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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. Ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1610/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA ED e dell'avv. SINATRA REBECCA ( via dei cappuccini C.F._2
19 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DEI CAPPUCCINI, 19 20122 MILANO presso il difensore avv. LA ED
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. LOIZZI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI, 105 70122
BARI presso il difensore avv. LOIZZI ALESSANDRO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ Voglia la Corte d'Appello, in riforma del capo 1) della sentenza n. 10320/2023 del 20 dicembre 2023
e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, formulata anche in via incidentale
1. confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 7716/2020 opposto e, per l'effetto,
pagina 1 di 12
2. condannare a versare all'Avvocato Controparte_1 Parte_1
“la somma di € 141.780,00; gli interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo come da
[...] domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2500,00 per compensi, in €
406,50 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”;
3. con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori come previsto per legge.”
Per Controparte_1
“[…] l'Ecc.ma Corte adita Voglia:
accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello principale proposto dall'avv. nei confronti della sig.ra Parte_1 Controparte_1 per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
[...]
in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 10320/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Milano accertando e dichiarando la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra in danno dell'avv. Controparte_1 Parte_1
stante la dedotta responsabilità professionale dell'avvocato per negligenza nell'espletamento
[...] degli incarichi per tutte le ragioni analiticamente dedotte in narrativa;
per l'effetto, condannare l'avv. al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
, della complessiva somma di € 200.000,00 oltre interessi Controparte_1 legali come per legge, ovvero al pagamento di quella diversa somma a ritenersi di giustizia, eventualmente previa compensazione, ove ammissibile, con l'eventuale minor credito, se accertato nonché provato, dell'avv. ; Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. otteneva il decreto ingiuntivo n.7716 del 25 giugno 2020, immediatamente Parte_1 esecutivo, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di € Controparte_1
141.780,00, a titolo di compensi professionali asseritamente maturati dall'Avv. Parte_1 per attività giudiziale e stragiudiziale. Il titolo era stato emesso sulla base di ricognizione di
[...] debito della ingiunta (mail del 23 e del 30 luglio 2015 e del 14 aprile 2018 - docc. nn.19, 20, 25 fascicolo monitorio). L'ingiunta ha proposto opposizione avanti il Tribunale di Milano, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio, e la condanna dell'opposta al risarcimento di danni patrimoniali, asseritamente subiti per negligenza dell'Avv. nell'attività difensiva Parte_1 svolta in alcuni giudizi pendenti tra l'opponente ed il suo ex marito. pagina 2 di 12 Il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto. All'esito del giudizio accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo;
condannando CP_1 al pagamento della somma di € 64.341,44, oltre interessi legali, dal 30 luglio 2015 (data
[...] dell'ultima ricognizione di debito) al saldo effettivo;
rigettando le domande riconvenzionali di quest'ultima; e condannando l'opponente alla rifusione parziale delle spese, a seguito di compensazione parziale delle medesime.
Motivava il Tribunale come segue:
- accertato che non è stato emesso parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sui compensi vantati dall'avv. che le pretese dell'avvocato si fondano esclusivamente Parte_1 sulla ricognizione di debito di cui sopra;
che l'opposta non ha prodotto parcelle recanti analitica indicazione delle attività svolte, delle tariffe applicate e delle spese;
l'accertamento relativo al credito verte solo sulla presenza e degli effetti della ricognizione di debito.
- quest'ultima riguarda debiti per un totale di € 139.355,44, al 23 luglio 2015. La ricognizione del debito comporta un'inversione dell'onere probatorio, ai sensi dell'art.1988 c.c.: il creditore può chiedere la condanna del debitore, senza dover dimostrare la causa del rapporto da cui trae origine il credito vantato, mentre il debitore ha l'onere di provare che la causa manca o è incerta. Pertanto, pur in assenza di assolvimento, da parte dell'avvocato, dell'onere di provare il credito aliunde, esso risulta provato nella misura riconosciuta dalla debitrice;
- gli acconti versati dalla cliente devono essere detratti dall'importo di cui alla ricognizione di debito (€ 139.355,44). Le uniche fatture emesse, prodotte dall'opposta (prime 8 fatture sub docc. 18 fasc. opposta), riguardano, infatti, tali acconti. Deve essere escluso l'acconto per le attività avanti alla Cassazione (ultima fattura doc. 18 fasc. opposta). Il credito vantato dall'opposta, pari a € 40.000,00, e relativo a tale giudizio (rectius: € 30.000,00 = € 40.000,00 -
€ 10.000,00 di acconto di cui alla fattura 419 del 2015 - doc.18 fasc. opposta), non può essere riconosciuto, perché estraneo alla ricognizione del debito, perché non provato dall'avvocato aliunde, e perché l'accettazione del preventivo, richiamato nella mail del 23 luglio 2023, era stata immediatamente rimesso in discussione dalla cliente, la quale già il 30 luglio successivo aveva chiesto una riduzione del compenso Di conseguenza, per il Tribunale, deve escludersi la presenza di una reale e definitiva promessa di pagamento nei termini richiesti dall' art.1988 c.c..
- Il totale già versato dalla debitrice, come acconto, così come accertato dal Tribunale è pari ad euro 75.014,00. Il credito ancora dovuto, pertanto, è stato determinato in euro 64.341,44 (pari a
€ 139.355,44- 75.014,00), senza riconoscimento di accessori (iva, cpa e spese forfettarie) perché
pagina 3 di 12 le sole somme, di cui è stata accertata la debenza, sono quelle per cui il debito è stato riconosciuto.
- La domanda riconvenzionale dell'opponente è stata rigettata, e in particolare: quanto all'attività difensiva, svolta nel giudizio conclusosi con la sentenza n.992 del 2014 innanzi al Tribunale di
CI (doc.6 opponente), perché svolta dai due avvocati muniti di procura ad lites e, cioè,
RE TI e CE CR;
il fatto che il primo, all'epoca dei fatti, lavorasse nello Studio dell'opposta, non comporta responsabilità dell'avv. Quanto al giudizio, instaurato Parte_1 nel 2010 per la ripetizione di somme vantate dall'attrice nei confronti dell'ex marito (RG 55310 del 2010), esso risultava, all'epoca della emissione della sentenza impugnata, non ancora definito con la conseguenza che nessun danno poteva essere rinvenuto. Quanto al fatto che, nell'accordo di divorzio l'interessata abbia dichiarato estinto il credito maturato nei confronti dell'ex marito fino a quel momento (doc. 13 fasc. opponente), esso non è circostanza probante di responsabilità professionale dell'opposta, anche in considerazione del fatto che manca, secondo il Tribunale, la specifica allegazione delle singole condotte che avrebbero determinato il danno, del danno e del nesso di causa tra condotte e danno. Manca l'allegazione dell'incidenza, secondo il criterio probabilistico, richiesto dalla giurisprudenza in materia di responsabilità dell'avvocato, che la condotta, esigibile dal difensore secondo i criteri di diligenza professionale, avrebbe avuto nell'evitare alla cliente il danno lamentato.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l'avv. articolando un Parte_1 motivo, e chiedendo la riforma della decisione impugnata. Si è costituita l'appellata, che ha proposto appello incidentale, articolando un motivo di appello. All'esito della prima udienza del 26.11.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 15.4.2025, poi rinviata al 23.09.2025, per la rimessione della causa in decisione. Le parti hanno depositato le note, ex art. 127tr cpc, per l'udienza ex art. 352 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ed ha decurtato gli acconti, pagati dalla ingiunta nei dieci anni precedenti, dalla somma dalla stessa riconosciuta come debito. Il Tribunale, in particolare, avrebbe errato nel sottrarre due volte gli stessi importi, versati a titolo di acconti da : la prima CP_1 volta, riconoscendo asseritamente che “tali acconti siano stati detratti dalla stessa opposta dall'originario credito vantato”; la seconda, ritenendo di dover “analogamente” sottrare gli stessi dall'importo di cui alla ricognizione di debito di € 139.355,44. Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto pagina 4 di 12 ricostruire la vicenda accertando che, per l'attività svolta dall'Avv. in oltre 10 anni, Parte_1
ha versato, dal 2005 al 2015, acconti per € 68.881,46; che, con la ricognizione di debito del CP_1
23 luglio 2015, al netto degli acconti versati nei 10 anni passati, avrebbe riconosciuto di CP_1 essere debitrice per € 139.355.44, ulteriori rispetto agli acconti versati. Pertanto, ha chiesto di confermare integralmente il decreto opposto, e, per l'effetto, condannare l' ingiunta a versare, a suo favore, la somma di euro 141.780,00, oltre interessi di mora dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, oltre spese del presente grado del giudizio.
