CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2023, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10051/2020 R.G. proposto da: CH LE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAllA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO CAMMARANO ([...]); - ricorrente- contro 1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 1006 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GORGONI MARILENA Data pubblicazione: 16/01/2023 DI SO NA, DI SO ZO, elettivamente dcmiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DE LI ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ERMINI ([...]); -controricorrenti 7 nonché contro DI SO ZO, DI DI IA;
-intimati- avverso la SENTENZA della Corte d'Appello di Roma n. 5458/2019 depositata in data 10/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto raccoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso e l'assorbimento dei restanti. FATTI DI CAUSA DA CH ricorre per la cassazione della sentenza n. 5458/2019 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 10 settembre 2019, avvalendosi di quattro motivi. Resistono e propongono controricorso PI e NZ Di SO, nella qualità di eredi di ON Di SO. ON Di SO, premessa la ricorrenza di un contratto di locazione, di cui produceva copia in giudizio, sottoscritto originariamente da TO LD, cui, nel giugno 2003, era subentrato mortis causa, il nipote, DA CH, con intimazione di sfratto e contestuale citazione per convalida, conveniva DA CH, dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di , Albano Laziale, per sentir dichiarare risolto per inadempimento il suddetto contratto e per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni maturandi e non pagati. 2 DA CH si opponeva allo sfratto, eccependo l'assenza di una valida cessione del contratto di locazione stipulato dallo zio, perché la cessione era stata fatta verbalmente, e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse riconosciuta l'esistenza di un rapporto locatizio, previa determinazione del canone e della durata, con condanna di ON Di SO alla restituzione delle somme percepite in eccedenza. Il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con sentenza n. 152/2013, rigettava la domanda di ON Di SO e, in accoglimento di quella riconvenzionale di DA CH, determinava in euro 109,04 mensili l'iniziale canone di locazione, condannando ON Di SO alla restituzione di euro 19.799,97 a titolo di maggiori somme ricevute. ON Di SO impugnava, ex art. 433 cod.proc.civ., la suddetta decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale, con la pronuncia oggetto dell'odierno ricorso, accogliendone parzialmente il gravame, ha condannato l'appellato al pagamento di euro 4.428,20 a favore di ON Di SO;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di DA CH di condanna dell'appellante alla restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di canone;
ha rigettato la domanda di ON Di SO di risoluzione del contratto e quella di condanna al rilascio dell'immobile. Il ragionamento della Corte d'Appello si è sviluppato in questo modo: i) non ha condiviso la tesi di ON Di SO secondo cui, stante la denunciata nullità del contratto per difetto di forma, DA CH deteneva l'immobile abusivamente con conseguente obbligo di corrispondergli l'indennizzo per mancato godimento;
ii) premesso che faceva difetto un contratto di locazione scritto, ha ritenuto sussistenti i presupposti perché DA CH invocasse la riconduzione della locazione di fatto alle condizioni di legge, in applicazione dell'art. 13 della I. n. 431/1988; iii) non ha accolto l'assunto dell'appellante secondo cui, ricondotto il contratto a quello stipulato nel 1988, il canone dovuto sarebbe stato quello di cui alla I. 392/1978 solo fino al 30 novembre 2001, cioè fino al momento del rinnovo del contratto nel regime della I. n. 431/1988, perciò, visto che il contratto era sorto nel giugno 2003, non vi erano i presupposti per la ripetizione di indebito, perché ha reputato, condividendo sul punto la decisione di prime 3 cure, che il contratto era sorto verbalmente nel 2003, cosicché, benché in forza della domanda di riconduzione, ne ha escluso in toto l'assoggettamento alla legge n. 392/1968; iv) ha disposto una nuova CTU, al fine di accertare la misura del canone secondo la I. 431/1998, applicabile al contratto;
v) ha preso atto che all'esito della CTU DA CH risultava debitore di euro 21.824,16 per i canoni di locazione;
vi) ha condannato DA CH a corrispondere la minor somma di euro 4.428,20 per canoni dovuti da ottobre 2011 al dicembre 2013, perché ON De SO non aveva lamentato tempestivamente e ritualmente di non avere ricevuto il pagamento del canone di locazione sino a settembre 2011; vii) ha ritenuto non provata la morosità circa il pagamento dei canoni da giugno a novembre 2008 e perciò ha disatteso sia la domanda di risoluzione sia quella di condanna al rilascio formulate da ON Di SO. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Troncone, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., per avere la sentenza accolto l'argomentazione con cui l'appellante aveva ritenuto erronea la decisione di prime cure, assumendo che il contratto di locazione dovesse essere ricondotto a quello stipulato nel 1998 con lo zio convivente, sicché il canone legale avrebbe dovuto essere applicato solo sino al 30 novembre 2001, quando il contratto era stato rinnovato, ai sensi della I. n. 4 431/1998. Detta argomentazione sarebbe stata prospettata da ON Di SO per la prima volta in appello, non sarebbe stata riprodotta nelle conclusioni, sicché avrebbe dovuto essere considerata preclusa, in applicazione dell'art. 437 cod.proc.civ. Come emerge da un'attenta lettura, il motivo non censura alcuna statuizione della Corte d'Appello, la quale ha sì riferito l'argomentazione dell'appellante, su cui si incentrano le censure del ricorrente, ma ha basato la propria decisione su altro, e, in particolare, su una circostanza di fatto ritenuta provata, cioè che il contratto di locazione era stato stipulato verbalmente con DA CH nel giugno 2003; sulla scorta di ciò ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di DA CH di riconduzione del contratto alle condizioni di legge, assoggettando lo stesso alla I. n. 431/1998. Il motivo, pertanto, è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 375 cod.proc.civ., per "mancanza dei motivi", stante che per invocare la cassazione della sentenza per un errore imputato alla stessa è necessario individuare l'errore e fornire la rappresentazione delle ragioni su cui esso si fonda, pena la ricorrenza di quello che suggestivamente viene definito non motivo, che è quanto ricorre nel caso di specie, ove il motivo non risulta idoneo al raggiungimento del suo scopo (Cass. 11/01/2005, n. 359, ribadito in motivazione da Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074 e successiva giurisprudenza conforme). Non può non rilevarsi, in aggiunta, che i fatti processuali sono descritti in maniera assolutamente lacunosa e comunque inidonea a fornire supporto argomentativo alla denunciata violazione dell'art. 437 cod.proc.civ.; è vero che è stata denunciata la ricorrenza di un error in procedendo, ma ciò non esonerava parte ricorrente dall'osservanza del requisito di specificità; questa Corte, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell'attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito e dovendo giudicare il fatt processuale, deve sì procedere ad esaminare direttamente l'oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, 3 cioè gli atti processuali, ma per poter essere utilmente esercitata tale, ttività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia 5 stata enunciata con l'indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l'errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L'onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell'errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione, cioè individuando come e perché il vizio di violazione di norma del procedimento sia stato denunciato e lo sia stato tempestivamente (art. 157 c.p.c.) e come e perché sia rimasto "vivo" sì da poter essere dedotto in Cassazione (Cass. 04/03/2005 , n. 4741 e successiva giurisprudenza conforme). 