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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere 1
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 86/2022
promossa da:
, c.f./p.i.v.a , con sede in Terni, Parte_1 P.IVA_1
v.le Bramante, n. 37, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia
Bececco, giusta delibera D.G., elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c.
Email_1
appellante
contro , c.f. , c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 [...]
, c.f.. , , c.f. , , c.f. CP_3 P.IVA_4 Controparte_4 P.IVA_5 CP_5
e c.f. , rappresentati e difesi P.IVA_6 CP_6 C.F._1 dall'avvocato Giorgio Moricciani ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore sito in Terni, via F. Fratini n. 6
appellati
Oggetto: azione di accertamento di responsabilità sanitaria e di risarcimento del danno da morte
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in funzione del verbale di udienza del 20.06.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
L' (d'ora innanzi breviter anche “ Parte_1 [...]
) ha impugnato la sentenza n. 60/2022, emessa dal Tribunale di Terni in data Pt_2 2 12.1.2022 (resa nel proc. R.G.C. n.986/2017), ritualmente depositata con la quale, accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, era stata condannata a risarcire il danno complessivamente patito da , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, e , rispettivamente padre, madre e sorelle Controparte_4 CP_5 CP_6 di , deceduto in data 17.1.2013. Persona_1
Premessa la ricostruzione degli eventi incentrata sulla mancata soddisfazione del nesso di causalità tra asserita imperizia o negligenza dei sanitari che avevano curato e il decesso di quest'ultimo, dovuto, in tesi, ad un evento assolutamente Persona_2 imprevedibile (la rottura dell'aneurisma), ha rimarcato che non potesse essere invocato il mancato rispetto delle linee guida ESH/ESC 2013, in quanto pubblicate successivamente (nel mese di aprile) ai fatti di causa, avvenuti nel mese di gennaio.
Il primo motivo di appello è stato rivolto alla parte della decisione in cui è stato affermato che aveva posto a fondamento della richiesta di rinnovazione della c.t.u. solo la non imparzialità dell'ausiliario, mentre era fondata anche, e soprattutto, su aspetti di natura tecnica che non erano stati soddisfatti. Ha dedotto: di aver contestato l'assenza di terzietà ed imparzialità del secondo collegio tecnico di consulenti nominati in forza di una sorta di rapporto “gerarchico” (e quindi di presunta soggezione o sudditanza) tra la c.t.u., professore associato presso lo stesso dipartimento ove il c.t.p. degli attori, nominato in sostituzione del primo, prestava la propria attività professionale, ma di aver contestato anche gli aspetti di natura tecnica ritenuto errati evidenziando la completezza coerenza e fondatezza della prima c.t.u.; che nel secondo elaborato peritale non era stato fatto cenno a considerazioni di natura chirurgica, né erano state fornite spiegazioni in merito al quadro clinico esaminato.
Col secondo motivo di appello ha criticato la decisione di nominare un secondo collegio di consulenti, male interpretando quanto riportato nella cartella clinica del paziente in quanto mai avrebbe accusato “dolore toracico”, come affermato in sentenza, quanto piuttosto “dolore della loggia lombare destra”, essendo, quindi, errato omettere di considerare l'interruzione del nesso causale e non considerare che il paziente dichiarava una condotta ed uno stile di vita incompatibile con la gravità della patologia da cui era affetto, della quale risultava essere ignaro, così omettendo di fornire ai sanitari sufficienti 3 informazioni sul proprio stato di salute in sede di anamnesi.
Col terzo motivo di appello ha censurato il mancato esame dei dati autoptici che, se considerati, avrebbero permesso di evincere un'infezione endocarditica con la conseguenza che gli eventi occorsi, nel loro complesso, sarebbero stati un'evenienza eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, senza fornire il quadro preciso delle patologie da cui il paziente era affetto. Questo avrebbe inciso sulla possibilità di diagnosticare la problematica da cui il paziente era affetto, giacché una corretta genesi infettiva avrebbe richiesto tempi e metodi diversi da quelli approntabili dai sanitari in poche ore di tempo a disposizione mentre, tali valutazioni, erano state totalmente omesse.
Col quarto motivo di appello ha lamentato le valutazioni sul primo elaborato peritale, considerato apodittico perché non sostenuto da riferimenti bibliografici e quindi non idoneo a far ravvisare l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari, rilevando l'erronea probabilità statistica di sopravvivenza del 15% del paziente in un contesto invece dominato dalla regola causale del c.d. “più probabile che non”. Sul punto ha precisato che la prognosi reale dell'endocardite infettiva andava determinata, secondo linee guida internazionali, in forza di quattro fattori scientifici principali, per cui alla presenza di almeno tre di tali fattori si raggiungeva, come indicato nelle linee guida citate, un rischio immediato di almeno l'80% di esito infausto, elemento ignorato.
Part L' ha, quindi, difeso il primo elaborato peritale, ritenendo, altresì, errata la valutazione operata nella parte della sentenza in cui erano state ritenute non efficaci le osservazioni dei c.t.p. alla letteratura medica citata in c.t.u., quando, invece, contestavano l'errata prognosi del caso concreto cui la letteratura era collegata.
Col quinto motivo ha lamentato che non fosse stato considerato l'esito della prima c.t.u. senza motivare la preferenza sulla condivisione delle conclusioni della seconda.
Col sesto motivo ha censurato la quantificazione del danno da perdita parentale, ritenuta abnorme e sproporzionata, e del danno catastrofale, ritenuto insussistente e non provato, ma riconosciuto in sentenza per € 10.000,00, liquidazione errata perché era stato ritenuto che il soggetto - che dì lì a poco sarebbe deceduto - avesse avuto (seppur minima) coscienza e percezione della sofferenza per l'imminente evento morte.
4 Con l'ultimo motivo ha, quindi, lamentato la liquidazione del danno iure proprio applicando minime riduzioni rispetto al sistema elaborato dal Tribunale di Roma, non ponderando l'assoluta carenza di prova circa la frequentazione e addirittura la convivenza, anche in giovane età, tra le quattro sorelle ed il paziente deceduto, chiedendo di conseguenza la riforma “in minus” dell'importo liquidato.
Ha concluso per l'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo ai sanitari e, in via istruttoria, per la richiesta di porre a fondamento della decisione la prima c.t.u. e, in via subordinata (ed istruttoria), per la rinnovazione della seconda.
Gli appellati si sono costituti con comparsa contrastando le ragioni dell'appellante e deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per non aver fornito l'appellante una chiara argomentazione a fondamento dei motivi di impugnazione ed avendo omesso di indicare le circostanze da cui deriverebbe la presunta violazione della legge e della sua rilevanza ai fini della decisione impugnata. Inoltre, hanno sostenuto che non fossero state spiegate analiticamente le motivazioni per cui alcune parti della sentenza erano errate in fatto ed in diritto senza indicare, altresì, le ragioni per le quali sarebbe stato errato fondare la decisione sulle risultanze della seconda c.t.u. Hanno poi difeso la correttezza del quadro clinico riferito dal paziente ai sanitari al momento della presa in cura presso il presidio ospedaliero di sottolineando come: il riferito quadro clinico potesse far avanzare l'ipotesi (se non CP_7 la conferma) dell'esistenza di apprezzabili problemi cardiovascolari adducendo che i medici, fino al decesso del paziente, avevano continuato a perseverare nel grave errore diagnostico (“sospetta colica renale”) in cui erano incorsi, omettendo di eseguire ogni necessario e diverso accertamento strumentale (Tac, o rx del torace), nonostante le condizioni critiche in cui versava;
l'evento infausto si sarebbe potuto ragionevolmente scongiurare se i medici si fossero attenuti alle linee guida esistenti in materia.