L'appellata ha replicato che l'appello principale sarebbe inammissibile, e comunque infondato, non avendo l'avvocato asseritamente specificato in che modo il Tribunale avrebbe errato a valutare le prove, ex art.116 cpc. L'appellata ha richiamato l'art. 1427 c.c., che prescrive che «Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti». Ha affermato che la ricognizione, precostituita dalla squadra degli avvocati diretta dalla odierna appellante principale, sarebbe stata poi trasmessa alla cliente;
la sottoscrizione della medesima sarebbe stata imposta come conditio sine qua non per la prosecuzione del rapporto professionale, profittando di stato di prostrazione in cui versava la , CP_1 con l'aggravante di averla trasmessa “sotto scadenza” del deposito del ricorso in Cassazione. Pertanto, sarebbe affetta da invalidità.
In ogni caso, anche se fosse valida la ricognizione di debito, sarebbe documentalmente provato il solo credito oggetto di ricognizione di debito, e non ulteriori asseriti crediti, per i quali non è stata depositata documentazione probatoria. Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha sottratto dagli unici crediti provati le somme già versate a titolo di acconto. L'appellata ha affermato che il Tribunale avrebbe dovuto detrarre la somma di euro 85000,08, versata come acconto, e non quella inferiore utilizzata in sentenza.
Pertanto, l'appellata ha chiesto confermarsi la sentenza nel capo censurato dall'appellante CP_1 principale.
Quanto all'appello principale, la Corte osserva che il giudizio è stato instaurato con il ricorso monitorio dell'avvocato Allegato al medesimo è rinvenibile, come prova del credito, una Parte_1 mail (non contestata da , nelle fasi e gradi successivi del giudizio, né quanto a provenienza né CP_1 quanto a contenuto), inviata alla odierna appellante principale il 30 luglio 2015 (doc. 4 fasc. monitorio).
In essa la riconosce un debito, per le cause passate, pari ad euro 139.355,44. Non vengono CP_1 menzionati acconti. Nella medesima mail la chiede all'avvocato di ridurre il preventivo per CP_1 la causa in Cassazione da 40.000,00 a 30.000,00, specificando anche proposte di modalità di pagina 5 di 12 pagamento della risultante somma di euro 30.000,00. La frase con cui riconosce il debito CP_1 risulta identica ad altra inserita in mail del 23 luglio 2015, da all'avv. , CP_1 Parte_1 elencata come doc. 19 nella nota di integrazione documentale del 18.12.2019 dell'avv. Pt_1 depositata nel procedimento monitorio.
non ha eccepito la non riconducibilità a sé delle ricognizioni di debito né il loro contenuto, CP_1 limitandosi ad affermare che le stesse sarebbero state ottenute dall'odierna appellante principale con la minaccia di non proseguire con giudizio in Cassazione e profittando di un asserito stato di prostrazione dell'autrice. Tali allegazioni non sono state corredate da alcun elemento di prova da parte della
[...]
con la conseguenza che la sua domanda di declaratoria di nullità della ricognizione di debito CP_1 deve essere respinta.
Il documento, elencato nella medesima nota al numero 25, e descritto come mail da CP_1 all'ufficio contabilità dello Studio dell'avvocato appellato, in data 14 aprile 2018, risulta tra i documenti depositati nel fascicolo del primo grado, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
esso non può essere qualificato come dichiarazione di ricognizione del debito, poiché si tratta di generiche affermazioni di voler saldare non specificati debiti con non specificate modalità di pagamento rateale.
Risulta corretta la conclusione del Giudice di prime cure, secondo la quale l'asserito credito dell'avvocato non risulta provato se non tramite le dichiarazioni di ricognizione del debito di CP_1 del 23 e del 30 luglio2015, sostanzialmente identiche, e nella misura indicata dalle medesime. Non è stata infatti depositata alcuna fattura, se non quelle relative agli acconti, nessuna parcella, nota pro forma (che, notoriamente, viene emessa dal professionista prima del pagamento che poi viene seguito da fattura), nessuna specificazione delle attività svolte e tantomeno il parere del Consiglio dell'Ordine sulla congruità dei compensi. Pertanto, il credito dell'avvocato può considerarsi provato solo nei limiti di quanto riconosciuto dalla cliente, non avendo l'avvocato assolto all'onere, che sulla medesima incombe, di provare eventuali crediti ulteriori.
L'ultima fattura (nr 419/2015), allegata sub doc. 18, riguarda invece, pacificamente, un acconto di euro
10.000,00 relativo ad instaurando, all'epoca, procedimento in Cassazione.
Gli acconti, che risultano pagati per un totale di 75014,00, come dimostrato dalle fatture quietanzate nr
62/2006, 260/2007, 233/2007, 367/2008, 368/2008, 279/2013, 313/2013, e del resto non contestato dall'avvocato , sono stati tutti pagati prima della ricognizione di debito della Parte_1 [...]
espressa nelle mail del 23 e 30 luglio 2015. Si ritiene che con tali dichiarazioni la CP_1 CP_1 abbia riconosciuto il debito complessivo che aveva nei confronti dell'avv. alla data della Pt_1 ricognizione stessa. Non vi è infatti alcuna indicazione, nel testo di tali dichiarazioni che da tale somma pagina 6 di 12 debbano detrarsi acconti, che peraltro, risalgono tutti ad anni prima della dichiarazione stessa;
[...] non ha provato che di tali acconti non ha tenuto conto nello specificare il proprio debito nelle CP_1 due comunicazioni di luglio 2015. La deve pertanto essere condannata a versare all'avvocato CP_1 la somma riconosciuta come debito, oltre interessi, al tasso legale, dal 30.7.2015 al saldo. La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata
Non può essere ritenuta dovuta la somma ulteriore di euro 30.000,00 per il giudizio in Cassazione, come richiesta dall'avv. , perché non compresa, pacificamente, nella ricognizione di Parte_1 debito (essendo questa limitata ai procedimenti già instaurati e attività difensive già svolte); rispetto ad essa l'appellante principale non ha allegato e provato l'effettiva attività difensiva svolta né prodotto la fattura a saldo;
infine, euro 10.000,00 risultano già versate, come risulta dalla fattura quietanzata del dicembre 2015 (doc. 18 fasc. appellante principale).
