TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/07/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 7 luglio
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4856/2022
TRA
, c.f. n.q di genitore di , c.f. Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorentino De Leo, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Enrico Mittoni e dall'Avv. Antonello
Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 15 settembre 2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che:
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto avanti al Tribunale di Messina, Sez. Lavoro ed iscritto al n. 2395/2020 R.G., egli ricorrente aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore della propria figlia;
- il Giudice del Lavoro adito, valutata la c.t.u. depositata e reputata la congruità della stessa, in assenza di contestazione della controparte, aveva omologato con decreto del 30 marzo 2022 il requisito sanitario oggetto del procedimento, dichiarando che la minore si trovava, Persona_1
a far data dalla domanda amministrativa (16 maggio 2019) e fino alla data della visita medica collegiale (2 dicembre 2019), in possesso delle condizioni sanitarie che legittimavano il riconoscimento dell'indennità accompagnamento;
- copia del decreto di omologa era stata ritualmente notificata in data 7 aprile 2022 presso la sede provinciale di Messina e in data 13 aprile 2022, anche presso la sede legale di Roma;
- in data 17 maggio 2022, facendo seguito alla richiesta dell'Istituto pervenuta il 28 aprile 2022 era CP_ stata, inoltre, trasmessa a mezzo pec alla sede di Messina copia del modello AP70;
- nonostante fossero ampiamente decorsi i termini di legge e fosse stata inviata la documentazione richiesta ai fini della liquidazione, l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza CP_1 economica invocata.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto e dichiarato il diritto della minore Persona_1 all'indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa del 16 maggio 2019 e fino al 2 dicembre 2019 data della visita medica collegiale e che, conseguentemente, l' venisse CP_1 condannato alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità di accompagnamento in favore della minore, nella misura di legge, a decorrere dal 1° giugno 2019 e fino al 2 dicembre 2019, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rappresentava che la prestazione da erogare alla era CP_1 Per_1 stata sottoposta ad una verifica suppletiva in quanto risultavano delle anomalie, tuttavia con lettera del 16 gennaio 2023 l'indennità di accompagnamento era stata liquidata dall'Istituto e messa in pagamento e, pertanto, nel di marzo 2023 il ricorrente avrebbe ricevuto gli importi.
Chiedeva, pertanto, che venisse disposto un breve rinvio al mese di aprile 2023 per verificare il regolare pagamento della prestazione dovuta con interessi e rivalutazione e, all'esito, dichiarare la cessazione integrale della materia del contendere per pagamento della prestazione oggetto di controversia.
3.- L'udienza del 7 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il diritto al riconoscimento all'indennità di accompagnamento in favore della figlia dal 1° giugno 2019 e fino al 2 dicembre Persona_1
2019, e che, conseguentemente, l' venga condannato alla liquidazione ed al pagamento della CP_1 prestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo.
Va rilevato che, dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa del 30 marzo 2022 - con cui è stato riconosciuto che la minore si trova nelle condizioni sanitarie utili Persona_1 alla concessione dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione dell'istanza (16 maggio 2019) al 2 dicembre 2019 - è stato notificato all' , sede di Messina in data 7 aprile 2022 CP_1 ed all' sede di Roma in data 13 aprile 2022; risulta, poi, dalla documentazione prodotta CP_1 dall' che la prestazione è stata liquidata con comunicazione dell' , sede di Patti, datata 16 CP_1 CP_1 gennaio 2023.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla prestazione richiesta.
5.- Va rilevato che parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo la condanna dell' alla CP_1 liquidazione e al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla scadenza di ogni singolo rateo e fino al soddisfo.
Trattandosi di prestazione assistenziale, competono sui singoli ratei dell'indennità di accompagnamento la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n°196 del 19/4/1993 ). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell' art.16, L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n°394 del 7/10/1992 ).
