Versione
30 luglio 1978
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28 febbraio 1989
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21 dicembre 1989
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Art. 34. (Indennita' per la perdita dell'avviamento)
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari a 21 mensilita'.
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennita' pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attivita' o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma. L'indennita' di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. ((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989, n. 542 (in G.U. 1a s.s. 20/12/1989, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennita' per la perdita dell'avviamento".
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari a 21 mensilita'.
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennita' pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attivita' o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma. L'indennita' di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. ((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989, n. 542 (in G.U. 1a s.s. 20/12/1989, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennita' per la perdita dell'avviamento".
Commentari • 176
- 1. Quando è dovuta l’indennità per perdita di avviamentoConsulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 ottobre 2022 · 18.606115
[…] occorre precisare che l'indennità per la perdita di avviamento prevista dall'articolo 34 delle legge n. 392 del 1978 in favore del conduttore che esercita una delle attività indicate nell'articolo 27, […] resta sempre quello stabilito dall'articolo 34 della legge n. 392 del 1978 e va interamente pagato a colui che risulta conduttore al momento della cessazione del rapporto di locazione (così stabilisce l'articolo 36, […] Infine, occorre sottolineare che tutte le norme citate (cioè gli articoli 34 e 36 della legge n. 392 del 1978) sono applicabili al suo contratto anche perché l'articolo 13 del contratto stesso fa rinvio alla normativa in vigore per tutto quanto in esso non espressamente previsto.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/08/2025, n. 1915Provvedimento: […] € 20mila, poi divenuti € 40mila a titolo di perdita di chances di guadagno stante la lamentata diminuzione di fatturato dal 2019, oltre € 36mila a titolo di indennità ex art. 34 legge 392/1978) stante il danneggiamento dei locali, e proponendo, in via riconvenzionale, oltre il pagamento del danno, anche l'indennità ex art. 34 leggeLeggi di più...
- accertamento tecnico preventivo·
- danno da infiltrazioni·
- sfratto per morosità·
- art. 1575 e 1576 cc·
- danno da mancato pagamento·
- indennità ex art. 34 legge 392/1978·
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- inadempimento contrattuale