Pertanto, in accoglimento dell'appello dell'appellante principale, la somma dovuta dalla CP_1 all'avv. deve essere stabilita in euro 139.355,44, oltre interessi come sopra Parte_1 indicati.
Con l'unico motivo di appello incidentale, l'appellata ha riproposto le domande riconvenzionali già svolte in primo grado, affermando quanto segue:
- L'avv. avrebbe ascritto a sé stessa l'operato dell'avv. TI, che operava nel Parte_1
Suo studio (mentre l'avv. CR era mero domiciliatario) e che ha assistito nei vari CP_1 procedimenti;
ciò risulterebbe sia dagli atti del presente giudizio, in primo e in secondo grado, sia dal fatto che ha dato le indicazioni sulla strategia giudiziaria da adottare, sia dal fatto che ha chiesto il pagamento dei corrispettivi personalmente.
- L'esecuzione delle attività da parte dell'avvocato e dei suoi collaboratori Parte_1 sarebbe stata deficitaria quanto al procedimento concluso con sentenza del Tribunale di CI
n. 992/2014: in particolare, l'azione di divisione della comunione, relativa a immobile sito in
Ponte di Legno, promossa davanti al Tribunale di CI, sezione distaccata di Breno, da
[...]
comproprietaria al 50% del predetto immobile, non avrebbe avuto esito positivo perché CP_1 la domanda non era stata trascritta dai difensori di ed era quindi inopponibile al CP_1 creditore procedente;
i legali avrebbero omesso di produrre in giudizio documentazione relativa ai crediti della verso l'ex marito;
inoltre non avrebbero manifestato al Giudice e alle CP_1 controparti la disponibilità della medesima al compimento delle opere necessarie per la divisione dell'immobile in natura, indicate dal Giudice nel medesimo procedimento. Tutti questi fatti integrerebbero negligenza professionale dell'avvocato. La conseguenza dannosa, per la Di pagina 7 di 12 di tali negligenze, ed in particolare dell'omessa dichiarazione di disponibilità ad CP_1 eseguire le opere, indicate dal CTU, per rendere divisibile l'immobile in natura, sarebbe stata l'impossibilità per la cliente di chiedere l'assegnazione «... della parte più grande», libera da pesi e vincoli, personalmente ed esclusivamente contratti dall'ex coniuge.
- Negligente sarebbe stata l'azione dei legali anche nel procedimento, concluso con l'ordinanza del Tribunale di Milano resa nell'ambito del giudizio sub R.G. 55310/2010, perché in violazione del principio del ne bis in idem, e per non avere l'avvocato consigliato la di chiedere CP_1 copia della documentazione bancaria all'istituto ove era correntista, prima di agire e prima di chiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
- Infine, negligente sarebbe stata l'azione dei legali nel giudizio di ripetizione di somme, intentato contro l'ex coniuge, relativamente allo scoperto di conto corrente bancario cointestato, scoperto generato dall'ex coniuge per scopi personali extrafamiliari. Il Tribunale, con la sentenza n. 7439/2009, ha rigettato l'istanza istruttoria di perché generica ed CP_1 esplorativa, e perché la stessa, contitolare del conto corrente, avrebbe potuto procurarsi i documenti richiesti tempestivamente. Nel secondo grado del medesimo giudizio, la Corte di
Appello, con sentenza n. 2889/2015, ha condannato la a pagare in favore dell'ex CP_1 coniuge l'importo di € 325.588,00, rilevando in motivazione che non ha allegato che CP_1 la somma di euro 1.130.000,00 fosse una spesa eseguita per contribuire ai bisogni della famiglia;
le censure articolate nell'appello incidentale di sono state dichiarate CP_1 inammissibili, in quanto non contenenti alcuna critica alle argomentazioni, con le quali il
Tribunale ha dichiarato non ammissibili le prove formulate dalla . Infine, la Corte di CP_1
Appello ha dichiarato che le altre censure erano inammissibili perché soltanto con la comparsa di costituzione in appello la ha dedotto di aver trasferito l'importo di euro 30.000,00 CP_1 su un conto cointestato.
Al riguardo, l'avv. , dopo avere affermato che l'assistenza, prestata in favore della Parte_1
le avrebbe permesso di vincere in numerosi procedimenti giudiziari e di ottenere CP_1 numerosi beni immobili e non, nel contesto dei contenziosi nei confronti dell'ex coniuge, in particolare ha affermato che:
- Quanto al procedimento di divisione immobiliare avanti il Tribunale di CI, sezione distaccata di Breno, concluso con sentenza n. 992/2014, il difensore nominato da CP_1 sarebbe stato l'avv. CR, del foro di CI, per tale ragione scelto, tanto che l'esposto all'Ordine degli Avvocati di CI è stato sporto dalla stessa nei confronti del solo CP_1
Con avv. CR. La responsabilità esclusiva dell'avv. CR sarebbe stata ammessa dalla stessa pagina 8 di 12 nella missiva inviata all'avv. (doc. 9 fasc. primo grado e CP_1 Parte_1 Parte_1 doc. 9 fasc. primo grado). CP_1
- Quanto al procedimento Rg 55310/2010, esso risulterebbe pendente, ed il provvedimento lamentato da sarebbe non definitorio della controversia, di talché non sarebbe stato CP_1 provato un danno attuale, concreto e irreversibile, quale conseguenza diretta di una presunta condotta negligente dell'appellata incidentale;
né sarebbero state allegate o provate le condotte negligenti dell'avvocato ed il nesso tra tali condotte e l'asserito danno, né chiarito se la condotta diligente del difensore avrebbe potuto evitare il danno lamentato;
infine non vi sarebbe alcuna violazione del ne bis in idem, non essendovi stata una decisione definitiva di merito.
- Quanto al procedimento, concluso con la sentenza n. 7439/2009 del Tribunale di Milano, la sentenza impugnata correttamente ha affermato che non ha provato le condotte CP_1 negligenti del difensore, né il nesso causale tra l'asserita omissione del difensore e il pregiudizio patrimoniale asseritamente subito, né il fatto che, in presenza di un diverso comportamento del legale, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso.