Quanto al quadro istruttorio, hanno rimarcato di aver eccepito la nullità della c.t.u. depositata il 23.10.2018, con istanza di trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica per tutte le affermazioni, ritenute non veritiere e contraddittorie, contenute 5 nell'elaborato peritale ed avevano criticato la c.t.u. in quanto gli esiti erano slegati dalla rispondenza al quesito rivolto, dichiarando i primi consulenti nominati che non esistessero linee guida o letteratura scientifica che potesse offrire elementi utili al giudizio. Hanno sottolineato che: fondamentale documentazione di indagine era stata acquisita soltanto successivamente al deposito della prima c.t.u., tanto che era stato concesso termine per note defensionali al fine di chiarire il deposito ultra-tardivo e le modalità del deposito irrituale della documentazione di cui aveva avuto Parte_2 comunque disponibilità prima del deposito dell'elaborato peritale in data 23.10.2018; sostituiti i rispettivi consulenti di parte e ordinata la rinnovazione della c.t.u. non potesse configurarsi alcuna ipotesi di astensione o ricusazione del c.t.u. per il semplice paventato rapporto di “gerarchia” con il consulente di parte.
Hanno dedotto che: già nell'anamnesi del referto di Pronto Soccorso n. 171 del
16.1.2013, potessero evincersi le condizioni cliniche del paziente, ed il dato che lo stesso era portatore di coartazione aortica e di “…ipertensione arteriosa. Problemi valvolari che il paziente non sa precisare. Insufficienza aortica”, sottolineando la diagnosi errata “colica renale”, ritenuta dai sanitari amerini prima e narnesi poi, con disapplicazione delle linee guida previste per la diagnosi della stessa;
l'inammissibilità del richiamo alle linee guida per violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto documenti mai indicati nel giudizio di primo grado, richiamando la bontà delle conclusioni di cui alla seconda consulenza d'ufficio depositata;
vi era stata acquiescenza, ex art. 329 c.p.c., alla quantificazione del danno, sotto forma di danno patrimoniale (iure proprio), l'acquiescenza, ex art. 329 c.p.c.
Hanno, quindi, concluso per la preliminare dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, comunque, per la reiezione totale del gravame.
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni nelle note depositate per l'udienza del 20.6.2024, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei rituali termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata. Posto che la violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto e soltanto quando sia possibile individuare motivazioni o profili
6 autonomamente identificabili non viziati da genericità, è legittimo esaminarli nel merito
(Cass. Ord. 28.2.2024, n. 5293), l'appellante ha indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste, ovvero il rigetto delle domande risarcitorie per l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari, sia delle circostanze che hanno comportato la violazione della legge, formulando le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice nella pronuncia di accoglimento, ovvero avere fondato il proprio convincimento sulla seconda errata c.t.u. disattendendo le sue critiche sia in ordine all'assenza di terzietà del tecnico d'ufficio per il rapporto professionale intercorrente presso il dipartimento di scienza anatomiche con il c.t. della parte attrice sia di natura tecnica, anziché sulla prima c.t.u., avere errato nell'interpretare quanto scritto nella cartella clinica nel motivare le ragioni del rinnovo della c.t.u., caratterizzata da completezza e coerenza, nell'ignorare i dati autoptici, nel liquidare il danno in misura eccessiva, e ha, infine, motivato la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte. Va premesso che la controversia origina dal decesso di in data Persona_1
17.1.2013 presso l'ospedale Santa Maria di Terni ove era stato ricoverato a seguito di trasferimento dal presidio ospedaliero di prima, e di oi. In particolare, il CP_7 Pt_3
16.1.2013, alle ore 20:00 circa, veniva accompagnato presso il nosocomio di per CP_7 dolori addominali, venendo di lì a poco trasferito con destinazione ospedale di Pt_3 meglio attrezzato per far fronte a possibili complicanze, ma aggravatesi le sue condizioni di salute nel pomeriggio del 17.1.2013 veniva trasferito presso l'ospedale di Terni, ove decedeva nella stessa giornata alle ore 17:40 per refertato “shock emorragico in paziente con fistola aorto-esofagea secondaria e perforazione di aneurisma meta-stenotico post-coartazione”. I parenti prossimi del paziente hanno inteso chiedere il risarcimento a vario titolo (danno patrimoniale iure proprio, e danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis) per il pregiudizio complessivamente patito, accertata la responsabilità dei sanitari degli ospedali di e di ontrattuale ed extracontrattuale per il decesso. CP_7 Pt_3
Secondo la tesi di in forza degli esami strumentali effettuati su Parte_2 CP_1 al momento del primo ricovero presso il nosocomio di la gestione del paziente si CP_7
7 era rivelata corretta, presentando lo stesso quantomeno un quadro clinico ambiguo, tale per cui non era possibile effettuare una precisa diagnosi fino al momento in cui, presso l'ospedale di Terni, il paziente presentava oramai abbondante ematemesi.
Nella documentazione prodotta (doc. n. 3 dell'atto di citazione) si legge che: il paziente, al momento del primo ricovero, rappresentava ai sanitari del nosocomio di il seguente quadro clinico: “riferita ipertensione arteriosa. Problemi valvolari che il CP_7 paziente non sa precisare. Insufficienza aortica. Coartazione aortica”, accompagnata da una misurazione di pressione arteriosa che risultava alta e fuori norma;
era stato già visitato in passato (settembre 2012) presso l'ospedale di Cagliari ove erano emersi problemi di natura cardiologica (c.d. patologia della “danza delle carotidi”) e nonostante tali risultanze anomale a primo esame obiettivo, insieme alle pregresse patologie riferite, non avevano somministrato alcun farmaco antipertensivo al fine di scongiurare il rischio di eventi cardiovascolari più gravosi per la salute del degente.
Va aggiunto che la prima sospetta diagnosi di “colica renale” veniva sconfessata con esame autoptico effettuato presso l'ospedale di n data 16.1.2013, alle ore 22:30, ove Pt_3 rimaneva per un tempo di circa 20 ore senza che fosse sottoposto a terapie di sorta e senza essere sottoposto ad altri e diversi accertamenti di natura strumentale.
Le principali censure di appello consistono in una critica composita alle risultanze della rinnovata c.t.u. e alle valutazioni che il primo Giudice ha operato tanto sul primo elaborato peritale, quanto sulla consulenza rinnovata, sicché i motivi da 1 a 5, involgendo questioni strettamente connesse, attenenti allo stesso profilo di critica, pur se con diverse articolazioni, possono trattarsi in forma unitaria.
Ora, se due c.t.u. giungono a conclusioni opposte sulla responsabilità medica di un'azienda ospedaliera e di alcuni sanitari e il giudice preferisce aderire alla seconda deve motivare specificamente le ragioni per le quali l'ha scelta per decidere, non ritenendosi sufficiente l'elemento che la seconda consulenza ha chiarito dubbi e criticità presenti nella prima relazione (cfr. Cass. n. 18308/2024). E tuttavia, è indubbio che il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve 8 giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. n. 19372 del 2021).
Nel caso in esame la rinnovazione della consulenza è stata disposta con provvedimento del 16.5.2019 per legittima suspicione derivata dall'effettiva poca esaustività delle risposte fornite oltre che dalla celata documentazione acquisita dagli ospedali di e Terni e non allegata all'elaborato peritale, sì da indurre il Pt_3 convincimento di affidare il quesito tecnico ad un collegio di diversi consulenti.
Per vero anche la nel giudizio di primo grado ha domandato il rinnovo Parte_2 della seconda consulenza per un'asserita dipendenza di uno dei c.t.u. nominati da uno dei c.t.p. o la declaratoria di nullità della stessa, motivi disattesi prendendo a riferimento quanto disposto degli artt. 51 e 63 c.p.c., norme non espressamente richiamate a censura dei vizi lamentati e, comunque, incentrate su ipotesi tassative che si riflettono sulla consulenza tecnica (e sui consulenti) la cui applicabilità nel caso di specie è insussistente. E l'appellante, rispetto l'adeguatezza delle motivazioni esplicitate, non ha dedotto alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dolendosi genericamente del fatto che il
Giudice avrebbe aderito alla seconda c.t.u. in rinnovazione anziché attenersi agli esiti, pro domo sua, della prima consulenza acquisita, ed assai più aderenti ai rilievi mossi dai c.t.p. da lei nominati.
Posto che il potere di rinnovazione della c.t.u. attiene alla facoltà discrezionale del
Giudice, si osserva che l'appellante non ha rivolto una critica alla sentenza di primo grado, ma piuttosto alle risultanze tecniche della c.t.u. prescelta, ragion per cui i motivi di gravame che su tale aspetto incidono, e le articolazioni che a questi fanno seguito, li rendono inidonei al raggiungimento dello scopo.
