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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2298/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ND SI ( ), C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
ND SI ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
ND SI ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5
ND SI ( ), C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._6
ND SI ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._7 dell'avv. ND SI ( ), C.F._2 appellanti e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUPERINI EDOARDO ( e dell'avv. C.F._8
MOCCI FRANCESCO ( ) e dell'avv. ZITIELLO LUCA C.F._9
( ), C.F._10
(C.F. , tramite la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata da Controparte_3 [...] con il patrocinio dell'avv. CESARE FABRIZIO Controparte_4
( ) e dell'avv. CESARE MARIA GABRIELLA C.F._11
( ); C.F._12 appellate
Conclusioni per Parte_2 Parte_6 Parte_3
e «Piaccia all'Ecc.ma Giudice del Parte_5 Parte_4 Parte_1
Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, cosi decidere e provvedere:
Previa riforma della sentenza impugnata n. 1328/2022 R.G. 766-2020
Tribunale di Pisa
NEL MERITO: in tesi, stante:
i) Mancanza di valido consenso e mancata dichiarazione di vero strumento monetario erogato.
ii) Inadempimento della banca mutuante della originaria, genetica, funzionale e costitutiva obbligazione di traditio pecuniae in moneta a corso legale come disposto dal codice civile in tema di obbligazioni pecuniarie, avendo viceversa, come fatto storico comprovato e certo erogato “moneta privata” di emanazione bancaria.
iii) Inesistente diritto alla corresponsione di interessi. Moneta privata non è moneta legale, unica a poter produrre ex lege interessi;
inesistente diminuzione del patrimonio del mutuante e difetto totale di causa giuridica per “interessi” nella fattispecie mutuo.
pag. 2/22 iv) Evidente superamento delle soglie usurarie. La creazione (neppure contabilizzata) di moneta privata, non ha comportato e non comporta alcuna diminuzione nel patrimonio effettivo della banca mutuante. Ogni percentuale di interessi risulta elevata ad infinito e dunque oltre soglie usurarie;
come poco sopra ricordato la SC “il legislatore infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”.
v) Sussistenza, oltre alle già più che abbondanti ed assorbenti invalidità ed anomalie, delle altre più “tradizionali” e dibattute anomalie ed invalidità proprie dei contratti bancari;
in ogni caso il superamento delle soglie usurarie anche laddove per ipotesi fosse stata (o si comprovasse da parte della banca) erogata moneta legale;
indeterminatezza palese del tasso con violazione dell'art. 117 TUB, e conseguente sanzione ivi prevista;
• Inesistenza di inadempimento del presunto debitore e mai intervenuta decadenza dal beneficio del termine, con conseguente inesistente diritto di chiedere o di agire in executivis. Mai adempiuta dalla banca la obbligazione pecuniaria in moneta a corso legale;
mai maturato alcun diritto di pagamento di moneta a corso legale, mai maturato alcun diritto di pagamento di interessi. Inesistenza di debito.
• Nullità del contratto poiché le somme presuntivamente erogate sono state utilizzate per il ripianamento di pregresse e terze, anche illegittime esposizioni, con il medesimo creditore, in totale assenza di causa giuridica.
• Nullità del contratto per totale assenza di causa e titolo giuridico al trasferimento delle ingenti somme dai comparenti a CP_5
• Ordinare alla banca convenuta il rendimento del conto completo della tenuta, gestione ed annotazione di tutti i rapporti oggetto del presente giudizio (compreso quanto eventualmente girocontato sul conto di appoggio per pagamento rate mutuo) ex art 263 e ss cpc, che indichi e comprovi, mediante le risultanze delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt pag. 3/22 2214 e ss cpc nonché 2710 e 2711, II comma cpc, nel dettaglio, la traditio pecuniae a corso legale, le remunerazioni, le competenze, gli oneri addebitati;
• accertare e dichiarare la assenza di valido titolo negoziale e di validi titoli giustificativi del presunto credito in moneta a corso legale giustificativi del credito come indicato dalla banca, e conseguentemente che alla medesima nulla era dovuto ed è dovuto in moneta a corso legale;
• condannare la banca convenuta alla restituzione e pagamento in favore delle parti attrici di tutto quanto ad essa dalle stesse pagato fino ad oggi, a qualsiasi titolo, in conseguenza del rapporto per cui è causa»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- disporre l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. per l'intervenuto decesso del signor Parte_6
- accertare e dichiarare la nullità dell'appello avversario, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1328/2022, pubblicata in data 3 novembre 2022 e notificata in data 8 novembre 2022, resa a definizione del giudizio rubricato sub R.G. n. 766/2020;
- rigettare le domande formulate dai signori Parte_5 Parte_1
e Parte_2 Parte_6 Parte_3 Parte_4 in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
pag. 4/22 IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO:
- condannare i signori Parte_5 Parte_1 Parte_2
e al pagamento delle Parte_6 Parte_3 Parte_4 spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.»; per tramite la mandataria Controparte_2 [...]
rappresentata da «si Controparte_3 Controparte_4 riporta a tutto quanto richiesto dedotto eccepito e concluso chiedendo il rigetto dell'appello per tutti i motivi esposti, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze di giudizio».
Rilevato
Parte_2 Parte_6 Parte_3 Pt_5
e hanno proposto appello avverso la
[...] Parte_4 Parte_1 sentenza n. 1328 del 2022 del Tribunale di Pisa, che ha respinto le domande da essi spiegate nei confronti di (in Controparte_6
Contr prosieguo .
In particolare, gli odierni appellanti avevano agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di mutuo da loro acceso con Contr e di niente dovere a tale titolo, oltre alla condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto percepito in esecuzione dello stesso.
Il Tribunale, in particolare e per quanto ancora interessa, ha ritenuto che il contratto stipulato fosse valido ed efficace, essendo effettivamente intervenuta la traditio del denaro, che fosse legittima la decadenza dal termine e che andassero disattese le doglianze afferenti all'usura e ai tassi mosse dagli attori, così rigettando tutte le domande spiegate.
pag. 5/22 Ritenendo poi che le tesi degli attori fossero ardite, generiche e infondate e denotassero un intento dilatorio, li ha condannati ai sensi Contr dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. a pagare a la somma di euro 2.000,00, oltre che alla refusione delle spese di lite nei suoi confronti e in quelli di
(in prosieguo ) – intervenuta in giudizio Controparte_2 CP_2 tramite la mandataria rappresentata da Controparte_3
– asserita cessionaria del credito vantato da Controparte_4
Contr
Il gravame è affidato ai motivi come di seguito sintetizzabili:
1. la banca non avrebbe mai effettivamente provveduto alla traditio della somma di denaro prevista – senza peraltro che sia stata svolta l'istruttoria sollecitata dagli odierni appellanti riguardo alla provvista necessaria e al depauperamento sofferto dalla banca a seguito dell'erogazione – per cui il contratto di mutuo non si sarebbe mai perfezionato e nulla sarebbe dovuto dai pretesi mutuatari, nemmeno a titolo d'interessi;
2. non sussisterebbero i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine;
3. difetterebbe la legittimazione di , che non avrebbe CP_2 fornito adeguata dimostrazione della cessione del credito Contr originariamente vantato da
4. sarebbe erronea la condanna pronunciata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in difetto di giurisprudenza sul tema dedotto con il primo motivo d'impugnazione.
Contr Si sono costituiti in giudizio e , protestando CP_2
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 11 dicembre, con la quale sono pag. 6/22 stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
Contr
1. Preliminarmente, evidenzia come sia intervenuto il decesso degli appellanti e ciò che avrebbe determinato Parte_1 Parte_6 la nullità della citazione quanto al primo e la necessità di dichiarare l'interruzione del processo quanto al secondo.
1.1. Quanto al decesso del esso, come documentato dal certificato Pt_1
Contr di morte prodotto da è avvenuto in data 7 maggio 2020, nel corso del giudizio di primo grado, senza che il difensore abbia provveduto a dichiarare o notificare l'evento.
Ciò avrebbe richiesto che il giudizio d'impugnazione fosse instaurato dai suoi eredi, senza che a diversamente opinare possa condurre il principio di ultrattività del mandato.
Giova al riguardo richiamare quell'orientamento della Corte di cassazione alla cui stregua «[n]ella più recente giurisprudenza di questa
Corte ha guadagnato consenso (a partire da Cass. S.U. n. 15783/05)
l'opinione (che trova riscontro anche in qualificata dottrina) secondo cui la facoltà del difensore di continuare a rappresentare la parte che gli abbia conferito il mandato, allorché quest'ultima sia deceduta dopo la costituzione in giudizio, debba essere confinata all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato (v. Cass. S.U. n. 10706/06 e n. 18485/10). Pertanto, qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., quale la morte della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale evento non venga dichiarato né notificato dal difensore della parte alla quale l'evento stesso si riferisce, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati e, quindi, da e contro gli eredi (Cass. nn. 6701/09 e
5387/09; in senso del tutto analogo, Cass. nn. 259/1 le 17692/11). Alla
pag. 7/22 base di tale indirizzo vi è tanto una riconsiderazione del principio di c.d. ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato, deroga in via eccezionale al contrapposto principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato (in base alla normativa sulla rappresentanza e sul mandato di cui all'art. 1722 c.c., n. 4); quanto l'indicazione, di valenza euristica, tratta dall'art. 328 c.p.c., comma 1 – in base al quale se durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c. sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c., il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata –, norma da cui si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato (così, Cass. S.U. n. 15783/05). Ne deriva in conclusione (e al contrario di quanto ritenuto dalla giurisprudenza meno recente di questa
Corte Suprema: v. Cass. S.U. n. 1229/84 e Cass. n. 3431/98) che è inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore – nominato nel grado precedente – per conto del de cuius (cfr. Cass. n. 5387/09)» (Cass. n. 14106 del 2012, in motivazione).
Al lume dei principi giurisprudenziali passati in rassegna, deve concludersi che, quanto alla posizione di l'impugnazione Parte_1 proposta sia inammissibile.
1.2. Nessun rilievo a fini interruttivi può viceversa riconoscersi al decesso dell'appellante che, secondo il certificato di Parte_6
Contr morte prodotto da è intervenuto il 10 dicembre 2022, ossia dopo la notifica dell'atto d'appello, risalente al precedente 8 dicembre, senza che il suo difensore abbia dichiarato o notificato l'evento.
pag. 8/22 Si rammenta, infatti, che, «[a]i fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti» (Cass. n. 3345 del 2024, in massima).
2. Sempre in via preliminare, va esaminato il terzo mezzo di gravame, con cui gli appellanti hanno inteso negare la legittimazione di , CP_2 che non avrebbe dimostrato l'intervenuta cessione.
Il motivo è infondato, in quanto, intervenendo nel giudizio di primo grado, ha espressamente allegato nella comparsa di CP_2 costituzione di essersi resa cessionaria del credito originariamente vantato Contr da
Tale allegazione non risulta esser mai stata contestata nel corso del giudizio di primo grado dagli allora attori: segnatamente, né nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 3 novembre 2022, depositate il giorno precedente e in epoca successiva all'intervento, spiegato in data 2 maggio
2022; né a verbale, in occasione dell'udienza stessa, di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., a cui il difensore non ha presenziato.
La titolarità del credito deve dunque ritenersi sussistente in virtù della non contestazione, intervenuta, appunto, solo con l'atto d'impugnazione, e, Contr comunque, della dichiarazione di in ogni caso decisiva (Cass. n. 10200 del 2021, in motivazione), di conferma dell'avvenuta cessione (si vedano le note conclusive depositate nel corso del giudizio di primo grado in data 14 marzo 2022), ribadita con la dichiarazione prodotta in appello.
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata da entrambe le appellate, è assorbita dall'assunzione della causa in decisione.
pag. 9/22 Infatti, «[l]'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità» (Cass. n. 10409 del 2020, in massima). Con la conseguenza che, nella fattispecie, non può senz'altro essere assunta.
4. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da , è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di cogliere CP_2 con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»
(Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
Nella specie, come meglio emergerà trattando dei (residui) motivi d'impugnazione i crismi dell'ammissibilità risultano sussistenti.
Contr
5. Con il primo mezzo gli appellanti sostengono che non avrebbe effettivamente provveduto alla traditio, in quanto non vi sarebbe stata dazione di euro per l'importo previsto bensì sarebbe stato creato un titolo di disponibilità convertibile, senza che sia stata svolta l'istruttoria sollecitata,
pag. 10/22 tesa a dimostrare l'effettiva apprensione della moneta poi messa a disposizione, in correlazione alla quale la banca abbia subito, con l'erogazione del mutuo, una diminuzione patrimoniale. Difetterebbe dunque la stipulazione del mutuo e non sarebbero dovuti interessi.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come ribadito ancora di recente dalle sezioni unite della Corte di cassazione in funzione nomofilattica (Cass., sez. un., n. 5841 del 2025, in motivazione), «ai sensi dell'art. 1813 cod. civ. “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Secondo l'opinione prevalente in dottrina e pacifica in giurisprudenza il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della “disponibilità giuridica” della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare
l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Non è dunque necessaria la consegna materiale, ma
è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituire il tantundem». La nozione di disponibilità giuridica «ha riguardo all'effetto giuridico rappresentato dal mutamento delle disponibilità economiche e finanziarie del mutuatario e del complessivo assetto delle stesse e non può dubitarsi che tale effetto si realizzi già in conseguenza e al momento dell'accredito. […] È certo poi che l'accredito sul conto di per sé in altro non consiste, né potrebbe consistere, se non in una operazione contabile, ma nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione pag. 11/22 fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in definitiva costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante. Non può dunque costituire argomento spendibile il rilievo che l'operazione si risolva in una annotazione contabile […]. […] È già stato, anzi, in tal senso del tutto condivisibilmente evidenziato che la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, nonché la normativa antiriciclaggio e le altre misure tese a limitare
l'uso di contante nelle transazioni commerciali, hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (Cass. 03/12/2021, n.
38331). […] Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita. [… T]ale accredito determina di per sé un effetto non solo contabile ma anche, indissolubilmente, economico
e giuridico venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell'intestatario del conto, da quella appostazione derivando sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario. È in ciò che si realizza e si esaurisce quella disponibilità giuridica che è necessaria ma anche sufficiente perché possa dirsi perfezionato il contratto di mutuo».
