Né l'ordinanza del Giudice della fase cautelare può prestarsi a diversa interpretazione in ordine alla decorrenza del termine, espressamente indicato come decorrente dalla data predetta.
Deve rilevarsi che "in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettano a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo" (Cass., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8957).
Tali conclusioni appaiono d'altronde coerenti con l'intenzione del legislatore di fare in modo che le opposizioni esecutive e gli incidenti di esecuzione giungano ad una rapida definizione, come confermato dalla circostanza che alle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini.
Conclusivamente, va affermato che il termine perentorio fissato dal G.E. per l'instaurazione del giudizio di merito decorre dal provvedimento dallo stesso emesso, restando irrilevante la proposizione del reclamo al Collegio e gli esiti dello stesso, peraltro, nel caso di specie, rigettato.
Né la parte può addurre di non aver ricevuto comunicazione dell'ordinanza del GE con la fissazione del termine del giudizio di merito, avendola reclamata e depositata nel fascicolo del reclamo.
Pur volendo considerare tale termine per la decorrenza dei 60 giorni, comunque, deve rilevarsi la tardività del presente giudizio.
Ne deriva che esso è inammissibile.
Inoltre, non può farsi a meno di rilevare che il giudizio di esecuzione è stato estinto per mancata comparizione delle parti in data 25.03.2025, per cui non sussiste alcun interesse giuridico nel presente giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione instaurata
Le spese seguono la soccombenza. In relazione a , vanno liquidate le spese per la Controparte_3
sola fase introduttiva e di studio.
PQM
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- dichiara inammissibile il presente giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione,
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta Controparte_1 che liquida in € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase istruttoria e € 1.400,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a. Latina, 26.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)