Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
19 aprile 2016
24 giugno 2017
18 giugno 2019
1 luglio 2023
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
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- 1. terminehttps://www.brocardi.it/
- 2. Le tariffe professionali: che cosa rimane?Di : Barbara De Mozzi · https://www.lavorodirittieuropa.it/
Testo integrale con note e bibliografia 1. Premessa Quello della determinazione del compenso dei professionisti, parti di un contratto d'opera intellettuale (c.d. professioni liberali) , è tema sul quale, negli ultimi anni, è più volte tornato ad esercitarsi il legislatore e che, ancor oggi, è al centro di un ampio dibattito, sia de iure condito, che de iure condendo . Fulcro della disciplina è, in primo luogo, l'art. 2233 c.c. (anch'esso, come noto, inciso, nel suo co. 3 dalla riforma del 2006). L'art. 2233 c.c. detta quella che da più parti è stata definita una “gerarchia di carattere preferenziale” per la determinazione del compenso del professionista: l'accordo delle parti; le …
Leggi di più… - 3. Stock options, indennità estero e retribuzione globale di fattoValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 19 settembre 2024
- 4. Incarichi di funzioni dirigenzialihttps://www.brocardi.it/
- 5. Diritto ad una retribuzione adeguata e sufficiente: ancora sul CCNL Servizi FiduciariAlexander · https://www.wikilabour.it/ · 4 maggio 2025
Il Tribunale ha accolto la domanda di un lavoratore, dichiarando la nullità parziale dell'articolo 24 del CCNL Servizi Fiduciari nella parte in cui prevede una retribuzione insufficiente e non proporzionata ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. Il giudice ha riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive calcolate sulla base del CCNL Multiservizi, considerato parametro di riferimento adeguato ad una retribuzione conforme ai principi costituzionali. La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che ha visto la Corte di Cassazione pronunciarsi a più riprese sulla questione della compatibilità del trattamento retributivo dei lavoratori …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 10/08/2020, n. 1549Provvedimento: […] Il motivo è infondato considerato che la lex specialis, lungi dal precludere, sic et simpliciter, la partecipazione alla ricorrente, rinvia in realtà espressamente all'art. 24 c. 7 del Codice dei Contratti Pubblici, che consente invece ai progettisti di dimostrare “che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”, nel qual caso, agli stessi, è consentita la partecipazione.Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/12/2021, n. 8611Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/01/2020, n. 532Provvedimento: […] Nel tempo in cui si è svolta la procedura di gara, i contenuti vigenti del comma 7 dell'art. 24 del codice dei contratti pubblici era il seguente: “ Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione .”Leggi di più...
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- 4. Trib. L'Aquila, sentenza 02/11/2022, n. 739Provvedimento: […] Al riguardo deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 24 lett. a del Codice dei Contratti Pubblici la carica del direttore dei lavori e di collaudatore vengono svolte dall'ufficio tecnico dell'ente appaltante, per cui il convenuto affidatario del servizio tecnico in sostituzione del titolare CP_2 [...]Leggi di più...
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- art. 1218 c.c.·
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- 5. TAR Bari, sez. II, sentenza 26/02/2021, n. 349Provvedimento: […] A sostegno della censura richiama l'articolo 24 del codice dei contratti pubblici (per il quale “l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”) e le parti del disciplinare di gara che ne fanno attuazione.Leggi di più...
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- aggiudicazione di appalto·
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- eccesso di potere·
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