Una volta che tale disponibilità sia assicurata, è irrilevante stabilire come ciò sia accaduto, ossia come essa sia stata assicurata e, in particolare, se la banca abbia o meno rispettato la disciplina pubblicistica che ne regola l'operato, ininfluente sotto il profilo civilistico ai fini di una valida stipulazione del contratto di mutuo.
D'altra parte, ormai quasi vent'anni orsono, le medesime sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., sez. un., n. 26617 del 2007, in motivazione) si sono occupate della cosiddetta moneta scritturale e sulla sua compatibilità con il dettato dell'art. 1277 c.c., a cui pure gli appellanti si sono richiamati, affermando che «si distingue fra moneta scritturale incentrata sulle pag. 12/22 scritturazioni bancarie, che riposa in definitiva sulla garanzia che offrono le banche, ed altri sistemi di pagamento, […] precisandosi che l'effetto satisfattorio si realizza con la creazione della disponibilità monetaria a favore del creditore. L'idea di fondo è la smaterializzazione del denaro con trasformazione del diritto reale sui pezzi monetari in diritto di credito ad una determinata somma di denaro. Nella prospettiva della smaterializzazione il principio nominalistico (in base al quale il debitore si libera dal proprio debito con una quantità di moneta corrispondente a quella “nominalmente” dovuta a prescindere dalle variazioni del suo potere di acquisto) riguarda la disciplina dei mezzi di pagamento e, cioè, la determinazione della quantità della somma da offrire in pagamento e non la qualità dei mezzi di pagamento. La linea di tendenza è verso l'eliminazione degli spostamenti di moneta contante, oltre che per esigenze di semplificazione della tecnica dei pagamenti (evitando l'impiego di notevoli quantità di numerario), perché la custodia, la circolazione e lo scambio attraverso moneta contante sono valutati inefficienti ed insicuri specialmente per importi rilevanti.
L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria è inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all'estinzione del debito, nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza. Ove avvenga con mezzi diversi, l'adempimento si può considerare efficace e liberatorio solo quando realizza i medesimi effetti del pagamento per contanti e, cioè, quando pone il creditore nelle condizioni di disporre liberamente della somma di denaro, senza che rilevi se la disponibilità sia riconducibile ad un rapporto di credito verso una banca presso la quale la somma sia stata accreditata. Si è osservato che nell'ordinamento manca una regola di parificazione della moneta avente corso legale a quella scritturale;
tale regola si può, però, desumere da un'abbondante legislazione speciale che si inserisce nella generale tendenza alla decodificazione caratteristica dell'epoca attuale. […]
pag. 13/22 Nell'interpretazione della normativa codicistica sul sistema di pagamento dei debiti pecuniari non si può prescindere dai numerosi interventi legislativi infittitisi negli ultimi tempi che hanno introdotto sistemi alternativi, rendendoli frequentemente obbligatori. In questo ambito assumono particolare rilievo il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in L. 5 luglio 1991, n. 197, che pone il divieto di effettuare pagamenti mediante trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per somme superiori ad Euro 12.500, ed il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronici, salvo che per importi inferiori ad Euro 100,00. A seguito di questi interventi l'area di applicazione della normativa codicistica si è a tal punto ristretta che il sistema di pagamento da essa previsto è diventato addirittura marginale. Né vale l'osservazione che siccome il D.L. n. 143 del 1991 conserva valenza all'art. 1277 c.c. il creditore ha il diritto di pretendere il pagamento in moneta avente corso legale, sia pure attraverso l'intermediario abilitato che subentra nella posizione del debitore (Cass. 10.6.2005, n. 12324), in quanto la convertibilità in denaro è tipica di qualsiasi sistema alternativo di pagamento, con la precisazione che il rischio di convertibilità e, cioè,
l'eventualità che la banca non sia in grado di garantire la conversione in moneta legale dipende in definitiva dal grado di affidabilità della banca. […
L']interpretazione dell'art. 1277 c.c. privilegiata dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte è che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato ed il creditore può rifiutare qualsiasi altro mezzo di pagamento, compreso l'assegno circolare che pure è assistito da una particolare affidabilità e sicurezza in relazione alle modalità di emissione. In dottrina si è osservato che l'art. 1277 c.c. non riguarda le modalità di pagamento, ma il sistema valutario nazionale e la necessità,
pag. 14/22 quindi, che i mezzi monetari impiegati si riferiscano ad esso, evidenziando che secondo la concezione moderna il denaro è unità ideale di valore cui l'ordinamento attribuisce la funzione di unità di misura dei valori monetari o secondo una concezione più raffinata “ideal unit”, astratta unità ideale monetaria creata dallo Stato. […] Considerato che nell'ambiente socio- economico l'assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento;
che la circolazione del denaro tende a realizzarsi con strumenti sempre più sofisticati affrancati dalla consegna materiale di numerario per ragioni di sicurezza e velocizzazione dei rapporti;
che collateralmente alla disciplina codicistica è cresciuta una legislazione che ha introdotto sistemi alternativi di pagamento, rendendoli spesso obbligatori, si impone un'interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell'art.
1277 c.c. che superi il dato letterale e, cogliendone l'autentico senso, lo adegui alla mutata realtà. […] Si ritiene, pertanto, che l'espressione “moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento” significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio. Ed in altri termini la moneta avente corso legale non è l'oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro.
[…] Con questa interpretazione dell'art. 1277 c.c. risultano ammissibili altri sistemi di pagamento, purché garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta».
Nella fattispecie all'odierno esame la circostanza dell'acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata con accredito su conto corrente
è comprovata dalla quietanza rilasciata dai mutuatari nel contesto del contratto di mutuo fondiario per atto notarile (art. 1, punto 6), con l'efficacia probatoria propria della confessione stragiudiziale (Cass. n. 5945 del 2023, in massima) e non risulta nemmeno allegato che la moneta scritturale abbia concretamente comportato una mancata conversione in moneta contante.
pag. 15/22 Deve dunque concludersi che il contratto di mutuo sia stato efficacemente e validamente stipulato, con la conseguenza che il primo motivo di gravame va respinto, senza necessità dello svolgimento dell'istruttoria sollecitata, irrilevante ai fini del decidere.
6. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano l'illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine previsto per l'adempimento degli obblighi restitutori nascenti dal mutuo contratto.
Il motivo è fondato.
Contr Con la missiva del 29 gennaio 2020 ha, tra l'altro, comunicato alle controparti la decadenza dal beneficio del termine del 28 febbraio 2022, previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo per la restituzione, in un'unica soluzione, di quanto dovuto in esecuzione dello stesso.
Tuttavia, nella specie non risulta dimostrata alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 1186 c.c. (insolvenza, riduzione o mancata prestazione delle garanzie) o dall'art. 9 del contratto (assoggettamento a protesto, ingiunzione, procedure esecutive o concorsuali;
sequestro, pignoramento o ipoteca giudiziale sui beni dati in garanzia;
inadempimento a uno degli obblighi contrattuali tale da incidere sulla capacità di fare fronte alle proprie obbligazioni).