2. Con il secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 79 della I. n. 392/1978 in correlazione con l'art. 14, comma 5, della I. n. 431/1998. La Corte territoriale, ritenendo che al contratto per cui è causa dovesse applicarsi la I. n. 431/1988, perché il canone legale avrebbe dovuto applicarsi fino al tacito rinnovo avvenuto nel giugno 2003, avrebbe violato la giurisprudenza che non considera il tacito rinnovo del contratto sottoposto al regime vincolistico come momento ultimo per l'applicazione dell'equo canone, al contrario ritiene che il conduttore sia legittimato a rivendicare l'applicazione, a decorrere dall'origine del contratto e fino alla sua scadenza, del canone legale con la sostituzione imperativa ex art. 1339 cod.civ. del canone legale a quello pattiziamente previsto. In aggiunta, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che all'originario conduttore era succeduto DA CH, parente convivente con il primo, legittimando il successore ad esercitare tutte le azioni contrattuali compresa quale di far valere la ultrattività dell'equo canone. Anche in questo caso ci si trova di fronte ad un non motivo, perché la censura non si correla affatto con la sentenza impugnata. Il ricorrente attribuisce alla Corte territoriale un'argomentazione di controparte che il giudice a quo ha in tutta evidenza disatteso. La Corte territoriale infatti è partita da un dato di fatto 6 ritenuto provato e cioè che il contratto tra le parti in causa risalisse al 2003 e fosse stato stipulato verbalmente. Ha quindi fatto applicazione dell'art. 13, comma 5 della I. n. 431/1988 - dopo aver precisato che sulla sussistenza dei presupposti della riconduzione non vi fosse alcuna censura specifica (p. 4) - e non dell'art. 14 che si riferisce ai rapporti locatizi ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Del tutto irrilevante è dunque l'argomento della successione ex lege nel contratto di locazione di DA CH, dato che la sentenza non se ne occupa, non per omissione, ma perché ha fondato la propria decisione su una premessa diversa: la riconduzione alle condizioni di legge del contratto stipulato solo verbalmente nel giugno 2003. Non può, peraltro, farsi a meno di osservare che proprio l'odierno ricorrente aveva chiesto la riconduzione del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 5, della I. n. 431/1998, perché il locatore aveva preteso che il rapporto contrattuale proseguisse di fatto mantenendo quale canone l'importo di euro 310,00 mensili già versato dal precedente conduttore (p. 2 del ricorso). La Corte territoriale, premesso che anche il Tribunale aveva dato atto che il contratto di locazione per cui è causa era sorto nel 2003 - quindi, senza attribuire rilievo all'eventuale successione ex lege nel contratto di DA CH - ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, per la quale la stipula del contratto in forma verbale è causa di nullità (solo) relativa e protettiva del contratto, con la conseguenza che al conduttore spetta la peculiare azione di riconduzione che il legislatore gli ha messo a disposizione con la previsione di cui all'art. 13, comma 5, della I. 431/1988. Quest'azione, infatti, "in deroga ai principi generali della insanabilità del contratto nullo", consente al conduttore "non solo di fare salvi taluni effetti del rapporto locatizio prodottisi in passato, ma anche di fare in modo che il contratto stesso continui a produrre effetti in futuro, regolando, con le necessarie integrazioni, il rapporto fra le parti": Cass. 09/04/2021, n.9475; Cass 28/02/2019, n.5794; 3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa alla sentenza di aver violato e falsamente applicato il d.lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria), non 7 essendosi pronunciata sulla eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Assume rilievo assorbente il rilievo, peraltro, sollevato nel controricorso che la vicenda per cui è causa è iniziata nel 2008 e che parte ricorrente non ha spiegato per quale ragione ha rimproverato al giudice di appello di non avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione. In aggiunta, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre, come già si è detto supra § 1., che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 05/08/2019, n. 20924). 4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 437 cod.proc.civ., del comma 5 dell'art. 13 e del comma 5 dell'art. 14 ella I. n. 431/1988 in correlazione con l'art. 79 della I. n. 392/1978. 