Non avendo l' provato di avere corrisposto a parte ricorrente gli accessori previsti dalla scadenza CP_1 del singolo rateo, l' va condannato al pagamento di interessi e rivalutazione nei limiti dell'art. CP_1
16 della L. n. 412/1991 dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
6.- Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono, dunque, poste a carico dell' e vengono CP_1 liquidate in dispositivo, ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente di interessi legali e rivalutazione CP_1 monetaria nei limiti dell'art. 16 della legge n. 412/1991 sui ratei della prestazione liquidata a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo della prestazione e sino al soddisfo;
b) dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € 1310,00, CP_1 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Messina, 8 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 7 luglio
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4856/2022
TRA
, c.f. n.q di genitore di , c.f. Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorentino De Leo, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Enrico Mittoni e dall'Avv. Antonello
Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 15 settembre 2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che:
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto avanti al Tribunale di Messina, Sez. Lavoro ed iscritto al n. 2395/2020 R.G., egli ricorrente aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore della propria figlia;
- il Giudice del Lavoro adito, valutata la c.t.u. depositata e reputata la congruità della stessa, in assenza di contestazione della controparte, aveva omologato con decreto del 30 marzo 2022 il requisito sanitario oggetto del procedimento, dichiarando che la minore si trovava, Persona_1
a far data dalla domanda amministrativa (16 maggio 2019) e fino alla data della visita medica collegiale (2 dicembre 2019), in possesso delle condizioni sanitarie che legittimavano il riconoscimento dell'indennità accompagnamento;
- copia del decreto di omologa era stata ritualmente notificata in data 7 aprile 2022 presso la sede provinciale di Messina e in data 13 aprile 2022, anche presso la sede legale di Roma;
- in data 17 maggio 2022, facendo seguito alla richiesta dell'Istituto pervenuta il 28 aprile 2022 era CP_ stata, inoltre, trasmessa a mezzo pec alla sede di Messina copia del modello AP70;
- nonostante fossero ampiamente decorsi i termini di legge e fosse stata inviata la documentazione richiesta ai fini della liquidazione, l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza CP_1 economica invocata.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto e dichiarato il diritto della minore Persona_1 all'indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa del 16 maggio 2019 e fino al 2 dicembre 2019 data della visita medica collegiale e che, conseguentemente, l' venisse CP_1 condannato alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità di accompagnamento in favore della minore, nella misura di legge, a decorrere dal 1° giugno 2019 e fino al 2 dicembre 2019, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rappresentava che la prestazione da erogare alla era CP_1 Per_1 stata sottoposta ad una verifica suppletiva in quanto risultavano delle anomalie, tuttavia con lettera del 16 gennaio 2023 l'indennità di accompagnamento era stata liquidata dall'Istituto e messa in pagamento e, pertanto, nel di marzo 2023 il ricorrente avrebbe ricevuto gli importi.
Chiedeva, pertanto, che venisse disposto un breve rinvio al mese di aprile 2023 per verificare il regolare pagamento della prestazione dovuta con interessi e rivalutazione e, all'esito, dichiarare la cessazione integrale della materia del contendere per pagamento della prestazione oggetto di controversia.
3.- L'udienza del 7 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il diritto al riconoscimento all'indennità di accompagnamento in favore della figlia dal 1° giugno 2019 e fino al 2 dicembre Persona_1
2019, e che, conseguentemente, l' venga condannato alla liquidazione ed al pagamento della CP_1 prestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo.
Va rilevato che, dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa del 30 marzo 2022 - con cui è stato riconosciuto che la minore si trova nelle condizioni sanitarie utili Persona_1 alla concessione dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione dell'istanza (16 maggio 2019) al 2 dicembre 2019 - è stato notificato all' , sede di Messina in data 7 aprile 2022 CP_1 ed all' sede di Roma in data 13 aprile 2022; risulta, poi, dalla documentazione prodotta CP_1 dall' che la prestazione è stata liquidata con comunicazione dell' , sede di Patti, datata 16 CP_1 CP_1 gennaio 2023.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla prestazione richiesta.
5.- Va rilevato che parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo la condanna dell' alla CP_1 liquidazione e al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla scadenza di ogni singolo rateo e fino al soddisfo.
Trattandosi di prestazione assistenziale, competono sui singoli ratei dell'indennità di accompagnamento la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n°196 del 19/4/1993 ). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell' art.16, L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n°394 del 7/10/1992 ).
Non avendo l' provato di avere corrisposto a parte ricorrente gli accessori previsti dalla scadenza CP_1 del singolo rateo, l' va condannato al pagamento di interessi e rivalutazione nei limiti dell'art. CP_1
16 della L. n. 412/1991 dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
6.- Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono, dunque, poste a carico dell' e vengono CP_1 liquidate in dispositivo, ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente di interessi legali e rivalutazione CP_1 monetaria nei limiti dell'art. 16 della legge n. 412/1991 sui ratei della prestazione liquidata a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo della prestazione e sino al soddisfo;
b) dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € 1310,00, CP_1 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Messina, 8 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga