TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1701/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1701/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Cardia presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Salara n.31, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Federica Montanari presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Bassi n.
4, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati e ognuno sarà libero di decidere autonomamente della propria vita, nel reciproco rispetto. I coniugi danno atto che, anteriormente all'omologa della separazione consensuale, il marito ha lasciato la casa coniugale, trasferendo anche la propria residenza anagrafica altrove, portando con sé i propri beni ed effetti personali. 2) La casa coniugale, sita a Ravenna in Via Vallona n. 44, di esclusiva proprietà della sig.ra
continuerà ad essere abitata solo dalla stessa, usufruendo liberamente di tutti i beni mobili, Parte_2
dell'arredamento e degli elettrodomestici presenti nella casa coniugale, assumendo in proprio ogni costo per utenze e manutenzioni.
Nel caso di utenze intestate al sig. la sig.ra si impegna a volturare dette utenze Parte_1 Parte_2
e a tenere indenne l'ex marito da pretese ad esse relative a far data da settembre 2023.
3) Nessun obbligo di concorso al mantenimento dei figli e interverrà tra Per_1 Persona_2
le parti essendo gli stessi figli maggiorenni ed economicamente indipendenti. Il padre si impegna comunque a rendersi disponibile, nei limiti delle proprie disponibilità economiche, a sostenerli per i loro progetti di vita, personali e professionali, qualora gli stessi glielo chiederanno.
4) Pur essendo la sig.ra in grado di procurarsi fonti di reddito, ciò non di meno il sig. Parte_2
, si impegna a versarle a titolo di concorso per il suo mantenimento la somma Parte_1 di €. 300,00 mensili a far data da ottobre 2023 e con rivalutazione ISTAT a partire dal 31.10.2024.
Nessun'altra corresponsione sarà pretesa dalla sig.ra avendo già i coniugi regolato ogni Parte_2
altro loro rapporto economico e patrimoniale.
5) Il sig. si impegna a saldare i debiti contratti in costanza di matrimonio con Parte_1
PITAGORA Finanziamenti spa e con Findomestic spa garantendo che nessun altro debito grava sullo stesso e, in virtù del regime di comunione dei coniugi, della ex moglie sig.ra che comunque Parte_2
si impegna a mantenere indenne e manlevare da qualsivoglia pretesa per detti debiti.
6) Lo scooter tg. DT 52381 intestato, di proprietà e in uso a rimarrà allo stesso;
Parte_1
il motociclo tg. ER75298 intestato e di proprietà di rimarrà di sua esclusiva Parte_1
proprietà e in uso al figlio Persona_2
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere regolato e risolto ogni altro rapporto di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
8) Le spese relative al presente ricorso vengono integralmente compensate tra i coniugi, ognuno dei quali verserà pertanto quanto dovuto al proprio difensore. Le spese da sostenersi per l'iscrizione a ruolo del procedimento de quo verranno sostenute dal Sig. in quanto con provvedimento Parte_1
del 27/02/2024 la sig.ra è stata ammessa al beneficio a spese dello Stato.” Parte_2
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 178/2024, pubblicata il 26/07/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con Parte_1 Parte_2
separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
26/03/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 178/2024, pubblicata il 26/07/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, e dia altresì atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1701/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_2
), celebrato con rito concordatario a Ravenna il 31/08/1996, trascritto nel C.F._2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996, atto n. 195, p. II, serie A;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti, e dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 1/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1701/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Cardia presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Salara n.31, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Federica Montanari presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Bassi n.
4, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati e ognuno sarà libero di decidere autonomamente della propria vita, nel reciproco rispetto. I coniugi danno atto che, anteriormente all'omologa della separazione consensuale, il marito ha lasciato la casa coniugale, trasferendo anche la propria residenza anagrafica altrove, portando con sé i propri beni ed effetti personali. 2) La casa coniugale, sita a Ravenna in Via Vallona n. 44, di esclusiva proprietà della sig.ra
continuerà ad essere abitata solo dalla stessa, usufruendo liberamente di tutti i beni mobili, Parte_2
dell'arredamento e degli elettrodomestici presenti nella casa coniugale, assumendo in proprio ogni costo per utenze e manutenzioni.
Nel caso di utenze intestate al sig. la sig.ra si impegna a volturare dette utenze Parte_1 Parte_2
e a tenere indenne l'ex marito da pretese ad esse relative a far data da settembre 2023.
3) Nessun obbligo di concorso al mantenimento dei figli e interverrà tra Per_1 Persona_2
le parti essendo gli stessi figli maggiorenni ed economicamente indipendenti. Il padre si impegna comunque a rendersi disponibile, nei limiti delle proprie disponibilità economiche, a sostenerli per i loro progetti di vita, personali e professionali, qualora gli stessi glielo chiederanno.
4) Pur essendo la sig.ra in grado di procurarsi fonti di reddito, ciò non di meno il sig. Parte_2
, si impegna a versarle a titolo di concorso per il suo mantenimento la somma Parte_1 di €. 300,00 mensili a far data da ottobre 2023 e con rivalutazione ISTAT a partire dal 31.10.2024.
Nessun'altra corresponsione sarà pretesa dalla sig.ra avendo già i coniugi regolato ogni Parte_2
altro loro rapporto economico e patrimoniale.
5) Il sig. si impegna a saldare i debiti contratti in costanza di matrimonio con Parte_1
PITAGORA Finanziamenti spa e con Findomestic spa garantendo che nessun altro debito grava sullo stesso e, in virtù del regime di comunione dei coniugi, della ex moglie sig.ra che comunque Parte_2
si impegna a mantenere indenne e manlevare da qualsivoglia pretesa per detti debiti.
6) Lo scooter tg. DT 52381 intestato, di proprietà e in uso a rimarrà allo stesso;
Parte_1
il motociclo tg. ER75298 intestato e di proprietà di rimarrà di sua esclusiva Parte_1
proprietà e in uso al figlio Persona_2
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere regolato e risolto ogni altro rapporto di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
8) Le spese relative al presente ricorso vengono integralmente compensate tra i coniugi, ognuno dei quali verserà pertanto quanto dovuto al proprio difensore. Le spese da sostenersi per l'iscrizione a ruolo del procedimento de quo verranno sostenute dal Sig. in quanto con provvedimento Parte_1
del 27/02/2024 la sig.ra è stata ammessa al beneficio a spese dello Stato.” Parte_2
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 178/2024, pubblicata il 26/07/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con Parte_1 Parte_2
separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
26/03/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 178/2024, pubblicata il 26/07/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, e dia altresì atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1701/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_2
), celebrato con rito concordatario a Ravenna il 31/08/1996, trascritto nel C.F._2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996, atto n. 195, p. II, serie A;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti, e dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 1/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi