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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1053/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1053/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Nastari CP_1 ricorrente contro
, con l'avv. Ortenzi CP_2 resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- la ricorrente domanda l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la società resistente, e per l'effetto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società, con condanna di quest'ultima alla propria riammissione in servizio e al pagamento in proprio favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto;
- la società, tempestivamente costituitasi in giudizio con una memoria che solo nell'intestazione fa riferimento alla presente controversia, non ha preso specifica posizione sui fatti e sulle questioni in diritto oggetto di causa, essendosi difesa con un atto del tutto avulso dal contesto processuale de quo; rilevato che:
- la ricorrente sostiene che la nullità/inesistenza del termine apposto al contratto di lavoro deriva dal fatto che il rapporto si sarebbe concretamente avviato, per effetto dello svolgimento delle prestazioni dedotte nel contratto (attività di facchino part-time), in data antecedente (18/4/23) a quella della sottoscrizione del contratto stesso da parte della lavoratrice (20/4/23);
- la tesi attorea non è espressamente contestata dalla resistente, stante la criticità dell'atto di costituzione della stessa;
- la società, peraltro, neppure una volta avvedutasi dell'errore ha tempestivamente offerto una memoria che potesse porre rimedio all'evidente svista, né ha dato conto di ragione che ne giustificassero comunque la rimessione in termini, ed è pertanto decaduta da ogni diritto sul punto;
- ciò detto, i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, inoltre, hanno confermato i fatti descritti in ricorso, ed in particolare l'inizio dell'attività lavorativa in conformità al contratto due giorni prima della sottoscrizione dello stesso da parte della ricorrente;
- sebbene il grado di dettaglio dei ricordi dei due testimoni sentiti sia sorprendente, tale aspetto non è stato in alcun modo valorizzato dalla resistente, che in sede di discussione si
è limitata ad insistere per il rigetto della domanda senza alcun argomento a sostegno dell'istanza, né è sufficiente, stante l'assenza in atti di elementi che mettano in discussione l'attendibilità dei testi, a ritenere indimostrata l'allegazione sul punto;
pagina 2 di 5 - se dunque è provato l'inizio del rapporto in data anteriore alla sottoscrizione del contratto, nel quale è inserita anche la clausola del termine finale del rapporto, in continuità con i principi espressi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità deve ritenersi tale termine tamquam non esset, in quanto apposto successivamente all'avvio di un rapporto che tale termine non aveva;
- infatti, “ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, […] della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto;
non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro” (Cass. n. 2774/2018);
- già in precedenza, la Corte di legittimità aveva ritenuto che “L'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva o anteriore all'inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione di volontà
e l'apposizione del termine siano contenuti in un unico documento, in quanto il requisito della forma scritta deve ritenersi osservato anche allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sè, costituente accettazione di una proposta, anch'essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro e il contratto sia concluso, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., prima o contemporaneamente all'inizio della prestazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima l'apposizione del termine contenuto in una lettera di assunzione non sottoscritta dal lavoratore, il quale ne aveva solo preso conoscenza a seguito di consegna effettuata per conto del datore di lavoro).” (Cass. n. 17674/2002);
- sulla base di analogo ragionamento va riconosciuto un orario a tempo pieno, considerato, dovendosi dare per non apposta la clausola appositiva del limite orario, con conseguente nullità parziale del contratto. Si veda sul punto la esaustiva argomentazione di Cass. n.
14797/2019;
pagina 3 di 5 - la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell'orario di lavoro, tuttavia, non è idonea a travolgere integralmente il contratto, ma determina “la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, in ragione dell'inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale” (Cass. n. 1375/2018);
- va dunque accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato in capo alla ricorrente a far data dal 18.4.2023;
- alla lavoratrice va inoltre riconosciuto, per il periodo non lavorato, il diritto ex art. 28, co.
2, d.lgs. n. 81/2015 “al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 604/1966”;
- la ricorrente ha calcolato l'importo-base della predetta indennità nella misura di euro
1021,92 con un percorso argomentato, logico e giuridicamente corretto nonché incontestato sotto il profilo aritmetico;
- ciò chiarito, considerati da un lato la breve durata del rapporto, e dall'altro il comportamento della resistente, che nonostante il vistoso errore difensivo ha mantenuto la propria ferma posizione di resistenza in giudizio (imponendo lo sviluppo del processo con le fasi istruttoria e decisionale) e il permanente stato di disoccupazione della lavoratrice, allegato e non contestato, si reputa equo stabilire la misura dell'indennità nell'importo corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminato e del comportamento processuale della parte soccombente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento al livello 6J del CCNL Trasporto Logistica Merci e
Spedizioni;
pagina 4 di 5 - condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, calcolata in euro 1.021,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 9.000,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 17/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1053/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Nastari CP_1 ricorrente contro
, con l'avv. Ortenzi CP_2 resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- la ricorrente domanda l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la società resistente, e per l'effetto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società, con condanna di quest'ultima alla propria riammissione in servizio e al pagamento in proprio favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto;
- la società, tempestivamente costituitasi in giudizio con una memoria che solo nell'intestazione fa riferimento alla presente controversia, non ha preso specifica posizione sui fatti e sulle questioni in diritto oggetto di causa, essendosi difesa con un atto del tutto avulso dal contesto processuale de quo; rilevato che:
- la ricorrente sostiene che la nullità/inesistenza del termine apposto al contratto di lavoro deriva dal fatto che il rapporto si sarebbe concretamente avviato, per effetto dello svolgimento delle prestazioni dedotte nel contratto (attività di facchino part-time), in data antecedente (18/4/23) a quella della sottoscrizione del contratto stesso da parte della lavoratrice (20/4/23);
- la tesi attorea non è espressamente contestata dalla resistente, stante la criticità dell'atto di costituzione della stessa;
- la società, peraltro, neppure una volta avvedutasi dell'errore ha tempestivamente offerto una memoria che potesse porre rimedio all'evidente svista, né ha dato conto di ragione che ne giustificassero comunque la rimessione in termini, ed è pertanto decaduta da ogni diritto sul punto;
- ciò detto, i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, inoltre, hanno confermato i fatti descritti in ricorso, ed in particolare l'inizio dell'attività lavorativa in conformità al contratto due giorni prima della sottoscrizione dello stesso da parte della ricorrente;
- sebbene il grado di dettaglio dei ricordi dei due testimoni sentiti sia sorprendente, tale aspetto non è stato in alcun modo valorizzato dalla resistente, che in sede di discussione si
è limitata ad insistere per il rigetto della domanda senza alcun argomento a sostegno dell'istanza, né è sufficiente, stante l'assenza in atti di elementi che mettano in discussione l'attendibilità dei testi, a ritenere indimostrata l'allegazione sul punto;
pagina 2 di 5 - se dunque è provato l'inizio del rapporto in data anteriore alla sottoscrizione del contratto, nel quale è inserita anche la clausola del termine finale del rapporto, in continuità con i principi espressi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità deve ritenersi tale termine tamquam non esset, in quanto apposto successivamente all'avvio di un rapporto che tale termine non aveva;
- infatti, “ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, […] della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto;
non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro” (Cass. n. 2774/2018);
- già in precedenza, la Corte di legittimità aveva ritenuto che “L'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva o anteriore all'inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione di volontà
e l'apposizione del termine siano contenuti in un unico documento, in quanto il requisito della forma scritta deve ritenersi osservato anche allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sè, costituente accettazione di una proposta, anch'essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro e il contratto sia concluso, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., prima o contemporaneamente all'inizio della prestazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima l'apposizione del termine contenuto in una lettera di assunzione non sottoscritta dal lavoratore, il quale ne aveva solo preso conoscenza a seguito di consegna effettuata per conto del datore di lavoro).” (Cass. n. 17674/2002);
- sulla base di analogo ragionamento va riconosciuto un orario a tempo pieno, considerato, dovendosi dare per non apposta la clausola appositiva del limite orario, con conseguente nullità parziale del contratto. Si veda sul punto la esaustiva argomentazione di Cass. n.
14797/2019;
pagina 3 di 5 - la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell'orario di lavoro, tuttavia, non è idonea a travolgere integralmente il contratto, ma determina “la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, in ragione dell'inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale” (Cass. n. 1375/2018);
- va dunque accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato in capo alla ricorrente a far data dal 18.4.2023;
- alla lavoratrice va inoltre riconosciuto, per il periodo non lavorato, il diritto ex art. 28, co.
2, d.lgs. n. 81/2015 “al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 604/1966”;
- la ricorrente ha calcolato l'importo-base della predetta indennità nella misura di euro
1021,92 con un percorso argomentato, logico e giuridicamente corretto nonché incontestato sotto il profilo aritmetico;
- ciò chiarito, considerati da un lato la breve durata del rapporto, e dall'altro il comportamento della resistente, che nonostante il vistoso errore difensivo ha mantenuto la propria ferma posizione di resistenza in giudizio (imponendo lo sviluppo del processo con le fasi istruttoria e decisionale) e il permanente stato di disoccupazione della lavoratrice, allegato e non contestato, si reputa equo stabilire la misura dell'indennità nell'importo corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminato e del comportamento processuale della parte soccombente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento al livello 6J del CCNL Trasporto Logistica Merci e
Spedizioni;
pagina 4 di 5 - condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, calcolata in euro 1.021,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 9.000,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 17/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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