Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15112 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 15112 / 2024 promossa da: ato il 5/12/1985 in Argentina Persona_1
nato il [...] in [...], minore rappresentato dai suoi genitori Persona_2
Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. SAVITALE SIMONA e dall'Avv. ZARRELLI ANNAMARIA
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 2.9.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_1
accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...], Biandrate (NO), il 4/8/1865 (doc. Persona_3
1).
emigrava in Argentina, e ivi dall'unione con la sig.ra Persona_3 Parte_3
generava il figlio (docc. 4-6). Inoltre, l'avo italiano non si Persona_4
naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di apostille (cfr. doc. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 12.9.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 6.2.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il Giudice con decreto del 23.12.2024, vista l'istanza di trattazione scritta, visto l'art. 127-ter c.p.c. disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con deposito di note scritte entro il termine perentorio del 6.2.2025.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13. Nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione. 3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_4
conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_5
contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_3
e trasferitosi in Argentina ha generato con la sig.ra il figlio Parte_3 [...]
il 20.12.1913 (All. 5-6); Persona_4
- che il sig. è deceduto nel 1956 (All. 3); Persona_3
- che il sig. (indicato anche come non si è mai Persona_3 Persona_5
naturalizzato cittadino argentino come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (All. 2);
- che dal matrimonio tra e del 15.1.1938 (All. Persona_4 CP_2
7) è nato in [...] in data [...] (All. 8-9); Persona_6
- che ha contratto matrimonio con in data 14.1.1978 Persona_6 Persona_7
(All. 10) e dalla loro unione nascevano i figli: il 5.12.1985 (All. Persona_1
11) odierno ricorrente, e il 16.4.1991 (doc. All. 12); Parte_1
- che dall'unione di con nasceva il figlio e Parte_1 Parte_2
odierno ricorrente, in data 2.12.2017 (All. 13). Persona_2
5.1 Nel merito, risulta che fu cittadino italiano in quanto nato il Persona_3
4.8.1865 a Biandrate (NO), come risulta dal certificato di battesimo (cfr. doc. 1).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti ato il 5/12/1985 in Argentina e Persona_1
nato il [...] in [...], Persona_2
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 7/2/2025
Il Giudice
Andrea Natale