Contr Il Tribunale – pur parlando di «recesso», che nella dichiarazione di si riferiva all'apertura di credito in conto corrente, riguardando il mutuo solo la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine – l'ha ritenuta Contr legittima alla stregua della nota del 2 dicembre 2019 (doc. 8 fasc. , con cui gli odierni appellanti hanno contestato il loro debito, peraltro non quello nascente dal contratto in considerazione, bensì quello quali garanti della società alla cui parziale estinzione, secondo il giudice di Controparte_5 prime cure, la contrazione era funzionale.
pag. 16/22 Ebbene, da tale nota non si evince affatto alcuna delle situazioni che, secondo le previsioni codicistiche o contrattuali, legittimassero la decadenza dal beneficio del termine.
Non l'insolvenza, atteso che, secondo la Corte regolatrice, «[l]o stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione» (Cass. n.
24330 del 2011, in massima).
Ritiene il Collegio che la contestazione rivolta al debito di Controparte_5
e degli odierni appellanti nella veste di garanti non costituisca di per sé segno rivelatore di uno sbilanciamento economico integrante gli estremi dell'insolvenza così come tracciati dalla Corte di cassazione.
Tantomeno potrebbe venire in rilievo quell'orientamento giurisprudenziale per cui «[l]'inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento» (Cass. n. 97 del 1997, in massima;
analogamente, Cass. n. 9637 del 2001, sempre in massima).
Anche a voler trarre dalla citata nota l'inequivoca manifestazione dell'intenzione degli appellanti di non adempiere, oltre alle obbligazioni ivi espressamente menzionate, anche a quelle restitutorie nascenti dal mutuo in esame, contratto funzionalmente alla parziale estinzione delle prime, tale prospettico inadempimento, onde poter rilevare, avrebbe dovuto, a termini di pag. 17/22 contratto (art. 9, punto 2, lettera c), «incidere anche temporaneamente sulla capacità della Parte Mutuataria di fare fronte alle proprie obbligazioni», ciò che non emerge affatto.
Alla stregua delle ragioni che precedono, deve dunque accogliersi il secondo motivo di gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata e affermazione dell'illegittimità della declaratoria di decadenza dal termine previsto per l'adempimento, peraltro ormai abbondantemente trascorso (impregiudicata ogni questione circa l'avvenuto successivo rispetto di detto termine).
7. La sentenza gravata ha respinto tutte le domande avanzate dagli attori, odierni appellanti, anche ulteriori rispetto a quelle a cui si sono riferiti i motivi di gravame.
Ciò impedisce di prenderle in considerazione, laddove reiterate nelle conclusioni riportate in epigrafe, occorrendo che la loro reiezione fosse oggetto di specifico motivo d'impugnazione, non bastando la mera riproposizione.
8. Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c., essa dev'essere revocata – salvo che nei confronti di stante l'inammissibilità Parte_1 dell'impugnazione – in quanto «[l]a responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca» (Cass. n. 7409 del 2016, in massima).
Nella specie, a seguito dell'accoglimento del secondo motivo di gravame, il requisito della soccombenza totale è venuto meno e, con esso, il presupposto della condanna per responsabilità aggravata.
pag. 18/22 Il discorso non muta ove anche si volesse ravvisare nella condotta stigmatizzata dal Tribunale un abuso del processo, atteso che «[l]a condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3
c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito» (Cass. n.
15232 del 2024, in massima).
In considerazione della mancanza d'integrale soccombenza degli appellanti, dev'essere respinta la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Contr avanzata da anche con riferimento al presente grado di giudizio.
9. Alla parziale riforma della sentenza consegue la necessità di rivedere il regime delle spese di lite, rammentandosi che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Poiché la soccombenza va ravvisata in misura assolutamente prevalente in capo ai medesimi appellanti – considerato anche il marginale rilievo della mancata decadenza dal beneficio del termine, ormai trascorso – le spese di lite debbono essere poste in capo agli odierni appellanti quanto al giudizio di primo grado e liquidate secondo quanto statuito dal Tribunale.
Quanto al giudizio d'appello, esse, tanto nel rapporto processuale con Contr quanto relativamente a quello con , debbono essere poste CP_2
a carico solidale di Parte_2 Parte_6 Pt_3
pag. 19/22 e e si liquidano in dispositivo, in Parte_3 Parte_5 Parte_4 applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
260.001,00 – euro 520.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
Quanto alla posizione processuale riconducibile a deve Parte_1 rammentarsi che «[i]n materia di disciplina delle spese processuali, l'attività del difensore senza procura, che non può riverberare alcun effetto sulla parte, resta attività processuale di cui egli solo assume la responsabilità anche in ordine alle spese del giudizio;
conseguentemente, verificata dal giudice la non corrispondenza a vero che l'avvocato sia munito di procura, a soccombere sulla questione pregiudiziale, che è l'unica in base alla quale sarà definito il procedimento con relativa declaratoria di inammissibilità, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio. Ove, invece, la procura alla lite sia conferita al difensore della parte, in nome della quale egli dichiari di agire, e risulti invalida o non più efficace, come nel caso di mandato rilasciato da soggetto non più in vita alla data di proposizione del ricorso introduttivo o del gravame da parte del difensore, è il soggetto che ha conferito la procura nulla che assume la qualità di parte ed è tale soggetto o, in caso di decesso, l'erede, che dovrà rispondere delle spese, salvo compensazione o applicazione, nelle controversie previdenziali, dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.» (Cass. n. 24281 del 2006, in massima).
Orbene, il rilievo che il decesso del sia avvenuto già pochi mesi Pt_1 dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, senza che il difensore abbia mai fatto rilevare l'evento, per poi, sulla base di procura rilasciata anche per l'appello e a grande distanza dalla morte (circa due anni e mezzo), abbia proposto il gravame induce il Collegio a ravvisare gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quella tipizzate dall'art. 92 c.p.c. e rilevanti in virtù della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per pag. 20/22 compensare integralmente le spese processuali afferenti al rapporto processuale in questione.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1328 del 2022 del Tribunale di Pisa, che per l'effetto, nei suoi confronti, conferma;
2. rigettati il primo e il terzo motivo dell'appello proposto da Parte_2
e
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_5 avverso la medesima sentenza, in accoglimento del Parte_4 secondo motivo e in parziale riforma della stessa, dichiara illegittima la decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine del 28 febbraio
2022;
3. revoca la condanna al pagamento di euro 2.000,00, ex art. 96 c.p.c.,
a carico di Parte_2 Parte_6 [...]
e e a beneficio di Parte_3 Parte_5 Parte_4 [...]