E neanche le critiche sulla pretesa assenza di terzietà ed imparzialità del secondo collegio tecnico nominato in forza di una sorta di rapporto “gerarchico” (e quindi di presunta soggezione o sudditanza) tra la c.t.u., professore associato presso lo stesso dipartimento ove il c.t.p. degli attori, nominato in sostituzione del primo consulente, prestava la propria attività professionale, non risultano condivisibili. Invero, anzitutto 9 difettano di qualsiasi prova collegata ad elementi fattuali concreti, da cui trarre anche solo elementi indiziari a fondamento di un ragionamento per presunzioni, e inoltre l
[...] non ha affatto eccepito nella prima difesa utile la nomina del c.t.p. di parte Pt_2 avversa, come elemento di presunto inquinamento della autonomia di pensiero del consulente d'ufficio nominato nel secondo collegio, ma ha inteso dolersene tardivamente, ovvero soltanto nel momento successivo al deposito del secondo elaborato.
Devono disattendersi anche le altre generiche contestazioni di natura “tecnica”, laddove l' si duole di non aver il Giudice prescelto gli esiti consulenziali a lei Parte_2 più favorevoli, come, ad esempio, l'ipotesi che l'infarto intestinale avrebbe condotto ad una morte improvvisa del paziente, non prevedibile, compresenti immani difficoltà diagnostiche.
Giova, infatti, ricordare che a seguito del rinnovo della c.t.u. gli esperti hanno riferito: “[…] è altrettanto chiaro che, anche all'ospedale di molto si poteva fare sia sotto il Pt_3 profilo diagnostico che terapeutico per ovviare a quanto accaduto ben 19 ore dopo presso lo stesso nosocomio ovvero la rottura massiva dell'aneurisma che ha portato al decesso del paziente. Anche
i sanitari di infatti, non hanno dato nessun valore sia alla crisi ipertensiva grave che alla Pt_3 coartazione aortica di cui era portatore né, tantomeno, hanno messo in atto esami strumentali che evidenziassero la patologia valvolare di cui in anamnesi. Anche loro come i sanitari di non CP_7 hanno preso minimamente in considerazione quanto linee guida e la scienza medica determinano quale percorso diagnostico nei casi di ipertensione arteriosa, coartazione aortica e patologia valvolare (cfr. c.t.u.
7.9.2020 pagg. 92 e ss.).
Parte Ora, le linee guida emanate dal 2008 dalla di Milano e quelle di eco-cardiologia del 2011, allegate dagli appellati, sono in gran parte applicabili ratione materiae all'evento occorso, andando a disciplinare la più aderente gestione del paziente con pregressi problemi cardiologici, anche non tenendo conto delle linee guida ESH/ESC 2013, pur allegate dagli appellati ma di indirizzo temporalmente successivo all'evento infausto. Ed
è principio ormai consolidato (cfr. Cass. n. 19033/2021; Cass. n. 25884/2022; Cass. n.
5922/2024; Cass. n. 25805/2024) che l'accertamento del nesso causale nella responsabilità civile debba essere improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza 10 (o del "più probabile che non") per cui si impone di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile tenuto conto, in base ad un giudizio di tipo inferenziale, della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. Tale regola va applicata individuando, proprio in base ad una valutazione inferenziale ispirata al criterio della preponderanza dell'evidenza, quale sarebbe stata "l'ipotesi più probabile" tra quelle alternativamente prospettate, ossia l'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie, che dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (e cioè in base ai giorni di ricovero, ovvero ai giorni trascorsi dalla dimissione del paziente in caso di danneggiamento da causalità omissiva), topografico (correlato cioè all'assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. “probabilità prevalente”) e clinico, in ragione del quale, a seconda della specificità della patologia, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria.
Il nesso di causalità si ritiene allora sussistente in senso positivo, tale per cui la gestione del paziente, proprio secondo il criterio del nesso di preponderanza dell'evidenza, se attuata tempestivamente in base alle risultanze degli esami autoptici e strumentali, ed anche ossequiando la pregressa diagnosi del paziente, che il sanitario deve rispettare in sede di prognosi scientifica e conoscenza del quadro clinico del paziente, appare contornata da una superficialità tale che, se scongiurata, avrebbe permesso di attuare interventi d'urgenza innalzando le possibilità di sopravvivenza e guarigione del paziente stesso, in misura quantomeno apprezzabile e supportata dalla letteratura scientifica di riferimento, stimabile nella chance di sopravvivenza, appunto con intervento tempestivo, del 75% (v. relazione della c.t.u. del 7.09.2020, pag. n. 93).
Ne segue che le conclusioni sono logicamente adeguate ed eziologicamente rapportabili al danno in concreto verificatosi perché fondate sul dato (scientifico ma anche logico e ragionevole) per cui il paziente, con intervento tempestivo, avrebbe avuto 11 pur apprezzabili chances di sopravvivenza.
Non vi è dunque motivo per discostarsi dalle citate risultanze scientifiche parametrate con la gestione del paziente, e con la scansione temporale dei riferiti eventi.
Si aggiunge che in nessun vizio logico o di ragionamento è incorso il Giudice di primo grado valutando l'esito consulenziale, in quanto sono state correttamente citate le patologie da cui era affetto il paziente nel primo ricovero (e compiutamente rifluite nel secondo elaborato peritale) data anche la precisione della anamnesi: “riferita ipertensione arteriosa. Problemi valvolari che il paziente non sa precisare. Insufficienza aortica. Coartazione aortica. Dalle h.14.00 riferisce dolore loggia lombare destra” e considerato che le linee guida richiamate dall'appellante (v. atto di appello, pag. n. 23) risultano solo citate, non documentate, e sono comunque tardive, quali nuove difese ed eccezioni non rispettose dell'art. 345 c.p.c.
Tanto basta per rigettare ogni doglianza in ordine mancata preferenza del primo elaborato consulenziale acquisito con la scelta del secondo, che, peraltro, rimane condivisibile e motivata dalla mancata attenzione ad un dato fondamentale sullo stato di salute riferito dal paziente ai sanitari in sede di anamnesi, e sulla ragionevole esclusione del probabile esito infausto anche in presenza di una corretta diagnosi.
I motivi di appello (o loro articolazioni), come riesumati ai punti 1-5 di cui in trattazione, vanno dunque disattesi.
Venendo ora alla trattazione del sesto motivo di appello, posto che il risarcimento del danno patrimoniale liquidato agli appellati non è contestato e, dunque, è calato sul punto l'effetto formale del giudicato, occorre indagare la quantificazione del danno da perdita parentale (sofferenza patita iure proprio) operata dal giudicante, ritenuta abnorme e sproporzionata, e del danno catastrofale (trasmissibile iure hereditatis), pregiudizio ritenuto dall'appellante insussistente e non provato, ma riconosciuto per la somma di €
10.000,00.
Anche in tal caso le contestazioni risultano apparenti e connotate da genericità.
In ordine, infatti, al risarcimento del danno catastrofale, pur in considerazione del 12 breve lasso di tempo intercorso tra il ricovero del paziente ed il decesso (neppure due giorni), è in esame la percezione da parte di questo del c.d. stato di “agonia cosciente”, quale parametro indefettibile per operare la liquidazione, in via equitativa (e non facendo ricorso alle tabelle per il ristoro del danno non patrimoniale complessivamente considerato), del pregiudizio patito e trasmissibile agli eredi mortis causa.
Dall'esame delle cartelle cliniche acquisite presso i nosocomi di e di CP_7 Pt_3 si evince in effetti come il paziente fosse rimasto vigile durante il trasporto in ambulanza sino all'Ospedale di Narni, e, addirittura, è la stessa difesa dell'Azienda sanitaria che afferma come durante il trasferimento dall'Ospedale di Narni “le condizioni cliniche del medesimo rimanevano stabili con dei parametri vitali adeguati, in stato di coscienza che ha persino permesso un colloquio con le persone presenti”. Di lì a pochissimo sarebbe poi deceduto. E allora, anche sulla scorta delle visite pregresse, ovvero a quelle effettuate presso l'Ospedale di Cagliari l'anno prima dell'evento morte, il paziente non poteva non sapere che in forza di quello specifico quadro patologico, e del precario stato di salute, potesse andare incontro ad aggravamenti di salute seri, finanche repentini, atti ad interessare nell'insieme l'apparato cardiaco ed a sfogarsi in crescendo rischiando l'interessamento di altri organi. E quando la persona che, in ragione delle lesioni patite in conseguenza dell'illecito, non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella
"formido mortis", ove abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (cfr. tra le altre: Cass. n. 23183/2014; Cass. n. 16592/2019; Cass. n. 18056/2019;
Cass. n. 5753/2024).
