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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Presidente f.f.
2) dott.ssa Monica MONTANTE Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1617 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. NA Cucina, presso il cui studio a Palermo, via Partanna
Mondello n. 41/Q, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Bellomare, presso il cui studio a Palermo, via dei
Nebrodi n. 126, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 28/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 22/04/2006 alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4349/2022, emesso da questo Tribunale il 10-29/06/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso del 28/03/2025, le cui condizioni si riportano integralmente:
“- I coniugi e vivranno separatamente ed ognuno per proprio conto con CP_1 Pt_1
l'impegno del rispetto reciproco.
- Il figlio minore (nato a [...] il [...]) verrà affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, residente in
Palermo, Via Santocanale,66.
- Il padre terrà con sé il figlio quando vorrà e, comunque, compatibilmente con le sue esigenze lavorative e gli impegni del ragazzo;
in caso di disaccordo almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e un pernotto settimanale sempre compatibilmente con le sue esigenze lavorative.
Il minore, inoltre, trascorrerà le festività calendate (Natale, Capodanno, Pasqua) secondo un turno rotatorio, con il padre e con la madre in base a preventivi accordi presi tra gli stessi.
Il minore medesimo, durante il periodo estivo, potrà, altresì, trascorrere 15 gg., consecutivi o non consecutivi, con il padre previo accordo tra le parti, (da concordare entro il 31 maggio di ogni anno), per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi tra le parti.
- La figlia NA (nata a [...] il [...]), divenuta maggiorenne, frequenta l'ultimo anno del Liceo Classico e, pertanto, non è economicamente indipendente.
Nonostante la predetta abbia la residenza presso la madre, vive prevalentemente con il padre.
− Avendo i coniugi redditi pressoché equivalenti, si dispone l'espresso esonero di qualsiasi reciproco obbligo di mantenimento tra gli stessi;
in relazione, invece, al mantenimento dei figli, il sig. contribuirà al mantenimento di con il versamento alla sig.ra CP_1 Per_1
della somma mensile di € 200,00 e la signora contribuirà al mantenimento Pt_1 Pt_1 di NA con il versamento al sig. della somma mensile di € 200,00. CP_1
− L'assegno unico viene percepito nella misura del 50% ciascuno, così come nella stessa percentuale parteciperanno alle spese straordinarie per i figli, secondo quanto previsto nel
Protocollo d'Intesa redatto da codesto Tribunale, precisando i coniugi che ogni spesa dovrà
2 essere sempre preventivamente concordata tra gli stessi e comunque comprovata da idonea documentazione fiscale;
ciò anche con riferimento alle spese sanitarie, impegnandosi i coniugi avvalersi delle strutture pubbliche o convenzionate, salvo le esigenze sanitarie aventi carattere d'urgenza nel primario interesse dei figli.
-Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 22/04/2006 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 28/03/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 03, parte II, serie A, dell'anno 2006).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente f.f
Sara Marino Gabriella Giammona
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