8 Il ricorrente assume di aver versato in atti un verbale di contestazione della DF di TI ed un ricorso ex art.447 cod.proc.civ. proposto dall'avente causa del locatore, PI Di SO, ai suoi danni avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, da cui emergerebbe che il locatore aveva percepito i canoni di locazione così come quantificati dal giudice di prime cure sino al giugno del 2015 (data indicata nel ricorso) e sino al mese di aprile 2018 (verbale della DF). Trattandosi di documenti probatori di una eccezione estintiva per avvenuto pagamento rilevabile d'ufficio anche se basata su documenti nuovi che, in quanto indispensabili, superavano le preclusioni di cui all'art. 437 cod.proc.civ., la Corte avrebbe dovuto ritenere che il locatore non avesse diritto ad alcuna somma a titolo di mora, l'unico obbligo derivante dalla sentenza di prime cure era quello di pagare il canone nella misura giudizialmente stabilita e la decisione di rideterminare il canone ai sensi della I. n. 431/1998 non poteva avere effetti retroattivi. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 cod.proc.civ. Quando la censura concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicché, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l'omessa osservanza del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. (Cass. 24/10/2014, n. 22607). Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito a questa Corte alcuna indicazione circa il modo di reperire la memoria, il verbale d'udienza dell'il_ giugno 2019, \it)(3,A, ktij lt,r‘ knivt, 5kft(3 verbale della DF e non ha neppure ormubl* OHM •u.- .3,;~- previsto da Cass., Sez. Un., 03/11/2011, n. 22726. 5. Il ricorso è, dunque, inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 7. Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. fascicolo d'ufficio, come »1 1 9
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione, come richiesto. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 10/11/2022.
-intimati- avverso la SENTENZA della Corte d'Appello di Roma n. 5458/2019 depositata in data 10/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto raccoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso e l'assorbimento dei restanti. FATTI DI CAUSA DA CH ricorre per la cassazione della sentenza n. 5458/2019 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 10 settembre 2019, avvalendosi di quattro motivi. Resistono e propongono controricorso PI e NZ Di SO, nella qualità di eredi di ON Di SO. ON Di SO, premessa la ricorrenza di un contratto di locazione, di cui produceva copia in giudizio, sottoscritto originariamente da TO LD, cui, nel giugno 2003, era subentrato mortis causa, il nipote, DA CH, con intimazione di sfratto e contestuale citazione per convalida, conveniva DA CH, dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di , Albano Laziale, per sentir dichiarare risolto per inadempimento il suddetto contratto e per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni maturandi e non pagati. 2 DA CH si opponeva allo sfratto, eccependo l'assenza di una valida cessione del contratto di locazione stipulato dallo zio, perché la cessione era stata fatta verbalmente, e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse riconosciuta l'esistenza di un rapporto locatizio, previa determinazione del canone e della durata, con condanna di ON Di SO alla restituzione delle somme percepite in eccedenza. Il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con sentenza n. 152/2013, rigettava la domanda di ON Di SO e, in accoglimento di quella riconvenzionale di DA CH, determinava in euro 109,04 mensili l'iniziale canone di locazione, condannando ON Di SO alla restituzione di euro 19.799,97 a titolo di maggiori somme ricevute. ON Di SO impugnava, ex art. 433 cod.proc.civ., la suddetta decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale, con la pronuncia oggetto dell'odierno ricorso, accogliendone parzialmente il gravame, ha condannato l'appellato al pagamento di euro 4.428,20 a favore di ON Di SO;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di DA CH di condanna dell'appellante alla restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di canone;
ha rigettato la domanda di ON Di SO di risoluzione del contratto e quella di condanna al rilascio dell'immobile. Il ragionamento della Corte d'Appello si è sviluppato in questo modo: i) non ha condiviso la tesi di ON Di SO secondo cui, stante la denunciata nullità del contratto per difetto di forma, DA CH deteneva l'immobile abusivamente con conseguente obbligo di corrispondergli l'indennizzo per mancato godimento;
ii) premesso che faceva difetto un contratto di locazione scritto, ha ritenuto sussistenti i presupposti perché DA CH invocasse la riconduzione della locazione di fatto alle condizioni di legge, in applicazione dell'art. 13 della I. n. 431/1988; iii) non ha accolto l'assunto dell'appellante secondo cui, ricondotto il contratto a quello stipulato nel 1988, il canone dovuto sarebbe stato quello di cui alla I. 392/1978 solo fino al 30 novembre 2001, cioè fino al momento del rinnovo del contratto nel regime della I. n. 431/1988, perciò, visto che il contratto era sorto nel giugno 2003, non vi erano i presupposti per la ripetizione di indebito, perché ha reputato, condividendo sul punto la decisione di prime 3 cure, che il contratto era sorto verbalmente nel 2003, cosicché, benché in forza della domanda di riconduzione, ne ha escluso in toto l'assoggettamento alla legge n. 392/1968; iv) ha disposto una nuova CTU, al fine di accertare la misura del canone secondo la I. 431/1998, applicabile al contratto;
v) ha preso atto che all'esito della CTU DA CH risultava debitore di euro 21.824,16 per i canoni di locazione;
vi) ha condannato DA CH a corrispondere la minor somma di euro 4.428,20 per canoni dovuti da ottobre 2011 al dicembre 2013, perché ON De SO non aveva lamentato tempestivamente e ritualmente di non avere ricevuto il pagamento del canone di locazione sino a settembre 2011; vii) ha ritenuto non provata la morosità circa il pagamento dei canoni da giugno a novembre 2008 e perciò ha disatteso sia la domanda di risoluzione sia quella di condanna al rilascio formulate da ON Di SO. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Troncone, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., per avere la sentenza accolto l'argomentazione con cui l'appellante aveva ritenuto erronea la decisione di prime cure, assumendo che il contratto di locazione dovesse essere ricondotto a quello stipulato nel 1998 con lo zio convivente, sicché il canone legale avrebbe dovuto essere applicato solo sino al 30 novembre 2001, quando il contratto era stato rinnovato, ai sensi della I. n. 4 431/1998. Detta argomentazione sarebbe stata prospettata da ON Di SO per la prima volta in appello, non sarebbe stata riprodotta nelle conclusioni, sicché avrebbe dovuto essere considerata preclusa, in applicazione dell'art. 437 cod.proc.civ. Come emerge da un'attenta lettura, il motivo non censura alcuna statuizione della Corte d'Appello, la quale ha sì riferito l'argomentazione dell'appellante, su cui si incentrano le censure del ricorrente, ma ha basato la propria decisione su altro, e, in particolare, su una circostanza di fatto ritenuta provata, cioè che il contratto di locazione era stato stipulato verbalmente con DA CH nel giugno 2003; sulla scorta di ciò ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di DA CH di riconduzione del contratto alle condizioni di legge, assoggettando lo stesso alla I. n. 431/1998. Il motivo, pertanto, è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 375 cod.proc.civ., per "mancanza dei motivi", stante che per invocare la cassazione della sentenza per un errore imputato alla stessa è necessario individuare l'errore e fornire la rappresentazione delle ragioni su cui esso si fonda, pena la ricorrenza di quello che suggestivamente viene definito non motivo, che è quanto ricorre nel caso di specie, ove il motivo non risulta idoneo al raggiungimento del suo scopo (Cass. 11/01/2005, n. 359, ribadito in motivazione da Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074 e successiva giurisprudenza conforme). Non può non rilevarsi, in aggiunta, che i fatti processuali sono descritti in maniera assolutamente lacunosa e comunque inidonea a fornire supporto argomentativo alla denunciata violazione dell'art. 437 cod.proc.civ.; è vero che è stata denunciata la ricorrenza di un error in procedendo, ma ciò non esonerava parte ricorrente dall'osservanza del requisito di specificità; questa Corte, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell'attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito e dovendo giudicare il fatt processuale, deve sì procedere ad esaminare direttamente l'oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, 3 cioè gli atti processuali, ma per poter essere utilmente esercitata tale, ttività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia 5 stata enunciata con l'indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l'errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L'onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell'errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione, cioè individuando come e perché il vizio di violazione di norma del procedimento sia stato denunciato e lo sia stato tempestivamente (art. 157 c.p.c.) e come e perché sia rimasto "vivo" sì da poter essere dedotto in Cassazione (Cass. 04/03/2005 , n. 4741 e successiva giurisprudenza conforme). 