Controparte_1
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da
[...] con riferimento al presente grado di Controparte_1 giudizio;
5. condanna Parte_2 Parte_6 [...]
e in solido tra Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_1 loro, a rifondere a e a Controparte_1
tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_3
rappresentata da le spese di
[...] Controparte_4 lite relative al primo grado di giudizio, liquidate a ciascuna secondo quanto statuito dalla sentenza gravata;
pag. 21/22 6. condanna Parte_2 Parte_6 [...]
e in solido tra loro, a Parte_3 Parte_5 Parte_4 rifondere a e a Controparte_1 Controparte_2
tramite la mandataria
[...] Controparte_3 rappresentata da le spese di lite Controparte_4 relative al presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna delle appellate, in euro 14.239,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
7. compensa integralmente tra le parti le spese processuali afferenti alla posizione di e relative al giudizio d'appello; Parte_1
8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli eredi di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
10 marzo 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 22/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ND SI ( ), C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
ND SI ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
ND SI ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5
ND SI ( ), C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._6
ND SI ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._7 dell'avv. ND SI ( ), C.F._2 appellanti e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUPERINI EDOARDO ( e dell'avv. C.F._8
MOCCI FRANCESCO ( ) e dell'avv. ZITIELLO LUCA C.F._9
( ), C.F._10
(C.F. , tramite la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata da Controparte_3 [...] con il patrocinio dell'avv. CESARE FABRIZIO Controparte_4
( ) e dell'avv. CESARE MARIA GABRIELLA C.F._11
( ); C.F._12 appellate
Conclusioni per Parte_2 Parte_6 Parte_3
e «Piaccia all'Ecc.ma Giudice del Parte_5 Parte_4 Parte_1
Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, cosi decidere e provvedere:
Previa riforma della sentenza impugnata n. 1328/2022 R.G. 766-2020
Tribunale di Pisa
NEL MERITO: in tesi, stante:
i) Mancanza di valido consenso e mancata dichiarazione di vero strumento monetario erogato.
ii) Inadempimento della banca mutuante della originaria, genetica, funzionale e costitutiva obbligazione di traditio pecuniae in moneta a corso legale come disposto dal codice civile in tema di obbligazioni pecuniarie, avendo viceversa, come fatto storico comprovato e certo erogato “moneta privata” di emanazione bancaria.
iii) Inesistente diritto alla corresponsione di interessi. Moneta privata non è moneta legale, unica a poter produrre ex lege interessi;
inesistente diminuzione del patrimonio del mutuante e difetto totale di causa giuridica per “interessi” nella fattispecie mutuo.
pag. 2/22 iv) Evidente superamento delle soglie usurarie. La creazione (neppure contabilizzata) di moneta privata, non ha comportato e non comporta alcuna diminuzione nel patrimonio effettivo della banca mutuante. Ogni percentuale di interessi risulta elevata ad infinito e dunque oltre soglie usurarie;
come poco sopra ricordato la SC “il legislatore infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”.
v) Sussistenza, oltre alle già più che abbondanti ed assorbenti invalidità ed anomalie, delle altre più “tradizionali” e dibattute anomalie ed invalidità proprie dei contratti bancari;
in ogni caso il superamento delle soglie usurarie anche laddove per ipotesi fosse stata (o si comprovasse da parte della banca) erogata moneta legale;
indeterminatezza palese del tasso con violazione dell'art. 117 TUB, e conseguente sanzione ivi prevista;
• Inesistenza di inadempimento del presunto debitore e mai intervenuta decadenza dal beneficio del termine, con conseguente inesistente diritto di chiedere o di agire in executivis. Mai adempiuta dalla banca la obbligazione pecuniaria in moneta a corso legale;
mai maturato alcun diritto di pagamento di moneta a corso legale, mai maturato alcun diritto di pagamento di interessi. Inesistenza di debito.
• Nullità del contratto poiché le somme presuntivamente erogate sono state utilizzate per il ripianamento di pregresse e terze, anche illegittime esposizioni, con il medesimo creditore, in totale assenza di causa giuridica.
• Nullità del contratto per totale assenza di causa e titolo giuridico al trasferimento delle ingenti somme dai comparenti a CP_5
• Ordinare alla banca convenuta il rendimento del conto completo della tenuta, gestione ed annotazione di tutti i rapporti oggetto del presente giudizio (compreso quanto eventualmente girocontato sul conto di appoggio per pagamento rate mutuo) ex art 263 e ss cpc, che indichi e comprovi, mediante le risultanze delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt pag. 3/22 2214 e ss cpc nonché 2710 e 2711, II comma cpc, nel dettaglio, la traditio pecuniae a corso legale, le remunerazioni, le competenze, gli oneri addebitati;
• accertare e dichiarare la assenza di valido titolo negoziale e di validi titoli giustificativi del presunto credito in moneta a corso legale giustificativi del credito come indicato dalla banca, e conseguentemente che alla medesima nulla era dovuto ed è dovuto in moneta a corso legale;
• condannare la banca convenuta alla restituzione e pagamento in favore delle parti attrici di tutto quanto ad essa dalle stesse pagato fino ad oggi, a qualsiasi titolo, in conseguenza del rapporto per cui è causa»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- disporre l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. per l'intervenuto decesso del signor Parte_6
- accertare e dichiarare la nullità dell'appello avversario, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1328/2022, pubblicata in data 3 novembre 2022 e notificata in data 8 novembre 2022, resa a definizione del giudizio rubricato sub R.G. n. 766/2020;
- rigettare le domande formulate dai signori Parte_5 Parte_1
e Parte_2 Parte_6 Parte_3 Parte_4 in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
pag. 4/22 IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO:
- condannare i signori Parte_5 Parte_1 Parte_2
e al pagamento delle Parte_6 Parte_3 Parte_4 spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.»; per tramite la mandataria Controparte_2 [...]
rappresentata da «si Controparte_3 Controparte_4 riporta a tutto quanto richiesto dedotto eccepito e concluso chiedendo il rigetto dell'appello per tutti i motivi esposti, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze di giudizio».
Rilevato
Parte_2 Parte_6 Parte_3 Pt_5
e hanno proposto appello avverso la
[...] Parte_4 Parte_1 sentenza n. 1328 del 2022 del Tribunale di Pisa, che ha respinto le domande da essi spiegate nei confronti di (in Controparte_6
Contr prosieguo .
In particolare, gli odierni appellanti avevano agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di mutuo da loro acceso con Contr e di niente dovere a tale titolo, oltre alla condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto percepito in esecuzione dello stesso.
Il Tribunale, in particolare e per quanto ancora interessa, ha ritenuto che il contratto stipulato fosse valido ed efficace, essendo effettivamente intervenuta la traditio del denaro, che fosse legittima la decadenza dal termine e che andassero disattese le doglianze afferenti all'usura e ai tassi mosse dagli attori, così rigettando tutte le domande spiegate.
pag. 5/22 Ritenendo poi che le tesi degli attori fossero ardite, generiche e infondate e denotassero un intento dilatorio, li ha condannati ai sensi Contr dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. a pagare a la somma di euro 2.000,00, oltre che alla refusione delle spese di lite nei suoi confronti e in quelli di
(in prosieguo ) – intervenuta in giudizio Controparte_2 CP_2 tramite la mandataria rappresentata da Controparte_3
– asserita cessionaria del credito vantato da Controparte_4
Contr
Il gravame è affidato ai motivi come di seguito sintetizzabili:
1. la banca non avrebbe mai effettivamente provveduto alla traditio della somma di denaro prevista – senza peraltro che sia stata svolta l'istruttoria sollecitata dagli odierni appellanti riguardo alla provvista necessaria e al depauperamento sofferto dalla banca a seguito dell'erogazione – per cui il contratto di mutuo non si sarebbe mai perfezionato e nulla sarebbe dovuto dai pretesi mutuatari, nemmeno a titolo d'interessi;
2. non sussisterebbero i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine;
3. difetterebbe la legittimazione di , che non avrebbe CP_2 fornito adeguata dimostrazione della cessione del credito Contr originariamente vantato da
4. sarebbe erronea la condanna pronunciata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in difetto di giurisprudenza sul tema dedotto con il primo motivo d'impugnazione.