Dunque, non è errato l'iter motivazionale seguito nel ritenere che il soggetto avesse avuto percezione e coscienza che dì lì a poco sarebbe morto, proprio a causa dell'aggravamento delle proprie condizioni e, del resto, lo stesso trasporto in ambulanza in un presidio ospedaliero più attrezzato per far fronte a complicanze è indice di consapevolezza ex se dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute.
La liquidata posta del danno catastrofale si rivela anche contenuta in riferimento al 13 dato per cui i parenti prossimi del soggetto deceduto, che risultano pregiudicati, sono ben sei. La difesa degli appellati non ha poi chiesto, neppure per via incidentale,
l'aumento del risarcimento in ragione del maggiore pregiudizio patito a vario titolo nonostante il riconoscimento di un importo diminuito rispetto la domanda principale.
E poiché nelle fattispecie del danno non patrimoniale la quantificazione del risarcimento viene affidata all'equità, istituto giuridico diretto a integrare e dunque adeguare la struttura normativa in cui si inserisce da sistemi tabellari adottati da determinati tribunali e, quindi, non normativi (da ultimo, nel settore cfr. Cass. ord.
26.7.2024 n. 20894, Cass. L. ord. 16.5.2024 n. 13701 e Cass. ord. 29.4.2022 n. 13515), non viene certo soppressa, ma soltanto agevolata nel suo esercizio, trattandosi di meri strumenti pratici (in tema, cfr. Cass. ord. 13.12.2022 n. 36297: "In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa “pura”
(che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione"), in sostanza attenuando l'onere accertatorio, e, quindi, motivazionale del giudicante tramite una valutazione predeterminata in base a dati ordinariamente sussistenti, il procedimento in oggetto, rigorosamente espressione del potere equitativo, risulta esente da critiche e/o censure di diritto.
Quanto al riconoscimento del danno iure proprio, la doglianza avanzata con il settimo motivo di appello pare generica, nel senso che l' si duole del calcolo Parte_2 operato in prima istanza che, preso a parametro di riferimento della quantificazione le tabelle del Tribunale di Roma (punto non censurato), avrebbe operato minime riduzioni, non considerando la carenza di prova circa la frequentazione e addirittura la convivenza, anche in giovane età, tra le quattro sorelle ricorrenti ed il de cuius.
La Corte suprema è costante nell'affermare che in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti (da tenere distinto dai pregiudizi risarcibili iure hereditatis) riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato 14 minimo di relativa esistenza (cfr. Cass. ord. 20.6.2019 n. 16592).
Ciò nonostante, nella liquidazione adoperata è stato preso in considerazione anche il parametro (pur sfavorevole ai danneggiati) dell'assenza di convivenza tra il soggetto deceduto ed alcuno dei parenti, residenti in [...], mentre il soggetto deceduto viveva in Italia prima del decesso. E allora, va precisato che utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma non vengono disconosciuti i criteri indicati in subiecta materia secondo cui al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale
(sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità.
Tali criteri di calcolo, che privilegiano un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto, con l'applicazione di ulteriori correttivi che consentono la personalizzazione basata su cinque fattori di influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata la esistenza di una seria relazione affettiva, si rinvengono nelle tabelle del Tribunale romano, e per la materia che occupa vanno ritenute aderenti e complete, giacché nella motivazione della decisione gravata si evince un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, di cui è stato dato adeguatamente conto, in motivazione, argomentando sul peso specifico attribuito ad ognuno di essi.
Non è neanche criticato, col generico motivo di gravame addotto, il criterio finale di quantificazione del danno iure proprio, liquidato in egual misura per ciascuno dei genitori 15 del paziente deceduto e per ognuna delle quattro sorelle, pure se la madre del paziente deceduto era più giovane del padre e tra le quattro sorelle vi fosse una differenza di età apprezzabile essendo nate in un lasso di tempo intercorrente tra il 1977 e il 1985. E dunque, le differenze anagrafiche non potevano porsi a giustificazione di una differenziata liquidazione, facendo invece ritenere equamente suddivisa la sofferenza patita da ciascuno dei due genitori e da ciascuna delle quattro sorelle.
Se ne trae che, sulla scorta dei corretti criteri tabellari applicati in prime cure - età della vittima, età dei parenti, grado di parentela, e prendendo a riferimento i valori medi ed il gradiente di personalizzazione, anche in ragione del pregresso stato di salute del de cuius, scendendo poi dall'importo massimo liquidabile ad un importo ridotto anche in considerazione della mancata convivenza e del rapporto di vicinanza parentale - soltanto quando non siano analiticamente indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.), sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. n. 22272/2018; Cass. n. 18795/2021), che nel caso di specie non sono però riscontrabili, con l'ulteriore conseguenza che la generica richiesta dell'appellante di riportare al “minus” la quantificazione del danno patito iure proprio, peraltro senza fornire un progetto alternativo di calcolo o di motivazione seriamente apprezzabile in ordine ai completi criteri applicati in precedenza, deve essere respinta.
E' appena il caso di aggiungere che, oltre alla giurisprudenza richiamata (cfr. Cass.
21.4.2021 n. 10579, secondo cui: "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti' [caso, questo, in cui è stata cassata una pronuncia che aveva applicato il sistema a forbice delle tabelle milanesi]), la linea del
“sistema a punti” era stata confermata pure da Cass. ord. 29.9.2021 n. 26300 e da Cass. ord. 22.3.2023 n. 8265, per cui nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale i criteri delle tabelle milanesi anteriori al 2022 devono intendersi nel senso che non indicano una forbice tra il minimo e il massimo, bensì tra "un valore monetario base", 16 espressione di una valutazione media uniforme del danno, e una personalizzazione massima, applicabile soltanto per circostanze peculiari specificamente allegate. Questa impostazione viene tuttora seguita senza reali oscillazioni (cfr. Cass. ord. 28.2.2023 n.
5948, per cui: "Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l' indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso [il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall' intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022], purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto"). Frattanto anche il sistema ambrosiano si è adeguato a tale “sistema a punti” riveniente dalle tabelle romane a partire dal giugno 2022, per cui (anche) le tabelle milanesi dal giugno 2022 "costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema 'a punto variabile' (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione 'a forbice') che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo
a una valutazione equitativa 'pura', purché sorretta da adeguata motivazione" (cfr. Cass. ord.
16.12.2022, n. 37009).
In conclusione, la modalità di quantificazione adoperata dal primo Giudice, ovverosia il riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma applicando analiticamente i criteri di punteggio anzidetti al fine di calcolare il risarcimento del danno iure proprio, secondo i parametri citati e motivatamente applicati, non costituisce affatto evenienza eccezionale o slegata dai principi informatori della materia, ed anzi, si tratta di un criterio di quantificazione corretto e preciso.
L'appello va, dunque, rigettato.
17 Le spese di lite del grado vanno liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n.
147/2022, tenendo in considerazione lo scaglione di valore indeterminabile della controversia, secondo i parametri di liquidazione del compenso per complessità media, maggiorato di una quota percentuale per ciascuna parte assistita, in applicazione dell'aumento tabellare previsto per la rappresentanza di più parti (sei) aventi la medesima posizione processuale (ex art. 4, comma 2, d.m. n.55/2014), detratta la fase istruttoria, avuto riguardo al pregio dell'attività e al risultato raggiunto.
L'appellante è tenuta, ex art. 13, co.
1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-bis, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 60/2022 emessa dal Tribunale di Terni in data 12.1.2022;
condanna l' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a rifondere agli appellati , , Controparte_1 CP_2 [...]
, e a titolo di compensi CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 professionali per il presente grado di giudizio, € 20.000,00, oltre il rimborso forfettario,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis,
d.p.r. 115/2002.
Perugia, 12.2.2025
Il Presidente rel.
Dott. Claudio Baglioni
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere 1
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 86/2022
promossa da:
, c.f./p.i.v.a , con sede in Terni, Parte_1 P.IVA_1
v.le Bramante, n. 37, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia
Bececco, giusta delibera D.G., elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c.
Email_1
appellante
contro , c.f. , c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 [...]
, c.f.. , , c.f. , , c.f. CP_3 P.IVA_4 Controparte_4 P.IVA_5 CP_5
e c.f. , rappresentati e difesi P.IVA_6 CP_6 C.F._1 dall'avvocato Giorgio Moricciani ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore sito in Terni, via F. Fratini n. 6
appellati
Oggetto: azione di accertamento di responsabilità sanitaria e di risarcimento del danno da morte
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in funzione del verbale di udienza del 20.06.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
L' (d'ora innanzi breviter anche “ Parte_1 [...]
) ha impugnato la sentenza n. 60/2022, emessa dal Tribunale di Terni in data Pt_2 2 12.1.2022 (resa nel proc. R.G.C. n.986/2017), ritualmente depositata con la quale, accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, era stata condannata a risarcire il danno complessivamente patito da , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, e , rispettivamente padre, madre e sorelle Controparte_4 CP_5 CP_6 di , deceduto in data 17.1.2013. Persona_1
Premessa la ricostruzione degli eventi incentrata sulla mancata soddisfazione del nesso di causalità tra asserita imperizia o negligenza dei sanitari che avevano curato e il decesso di quest'ultimo, dovuto, in tesi, ad un evento assolutamente Persona_2 imprevedibile (la rottura dell'aneurisma), ha rimarcato che non potesse essere invocato il mancato rispetto delle linee guida ESH/ESC 2013, in quanto pubblicate successivamente (nel mese di aprile) ai fatti di causa, avvenuti nel mese di gennaio.
Il primo motivo di appello è stato rivolto alla parte della decisione in cui è stato affermato che aveva posto a fondamento della richiesta di rinnovazione della c.t.u. solo la non imparzialità dell'ausiliario, mentre era fondata anche, e soprattutto, su aspetti di natura tecnica che non erano stati soddisfatti. Ha dedotto: di aver contestato l'assenza di terzietà ed imparzialità del secondo collegio tecnico di consulenti nominati in forza di una sorta di rapporto “gerarchico” (e quindi di presunta soggezione o sudditanza) tra la c.t.u., professore associato presso lo stesso dipartimento ove il c.t.p. degli attori, nominato in sostituzione del primo, prestava la propria attività professionale, ma di aver contestato anche gli aspetti di natura tecnica ritenuto errati evidenziando la completezza coerenza e fondatezza della prima c.t.u.; che nel secondo elaborato peritale non era stato fatto cenno a considerazioni di natura chirurgica, né erano state fornite spiegazioni in merito al quadro clinico esaminato.
Col secondo motivo di appello ha criticato la decisione di nominare un secondo collegio di consulenti, male interpretando quanto riportato nella cartella clinica del paziente in quanto mai avrebbe accusato “dolore toracico”, come affermato in sentenza, quanto piuttosto “dolore della loggia lombare destra”, essendo, quindi, errato omettere di considerare l'interruzione del nesso causale e non considerare che il paziente dichiarava una condotta ed uno stile di vita incompatibile con la gravità della patologia da cui era affetto, della quale risultava essere ignaro, così omettendo di fornire ai sanitari sufficienti 3 informazioni sul proprio stato di salute in sede di anamnesi.
Col terzo motivo di appello ha censurato il mancato esame dei dati autoptici che, se considerati, avrebbero permesso di evincere un'infezione endocarditica con la conseguenza che gli eventi occorsi, nel loro complesso, sarebbero stati un'evenienza eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, senza fornire il quadro preciso delle patologie da cui il paziente era affetto. Questo avrebbe inciso sulla possibilità di diagnosticare la problematica da cui il paziente era affetto, giacché una corretta genesi infettiva avrebbe richiesto tempi e metodi diversi da quelli approntabili dai sanitari in poche ore di tempo a disposizione mentre, tali valutazioni, erano state totalmente omesse.
Col quarto motivo di appello ha lamentato le valutazioni sul primo elaborato peritale, considerato apodittico perché non sostenuto da riferimenti bibliografici e quindi non idoneo a far ravvisare l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari, rilevando l'erronea probabilità statistica di sopravvivenza del 15% del paziente in un contesto invece dominato dalla regola causale del c.d. “più probabile che non”. Sul punto ha precisato che la prognosi reale dell'endocardite infettiva andava determinata, secondo linee guida internazionali, in forza di quattro fattori scientifici principali, per cui alla presenza di almeno tre di tali fattori si raggiungeva, come indicato nelle linee guida citate, un rischio immediato di almeno l'80% di esito infausto, elemento ignorato.
Part L' ha, quindi, difeso il primo elaborato peritale, ritenendo, altresì, errata la valutazione operata nella parte della sentenza in cui erano state ritenute non efficaci le osservazioni dei c.t.p. alla letteratura medica citata in c.t.u., quando, invece, contestavano l'errata prognosi del caso concreto cui la letteratura era collegata.
Col quinto motivo ha lamentato che non fosse stato considerato l'esito della prima c.t.u. senza motivare la preferenza sulla condivisione delle conclusioni della seconda.
Col sesto motivo ha censurato la quantificazione del danno da perdita parentale, ritenuta abnorme e sproporzionata, e del danno catastrofale, ritenuto insussistente e non provato, ma riconosciuto in sentenza per € 10.000,00, liquidazione errata perché era stato ritenuto che il soggetto - che dì lì a poco sarebbe deceduto - avesse avuto (seppur minima) coscienza e percezione della sofferenza per l'imminente evento morte.
4 Con l'ultimo motivo ha, quindi, lamentato la liquidazione del danno iure proprio applicando minime riduzioni rispetto al sistema elaborato dal Tribunale di Roma, non ponderando l'assoluta carenza di prova circa la frequentazione e addirittura la convivenza, anche in giovane età, tra le quattro sorelle ed il paziente deceduto, chiedendo di conseguenza la riforma “in minus” dell'importo liquidato.
Ha concluso per l'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo ai sanitari e, in via istruttoria, per la richiesta di porre a fondamento della decisione la prima c.t.u. e, in via subordinata (ed istruttoria), per la rinnovazione della seconda.
Gli appellati si sono costituti con comparsa contrastando le ragioni dell'appellante e deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per non aver fornito l'appellante una chiara argomentazione a fondamento dei motivi di impugnazione ed avendo omesso di indicare le circostanze da cui deriverebbe la presunta violazione della legge e della sua rilevanza ai fini della decisione impugnata. Inoltre, hanno sostenuto che non fossero state spiegate analiticamente le motivazioni per cui alcune parti della sentenza erano errate in fatto ed in diritto senza indicare, altresì, le ragioni per le quali sarebbe stato errato fondare la decisione sulle risultanze della seconda c.t.u. Hanno poi difeso la correttezza del quadro clinico riferito dal paziente ai sanitari al momento della presa in cura presso il presidio ospedaliero di sottolineando come: il riferito quadro clinico potesse far avanzare l'ipotesi (se non CP_7 la conferma) dell'esistenza di apprezzabili problemi cardiovascolari adducendo che i medici, fino al decesso del paziente, avevano continuato a perseverare nel grave errore diagnostico (“sospetta colica renale”) in cui erano incorsi, omettendo di eseguire ogni necessario e diverso accertamento strumentale (Tac, o rx del torace), nonostante le condizioni critiche in cui versava;
l'evento infausto si sarebbe potuto ragionevolmente scongiurare se i medici si fossero attenuti alle linee guida esistenti in materia.
