Versione
19 aprile 2016
19 aprile 2016
>
Versione
24 giugno 2017
24 giugno 2017
>
Versione
18 giugno 2019
18 giugno 2019
>
Versione
1 luglio 2023
1 luglio 2023
Art. 24. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 113
- 1. Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021Autorità nazionale anticorruzione · 3 febbraio 2021 · 7.2524
[…] Preso atto di ciò, l'Autorità intende ribadire alcune indicazioni inerenti alla determinazione dei corrispettivi a base di gara per le suddette procedure di affidamento, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, già richiamato nel parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, secondo il quale l'articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 10/08/2020, n. 1549Provvedimento: […] Il motivo è infondato considerato che la lex specialis, lungi dal precludere, sic et simpliciter, la partecipazione alla ricorrente, rinvia in realtà espressamente all'art. 24 c. 7 del Codice dei Contratti Pubblici, che consente invece ai progettisti di dimostrare “che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”, nel qual caso, agli stessi, è consentita la partecipazione.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- appalti pubblici·
- procedura di gara·
- partecipazione di progettisti a gare di appalto·
- project financing·
- art. 24 c. 7 del Codice dei Contratti Pubblici·
- concessione di servizi·
- disciplinare di gara·
- motivi di ricorso infondati