Contr Si sono costituiti in giudizio e , protestando CP_2
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 11 dicembre, con la quale sono pag. 6/22 stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
Contr
1. Preliminarmente, evidenzia come sia intervenuto il decesso degli appellanti e ciò che avrebbe determinato Parte_1 Parte_6 la nullità della citazione quanto al primo e la necessità di dichiarare l'interruzione del processo quanto al secondo.
1.1. Quanto al decesso del esso, come documentato dal certificato Pt_1
Contr di morte prodotto da è avvenuto in data 7 maggio 2020, nel corso del giudizio di primo grado, senza che il difensore abbia provveduto a dichiarare o notificare l'evento.
Ciò avrebbe richiesto che il giudizio d'impugnazione fosse instaurato dai suoi eredi, senza che a diversamente opinare possa condurre il principio di ultrattività del mandato.
Giova al riguardo richiamare quell'orientamento della Corte di cassazione alla cui stregua «[n]ella più recente giurisprudenza di questa
Corte ha guadagnato consenso (a partire da Cass. S.U. n. 15783/05)
l'opinione (che trova riscontro anche in qualificata dottrina) secondo cui la facoltà del difensore di continuare a rappresentare la parte che gli abbia conferito il mandato, allorché quest'ultima sia deceduta dopo la costituzione in giudizio, debba essere confinata all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato (v. Cass. S.U. n. 10706/06 e n. 18485/10). Pertanto, qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., quale la morte della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale evento non venga dichiarato né notificato dal difensore della parte alla quale l'evento stesso si riferisce, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati e, quindi, da e contro gli eredi (Cass. nn. 6701/09 e
5387/09; in senso del tutto analogo, Cass. nn. 259/1 le 17692/11). Alla
pag. 7/22 base di tale indirizzo vi è tanto una riconsiderazione del principio di c.d. ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato, deroga in via eccezionale al contrapposto principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato (in base alla normativa sulla rappresentanza e sul mandato di cui all'art. 1722 c.c., n. 4); quanto l'indicazione, di valenza euristica, tratta dall'art. 328 c.p.c., comma 1 – in base al quale se durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c. sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c., il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata –, norma da cui si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato (così, Cass. S.U. n. 15783/05). Ne deriva in conclusione (e al contrario di quanto ritenuto dalla giurisprudenza meno recente di questa
Corte Suprema: v. Cass. S.U. n. 1229/84 e Cass. n. 3431/98) che è inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore – nominato nel grado precedente – per conto del de cuius (cfr. Cass. n. 5387/09)» (Cass. n. 14106 del 2012, in motivazione).
Al lume dei principi giurisprudenziali passati in rassegna, deve concludersi che, quanto alla posizione di l'impugnazione Parte_1 proposta sia inammissibile.
1.2. Nessun rilievo a fini interruttivi può viceversa riconoscersi al decesso dell'appellante che, secondo il certificato di Parte_6
Contr morte prodotto da è intervenuto il 10 dicembre 2022, ossia dopo la notifica dell'atto d'appello, risalente al precedente 8 dicembre, senza che il suo difensore abbia dichiarato o notificato l'evento.
pag. 8/22 Si rammenta, infatti, che, «[a]i fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti» (Cass. n. 3345 del 2024, in massima).
2. Sempre in via preliminare, va esaminato il terzo mezzo di gravame, con cui gli appellanti hanno inteso negare la legittimazione di , CP_2 che non avrebbe dimostrato l'intervenuta cessione.
Il motivo è infondato, in quanto, intervenendo nel giudizio di primo grado, ha espressamente allegato nella comparsa di CP_2 costituzione di essersi resa cessionaria del credito originariamente vantato Contr da
Tale allegazione non risulta esser mai stata contestata nel corso del giudizio di primo grado dagli allora attori: segnatamente, né nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 3 novembre 2022, depositate il giorno precedente e in epoca successiva all'intervento, spiegato in data 2 maggio
2022; né a verbale, in occasione dell'udienza stessa, di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., a cui il difensore non ha presenziato.
La titolarità del credito deve dunque ritenersi sussistente in virtù della non contestazione, intervenuta, appunto, solo con l'atto d'impugnazione, e, Contr comunque, della dichiarazione di in ogni caso decisiva (Cass. n. 10200 del 2021, in motivazione), di conferma dell'avvenuta cessione (si vedano le note conclusive depositate nel corso del giudizio di primo grado in data 14 marzo 2022), ribadita con la dichiarazione prodotta in appello.
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata da entrambe le appellate, è assorbita dall'assunzione della causa in decisione.
pag. 9/22 Infatti, «[l]'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità» (Cass. n. 10409 del 2020, in massima). Con la conseguenza che, nella fattispecie, non può senz'altro essere assunta.
4. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da , è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di cogliere CP_2 con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»
(Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
Nella specie, come meglio emergerà trattando dei (residui) motivi d'impugnazione i crismi dell'ammissibilità risultano sussistenti.
Contr
5. Con il primo mezzo gli appellanti sostengono che non avrebbe effettivamente provveduto alla traditio, in quanto non vi sarebbe stata dazione di euro per l'importo previsto bensì sarebbe stato creato un titolo di disponibilità convertibile, senza che sia stata svolta l'istruttoria sollecitata,
pag. 10/22 tesa a dimostrare l'effettiva apprensione della moneta poi messa a disposizione, in correlazione alla quale la banca abbia subito, con l'erogazione del mutuo, una diminuzione patrimoniale. Difetterebbe dunque la stipulazione del mutuo e non sarebbero dovuti interessi.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come ribadito ancora di recente dalle sezioni unite della Corte di cassazione in funzione nomofilattica (Cass., sez. un., n. 5841 del 2025, in motivazione), «ai sensi dell'art. 1813 cod. civ. “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Secondo l'opinione prevalente in dottrina e pacifica in giurisprudenza il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della “disponibilità giuridica” della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare
l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Non è dunque necessaria la consegna materiale, ma
è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituire il tantundem». La nozione di disponibilità giuridica «ha riguardo all'effetto giuridico rappresentato dal mutamento delle disponibilità economiche e finanziarie del mutuatario e del complessivo assetto delle stesse e non può dubitarsi che tale effetto si realizzi già in conseguenza e al momento dell'accredito. […] È certo poi che l'accredito sul conto di per sé in altro non consiste, né potrebbe consistere, se non in una operazione contabile, ma nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione pag. 11/22 fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in definitiva costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante. Non può dunque costituire argomento spendibile il rilievo che l'operazione si risolva in una annotazione contabile […]. […] È già stato, anzi, in tal senso del tutto condivisibilmente evidenziato che la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, nonché la normativa antiriciclaggio e le altre misure tese a limitare
l'uso di contante nelle transazioni commerciali, hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (Cass. 03/12/2021, n.
38331). […] Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita. [… T]ale accredito determina di per sé un effetto non solo contabile ma anche, indissolubilmente, economico
e giuridico venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell'intestatario del conto, da quella appostazione derivando sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario. È in ciò che si realizza e si esaurisce quella disponibilità giuridica che è necessaria ma anche sufficiente perché possa dirsi perfezionato il contratto di mutuo».
