Articolo 53 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 52Articolo 54
Versione
11 maggio 1956
Art. 53.
L'ufficiale che, in seguito alle risultanze di inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti presunti incompatibili con lo stato di ufficiale, e' deferito al Consiglio di disciplina.
Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentito l'interessato, dichiara se l'ufficiale sia o meno meritevole di conservare il grado.
Se l'ufficiale, invitato ad intervenire, non si presenta, il Consiglio procede in sua assenza.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956