Quanto al quadro istruttorio, hanno rimarcato di aver eccepito la nullità della c.t.u. depositata il 23.10.2018, con istanza di trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica per tutte le affermazioni, ritenute non veritiere e contraddittorie, contenute 5 nell'elaborato peritale ed avevano criticato la c.t.u. in quanto gli esiti erano slegati dalla rispondenza al quesito rivolto, dichiarando i primi consulenti nominati che non esistessero linee guida o letteratura scientifica che potesse offrire elementi utili al giudizio. Hanno sottolineato che: fondamentale documentazione di indagine era stata acquisita soltanto successivamente al deposito della prima c.t.u., tanto che era stato concesso termine per note defensionali al fine di chiarire il deposito ultra-tardivo e le modalità del deposito irrituale della documentazione di cui aveva avuto Parte_2 comunque disponibilità prima del deposito dell'elaborato peritale in data 23.10.2018; sostituiti i rispettivi consulenti di parte e ordinata la rinnovazione della c.t.u. non potesse configurarsi alcuna ipotesi di astensione o ricusazione del c.t.u. per il semplice paventato rapporto di “gerarchia” con il consulente di parte.
Hanno dedotto che: già nell'anamnesi del referto di Pronto Soccorso n. 171 del
16.1.2013, potessero evincersi le condizioni cliniche del paziente, ed il dato che lo stesso era portatore di coartazione aortica e di “…ipertensione arteriosa. Problemi valvolari che il paziente non sa precisare. Insufficienza aortica”, sottolineando la diagnosi errata “colica renale”, ritenuta dai sanitari amerini prima e narnesi poi, con disapplicazione delle linee guida previste per la diagnosi della stessa;
l'inammissibilità del richiamo alle linee guida per violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto documenti mai indicati nel giudizio di primo grado, richiamando la bontà delle conclusioni di cui alla seconda consulenza d'ufficio depositata;
vi era stata acquiescenza, ex art. 329 c.p.c., alla quantificazione del danno, sotto forma di danno patrimoniale (iure proprio), l'acquiescenza, ex art. 329 c.p.c.
Hanno, quindi, concluso per la preliminare dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, comunque, per la reiezione totale del gravame.
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni nelle note depositate per l'udienza del 20.6.2024, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei rituali termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata. Posto che la violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto e soltanto quando sia possibile individuare motivazioni o profili
6 autonomamente identificabili non viziati da genericità, è legittimo esaminarli nel merito
(Cass. Ord. 28.2.2024, n. 5293), l'appellante ha indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste, ovvero il rigetto delle domande risarcitorie per l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari, sia delle circostanze che hanno comportato la violazione della legge, formulando le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice nella pronuncia di accoglimento, ovvero avere fondato il proprio convincimento sulla seconda errata c.t.u. disattendendo le sue critiche sia in ordine all'assenza di terzietà del tecnico d'ufficio per il rapporto professionale intercorrente presso il dipartimento di scienza anatomiche con il c.t. della parte attrice sia di natura tecnica, anziché sulla prima c.t.u., avere errato nell'interpretare quanto scritto nella cartella clinica nel motivare le ragioni del rinnovo della c.t.u., caratterizzata da completezza e coerenza, nell'ignorare i dati autoptici, nel liquidare il danno in misura eccessiva, e ha, infine, motivato la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte. Va premesso che la controversia origina dal decesso di in data Persona_1
17.1.2013 presso l'ospedale Santa Maria di Terni ove era stato ricoverato a seguito di trasferimento dal presidio ospedaliero di prima, e di oi. In particolare, il CP_7 Pt_3
16.1.2013, alle ore 20:00 circa, veniva accompagnato presso il nosocomio di per CP_7 dolori addominali, venendo di lì a poco trasferito con destinazione ospedale di Pt_3 meglio attrezzato per far fronte a possibili complicanze, ma aggravatesi le sue condizioni di salute nel pomeriggio del 17.1.2013 veniva trasferito presso l'ospedale di Terni, ove decedeva nella stessa giornata alle ore 17:40 per refertato “shock emorragico in paziente con fistola aorto-esofagea secondaria e perforazione di aneurisma meta-stenotico post-coartazione”. I parenti prossimi del paziente hanno inteso chiedere il risarcimento a vario titolo (danno patrimoniale iure proprio, e danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis) per il pregiudizio complessivamente patito, accertata la responsabilità dei sanitari degli ospedali di e di ontrattuale ed extracontrattuale per il decesso. CP_7 Pt_3
Secondo la tesi di in forza degli esami strumentali effettuati su Parte_2 CP_1 al momento del primo ricovero presso il nosocomio di la gestione del paziente si CP_7
7 era rivelata corretta, presentando lo stesso quantomeno un quadro clinico ambiguo, tale per cui non era possibile effettuare una precisa diagnosi fino al momento in cui, presso l'ospedale di Terni, il paziente presentava oramai abbondante ematemesi.
Nella documentazione prodotta (doc. n. 3 dell'atto di citazione) si legge che: il paziente, al momento del primo ricovero, rappresentava ai sanitari del nosocomio di il seguente quadro clinico: “riferita ipertensione arteriosa. Problemi valvolari che il CP_7 paziente non sa precisare. Insufficienza aortica. Coartazione aortica”, accompagnata da una misurazione di pressione arteriosa che risultava alta e fuori norma;
era stato già visitato in passato (settembre 2012) presso l'ospedale di Cagliari ove erano emersi problemi di natura cardiologica (c.d. patologia della “danza delle carotidi”) e nonostante tali risultanze anomale a primo esame obiettivo, insieme alle pregresse patologie riferite, non avevano somministrato alcun farmaco antipertensivo al fine di scongiurare il rischio di eventi cardiovascolari più gravosi per la salute del degente.
Va aggiunto che la prima sospetta diagnosi di “colica renale” veniva sconfessata con esame autoptico effettuato presso l'ospedale di n data 16.1.2013, alle ore 22:30, ove Pt_3 rimaneva per un tempo di circa 20 ore senza che fosse sottoposto a terapie di sorta e senza essere sottoposto ad altri e diversi accertamenti di natura strumentale.
Le principali censure di appello consistono in una critica composita alle risultanze della rinnovata c.t.u. e alle valutazioni che il primo Giudice ha operato tanto sul primo elaborato peritale, quanto sulla consulenza rinnovata, sicché i motivi da 1 a 5, involgendo questioni strettamente connesse, attenenti allo stesso profilo di critica, pur se con diverse articolazioni, possono trattarsi in forma unitaria.
Ora, se due c.t.u. giungono a conclusioni opposte sulla responsabilità medica di un'azienda ospedaliera e di alcuni sanitari e il giudice preferisce aderire alla seconda deve motivare specificamente le ragioni per le quali l'ha scelta per decidere, non ritenendosi sufficiente l'elemento che la seconda consulenza ha chiarito dubbi e criticità presenti nella prima relazione (cfr. Cass. n. 18308/2024). E tuttavia, è indubbio che il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve 8 giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. n. 19372 del 2021).
Nel caso in esame la rinnovazione della consulenza è stata disposta con provvedimento del 16.5.2019 per legittima suspicione derivata dall'effettiva poca esaustività delle risposte fornite oltre che dalla celata documentazione acquisita dagli ospedali di e Terni e non allegata all'elaborato peritale, sì da indurre il Pt_3 convincimento di affidare il quesito tecnico ad un collegio di diversi consulenti.
Per vero anche la nel giudizio di primo grado ha domandato il rinnovo Parte_2 della seconda consulenza per un'asserita dipendenza di uno dei c.t.u. nominati da uno dei c.t.p. o la declaratoria di nullità della stessa, motivi disattesi prendendo a riferimento quanto disposto degli artt. 51 e 63 c.p.c., norme non espressamente richiamate a censura dei vizi lamentati e, comunque, incentrate su ipotesi tassative che si riflettono sulla consulenza tecnica (e sui consulenti) la cui applicabilità nel caso di specie è insussistente. E l'appellante, rispetto l'adeguatezza delle motivazioni esplicitate, non ha dedotto alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dolendosi genericamente del fatto che il
Giudice avrebbe aderito alla seconda c.t.u. in rinnovazione anziché attenersi agli esiti, pro domo sua, della prima consulenza acquisita, ed assai più aderenti ai rilievi mossi dai c.t.p. da lei nominati.
Posto che il potere di rinnovazione della c.t.u. attiene alla facoltà discrezionale del
Giudice, si osserva che l'appellante non ha rivolto una critica alla sentenza di primo grado, ma piuttosto alle risultanze tecniche della c.t.u. prescelta, ragion per cui i motivi di gravame che su tale aspetto incidono, e le articolazioni che a questi fanno seguito, li rendono inidonei al raggiungimento dello scopo.
E neanche le critiche sulla pretesa assenza di terzietà ed imparzialità del secondo collegio tecnico nominato in forza di una sorta di rapporto “gerarchico” (e quindi di presunta soggezione o sudditanza) tra la c.t.u., professore associato presso lo stesso dipartimento ove il c.t.p. degli attori, nominato in sostituzione del primo consulente, prestava la propria attività professionale, non risultano condivisibili. Invero, anzitutto 9 difettano di qualsiasi prova collegata ad elementi fattuali concreti, da cui trarre anche solo elementi indiziari a fondamento di un ragionamento per presunzioni, e inoltre l
[...] non ha affatto eccepito nella prima difesa utile la nomina del c.t.p. di parte Pt_2 avversa, come elemento di presunto inquinamento della autonomia di pensiero del consulente d'ufficio nominato nel secondo collegio, ma ha inteso dolersene tardivamente, ovvero soltanto nel momento successivo al deposito del secondo elaborato.
Devono disattendersi anche le altre generiche contestazioni di natura “tecnica”, laddove l' si duole di non aver il Giudice prescelto gli esiti consulenziali a lei Parte_2 più favorevoli, come, ad esempio, l'ipotesi che l'infarto intestinale avrebbe condotto ad una morte improvvisa del paziente, non prevedibile, compresenti immani difficoltà diagnostiche.
Giova, infatti, ricordare che a seguito del rinnovo della c.t.u. gli esperti hanno riferito: “[…] è altrettanto chiaro che, anche all'ospedale di molto si poteva fare sia sotto il Pt_3 profilo diagnostico che terapeutico per ovviare a quanto accaduto ben 19 ore dopo presso lo stesso nosocomio ovvero la rottura massiva dell'aneurisma che ha portato al decesso del paziente. Anche
i sanitari di infatti, non hanno dato nessun valore sia alla crisi ipertensiva grave che alla Pt_3 coartazione aortica di cui era portatore né, tantomeno, hanno messo in atto esami strumentali che evidenziassero la patologia valvolare di cui in anamnesi. Anche loro come i sanitari di non CP_7 hanno preso minimamente in considerazione quanto linee guida e la scienza medica determinano quale percorso diagnostico nei casi di ipertensione arteriosa, coartazione aortica e patologia valvolare (cfr. c.t.u.
7.9.2020 pagg. 92 e ss.).
Parte Ora, le linee guida emanate dal 2008 dalla di Milano e quelle di eco-cardiologia del 2011, allegate dagli appellati, sono in gran parte applicabili ratione materiae all'evento occorso, andando a disciplinare la più aderente gestione del paziente con pregressi problemi cardiologici, anche non tenendo conto delle linee guida ESH/ESC 2013, pur allegate dagli appellati ma di indirizzo temporalmente successivo all'evento infausto. Ed
è principio ormai consolidato (cfr. Cass. n. 19033/2021; Cass. n. 25884/2022; Cass. n.
5922/2024; Cass. n. 25805/2024) che l'accertamento del nesso causale nella responsabilità civile debba essere improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza 10 (o del "più probabile che non") per cui si impone di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile tenuto conto, in base ad un giudizio di tipo inferenziale, della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. Tale regola va applicata individuando, proprio in base ad una valutazione inferenziale ispirata al criterio della preponderanza dell'evidenza, quale sarebbe stata "l'ipotesi più probabile" tra quelle alternativamente prospettate, ossia l'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie, che dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (e cioè in base ai giorni di ricovero, ovvero ai giorni trascorsi dalla dimissione del paziente in caso di danneggiamento da causalità omissiva), topografico (correlato cioè all'assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. “probabilità prevalente”) e clinico, in ragione del quale, a seconda della specificità della patologia, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria.
Il nesso di causalità si ritiene allora sussistente in senso positivo, tale per cui la gestione del paziente, proprio secondo il criterio del nesso di preponderanza dell'evidenza, se attuata tempestivamente in base alle risultanze degli esami autoptici e strumentali, ed anche ossequiando la pregressa diagnosi del paziente, che il sanitario deve rispettare in sede di prognosi scientifica e conoscenza del quadro clinico del paziente, appare contornata da una superficialità tale che, se scongiurata, avrebbe permesso di attuare interventi d'urgenza innalzando le possibilità di sopravvivenza e guarigione del paziente stesso, in misura quantomeno apprezzabile e supportata dalla letteratura scientifica di riferimento, stimabile nella chance di sopravvivenza, appunto con intervento tempestivo, del 75% (v. relazione della c.t.u. del 7.09.2020, pag. n. 93).
Ne segue che le conclusioni sono logicamente adeguate ed eziologicamente rapportabili al danno in concreto verificatosi perché fondate sul dato (scientifico ma anche logico e ragionevole) per cui il paziente, con intervento tempestivo, avrebbe avuto 11 pur apprezzabili chances di sopravvivenza.
Non vi è dunque motivo per discostarsi dalle citate risultanze scientifiche parametrate con la gestione del paziente, e con la scansione temporale dei riferiti eventi.
Si aggiunge che in nessun vizio logico o di ragionamento è incorso il Giudice di primo grado valutando l'esito consulenziale, in quanto sono state correttamente citate le patologie da cui era affetto il paziente nel primo ricovero (e compiutamente rifluite nel secondo elaborato peritale) data anche la precisione della anamnesi: “riferita ipertensione arteriosa. Problemi valvolari che il paziente non sa precisare. Insufficienza aortica. Coartazione aortica. Dalle h.14.00 riferisce dolore loggia lombare destra” e considerato che le linee guida richiamate dall'appellante (v. atto di appello, pag. n. 23) risultano solo citate, non documentate, e sono comunque tardive, quali nuove difese ed eccezioni non rispettose dell'art. 345 c.p.c.
Tanto basta per rigettare ogni doglianza in ordine mancata preferenza del primo elaborato consulenziale acquisito con la scelta del secondo, che, peraltro, rimane condivisibile e motivata dalla mancata attenzione ad un dato fondamentale sullo stato di salute riferito dal paziente ai sanitari in sede di anamnesi, e sulla ragionevole esclusione del probabile esito infausto anche in presenza di una corretta diagnosi.
I motivi di appello (o loro articolazioni), come riesumati ai punti 1-5 di cui in trattazione, vanno dunque disattesi.
Venendo ora alla trattazione del sesto motivo di appello, posto che il risarcimento del danno patrimoniale liquidato agli appellati non è contestato e, dunque, è calato sul punto l'effetto formale del giudicato, occorre indagare la quantificazione del danno da perdita parentale (sofferenza patita iure proprio) operata dal giudicante, ritenuta abnorme e sproporzionata, e del danno catastrofale (trasmissibile iure hereditatis), pregiudizio ritenuto dall'appellante insussistente e non provato, ma riconosciuto per la somma di €
10.000,00.
Anche in tal caso le contestazioni risultano apparenti e connotate da genericità.
In ordine, infatti, al risarcimento del danno catastrofale, pur in considerazione del 12 breve lasso di tempo intercorso tra il ricovero del paziente ed il decesso (neppure due giorni), è in esame la percezione da parte di questo del c.d. stato di “agonia cosciente”, quale parametro indefettibile per operare la liquidazione, in via equitativa (e non facendo ricorso alle tabelle per il ristoro del danno non patrimoniale complessivamente considerato), del pregiudizio patito e trasmissibile agli eredi mortis causa.
Dall'esame delle cartelle cliniche acquisite presso i nosocomi di e di CP_7 Pt_3 si evince in effetti come il paziente fosse rimasto vigile durante il trasporto in ambulanza sino all'Ospedale di Narni, e, addirittura, è la stessa difesa dell'Azienda sanitaria che afferma come durante il trasferimento dall'Ospedale di Narni “le condizioni cliniche del medesimo rimanevano stabili con dei parametri vitali adeguati, in stato di coscienza che ha persino permesso un colloquio con le persone presenti”. Di lì a pochissimo sarebbe poi deceduto. E allora, anche sulla scorta delle visite pregresse, ovvero a quelle effettuate presso l'Ospedale di Cagliari l'anno prima dell'evento morte, il paziente non poteva non sapere che in forza di quello specifico quadro patologico, e del precario stato di salute, potesse andare incontro ad aggravamenti di salute seri, finanche repentini, atti ad interessare nell'insieme l'apparato cardiaco ed a sfogarsi in crescendo rischiando l'interessamento di altri organi. E quando la persona che, in ragione delle lesioni patite in conseguenza dell'illecito, non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella
"formido mortis", ove abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (cfr. tra le altre: Cass. n. 23183/2014; Cass. n. 16592/2019; Cass. n. 18056/2019;
Cass. n. 5753/2024).