- Ha affermato che la liquidazione delle spese di lite, nella sentenza impugnata, sarebbe stata corretta nell'applicazione del principio della soccombenza;
- Ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale Co Relativamente all'appello incidentale, Corte osserva che le censure della si appuntano CP_1 specificatamente sull'attività svolta in tre procedimenti:
- Quanto al procedimento di divisione immobiliare avanti il Tribunale di CI, sezione distaccata di Breno, concluso con sentenza n. 992/2014, si rileva che non risulta depositata agli atti della presente causa copia della procura rilasciata da ai difensori. Tuttavia, dalla CP_1 documentazione versata in atti dalla stessa appellata incidentale, avv. Parte_1 emerge che, nella sentenza sopra indicata (doc. 7 fasc. opposta primo grado), risulta CP_1 difesa sia dall'avv. TI che dall'avv. CR. Questi, del resto, rivolgendosi alla cliente, dichiara di essere mero domiciliatario (doc. 10 fasc. opponente primo grado). La cliente risulta, in alcune comunicazioni, consapevole che CR sia un mero “corrispondente” dello Studio della
(mail doc. 8 fasc. appellante principale). Infine, a fronte dell'asserzione Parte_1 della che le fatture 62/2006 e 368/2008 si riferirebbero a quel procedimento, non CP_1 risulta prova contraria dall'analisi delle fatture stesse;
anzi la 368/2008 ha come oggetto
“immobile Ponte di Legno”, indizio del fatto che essa si riferisca proprio a tale procedimento, né ha smentito la circostanza;
di conseguenza deve ritenersi provato il fatto che Parte_1
abbia chiesto, e ottenuto, almeno in parte, il pagamento di compensi per Parte_1
pagina 9 di 12 attività difensive relative a tale procedimento. L'avv. su cui incombe Parte_1
l'onere di provare le sue allegazioni, e cioè che il mandato difensivo era stato conferito direttamente da a CR, non ha depositato copia di tale mandato o altra CP_1 documentazione idonea a provare le sue allegazioni, né ha contestato le allegazioni della
[...]
circa la richiesta di compensi dalla , alla cliente, per quel medesimo CP_1 Parte_1 procedimento. Infine, si rileva che, nell'atto di appello di tra i Parte_1 procedimenti, per i quali essa afferma le è stato conferito mandato e sarebbero stati concordati compensi, vi è anche un procedimento (punto G pag. 2 atto di appello) di “scioglimento della comunione e divisione immobiliare”, che risulta conforme all'oggetto del procedimento avanti alla sezione distaccata di Breno del Tribunale di CI. Non rilevante è la circostanza che
[...] si rivolga nelle comunicazioni a mezzo mail sub doc 9 del fascicolo dell'opposta. CP_1 all'avv. CR come responsabile diretto e unico dell'asserito andamento disastroso, per la cliente, di tale procedimento;
infatti, è verosimile che possa non essere chiara, a soggetto non esperto in materie giuridiche, la specificità del rapporto tra dominus e domiciliatario e tra questi e la cliente. Infine, la comunicazione di alla cliente dell'8.6.2010 (doc. 5 Parte_1 fasc. opposta primo grado), e la comunicazione dell'avv. TI dell' 8.11.2013 (doc. 7 fasc. primo grado opponente) prova come il controllo e lo svolgimento delle attività difensive per tale procedimento fossero nelle mani di e dei suoi collaboratori. Parte_1
Pertanto, deve ritenersi provato che un contratto di patrocinio per tale procedimento sia stato concluso tra la e la appellata incidentale e l'avv. TI, e che l'avv. CR sia stato CP_1 mero domiciliatario. Tale contratto, secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte
(Cass. Civ. Ord. n. 8863 del 31/03/2021) può essere provato con ogni mezzo, non essendo soggetto a vincoli di forma.
Ciò premesso, si rileva come condotte asseritamente negligenti dei difensori siano state dettagliatamente allegate da (mancata trascrizione della domanda, di conseguenza CP_1 inopponibile al creditore procedente;
mancata produzione in giudizio di documentazione relativa ai crediti della verso l'ex marito;
mancata manifestazione di disponibilità CP_1 della medesima al compimento delle opere necessarie per rendere possibile la divisione in natura dell'immobile). non ha assolto all'onere di allegazione e prova, che Parte_1 sulla stessa incombe, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c. ed al principio di vicinanza della prova, circa il corretto svolgimento di queste attività di natura tecnico-giuridica, pertanto di competenza del difensore, oppure circa il rifiuto, da parte della cliente, a fronte della proposta da parte del difensore, di accordare il proprio consenso a svolgerle. pagina 10 di 12 Tuttavia, l'appellante incidentale non ha allegato, in dettaglio, quale sia stato il danno risarcibile dalla medesima subito, limitandosi ad affermare che le negligenze dei difensori le avrebbero impedito di ottenere l'assegnazione della porzione più grande dell'immobile, in natura. In particolare, la non ha assolto all'onere di quantificare il danno nel quantum, CP_1 limitandosi a chiedere una somma complessiva, a titolo di risarcimento, per le asserite negligenze dei difensori in questo ed altri due procedimenti, senza specificare come sia giunta a tale quantificazione e quale sia la quota di tale somma ascrivibile a ciascuno dei procedimenti nei quali si sarebbero verificate le lamentate negligenze.
Quanto al procedimento Rg 55310/2010, instaurato avanti al Tribunale di Milano, a fronte della allegazione di che il medesimo sarebbe ancora pendente, di talché non Parte_1 sarebbe possibile accertare un eventuale danno a carico di quest'ultima nulla ha CP_1 replicato o provato, con la conseguenza che deve ritenersi non accertata la sussistenza di un eventuale danno.
Quanto al procedimento, concluso con la sentenza n. 7439/2009 del Tribunale di Milano, in primo grado, e la sentenza n. 2889/2015 della Corte di appello di Milano, in secondo grado, si rileva come non risultino provate le negligenze professionali dell'avvocato (mancata produzione di documentazione bancaria di pronta disponibilità alla cliente). Risulta, inoltre, evidente, dall'analisi della sentenza della Corte di Appello, che tale mancata produzione ha determinato la reiezione delle domande istruttorie di e la mancata prova del suo CP_1 credito. Tuttavia non ha allegato, né dimostrato, l'attualità del danno, nell'an, perché CP_1 non ha allegato, né provato, che la sentenza della Corte di Appello sia divenuta definitiva.
Pertanto, deve ritenersi che, per tutti e tre i procedimenti ove ha allegato negligenze CP_1 professionali da parte dell'appellata incidentale, l'appellante incidentale non abbia, in ogni caso, assolto, se non parzialmente, agli oneri che la legge le impone per provare le sue ragioni nei confronti dell'appellata, con la conseguenza che il motivo di appello incidentale e le relative domande devono essere rigettati.
In conclusione, l'appello principale deve essere accolto, mentre l'appello incidentale deve essere respinto. Le spese di lite del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del Dm 147/22, nei valori medi, sulla base del decisum. La liquidazione delle spese del primo grado, essendo le statuizioni ivi contenute state parzialmente riformate, deve essere riformata;
le seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del Dm 147/22, nei valori medi, sulla base del decisum .
pagina 11 di 12 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale, , a norma del comma 1 Controparte_1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta così statuisce: accoglie l'appello principale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, nr
10320/2023 pubblicata in data 20 dicembre 2023, emessa dal Tribunale Di Milano: condanna a versare ad la somma di euro Controparte_1 Controparte_3 Pt_1
139.355,44, oltre interessi come in motivazione;
rigetta l'appello incidentale;
condanna a rifondere ad le spese di lite del Controparte_1 CP_3 Parte_1 presente grado e del primo grado del giudizio, liquidate, rispettivamente, in euro 9.991,00 ed euro
14.103,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Cesira D'Anella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. Ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1610/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA ED e dell'avv. SINATRA REBECCA ( via dei cappuccini C.F._2
19 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DEI CAPPUCCINI, 19 20122 MILANO presso il difensore avv. LA ED
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. LOIZZI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI, 105 70122
BARI presso il difensore avv. LOIZZI ALESSANDRO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ Voglia la Corte d'Appello, in riforma del capo 1) della sentenza n. 10320/2023 del 20 dicembre 2023
e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, formulata anche in via incidentale
1. confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 7716/2020 opposto e, per l'effetto,
pagina 1 di 12
2. condannare a versare all'Avvocato Controparte_1 Parte_1
“la somma di € 141.780,00; gli interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo come da
[...] domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2500,00 per compensi, in €
406,50 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”;
3. con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori come previsto per legge.”
Per Controparte_1
“[…] l'Ecc.ma Corte adita Voglia:
accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello principale proposto dall'avv. nei confronti della sig.ra Parte_1 Controparte_1 per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
[...]
in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 10320/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Milano accertando e dichiarando la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra in danno dell'avv. Controparte_1 Parte_1
stante la dedotta responsabilità professionale dell'avvocato per negligenza nell'espletamento
[...] degli incarichi per tutte le ragioni analiticamente dedotte in narrativa;
per l'effetto, condannare l'avv. al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
, della complessiva somma di € 200.000,00 oltre interessi Controparte_1 legali come per legge, ovvero al pagamento di quella diversa somma a ritenersi di giustizia, eventualmente previa compensazione, ove ammissibile, con l'eventuale minor credito, se accertato nonché provato, dell'avv. ; Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. otteneva il decreto ingiuntivo n.7716 del 25 giugno 2020, immediatamente Parte_1 esecutivo, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di € Controparte_1
141.780,00, a titolo di compensi professionali asseritamente maturati dall'Avv. Parte_1 per attività giudiziale e stragiudiziale. Il titolo era stato emesso sulla base di ricognizione di
[...] debito della ingiunta (mail del 23 e del 30 luglio 2015 e del 14 aprile 2018 - docc. nn.19, 20, 25 fascicolo monitorio). L'ingiunta ha proposto opposizione avanti il Tribunale di Milano, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio, e la condanna dell'opposta al risarcimento di danni patrimoniali, asseritamente subiti per negligenza dell'Avv. nell'attività difensiva Parte_1 svolta in alcuni giudizi pendenti tra l'opponente ed il suo ex marito. pagina 2 di 12 Il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto. All'esito del giudizio accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo;
condannando CP_1 al pagamento della somma di € 64.341,44, oltre interessi legali, dal 30 luglio 2015 (data
[...] dell'ultima ricognizione di debito) al saldo effettivo;
rigettando le domande riconvenzionali di quest'ultima; e condannando l'opponente alla rifusione parziale delle spese, a seguito di compensazione parziale delle medesime.
Motivava il Tribunale come segue:
- accertato che non è stato emesso parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sui compensi vantati dall'avv. che le pretese dell'avvocato si fondano esclusivamente Parte_1 sulla ricognizione di debito di cui sopra;
che l'opposta non ha prodotto parcelle recanti analitica indicazione delle attività svolte, delle tariffe applicate e delle spese;
l'accertamento relativo al credito verte solo sulla presenza e degli effetti della ricognizione di debito.
- quest'ultima riguarda debiti per un totale di € 139.355,44, al 23 luglio 2015. La ricognizione del debito comporta un'inversione dell'onere probatorio, ai sensi dell'art.1988 c.c.: il creditore può chiedere la condanna del debitore, senza dover dimostrare la causa del rapporto da cui trae origine il credito vantato, mentre il debitore ha l'onere di provare che la causa manca o è incerta. Pertanto, pur in assenza di assolvimento, da parte dell'avvocato, dell'onere di provare il credito aliunde, esso risulta provato nella misura riconosciuta dalla debitrice;
- gli acconti versati dalla cliente devono essere detratti dall'importo di cui alla ricognizione di debito (€ 139.355,44). Le uniche fatture emesse, prodotte dall'opposta (prime 8 fatture sub docc. 18 fasc. opposta), riguardano, infatti, tali acconti. Deve essere escluso l'acconto per le attività avanti alla Cassazione (ultima fattura doc. 18 fasc. opposta). Il credito vantato dall'opposta, pari a € 40.000,00, e relativo a tale giudizio (rectius: € 30.000,00 = € 40.000,00 -
€ 10.000,00 di acconto di cui alla fattura 419 del 2015 - doc.18 fasc. opposta), non può essere riconosciuto, perché estraneo alla ricognizione del debito, perché non provato dall'avvocato aliunde, e perché l'accettazione del preventivo, richiamato nella mail del 23 luglio 2023, era stata immediatamente rimesso in discussione dalla cliente, la quale già il 30 luglio successivo aveva chiesto una riduzione del compenso Di conseguenza, per il Tribunale, deve escludersi la presenza di una reale e definitiva promessa di pagamento nei termini richiesti dall' art.1988 c.c..
- Il totale già versato dalla debitrice, come acconto, così come accertato dal Tribunale è pari ad euro 75.014,00. Il credito ancora dovuto, pertanto, è stato determinato in euro 64.341,44 (pari a
€ 139.355,44- 75.014,00), senza riconoscimento di accessori (iva, cpa e spese forfettarie) perché
pagina 3 di 12 le sole somme, di cui è stata accertata la debenza, sono quelle per cui il debito è stato riconosciuto.
- La domanda riconvenzionale dell'opponente è stata rigettata, e in particolare: quanto all'attività difensiva, svolta nel giudizio conclusosi con la sentenza n.992 del 2014 innanzi al Tribunale di
CI (doc.6 opponente), perché svolta dai due avvocati muniti di procura ad lites e, cioè,
RE TI e CE CR;
il fatto che il primo, all'epoca dei fatti, lavorasse nello Studio dell'opposta, non comporta responsabilità dell'avv. Quanto al giudizio, instaurato Parte_1 nel 2010 per la ripetizione di somme vantate dall'attrice nei confronti dell'ex marito (RG 55310 del 2010), esso risultava, all'epoca della emissione della sentenza impugnata, non ancora definito con la conseguenza che nessun danno poteva essere rinvenuto. Quanto al fatto che, nell'accordo di divorzio l'interessata abbia dichiarato estinto il credito maturato nei confronti dell'ex marito fino a quel momento (doc. 13 fasc. opponente), esso non è circostanza probante di responsabilità professionale dell'opposta, anche in considerazione del fatto che manca, secondo il Tribunale, la specifica allegazione delle singole condotte che avrebbero determinato il danno, del danno e del nesso di causa tra condotte e danno. Manca l'allegazione dell'incidenza, secondo il criterio probabilistico, richiesto dalla giurisprudenza in materia di responsabilità dell'avvocato, che la condotta, esigibile dal difensore secondo i criteri di diligenza professionale, avrebbe avuto nell'evitare alla cliente il danno lamentato.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l'avv. articolando un Parte_1 motivo, e chiedendo la riforma della decisione impugnata. Si è costituita l'appellata, che ha proposto appello incidentale, articolando un motivo di appello. All'esito della prima udienza del 26.11.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 15.4.2025, poi rinviata al 23.09.2025, per la rimessione della causa in decisione. Le parti hanno depositato le note, ex art. 127tr cpc, per l'udienza ex art. 352 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ed ha decurtato gli acconti, pagati dalla ingiunta nei dieci anni precedenti, dalla somma dalla stessa riconosciuta come debito. Il Tribunale, in particolare, avrebbe errato nel sottrarre due volte gli stessi importi, versati a titolo di acconti da : la prima CP_1 volta, riconoscendo asseritamente che “tali acconti siano stati detratti dalla stessa opposta dall'originario credito vantato”; la seconda, ritenendo di dover “analogamente” sottrare gli stessi dall'importo di cui alla ricognizione di debito di € 139.355,44. Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto pagina 4 di 12 ricostruire la vicenda accertando che, per l'attività svolta dall'Avv. in oltre 10 anni, Parte_1
ha versato, dal 2005 al 2015, acconti per € 68.881,46; che, con la ricognizione di debito del CP_1
23 luglio 2015, al netto degli acconti versati nei 10 anni passati, avrebbe riconosciuto di CP_1 essere debitrice per € 139.355.44, ulteriori rispetto agli acconti versati. Pertanto, ha chiesto di confermare integralmente il decreto opposto, e, per l'effetto, condannare l' ingiunta a versare, a suo favore, la somma di euro 141.780,00, oltre interessi di mora dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, oltre spese del presente grado del giudizio.