Una volta che tale disponibilità sia assicurata, è irrilevante stabilire come ciò sia accaduto, ossia come essa sia stata assicurata e, in particolare, se la banca abbia o meno rispettato la disciplina pubblicistica che ne regola l'operato, ininfluente sotto il profilo civilistico ai fini di una valida stipulazione del contratto di mutuo.
D'altra parte, ormai quasi vent'anni orsono, le medesime sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., sez. un., n. 26617 del 2007, in motivazione) si sono occupate della cosiddetta moneta scritturale e sulla sua compatibilità con il dettato dell'art. 1277 c.c., a cui pure gli appellanti si sono richiamati, affermando che «si distingue fra moneta scritturale incentrata sulle pag. 12/22 scritturazioni bancarie, che riposa in definitiva sulla garanzia che offrono le banche, ed altri sistemi di pagamento, […] precisandosi che l'effetto satisfattorio si realizza con la creazione della disponibilità monetaria a favore del creditore. L'idea di fondo è la smaterializzazione del denaro con trasformazione del diritto reale sui pezzi monetari in diritto di credito ad una determinata somma di denaro. Nella prospettiva della smaterializzazione il principio nominalistico (in base al quale il debitore si libera dal proprio debito con una quantità di moneta corrispondente a quella “nominalmente” dovuta a prescindere dalle variazioni del suo potere di acquisto) riguarda la disciplina dei mezzi di pagamento e, cioè, la determinazione della quantità della somma da offrire in pagamento e non la qualità dei mezzi di pagamento. La linea di tendenza è verso l'eliminazione degli spostamenti di moneta contante, oltre che per esigenze di semplificazione della tecnica dei pagamenti (evitando l'impiego di notevoli quantità di numerario), perché la custodia, la circolazione e lo scambio attraverso moneta contante sono valutati inefficienti ed insicuri specialmente per importi rilevanti.
L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria è inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all'estinzione del debito, nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza. Ove avvenga con mezzi diversi, l'adempimento si può considerare efficace e liberatorio solo quando realizza i medesimi effetti del pagamento per contanti e, cioè, quando pone il creditore nelle condizioni di disporre liberamente della somma di denaro, senza che rilevi se la disponibilità sia riconducibile ad un rapporto di credito verso una banca presso la quale la somma sia stata accreditata. Si è osservato che nell'ordinamento manca una regola di parificazione della moneta avente corso legale a quella scritturale;
tale regola si può, però, desumere da un'abbondante legislazione speciale che si inserisce nella generale tendenza alla decodificazione caratteristica dell'epoca attuale. […]
pag. 13/22 Nell'interpretazione della normativa codicistica sul sistema di pagamento dei debiti pecuniari non si può prescindere dai numerosi interventi legislativi infittitisi negli ultimi tempi che hanno introdotto sistemi alternativi, rendendoli frequentemente obbligatori. In questo ambito assumono particolare rilievo il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in L. 5 luglio 1991, n. 197, che pone il divieto di effettuare pagamenti mediante trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per somme superiori ad Euro 12.500, ed il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronici, salvo che per importi inferiori ad Euro 100,00. A seguito di questi interventi l'area di applicazione della normativa codicistica si è a tal punto ristretta che il sistema di pagamento da essa previsto è diventato addirittura marginale. Né vale l'osservazione che siccome il D.L. n. 143 del 1991 conserva valenza all'art. 1277 c.c. il creditore ha il diritto di pretendere il pagamento in moneta avente corso legale, sia pure attraverso l'intermediario abilitato che subentra nella posizione del debitore (Cass. 10.6.2005, n. 12324), in quanto la convertibilità in denaro è tipica di qualsiasi sistema alternativo di pagamento, con la precisazione che il rischio di convertibilità e, cioè,
l'eventualità che la banca non sia in grado di garantire la conversione in moneta legale dipende in definitiva dal grado di affidabilità della banca. […
L']interpretazione dell'art. 1277 c.c. privilegiata dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte è che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato ed il creditore può rifiutare qualsiasi altro mezzo di pagamento, compreso l'assegno circolare che pure è assistito da una particolare affidabilità e sicurezza in relazione alle modalità di emissione. In dottrina si è osservato che l'art. 1277 c.c. non riguarda le modalità di pagamento, ma il sistema valutario nazionale e la necessità,
pag. 14/22 quindi, che i mezzi monetari impiegati si riferiscano ad esso, evidenziando che secondo la concezione moderna il denaro è unità ideale di valore cui l'ordinamento attribuisce la funzione di unità di misura dei valori monetari o secondo una concezione più raffinata “ideal unit”, astratta unità ideale monetaria creata dallo Stato. […] Considerato che nell'ambiente socio- economico l'assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento;
che la circolazione del denaro tende a realizzarsi con strumenti sempre più sofisticati affrancati dalla consegna materiale di numerario per ragioni di sicurezza e velocizzazione dei rapporti;
che collateralmente alla disciplina codicistica è cresciuta una legislazione che ha introdotto sistemi alternativi di pagamento, rendendoli spesso obbligatori, si impone un'interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell'art.
1277 c.c. che superi il dato letterale e, cogliendone l'autentico senso, lo adegui alla mutata realtà. […] Si ritiene, pertanto, che l'espressione “moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento” significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio. Ed in altri termini la moneta avente corso legale non è l'oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro.
[…] Con questa interpretazione dell'art. 1277 c.c. risultano ammissibili altri sistemi di pagamento, purché garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta».
Nella fattispecie all'odierno esame la circostanza dell'acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata con accredito su conto corrente
è comprovata dalla quietanza rilasciata dai mutuatari nel contesto del contratto di mutuo fondiario per atto notarile (art. 1, punto 6), con l'efficacia probatoria propria della confessione stragiudiziale (Cass. n. 5945 del 2023, in massima) e non risulta nemmeno allegato che la moneta scritturale abbia concretamente comportato una mancata conversione in moneta contante.
pag. 15/22 Deve dunque concludersi che il contratto di mutuo sia stato efficacemente e validamente stipulato, con la conseguenza che il primo motivo di gravame va respinto, senza necessità dello svolgimento dell'istruttoria sollecitata, irrilevante ai fini del decidere.
6. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano l'illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine previsto per l'adempimento degli obblighi restitutori nascenti dal mutuo contratto.
Il motivo è fondato.
Contr Con la missiva del 29 gennaio 2020 ha, tra l'altro, comunicato alle controparti la decadenza dal beneficio del termine del 28 febbraio 2022, previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo per la restituzione, in un'unica soluzione, di quanto dovuto in esecuzione dello stesso.
Tuttavia, nella specie non risulta dimostrata alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 1186 c.c. (insolvenza, riduzione o mancata prestazione delle garanzie) o dall'art. 9 del contratto (assoggettamento a protesto, ingiunzione, procedure esecutive o concorsuali;
sequestro, pignoramento o ipoteca giudiziale sui beni dati in garanzia;
inadempimento a uno degli obblighi contrattuali tale da incidere sulla capacità di fare fronte alle proprie obbligazioni).