Dunque, non è errato l'iter motivazionale seguito nel ritenere che il soggetto avesse avuto percezione e coscienza che dì lì a poco sarebbe morto, proprio a causa dell'aggravamento delle proprie condizioni e, del resto, lo stesso trasporto in ambulanza in un presidio ospedaliero più attrezzato per far fronte a complicanze è indice di consapevolezza ex se dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute.
La liquidata posta del danno catastrofale si rivela anche contenuta in riferimento al 13 dato per cui i parenti prossimi del soggetto deceduto, che risultano pregiudicati, sono ben sei. La difesa degli appellati non ha poi chiesto, neppure per via incidentale,
l'aumento del risarcimento in ragione del maggiore pregiudizio patito a vario titolo nonostante il riconoscimento di un importo diminuito rispetto la domanda principale.
E poiché nelle fattispecie del danno non patrimoniale la quantificazione del risarcimento viene affidata all'equità, istituto giuridico diretto a integrare e dunque adeguare la struttura normativa in cui si inserisce da sistemi tabellari adottati da determinati tribunali e, quindi, non normativi (da ultimo, nel settore cfr. Cass. ord.
26.7.2024 n. 20894, Cass. L. ord. 16.5.2024 n. 13701 e Cass. ord. 29.4.2022 n. 13515), non viene certo soppressa, ma soltanto agevolata nel suo esercizio, trattandosi di meri strumenti pratici (in tema, cfr. Cass. ord. 13.12.2022 n. 36297: "In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa “pura”
(che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione"), in sostanza attenuando l'onere accertatorio, e, quindi, motivazionale del giudicante tramite una valutazione predeterminata in base a dati ordinariamente sussistenti, il procedimento in oggetto, rigorosamente espressione del potere equitativo, risulta esente da critiche e/o censure di diritto.
Quanto al riconoscimento del danno iure proprio, la doglianza avanzata con il settimo motivo di appello pare generica, nel senso che l' si duole del calcolo Parte_2 operato in prima istanza che, preso a parametro di riferimento della quantificazione le tabelle del Tribunale di Roma (punto non censurato), avrebbe operato minime riduzioni, non considerando la carenza di prova circa la frequentazione e addirittura la convivenza, anche in giovane età, tra le quattro sorelle ricorrenti ed il de cuius.
La Corte suprema è costante nell'affermare che in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti (da tenere distinto dai pregiudizi risarcibili iure hereditatis) riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato 14 minimo di relativa esistenza (cfr. Cass. ord. 20.6.2019 n. 16592).
Ciò nonostante, nella liquidazione adoperata è stato preso in considerazione anche il parametro (pur sfavorevole ai danneggiati) dell'assenza di convivenza tra il soggetto deceduto ed alcuno dei parenti, residenti in [...], mentre il soggetto deceduto viveva in Italia prima del decesso. E allora, va precisato che utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma non vengono disconosciuti i criteri indicati in subiecta materia secondo cui al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale
(sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità.
Tali criteri di calcolo, che privilegiano un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto, con l'applicazione di ulteriori correttivi che consentono la personalizzazione basata su cinque fattori di influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata la esistenza di una seria relazione affettiva, si rinvengono nelle tabelle del Tribunale romano, e per la materia che occupa vanno ritenute aderenti e complete, giacché nella motivazione della decisione gravata si evince un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, di cui è stato dato adeguatamente conto, in motivazione, argomentando sul peso specifico attribuito ad ognuno di essi.
Non è neanche criticato, col generico motivo di gravame addotto, il criterio finale di quantificazione del danno iure proprio, liquidato in egual misura per ciascuno dei genitori 15 del paziente deceduto e per ognuna delle quattro sorelle, pure se la madre del paziente deceduto era più giovane del padre e tra le quattro sorelle vi fosse una differenza di età apprezzabile essendo nate in un lasso di tempo intercorrente tra il 1977 e il 1985. E dunque, le differenze anagrafiche non potevano porsi a giustificazione di una differenziata liquidazione, facendo invece ritenere equamente suddivisa la sofferenza patita da ciascuno dei due genitori e da ciascuna delle quattro sorelle.
Se ne trae che, sulla scorta dei corretti criteri tabellari applicati in prime cure - età della vittima, età dei parenti, grado di parentela, e prendendo a riferimento i valori medi ed il gradiente di personalizzazione, anche in ragione del pregresso stato di salute del de cuius, scendendo poi dall'importo massimo liquidabile ad un importo ridotto anche in considerazione della mancata convivenza e del rapporto di vicinanza parentale - soltanto quando non siano analiticamente indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.), sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. n. 22272/2018; Cass. n. 18795/2021), che nel caso di specie non sono però riscontrabili, con l'ulteriore conseguenza che la generica richiesta dell'appellante di riportare al “minus” la quantificazione del danno patito iure proprio, peraltro senza fornire un progetto alternativo di calcolo o di motivazione seriamente apprezzabile in ordine ai completi criteri applicati in precedenza, deve essere respinta.
E' appena il caso di aggiungere che, oltre alla giurisprudenza richiamata (cfr. Cass.
21.4.2021 n. 10579, secondo cui: "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti' [caso, questo, in cui è stata cassata una pronuncia che aveva applicato il sistema a forbice delle tabelle milanesi]), la linea del
“sistema a punti” era stata confermata pure da Cass. ord. 29.9.2021 n. 26300 e da Cass. ord. 22.3.2023 n. 8265, per cui nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale i criteri delle tabelle milanesi anteriori al 2022 devono intendersi nel senso che non indicano una forbice tra il minimo e il massimo, bensì tra "un valore monetario base", 16 espressione di una valutazione media uniforme del danno, e una personalizzazione massima, applicabile soltanto per circostanze peculiari specificamente allegate. Questa impostazione viene tuttora seguita senza reali oscillazioni (cfr. Cass. ord. 28.2.2023 n.
5948, per cui: "Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l' indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso [il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall' intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022], purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto"). Frattanto anche il sistema ambrosiano si è adeguato a tale “sistema a punti” riveniente dalle tabelle romane a partire dal giugno 2022, per cui (anche) le tabelle milanesi dal giugno 2022 "costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema 'a punto variabile' (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione 'a forbice') che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo
a una valutazione equitativa 'pura', purché sorretta da adeguata motivazione" (cfr. Cass. ord.
16.12.2022, n. 37009).
In conclusione, la modalità di quantificazione adoperata dal primo Giudice, ovverosia il riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma applicando analiticamente i criteri di punteggio anzidetti al fine di calcolare il risarcimento del danno iure proprio, secondo i parametri citati e motivatamente applicati, non costituisce affatto evenienza eccezionale o slegata dai principi informatori della materia, ed anzi, si tratta di un criterio di quantificazione corretto e preciso.
L'appello va, dunque, rigettato.
17 Le spese di lite del grado vanno liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n.
147/2022, tenendo in considerazione lo scaglione di valore indeterminabile della controversia, secondo i parametri di liquidazione del compenso per complessità media, maggiorato di una quota percentuale per ciascuna parte assistita, in applicazione dell'aumento tabellare previsto per la rappresentanza di più parti (sei) aventi la medesima posizione processuale (ex art. 4, comma 2, d.m. n.55/2014), detratta la fase istruttoria, avuto riguardo al pregio dell'attività e al risultato raggiunto.
L'appellante è tenuta, ex art. 13, co.
1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-bis, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 60/2022 emessa dal Tribunale di Terni in data 12.1.2022;
condanna l' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a rifondere agli appellati , , Controparte_1 CP_2 [...]
, e a titolo di compensi CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 professionali per il presente grado di giudizio, € 20.000,00, oltre il rimborso forfettario,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis,
d.p.r. 115/2002.
Perugia, 12.2.2025
Il Presidente rel.
Dott. Claudio Baglioni
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