L'appellata ha replicato che l'appello principale sarebbe inammissibile, e comunque infondato, non avendo l'avvocato asseritamente specificato in che modo il Tribunale avrebbe errato a valutare le prove, ex art.116 cpc. L'appellata ha richiamato l'art. 1427 c.c., che prescrive che «Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti». Ha affermato che la ricognizione, precostituita dalla squadra degli avvocati diretta dalla odierna appellante principale, sarebbe stata poi trasmessa alla cliente;
la sottoscrizione della medesima sarebbe stata imposta come conditio sine qua non per la prosecuzione del rapporto professionale, profittando di stato di prostrazione in cui versava la , CP_1 con l'aggravante di averla trasmessa “sotto scadenza” del deposito del ricorso in Cassazione. Pertanto, sarebbe affetta da invalidità.
In ogni caso, anche se fosse valida la ricognizione di debito, sarebbe documentalmente provato il solo credito oggetto di ricognizione di debito, e non ulteriori asseriti crediti, per i quali non è stata depositata documentazione probatoria. Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha sottratto dagli unici crediti provati le somme già versate a titolo di acconto. L'appellata ha affermato che il Tribunale avrebbe dovuto detrarre la somma di euro 85000,08, versata come acconto, e non quella inferiore utilizzata in sentenza.
Pertanto, l'appellata ha chiesto confermarsi la sentenza nel capo censurato dall'appellante CP_1 principale.
Quanto all'appello principale, la Corte osserva che il giudizio è stato instaurato con il ricorso monitorio dell'avvocato Allegato al medesimo è rinvenibile, come prova del credito, una Parte_1 mail (non contestata da , nelle fasi e gradi successivi del giudizio, né quanto a provenienza né CP_1 quanto a contenuto), inviata alla odierna appellante principale il 30 luglio 2015 (doc. 4 fasc. monitorio).
In essa la riconosce un debito, per le cause passate, pari ad euro 139.355,44. Non vengono CP_1 menzionati acconti. Nella medesima mail la chiede all'avvocato di ridurre il preventivo per CP_1 la causa in Cassazione da 40.000,00 a 30.000,00, specificando anche proposte di modalità di pagina 5 di 12 pagamento della risultante somma di euro 30.000,00. La frase con cui riconosce il debito CP_1 risulta identica ad altra inserita in mail del 23 luglio 2015, da all'avv. , CP_1 Parte_1 elencata come doc. 19 nella nota di integrazione documentale del 18.12.2019 dell'avv. Pt_1 depositata nel procedimento monitorio.
non ha eccepito la non riconducibilità a sé delle ricognizioni di debito né il loro contenuto, CP_1 limitandosi ad affermare che le stesse sarebbero state ottenute dall'odierna appellante principale con la minaccia di non proseguire con giudizio in Cassazione e profittando di un asserito stato di prostrazione dell'autrice. Tali allegazioni non sono state corredate da alcun elemento di prova da parte della
[...]
con la conseguenza che la sua domanda di declaratoria di nullità della ricognizione di debito CP_1 deve essere respinta.
Il documento, elencato nella medesima nota al numero 25, e descritto come mail da CP_1 all'ufficio contabilità dello Studio dell'avvocato appellato, in data 14 aprile 2018, risulta tra i documenti depositati nel fascicolo del primo grado, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
esso non può essere qualificato come dichiarazione di ricognizione del debito, poiché si tratta di generiche affermazioni di voler saldare non specificati debiti con non specificate modalità di pagamento rateale.
Risulta corretta la conclusione del Giudice di prime cure, secondo la quale l'asserito credito dell'avvocato non risulta provato se non tramite le dichiarazioni di ricognizione del debito di CP_1 del 23 e del 30 luglio2015, sostanzialmente identiche, e nella misura indicata dalle medesime. Non è stata infatti depositata alcuna fattura, se non quelle relative agli acconti, nessuna parcella, nota pro forma (che, notoriamente, viene emessa dal professionista prima del pagamento che poi viene seguito da fattura), nessuna specificazione delle attività svolte e tantomeno il parere del Consiglio dell'Ordine sulla congruità dei compensi. Pertanto, il credito dell'avvocato può considerarsi provato solo nei limiti di quanto riconosciuto dalla cliente, non avendo l'avvocato assolto all'onere, che sulla medesima incombe, di provare eventuali crediti ulteriori.
L'ultima fattura (nr 419/2015), allegata sub doc. 18, riguarda invece, pacificamente, un acconto di euro
10.000,00 relativo ad instaurando, all'epoca, procedimento in Cassazione.
Gli acconti, che risultano pagati per un totale di 75014,00, come dimostrato dalle fatture quietanzate nr
62/2006, 260/2007, 233/2007, 367/2008, 368/2008, 279/2013, 313/2013, e del resto non contestato dall'avvocato , sono stati tutti pagati prima della ricognizione di debito della Parte_1 [...]
espressa nelle mail del 23 e 30 luglio 2015. Si ritiene che con tali dichiarazioni la CP_1 CP_1 abbia riconosciuto il debito complessivo che aveva nei confronti dell'avv. alla data della Pt_1 ricognizione stessa. Non vi è infatti alcuna indicazione, nel testo di tali dichiarazioni che da tale somma pagina 6 di 12 debbano detrarsi acconti, che peraltro, risalgono tutti ad anni prima della dichiarazione stessa;
[...] non ha provato che di tali acconti non ha tenuto conto nello specificare il proprio debito nelle CP_1 due comunicazioni di luglio 2015. La deve pertanto essere condannata a versare all'avvocato CP_1 la somma riconosciuta come debito, oltre interessi, al tasso legale, dal 30.7.2015 al saldo. La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata
Non può essere ritenuta dovuta la somma ulteriore di euro 30.000,00 per il giudizio in Cassazione, come richiesta dall'avv. , perché non compresa, pacificamente, nella ricognizione di Parte_1 debito (essendo questa limitata ai procedimenti già instaurati e attività difensive già svolte); rispetto ad essa l'appellante principale non ha allegato e provato l'effettiva attività difensiva svolta né prodotto la fattura a saldo;
infine, euro 10.000,00 risultano già versate, come risulta dalla fattura quietanzata del dicembre 2015 (doc. 18 fasc. appellante principale).