Contr Il Tribunale – pur parlando di «recesso», che nella dichiarazione di si riferiva all'apertura di credito in conto corrente, riguardando il mutuo solo la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine – l'ha ritenuta Contr legittima alla stregua della nota del 2 dicembre 2019 (doc. 8 fasc. , con cui gli odierni appellanti hanno contestato il loro debito, peraltro non quello nascente dal contratto in considerazione, bensì quello quali garanti della società alla cui parziale estinzione, secondo il giudice di Controparte_5 prime cure, la contrazione era funzionale.
pag. 16/22 Ebbene, da tale nota non si evince affatto alcuna delle situazioni che, secondo le previsioni codicistiche o contrattuali, legittimassero la decadenza dal beneficio del termine.
Non l'insolvenza, atteso che, secondo la Corte regolatrice, «[l]o stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione» (Cass. n.
24330 del 2011, in massima).
Ritiene il Collegio che la contestazione rivolta al debito di Controparte_5
e degli odierni appellanti nella veste di garanti non costituisca di per sé segno rivelatore di uno sbilanciamento economico integrante gli estremi dell'insolvenza così come tracciati dalla Corte di cassazione.
Tantomeno potrebbe venire in rilievo quell'orientamento giurisprudenziale per cui «[l]'inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento» (Cass. n. 97 del 1997, in massima;
analogamente, Cass. n. 9637 del 2001, sempre in massima).
Anche a voler trarre dalla citata nota l'inequivoca manifestazione dell'intenzione degli appellanti di non adempiere, oltre alle obbligazioni ivi espressamente menzionate, anche a quelle restitutorie nascenti dal mutuo in esame, contratto funzionalmente alla parziale estinzione delle prime, tale prospettico inadempimento, onde poter rilevare, avrebbe dovuto, a termini di pag. 17/22 contratto (art. 9, punto 2, lettera c), «incidere anche temporaneamente sulla capacità della Parte Mutuataria di fare fronte alle proprie obbligazioni», ciò che non emerge affatto.
Alla stregua delle ragioni che precedono, deve dunque accogliersi il secondo motivo di gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata e affermazione dell'illegittimità della declaratoria di decadenza dal termine previsto per l'adempimento, peraltro ormai abbondantemente trascorso (impregiudicata ogni questione circa l'avvenuto successivo rispetto di detto termine).
7. La sentenza gravata ha respinto tutte le domande avanzate dagli attori, odierni appellanti, anche ulteriori rispetto a quelle a cui si sono riferiti i motivi di gravame.
Ciò impedisce di prenderle in considerazione, laddove reiterate nelle conclusioni riportate in epigrafe, occorrendo che la loro reiezione fosse oggetto di specifico motivo d'impugnazione, non bastando la mera riproposizione.
8. Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c., essa dev'essere revocata – salvo che nei confronti di stante l'inammissibilità Parte_1 dell'impugnazione – in quanto «[l]a responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca» (Cass. n. 7409 del 2016, in massima).
Nella specie, a seguito dell'accoglimento del secondo motivo di gravame, il requisito della soccombenza totale è venuto meno e, con esso, il presupposto della condanna per responsabilità aggravata.
pag. 18/22 Il discorso non muta ove anche si volesse ravvisare nella condotta stigmatizzata dal Tribunale un abuso del processo, atteso che «[l]a condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3
c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito» (Cass. n.
15232 del 2024, in massima).
In considerazione della mancanza d'integrale soccombenza degli appellanti, dev'essere respinta la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Contr avanzata da anche con riferimento al presente grado di giudizio.
9. Alla parziale riforma della sentenza consegue la necessità di rivedere il regime delle spese di lite, rammentandosi che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Poiché la soccombenza va ravvisata in misura assolutamente prevalente in capo ai medesimi appellanti – considerato anche il marginale rilievo della mancata decadenza dal beneficio del termine, ormai trascorso – le spese di lite debbono essere poste in capo agli odierni appellanti quanto al giudizio di primo grado e liquidate secondo quanto statuito dal Tribunale.
Quanto al giudizio d'appello, esse, tanto nel rapporto processuale con Contr quanto relativamente a quello con , debbono essere poste CP_2
a carico solidale di Parte_2 Parte_6 Pt_3
pag. 19/22 e e si liquidano in dispositivo, in Parte_3 Parte_5 Parte_4 applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
260.001,00 – euro 520.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
Quanto alla posizione processuale riconducibile a deve Parte_1 rammentarsi che «[i]n materia di disciplina delle spese processuali, l'attività del difensore senza procura, che non può riverberare alcun effetto sulla parte, resta attività processuale di cui egli solo assume la responsabilità anche in ordine alle spese del giudizio;
conseguentemente, verificata dal giudice la non corrispondenza a vero che l'avvocato sia munito di procura, a soccombere sulla questione pregiudiziale, che è l'unica in base alla quale sarà definito il procedimento con relativa declaratoria di inammissibilità, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio. Ove, invece, la procura alla lite sia conferita al difensore della parte, in nome della quale egli dichiari di agire, e risulti invalida o non più efficace, come nel caso di mandato rilasciato da soggetto non più in vita alla data di proposizione del ricorso introduttivo o del gravame da parte del difensore, è il soggetto che ha conferito la procura nulla che assume la qualità di parte ed è tale soggetto o, in caso di decesso, l'erede, che dovrà rispondere delle spese, salvo compensazione o applicazione, nelle controversie previdenziali, dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.» (Cass. n. 24281 del 2006, in massima).
Orbene, il rilievo che il decesso del sia avvenuto già pochi mesi Pt_1 dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, senza che il difensore abbia mai fatto rilevare l'evento, per poi, sulla base di procura rilasciata anche per l'appello e a grande distanza dalla morte (circa due anni e mezzo), abbia proposto il gravame induce il Collegio a ravvisare gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quella tipizzate dall'art. 92 c.p.c. e rilevanti in virtù della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per pag. 20/22 compensare integralmente le spese processuali afferenti al rapporto processuale in questione.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1328 del 2022 del Tribunale di Pisa, che per l'effetto, nei suoi confronti, conferma;
2. rigettati il primo e il terzo motivo dell'appello proposto da Parte_2
e
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_5 avverso la medesima sentenza, in accoglimento del Parte_4 secondo motivo e in parziale riforma della stessa, dichiara illegittima la decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine del 28 febbraio
2022;
3. revoca la condanna al pagamento di euro 2.000,00, ex art. 96 c.p.c.,
a carico di Parte_2 Parte_6 [...]
e e a beneficio di Parte_3 Parte_5 Parte_4 [...]
Controparte_1
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da
[...] con riferimento al presente grado di Controparte_1 giudizio;
5. condanna Parte_2 Parte_6 [...]
e in solido tra Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_1 loro, a rifondere a e a Controparte_1
tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_3
rappresentata da le spese di
[...] Controparte_4 lite relative al primo grado di giudizio, liquidate a ciascuna secondo quanto statuito dalla sentenza gravata;
pag. 21/22 6. condanna Parte_2 Parte_6 [...]
e in solido tra loro, a Parte_3 Parte_5 Parte_4 rifondere a e a Controparte_1 Controparte_2
tramite la mandataria
[...] Controparte_3 rappresentata da le spese di lite Controparte_4 relative al presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna delle appellate, in euro 14.239,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
7. compensa integralmente tra le parti le spese processuali afferenti alla posizione di e relative al giudizio d'appello; Parte_1
8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli eredi di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
10 marzo 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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