TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1267/2023 promossa da:
(c.f. ), nata alla Spezia (SP), il 13.07.1983, rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Anna Vitali
- RICORRENTE -
nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Valeria Di Cosmo
- RESISTENTE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Si chiede che il Giudice adito voglia: Disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne , con collocazione prevalente presso la madre;
Disporre che gli incontri del Persona_1
padre con il figlio minorenne si svolgano come segue. A fine settimane alternati, dal sabato Per_1 mattina, quando il padre lo potrà andare a prendere al termine dell'orario scolastico, alla domenica sera entro le 18,00, quando la madre lo potrà andare a prelevare dall'abitazione paterna per riportarlo a casa. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche un terzo fine settimana al mese, raggiungendo il minore. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile;
sette giorni durante le vacanze natalizie;
tre giorni durante il periodo di vacanza pasquale;
Fino alla data del
28.02.2025, quando diverrà maggiorenne, disporre l'affidamento condiviso della stessa, con CP_2
collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite con il padre rimesse alla volontà della stessa (come da provvedimento attualmente in vigore); Autorizzare la ricorrente a far proseguire il percorso di analisi e supporto psicologico già intrapreso dal figlio , di recente Per_1 interrotto a causa della improvvisa opposizione del;
Disporre in capo al sig. l'obbligo CP_1 CP_1 di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio), Parte_1
oltre ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio minorenne nonché della figlia (maggiorenne dal 28.02.2025) non ancora economicamente autosufficiente;
Spese straordinarie al 50% fra i genitori;
Spese di lite secondo soccombenza”
Per parte resistente: “1) disciplinare, ancora secondo giustizia il mantenimento dei minori riducendo
l'assegno al sig. ; 2) revocare pagamento diretto del datore di lavoro;
3) autorizzare il CP_1 CP_1
a versare alla figlia la sua quota di mantenimento regolato secondo giustizia;
4) autorizzare CP_2
il quattordicenne a trascorrere più giorni con il padre;
5) Condannare la ricorrente al Per_1
risarcimento dei danni per violazione doveri familiari e/o grave inadempienza ex art. 473 bis n. 39
c.p.c.; 6) Condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto da con ricorso per la “modifica delle condizioni di Parte_1 mantenimento e affidamento della figlia minorenne” depositato in data 27.6.2023.
E' stato chiesto al Tribunale di revocare quanto disposto pochi mesi prima (con decreto del 20.4.2023, reso all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 1939 /2022 V.G., a parziale modifica di quanto sul punto regolamentato dal Tribunale di Parma in data 4.5.2022) in merito alla collocazione della figlia (28.2.2007), laddove era stato previsto che la ragazza avrebbe dovuto trasferirsi a Parma CP_2 presso il padre per poter frequentare l'anno scolastico 2023/2024 presso il Liceo Artistico Paolo
Toschi.
a fondamento della domanda ha dedotto: che la figlia, messa a conoscenza dell'ultimo Pt_2
provvedimento giudiziale, avrebbe manifestato sofferenza e disagio, dichiarando di voler rimanere con la mamma ed il fratello a Sarzana, essendo dispiaciuta di aver reso dichiarazioni fuorvianti in
Tribunale; di aver quindi deciso, unitamente a , di incaricare la psicologa che già aveva avuto CP_1
in cura la loro figlia per meglio comprendere i reali bisogni della stessa;
che dopo alcune sedute con la minore la dott.ssa avrebbe comunicato ai genitori di aver riscontrato determinazione e forti Per_2
motivazioni nella decisione della ragazza
Il procedimento è stato trattato in via d'urgenza dal giudice delegato, che all'udienza del giorno
13.7.2023 ha proceduto all'ascolto assistito di . CP_2
In quella sede la minore ha confermato la propria volontà: “Per la mia decisione attuale ho pensato tanto;
ora sono sicura;
ora sto bene qua … credo che sia importante per me pensare di più a me stessa, anche perché certe cose non le posso cambiare e in questo caso se penso alle conseguenze della scelta vado contro o all'uno o all'altro. Qui ho la mia migliore amica … Io sono sicura al 100% della mia scelta”.
E' stata quindi disposta, a provvisoria modifica delle precedenti condizioni, la collocazione della ragazza presso la madre;
con autorizzazione all'iscrizione della stessa presso il Liceo artistico della
Spezia, già frequentato l'anno prima.
In quella fase si è, altresì, dovuto prendere atto, sulla scorta di quanto riferito dalla minore, del comportamento inadeguato tenuto dal padre nei suoi confronti in quel periodo (“ne ho parlato poi al telefono e lui si è arrabbiato molto;
si è arrabbiato anche in seguito quando sono stata a Parma da lui …. Lui in questo periodo mi ha urlato contro e mi ha insultato, mi ha detto che sono una persona orribile e che sperava che il fidanzato mi avrebbe lasciato”), con le conseguenti difficoltà di rapporto
(“Per ora preferirei non vedere mio padre per un po', per calmare le cose … comunque per quest'estate papà ha detto che preferisce non vedermi, che vedremo semmai dopo la scuola”).
Alla luce delle nuove circostanze, ha modificato le proprie domande, chiedendo Parte_1
l'affidamento esclusivo a sé di e dell'altro figlio (13.4.2010). CP_2 Per_1
Il convenuto si è opposto.
Con l'ordinanza assunta ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., anche in considerazione della persistente interruzione dei rapporti di con il padre a seguito dei fatti occorsi l'estate precedente, è stata CP_2 disposta nuova CTU sul nucleo familiare (una prima CTU si era infatti già svolta nell'ambito del primo procedimento davanti al Tribunale di Parma).
L'elaborato finale, a firma della dott.ssa è stato depositato il giorno 11.6.2024. Per_3
La CTU ha così concluso: “Premesso che entrambi i genitori mostrano un intenso legame affettivo nei confronti dei figli: rispetto al criterio del cosiddetto "genitore psicologico", attualmente nel IG.
, la tendenza autoreferenziale risulta depotenziare la capacità di fornire ascolto, calore ed CP_1
empatia, per quanto concerne;
analogamente, detta caratteristica, risulta riverberare in senso CP_2 riduttivo sulla sua capacità di “mentalizzazione”, con la tendenza ad una certa rigidità che sfocia nel richiedere all'altro l'adattamento al proprio modello rappresentazionale sé-altro. Non emergono ad oggi criticità a livello del “criterio dell'accesso” all'altro genitore da parte del IG. . CP_1
Complessivamente, le sue competenze genitoriali, con le caratteristiche evidenziate, ad oggi possono essere ritenute valide. Per quanto concerne la IG.ra , ma anche da parte del suo contesto Parte_1 familiare, la maggiore criticità si riscontra a livello del criterio dell'”accesso all'altro genitore” … criterio di primaria importanza alla luce del principio della bigenitorialità e del diritto dei minori a fruire di entrambe le figure genitoriali. D'altro canto, la menzionata difficoltà della NO a separare l'esperienza di coppia da quella genitoriale pare incidere anche sulla sua “capacità riflessiva”, in particolare nella lettura degli stati interni soggettivi di e dei suoi vissuti CP_2
esperienziali con la figura paterna. Nel complesso, anche per quanto concerne la IG.ra , Parte_1
le competenze genitoriali appaiono sufficientemente adeguate. In termini di affidamento, si suggerisce un affidamento condiviso dei minori;
rispetto alla frequentazione, non sussistono motivazioni, ad oggi, per modificare i tempi di , mentre per non è attualmente Per_1 CP_2
proponibile un suggerimento al riguardo, anche in considerazione dell'età della ragazza.
Certamente, è auspicabile che il contatto ristabilito tra padre e figlia evolva positivamente nel ripristino di un rapporto equilibrato fra loro … la soluzione dell'”impasse relazionale” creatasi tra padre e figlia richiede, necessariamente, il contributo di entrambe le figure genitoriali, con un atteggiamento, in sintesi, maggiormente oblativo da parte del IG. in termini emotivo-affettivi CP_1 verso e, per quanto concerne la IG.ra , la maturazione dell'esigenza, nell'interesse CP_2 Parte_1
della figlia, di incentivarla nella relazione con la figura paterna, riuscendo a scindere tra vissuti personali di coppia e l'esperienza filiale di . Unitamente a questo, sarebbe importante che la CP_2 NO svolga una funzione di contenimento e sdrammatizzazione rispetto all'episodio di rottura tra il IG. ed , che seppure virulento, rappresenta solo un tassello del continuum CP_1 CP_2
esperienziale del rapporto padre-figlia”.
La causa viene ora in decisione dopo che le parti hanno potuto discutere gli esiti della perizia e da ultimo depositare gli scritti conclusionali di rito.
nelle more ha compiuto 18 anni, sicchè nei suoi confronti non vi è più luogo a provvedere in CP_2
punto affidamento, collocazione e frequentazione.
Per quanto occorrer possa, sono qui da confermare i provvedimenti assunti in merito in via provvisoria.
Quanto a la ricorrente non ha più insistito sulla domanda di affidamento esclusivo. Per_1
E' del resto risultata confermata, come anticipato riportando le valutazioni conclusive della CTU a firma della dott.ssa l'idoneità genitoriale di entrambe le parti (pur con le criticità sopra Per_3
evidenziate e la perdurante conflittualità di coppia, dovuta anche alla mancanza di una comunicazione funzionale).
Ferma la collocazione del minore presso la madre, si discute ancora dei tempi di frequentazione con l'altro genitore.
Attualmente è previsto che possa vedere e tenere con sé il figlio: in Parma, a fine settimana CP_1 alternati, dal venerdì al termine dell'orario scolastico fino alla successiva sera della domenica, con spostamenti a carico della madre;
un terzo fine settimana al mese o, in alternativa, il giorno di sabato o di domenica, raggiungendo il minore presso la residenza materna e quindi tenendolo con sé secondo le proprie possibilità; durante il periodo estivo, per un periodo di vacanza di quattro settimane anche non consecutive;
durante le altre festività, nei termini dettagliati nel provvedimento del Tribunale di
Parma già citato.
ha (genericamente) chiesto un ampliamento di tale calendario. CP_1
La domanda non merita accoglimento.
, sentito dalla CTU, ha dichiarato, tra le altre cose, di essere soddisfatto dell'attuale regime. Per_1
E' vero che, secondo quando da ultimo dedotto in atti, il nuovo ciclo scolastico intrapreso dal ragazzo prevederebbe l'obbligo di frequenza anche il sabato mattina;
ciò che riduce, rispetto al recente passato, i suoi tempi di permanenza in Parma.
Tuttavia, a parere del Collegio, tale situazione, anche laddove dovesse perdurare, non giustifica la previsione di un terzo week end che debba necessariamente trascorrere nella città emiliana. Per_1
Pare, infatti, maggiormente conforme all'interesse del minore (anche al fine di evitare eccessivi spostamenti dello stesso) che sia piuttosto a recarsi dal figlio per stare insieme a lui in ulteriori CP_1
giornate, come già consentito;
sempre impregiudicati eventuali diversi accordi tra i genitori, che possano tenere conto delle specifiche esigenze e richieste del ragazzo nei vari periodi.
Va, poi, evidenziato come sia pure già previsto che in caso di chiusura della scuola i fine settimana con il padre debbano comunque iniziare alle ore 12.00 del venerdì (potendo anche terminare alle ore
13.30 del lunedì) e che in caso di “ponti scolastici” il minore possa stare presso il padre dal termine delle lezioni del giorno prima sino alla sera dell'ultimo giorno festivo;
condizioni queste, idonee a garantire tempi di frequentazione complessivamente congrui.
Si ritiene, poi, di confermare quanto disposto sin dall'origine circa gli spostamenti necessari per consentire la frequentazione di con il padre a Parma, posti a carico integrale della madre;
tanto Per_1
in assenza di elementi sopravvenuti che giustifichino una qualche modifica.