Pertanto, in accoglimento dell'appello dell'appellante principale, la somma dovuta dalla CP_1 all'avv. deve essere stabilita in euro 139.355,44, oltre interessi come sopra Parte_1 indicati.
Con l'unico motivo di appello incidentale, l'appellata ha riproposto le domande riconvenzionali già svolte in primo grado, affermando quanto segue:
- L'avv. avrebbe ascritto a sé stessa l'operato dell'avv. TI, che operava nel Parte_1
Suo studio (mentre l'avv. CR era mero domiciliatario) e che ha assistito nei vari CP_1 procedimenti;
ciò risulterebbe sia dagli atti del presente giudizio, in primo e in secondo grado, sia dal fatto che ha dato le indicazioni sulla strategia giudiziaria da adottare, sia dal fatto che ha chiesto il pagamento dei corrispettivi personalmente.
- L'esecuzione delle attività da parte dell'avvocato e dei suoi collaboratori Parte_1 sarebbe stata deficitaria quanto al procedimento concluso con sentenza del Tribunale di CI
n. 992/2014: in particolare, l'azione di divisione della comunione, relativa a immobile sito in
Ponte di Legno, promossa davanti al Tribunale di CI, sezione distaccata di Breno, da
[...]
comproprietaria al 50% del predetto immobile, non avrebbe avuto esito positivo perché CP_1 la domanda non era stata trascritta dai difensori di ed era quindi inopponibile al CP_1 creditore procedente;
i legali avrebbero omesso di produrre in giudizio documentazione relativa ai crediti della verso l'ex marito;
inoltre non avrebbero manifestato al Giudice e alle CP_1 controparti la disponibilità della medesima al compimento delle opere necessarie per la divisione dell'immobile in natura, indicate dal Giudice nel medesimo procedimento. Tutti questi fatti integrerebbero negligenza professionale dell'avvocato. La conseguenza dannosa, per la Di pagina 7 di 12 di tali negligenze, ed in particolare dell'omessa dichiarazione di disponibilità ad CP_1 eseguire le opere, indicate dal CTU, per rendere divisibile l'immobile in natura, sarebbe stata l'impossibilità per la cliente di chiedere l'assegnazione «... della parte più grande», libera da pesi e vincoli, personalmente ed esclusivamente contratti dall'ex coniuge.
- Negligente sarebbe stata l'azione dei legali anche nel procedimento, concluso con l'ordinanza del Tribunale di Milano resa nell'ambito del giudizio sub R.G. 55310/2010, perché in violazione del principio del ne bis in idem, e per non avere l'avvocato consigliato la di chiedere CP_1 copia della documentazione bancaria all'istituto ove era correntista, prima di agire e prima di chiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
- Infine, negligente sarebbe stata l'azione dei legali nel giudizio di ripetizione di somme, intentato contro l'ex coniuge, relativamente allo scoperto di conto corrente bancario cointestato, scoperto generato dall'ex coniuge per scopi personali extrafamiliari. Il Tribunale, con la sentenza n. 7439/2009, ha rigettato l'istanza istruttoria di perché generica ed CP_1 esplorativa, e perché la stessa, contitolare del conto corrente, avrebbe potuto procurarsi i documenti richiesti tempestivamente. Nel secondo grado del medesimo giudizio, la Corte di
Appello, con sentenza n. 2889/2015, ha condannato la a pagare in favore dell'ex CP_1 coniuge l'importo di € 325.588,00, rilevando in motivazione che non ha allegato che CP_1 la somma di euro 1.130.000,00 fosse una spesa eseguita per contribuire ai bisogni della famiglia;
le censure articolate nell'appello incidentale di sono state dichiarate CP_1 inammissibili, in quanto non contenenti alcuna critica alle argomentazioni, con le quali il
Tribunale ha dichiarato non ammissibili le prove formulate dalla . Infine, la Corte di CP_1
Appello ha dichiarato che le altre censure erano inammissibili perché soltanto con la comparsa di costituzione in appello la ha dedotto di aver trasferito l'importo di euro 30.000,00 CP_1 su un conto cointestato.
Al riguardo, l'avv. , dopo avere affermato che l'assistenza, prestata in favore della Parte_1
le avrebbe permesso di vincere in numerosi procedimenti giudiziari e di ottenere CP_1 numerosi beni immobili e non, nel contesto dei contenziosi nei confronti dell'ex coniuge, in particolare ha affermato che:
- Quanto al procedimento di divisione immobiliare avanti il Tribunale di CI, sezione distaccata di Breno, concluso con sentenza n. 992/2014, il difensore nominato da CP_1 sarebbe stato l'avv. CR, del foro di CI, per tale ragione scelto, tanto che l'esposto all'Ordine degli Avvocati di CI è stato sporto dalla stessa nei confronti del solo CP_1
Con avv. CR. La responsabilità esclusiva dell'avv. CR sarebbe stata ammessa dalla stessa pagina 8 di 12 nella missiva inviata all'avv. (doc. 9 fasc. primo grado e CP_1 Parte_1 Parte_1 doc. 9 fasc. primo grado). CP_1
- Quanto al procedimento Rg 55310/2010, esso risulterebbe pendente, ed il provvedimento lamentato da sarebbe non definitorio della controversia, di talché non sarebbe stato CP_1 provato un danno attuale, concreto e irreversibile, quale conseguenza diretta di una presunta condotta negligente dell'appellata incidentale;
né sarebbero state allegate o provate le condotte negligenti dell'avvocato ed il nesso tra tali condotte e l'asserito danno, né chiarito se la condotta diligente del difensore avrebbe potuto evitare il danno lamentato;
infine non vi sarebbe alcuna violazione del ne bis in idem, non essendovi stata una decisione definitiva di merito.
- Quanto al procedimento, concluso con la sentenza n. 7439/2009 del Tribunale di Milano, la sentenza impugnata correttamente ha affermato che non ha provato le condotte CP_1 negligenti del difensore, né il nesso causale tra l'asserita omissione del difensore e il pregiudizio patrimoniale asseritamente subito, né il fatto che, in presenza di un diverso comportamento del legale, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso.
- Ha affermato che la liquidazione delle spese di lite, nella sentenza impugnata, sarebbe stata corretta nell'applicazione del principio della soccombenza;
- Ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale Co Relativamente all'appello incidentale, Corte osserva che le censure della si appuntano CP_1 specificatamente sull'attività svolta in tre procedimenti:
- Quanto al procedimento di divisione immobiliare avanti il Tribunale di CI, sezione distaccata di Breno, concluso con sentenza n. 992/2014, si rileva che non risulta depositata agli atti della presente causa copia della procura rilasciata da ai difensori. Tuttavia, dalla CP_1 documentazione versata in atti dalla stessa appellata incidentale, avv. Parte_1 emerge che, nella sentenza sopra indicata (doc. 7 fasc. opposta primo grado), risulta CP_1 difesa sia dall'avv. TI che dall'avv. CR. Questi, del resto, rivolgendosi alla cliente, dichiara di essere mero domiciliatario (doc. 10 fasc. opponente primo grado). La cliente risulta, in alcune comunicazioni, consapevole che CR sia un mero “corrispondente” dello Studio della
(mail doc. 8 fasc. appellante principale). Infine, a fronte dell'asserzione Parte_1 della che le fatture 62/2006 e 368/2008 si riferirebbero a quel procedimento, non CP_1 risulta prova contraria dall'analisi delle fatture stesse;
anzi la 368/2008 ha come oggetto
“immobile Ponte di Legno”, indizio del fatto che essa si riferisca proprio a tale procedimento, né ha smentito la circostanza;
di conseguenza deve ritenersi provato il fatto che Parte_1
abbia chiesto, e ottenuto, almeno in parte, il pagamento di compensi per Parte_1
pagina 9 di 12 attività difensive relative a tale procedimento. L'avv. su cui incombe Parte_1
l'onere di provare le sue allegazioni, e cioè che il mandato difensivo era stato conferito direttamente da a CR, non ha depositato copia di tale mandato o altra CP_1 documentazione idonea a provare le sue allegazioni, né ha contestato le allegazioni della
[...]
circa la richiesta di compensi dalla , alla cliente, per quel medesimo CP_1 Parte_1 procedimento. Infine, si rileva che, nell'atto di appello di tra i Parte_1 procedimenti, per i quali essa afferma le è stato conferito mandato e sarebbero stati concordati compensi, vi è anche un procedimento (punto G pag. 2 atto di appello) di “scioglimento della comunione e divisione immobiliare”, che risulta conforme all'oggetto del procedimento avanti alla sezione distaccata di Breno del Tribunale di CI. Non rilevante è la circostanza che
[...] si rivolga nelle comunicazioni a mezzo mail sub doc 9 del fascicolo dell'opposta. CP_1 all'avv. CR come responsabile diretto e unico dell'asserito andamento disastroso, per la cliente, di tale procedimento;
infatti, è verosimile che possa non essere chiara, a soggetto non esperto in materie giuridiche, la specificità del rapporto tra dominus e domiciliatario e tra questi e la cliente. Infine, la comunicazione di alla cliente dell'8.6.2010 (doc. 5 Parte_1 fasc. opposta primo grado), e la comunicazione dell'avv. TI dell' 8.11.2013 (doc. 7 fasc. primo grado opponente) prova come il controllo e lo svolgimento delle attività difensive per tale procedimento fossero nelle mani di e dei suoi collaboratori. Parte_1
Pertanto, deve ritenersi provato che un contratto di patrocinio per tale procedimento sia stato concluso tra la e la appellata incidentale e l'avv. TI, e che l'avv. CR sia stato CP_1 mero domiciliatario. Tale contratto, secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte
(Cass. Civ. Ord. n. 8863 del 31/03/2021) può essere provato con ogni mezzo, non essendo soggetto a vincoli di forma.
Ciò premesso, si rileva come condotte asseritamente negligenti dei difensori siano state dettagliatamente allegate da (mancata trascrizione della domanda, di conseguenza CP_1 inopponibile al creditore procedente;
mancata produzione in giudizio di documentazione relativa ai crediti della verso l'ex marito;
mancata manifestazione di disponibilità CP_1 della medesima al compimento delle opere necessarie per rendere possibile la divisione in natura dell'immobile). non ha assolto all'onere di allegazione e prova, che Parte_1 sulla stessa incombe, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c. ed al principio di vicinanza della prova, circa il corretto svolgimento di queste attività di natura tecnico-giuridica, pertanto di competenza del difensore, oppure circa il rifiuto, da parte della cliente, a fronte della proposta da parte del difensore, di accordare il proprio consenso a svolgerle. pagina 10 di 12 Tuttavia, l'appellante incidentale non ha allegato, in dettaglio, quale sia stato il danno risarcibile dalla medesima subito, limitandosi ad affermare che le negligenze dei difensori le avrebbero impedito di ottenere l'assegnazione della porzione più grande dell'immobile, in natura. In particolare, la non ha assolto all'onere di quantificare il danno nel quantum, CP_1 limitandosi a chiedere una somma complessiva, a titolo di risarcimento, per le asserite negligenze dei difensori in questo ed altri due procedimenti, senza specificare come sia giunta a tale quantificazione e quale sia la quota di tale somma ascrivibile a ciascuno dei procedimenti nei quali si sarebbero verificate le lamentate negligenze.
Quanto al procedimento Rg 55310/2010, instaurato avanti al Tribunale di Milano, a fronte della allegazione di che il medesimo sarebbe ancora pendente, di talché non Parte_1 sarebbe possibile accertare un eventuale danno a carico di quest'ultima nulla ha CP_1 replicato o provato, con la conseguenza che deve ritenersi non accertata la sussistenza di un eventuale danno.
Quanto al procedimento, concluso con la sentenza n. 7439/2009 del Tribunale di Milano, in primo grado, e la sentenza n. 2889/2015 della Corte di appello di Milano, in secondo grado, si rileva come non risultino provate le negligenze professionali dell'avvocato (mancata produzione di documentazione bancaria di pronta disponibilità alla cliente). Risulta, inoltre, evidente, dall'analisi della sentenza della Corte di Appello, che tale mancata produzione ha determinato la reiezione delle domande istruttorie di e la mancata prova del suo CP_1 credito. Tuttavia non ha allegato, né dimostrato, l'attualità del danno, nell'an, perché CP_1 non ha allegato, né provato, che la sentenza della Corte di Appello sia divenuta definitiva.
Pertanto, deve ritenersi che, per tutti e tre i procedimenti ove ha allegato negligenze CP_1 professionali da parte dell'appellata incidentale, l'appellante incidentale non abbia, in ogni caso, assolto, se non parzialmente, agli oneri che la legge le impone per provare le sue ragioni nei confronti dell'appellata, con la conseguenza che il motivo di appello incidentale e le relative domande devono essere rigettati.
In conclusione, l'appello principale deve essere accolto, mentre l'appello incidentale deve essere respinto. Le spese di lite del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del Dm 147/22, nei valori medi, sulla base del decisum. La liquidazione delle spese del primo grado, essendo le statuizioni ivi contenute state parzialmente riformate, deve essere riformata;
le seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del Dm 147/22, nei valori medi, sulla base del decisum .
pagina 11 di 12 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale, , a norma del comma 1 Controparte_1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta così statuisce: accoglie l'appello principale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, nr
10320/2023 pubblicata in data 20 dicembre 2023, emessa dal Tribunale Di Milano: condanna a versare ad la somma di euro Controparte_1 Controparte_3 Pt_1
139.355,44, oltre interessi come in motivazione;
rigetta l'appello incidentale;
condanna a rifondere ad le spese di lite del Controparte_1 CP_3 Parte_1 presente grado e del primo grado del giudizio, liquidate, rispettivamente, in euro 9.991,00 ed euro
14.103,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Cesira D'Anella
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