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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 879/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4135/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 - ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 25 80100 Napoli NA
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 07120249016189374000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento di addizionali IRPEF e tasse Ricorrente_1automobilistiche a carico di , per come richieste dal Comune di Napoli . Il contribuente contestava il pagamento, deducendo la illegittimità della sanzione, tra l'altro, per intervenuta decadenza e prescrizione, per la irritualità della notifica degli atti prodromici . Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, deducendo la infondatezza del ricorso e concludendo, pertanto, per il suo rigetto .
All'esito della istruttoria i primi giudici rigettavano il ricorso, soffermandosi, in particolare, sulla ritualità delle notifiche degli atti prodromici e deducendo, tra l'altro, che non risultavano fondate tutte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da parte ricorrente, attesa la ritualità della notifica degli atti prodromici . Avverso la decisione Ricorrente_1 ha interposto gravame, riproponendo sostanzialmente le stesse motivazioni addotte in primo grado . Si è costituito anche in appello il Comune di Napoli, concludendo per il rigetto del gravame . A parere della Corte l'appello non può che essere rigettato vada chiaramente rigettato . Ricorrente_1Invero, l'atto di appello proposto da è sostanzialmente privo di motivazione, essendosi limitato l'appellante a richiedere la riforma della impugnata sentenza senza addurre particolari argomentazioni, se non di mera facciata, se non del tutto apodittiche . Ciò, peraltro, contrasta anche con il principio di specificità dei motivi di appello, non indicando la parte, con la necessaria determinatezza, quali parti e quale motivazione non condivide ed in virtù di quali argomentazioni . L'appello va pertanto in toto rigettato . Spese del grado come da soccombenza e liquidazione di cui al dispositivo che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 500, oltre accessori di legge . Napoli, L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4135/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 - ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 25 80100 Napoli NA
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 07120249016189374000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento di addizionali IRPEF e tasse Ricorrente_1automobilistiche a carico di , per come richieste dal Comune di Napoli . Il contribuente contestava il pagamento, deducendo la illegittimità della sanzione, tra l'altro, per intervenuta decadenza e prescrizione, per la irritualità della notifica degli atti prodromici . Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, deducendo la infondatezza del ricorso e concludendo, pertanto, per il suo rigetto .
All'esito della istruttoria i primi giudici rigettavano il ricorso, soffermandosi, in particolare, sulla ritualità delle notifiche degli atti prodromici e deducendo, tra l'altro, che non risultavano fondate tutte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da parte ricorrente, attesa la ritualità della notifica degli atti prodromici . Avverso la decisione Ricorrente_1 ha interposto gravame, riproponendo sostanzialmente le stesse motivazioni addotte in primo grado . Si è costituito anche in appello il Comune di Napoli, concludendo per il rigetto del gravame . A parere della Corte l'appello non può che essere rigettato vada chiaramente rigettato . Ricorrente_1Invero, l'atto di appello proposto da è sostanzialmente privo di motivazione, essendosi limitato l'appellante a richiedere la riforma della impugnata sentenza senza addurre particolari argomentazioni, se non di mera facciata, se non del tutto apodittiche . Ciò, peraltro, contrasta anche con il principio di specificità dei motivi di appello, non indicando la parte, con la necessaria determinatezza, quali parti e quale motivazione non condivide ed in virtù di quali argomentazioni . L'appello va pertanto in toto rigettato . Spese del grado come da soccombenza e liquidazione di cui al dispositivo che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 500, oltre accessori di legge . Napoli, L'ESTENSORE IL PRESIDENTE