La domanda di parte ricorrente sul punto deve, pertanto, essere rigettata.
Può peraltro rilevarsi al riguardo che il minore fra pochi giorni compirà 15 anni e che quindi i genitori ben potranno concordare, per esempio, di farlo viaggiare da solo in treno (in orari consoni e con gli opportuni accorgimenti organizzativi), magari accompagnato dalla sorella maggiore;
con i conseguenti possibili risparmi di spesa.
Deve, ora, darsi conto dell'istanza ex art. 473 bis. 39 c.p.c. formulata dal convenuto con le note scritte di precisazione dele conclusioni;
istanza con la quale sono stati lamentati una serie di comportamenti ostruzionistici rispetto al corretto svolgimento delle modalità di affidamento asseritamente posti in essere da Parte_1
ha in particolare dedotto che controparte: pretenderebbe il rimborso pro quota di spese CP_1
straordinarie non concordate;
non lo renderebbe partecipe dello stato di salute dei figli, da ultimo per esempio nulla avendogli riferito circa due accessi di al pronto soccorso;
sarebbe solito Per_1 escluderlo dalla vita della prole, assumendo decisioni unilaterali senza coinvolgerlo, come quella riguardante la partecipazione di a un programma Erasmus in Polonia. CP_2
E' stato quindi chiesto di ammonire il genitore inadempiente per tali reiterate condotte, con individuazione ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva.
Il Collegio ritiene che tale istanza, al di là di ogni possibile considerazione circa la sua irritualità
(come pur eccepito dalla ricorrente), sia da rigettare nel merito, il convenuto non avendo fornito adeguata prova delle circostanze riferite (e comunque contestate dall'altra parte in sede di scritti conclusionali); non potendosi ritenere idonea allo scopo la sola documentazione allegata.
E', infine, sorta questione sull'opportunità di far proseguire a il percorso di supporto Per_1
psicologico già intrapreso presso la dott.ssa Per_4
La ricorrente ha infatti da ultimo dedotto l'improvvisa opposizione al riguardo manifestata da . CP_1
Il convenuto nella propria comparsa conclusionale ha motivato la sua decisione, rappresentando: di avere consapevolezza, dopo essersi confrontato con la professionista suddetta, dello stress provocato al figlio dal conflitto genitoriale in essere;
di aver pertanto chiesto di poter effettuare un incontro con alla presenza della dottoressa, al fine di poter concordare modalità di comportamento utili Parte_1 per il benessere di;
che avrebbe condiviso l'opportunità di tale incontro;
di aver invece Per_1 Per_4 ricevuto il diniego dell'odierna ricorrente, motivato dall'asserito timore di suoi atteggiamenti violenti.
In sede di replica nulla ha più dedotto sul punto. Parte_1
Il Collegio ritiene di autorizzare la ripresa del percorso in oggetto, atteso che sia la ricorrente sia il convenuto paiono condividerne nella sostanza l'utilità per il minore.
Le parti devano però essere qui anche invitate a prendere parte alle attività che saranno indicate come opportune dalla professionista all'uopo incaricata, nel caso anche ai colloqui prospettati dal convenuto.
Passando agli aspetti economici, ha chiesto una riduzione del contributo dovuto per il CP_1
mantenimento ordinario dei figli, pari complessivamente a 500,00 euro al mese.
La ricorrente si è opposta.
Il convenuto nell'anno 2023 ha dichiarato un reddito imponibile di 23.545,00 euro, con un'imposta netta di poco più di 3.000,00 euro.
Egli sta continuando a pagare le rate (di oltre 400,00 euro al mese ciascuna) dovute per la restituzione del mutuo contratto nel 2021 per l'acquisto della sua abitazione (dove convive con l'attuale compagna) ed è, altresì, onerato di un finanziamento stipulato per l'acquisto della cucina di casa. Da ultimo, la parte ha evidenziato l'ulteriore trattenuta in busta di 150,00 euro al mese operata a seguito del pignoramento azionato da sulla scorta di un decreto ingiuntivo (opposto e Parte_1
ancora sub iudice) relativo a quote di spese straordinarie asseritamente non corrisposte.
Quanto a va solo rilevato che ella non vive più in affitto (in Sarzana), avendo acquistato Parte_1
casa, unitamente al nuovo compagno, a Castelnuovo Magra, contraendo allo scopo un mutuo ipotecario;
la spesa sostenuta, pro quota, per i ratei relativi risulta essere analoga a quella per il vecchio canone di locazione.
Tanto detto, può ritenersi che la condizioni delle parti rispetto all'epoca del procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Parma nella sostanza non siano modificate e che, alla luce di tutte le circostanze del caso, la misura dell'attuale contributo a carico di sia tuttora congrua. CP_1
Deve solo precisarsi che l'assegno unico per il nucleo dovrà essere ripartito al 50% tra le parti, non essendovi ragioni per derogare sul punto alla previsione generale di legge.
Restano da esaminare due ulteriori domande formulate dal convenuto.
La prima ha ad oggetto la possibilità di versare a mani della figlia il contributo dovuto per il suo mantenimento.
Tale richiesta, stante l'opposizione di non può che essere respinta, in assenza di apposita Parte_1 domanda dell'interessata, conformemente al costante orientamento della Suprema Corte in materia
(cfr., ex multis, Cass. 25300/2013, secondo cui: “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante”; si veda più recentemente Cass. ord. 34100/2021).
La seconda, formulata per la prima volta all'udienza del 27.6.2024, ha ad oggetto la revoca del pagamento diretto del solito contributo da parte del datore di lavoro di . CP_1
Al riguardo il convenuto si è inizialmente limitato a rappresentare i disagi provocati da tale misura, che gli impedirebbe di accedere a finanziamenti o prestiti.
Solo con le note di precisazione delle conclusioni la richiesta è stata motivata dalla parte evidenziando come in origine, a suo dire, fossero insussistenti i presupposti per l'iniziativa assunta stragiudizialmente da Parte_1
Si tratta tuttavia di allegazione, oltre che tardiva, non supportata da documentazione di sorta.
Anche tale domanda deve, pertanto, essere rigettata.
Venendo alle spese di lite, se ne dispone la compensazione, considerando natura ed esito del giudizio, nonché l'attività svolta nell'interesse della prole minorenne. Il costo di CTU, come già liquidato in corso di istruttoria con decreto del 4.9.2024, nei rapporti interni tra le parti viene posto a carico di entrambe, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: dichiara cessata la materia del contendere in merito all'affidamento della figlia delle parti, , CP_2
divenuta maggiorenne in data 28.2.2025; conferma il regime di affidamento, collocazione e frequentazione con il genitore non collocatario relativo al figlio delle parti, , come stabilito in via provvisoria tramite il richiamo alle Per_1
disposizioni contenute nel decreto del Tribunale di Parma già citato;
solo precisandosi che i week end trascorsi dal minore in Parma presso il padre durante il periodo scolastico avranno inizio una volta terminate le lezioni, quindi eventualmente il sabato invece che già il venerdì; rigetta l'istanza ex art. 473 bis. 39 c.p.c. formulata da;
CP_1
autorizza la ripresa del percorso di supporto psicologico del minore presso la dott.ssa con le Per_4
precisazioni di cui in parte motiva;
rigetta le ulteriori domande di parte convenuta volte ad ottenere: una riduzione del contributo dovuto per il mantenimento ordinario di (figlia maggiorenne non autosufficiente dal punto di vista CP_2
economico convivente con la madre) e;
la revoca del pagamento diretto da parte del suo datore Per_1
di lavoro;
il versamento a mani della figlia della sua quota di mantenimento;
dispone che l'assegno unico per il nucleo sia ripartito al 50% tra i genitori;
dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.4.2025
Il Giudice estensore Il presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani