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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/05/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 3096/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
10/03/2025
DA nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona STEFANI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa VASSALLO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
celebrato il 04/06/2012 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Villafranca di Verona (VR) (atto n.
6 - parte I - anno
1 2012), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto opportuno e con l'obbligo di comunicarsi ogni variazione.
3) L'abitazione già coniugale sita in Vigasio, via Zambonina, n. 37, resta nella disponibilità di con tutti gli arredi e corredi, dove vi abiterà Parte_2 sino al 30 aprile 2027, data a partire dalla quale l'abitazione dovrà essere venduta. Le spese di manutenzione ordinaria della stessa abitazione resteranno a carico di L'eventuale imposta TASI sarà a Parte_2 carico dello stesso, così come l'imposta TARI.
4) Il mutuo che grava sull'abitazione familiare, che terminerà nel mese di gennaio
2060 e che prevede una rata mensile pari ad € 412,66, viene rimborsato alla banca esclusivamente da sul conto corrente dedicato ed Parte_2 intestato ad entrambi. Lo stesso rinuncia, così come in effetti rinuncia sin d'ora, alla ripetizione della quota di mutuo contratto da entrambi ma corrisposto con pagamenti esclusivi effettuati dallo stesso anche nel periodo successivo alla data della separazione e/o all'uscita di casa di Parte_1
5) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, che Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto per quanto riguarda le scelte di straordinaria amministrazione (istruzione, salute, religione ecc.), potendo esercitare separatamente, nei periodi di rispettiva spettanza, la predetta responsabilità per quanto concerne l'ordinaria amministrazione.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine Persona_1
settimana alternati, dal sabato verso le ore 14.30 sino alla lunedì mattina quando il padre accompagnerà a scuola o presso il domicilio della Per_1
madre; potrà inoltre vederlo e tenerlo con sé anche durante la settimana i giorni martedì e venerdì quando il padre lo prenderà da scuola e lo terrà sino al giorno successivo, rispettivamente il mercoledì mattina e il sabato mattina, quando lo riporterà a scuola o presso il domicilio della madre, nel rispetto degli impegni – scolastici, sportivi e di svago – del minore stesso.
Fino all'età di 6 anni trascorrerà i periodi di festività Persona_1
natalizie, pasquali ed estive con la madre, che di volta in volta potrà concordare con il padre i giorni di visita in quel periodo.
2 Al compimento dei 6 anni, durante le vacanze natalizie Persona_1 potrà trascorrere con un genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi le parti in modo che il Natale e il Capodanno vengano trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore trascorrerà con il figlio
3 giorni, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio 2 settimane, anche non consecutive, salvo diversi accordi tra le parti, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
6) corrisponderà a la somma mensile di Parte_2 Parte_1 euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versare entro il giorno 20 di ogni mese;
oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, così come elencate nel Protocollo Famiglia siglato dal
Tribunale di Verona, ad eccezione della rata della retta della scuola dell'infanzia, di cui si farà interamente carico la madre. Il rimborso andrà effettuato, salve eventuali compensazioni, a fine mese previa consegna della documentazione fiscale. I coniugi si impegnano a richiedere per iscritto e in tempo utile il consenso per tutte quelle spese che, ai sensi del sopra citato
Protocollo, necessitano di specifico e preventivo accordo tra i coniugi, che verrà richiesto a mezzo del legale incaricato. In caso di mancata preventiva richiesta, la spesa non verrà rimborsata. I coniugi si impegnano, altresì, a rispondere per iscritto in tempi brevi e, in caso di mancata risposta, la spesa dovrà considerarsi implicitamente approvata.
7) utorizza sin d'ora l percepimento per Parte_2 Parte_1 intero dell'assegno unico universale spettante alla stessa.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che con l'adempimento di quanto ai punti precedenti nulla hanno più a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione derivante dal rapporto di coniugio e in particolare in relazione alle spese straordinarie arretrate.
9) Spese di lite interamente compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
5
N. 3096/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
10/03/2025
DA nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona STEFANI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa VASSALLO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
celebrato il 04/06/2012 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Villafranca di Verona (VR) (atto n.
6 - parte I - anno
1 2012), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto opportuno e con l'obbligo di comunicarsi ogni variazione.
3) L'abitazione già coniugale sita in Vigasio, via Zambonina, n. 37, resta nella disponibilità di con tutti gli arredi e corredi, dove vi abiterà Parte_2 sino al 30 aprile 2027, data a partire dalla quale l'abitazione dovrà essere venduta. Le spese di manutenzione ordinaria della stessa abitazione resteranno a carico di L'eventuale imposta TASI sarà a Parte_2 carico dello stesso, così come l'imposta TARI.
4) Il mutuo che grava sull'abitazione familiare, che terminerà nel mese di gennaio
2060 e che prevede una rata mensile pari ad € 412,66, viene rimborsato alla banca esclusivamente da sul conto corrente dedicato ed Parte_2 intestato ad entrambi. Lo stesso rinuncia, così come in effetti rinuncia sin d'ora, alla ripetizione della quota di mutuo contratto da entrambi ma corrisposto con pagamenti esclusivi effettuati dallo stesso anche nel periodo successivo alla data della separazione e/o all'uscita di casa di Parte_1
5) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, che Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto per quanto riguarda le scelte di straordinaria amministrazione (istruzione, salute, religione ecc.), potendo esercitare separatamente, nei periodi di rispettiva spettanza, la predetta responsabilità per quanto concerne l'ordinaria amministrazione.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine Persona_1
settimana alternati, dal sabato verso le ore 14.30 sino alla lunedì mattina quando il padre accompagnerà a scuola o presso il domicilio della Per_1
madre; potrà inoltre vederlo e tenerlo con sé anche durante la settimana i giorni martedì e venerdì quando il padre lo prenderà da scuola e lo terrà sino al giorno successivo, rispettivamente il mercoledì mattina e il sabato mattina, quando lo riporterà a scuola o presso il domicilio della madre, nel rispetto degli impegni – scolastici, sportivi e di svago – del minore stesso.
Fino all'età di 6 anni trascorrerà i periodi di festività Persona_1
natalizie, pasquali ed estive con la madre, che di volta in volta potrà concordare con il padre i giorni di visita in quel periodo.
2 Al compimento dei 6 anni, durante le vacanze natalizie Persona_1 potrà trascorrere con un genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi le parti in modo che il Natale e il Capodanno vengano trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore trascorrerà con il figlio
3 giorni, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio 2 settimane, anche non consecutive, salvo diversi accordi tra le parti, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
6) corrisponderà a la somma mensile di Parte_2 Parte_1 euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versare entro il giorno 20 di ogni mese;
oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, così come elencate nel Protocollo Famiglia siglato dal
Tribunale di Verona, ad eccezione della rata della retta della scuola dell'infanzia, di cui si farà interamente carico la madre. Il rimborso andrà effettuato, salve eventuali compensazioni, a fine mese previa consegna della documentazione fiscale. I coniugi si impegnano a richiedere per iscritto e in tempo utile il consenso per tutte quelle spese che, ai sensi del sopra citato
Protocollo, necessitano di specifico e preventivo accordo tra i coniugi, che verrà richiesto a mezzo del legale incaricato. In caso di mancata preventiva richiesta, la spesa non verrà rimborsata. I coniugi si impegnano, altresì, a rispondere per iscritto in tempi brevi e, in caso di mancata risposta, la spesa dovrà considerarsi implicitamente approvata.
7) utorizza sin d'ora l percepimento per Parte_2 Parte_1 intero dell'assegno unico universale spettante alla stessa.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che con l'adempimento di quanto ai punti precedenti nulla hanno più a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione derivante dal rapporto di coniugio e in particolare in relazione alle spese straordinarie arretrate.
9) Spese di lite interamente compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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