2. Con il secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 79 della I. n. 392/1978 in correlazione con l'art. 14, comma 5, della I. n. 431/1998. La Corte territoriale, ritenendo che al contratto per cui è causa dovesse applicarsi la I. n. 431/1988, perché il canone legale avrebbe dovuto applicarsi fino al tacito rinnovo avvenuto nel giugno 2003, avrebbe violato la giurisprudenza che non considera il tacito rinnovo del contratto sottoposto al regime vincolistico come momento ultimo per l'applicazione dell'equo canone, al contrario ritiene che il conduttore sia legittimato a rivendicare l'applicazione, a decorrere dall'origine del contratto e fino alla sua scadenza, del canone legale con la sostituzione imperativa ex art. 1339 cod.civ. del canone legale a quello pattiziamente previsto. In aggiunta, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che all'originario conduttore era succeduto DA CH, parente convivente con il primo, legittimando il successore ad esercitare tutte le azioni contrattuali compresa quale di far valere la ultrattività dell'equo canone. Anche in questo caso ci si trova di fronte ad un non motivo, perché la censura non si correla affatto con la sentenza impugnata. Il ricorrente attribuisce alla Corte territoriale un'argomentazione di controparte che il giudice a quo ha in tutta evidenza disatteso. La Corte territoriale infatti è partita da un dato di fatto 6 ritenuto provato e cioè che il contratto tra le parti in causa risalisse al 2003 e fosse stato stipulato verbalmente. Ha quindi fatto applicazione dell'art. 13, comma 5 della I. n. 431/1988 - dopo aver precisato che sulla sussistenza dei presupposti della riconduzione non vi fosse alcuna censura specifica (p. 4) - e non dell'art. 14 che si riferisce ai rapporti locatizi ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Del tutto irrilevante è dunque l'argomento della successione ex lege nel contratto di locazione di DA CH, dato che la sentenza non se ne occupa, non per omissione, ma perché ha fondato la propria decisione su una premessa diversa: la riconduzione alle condizioni di legge del contratto stipulato solo verbalmente nel giugno 2003. Non può, peraltro, farsi a meno di osservare che proprio l'odierno ricorrente aveva chiesto la riconduzione del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 5, della I. n. 431/1998, perché il locatore aveva preteso che il rapporto contrattuale proseguisse di fatto mantenendo quale canone l'importo di euro 310,00 mensili già versato dal precedente conduttore (p. 2 del ricorso). La Corte territoriale, premesso che anche il Tribunale aveva dato atto che il contratto di locazione per cui è causa era sorto nel 2003 - quindi, senza attribuire rilievo all'eventuale successione ex lege nel contratto di DA CH - ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, per la quale la stipula del contratto in forma verbale è causa di nullità (solo) relativa e protettiva del contratto, con la conseguenza che al conduttore spetta la peculiare azione di riconduzione che il legislatore gli ha messo a disposizione con la previsione di cui all'art. 13, comma 5, della I. 431/1988. Quest'azione, infatti, "in deroga ai principi generali della insanabilità del contratto nullo", consente al conduttore "non solo di fare salvi taluni effetti del rapporto locatizio prodottisi in passato, ma anche di fare in modo che il contratto stesso continui a produrre effetti in futuro, regolando, con le necessarie integrazioni, il rapporto fra le parti": Cass. 09/04/2021, n.9475; Cass 28/02/2019, n.5794; 3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa alla sentenza di aver violato e falsamente applicato il d.lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria), non 7 essendosi pronunciata sulla eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Assume rilievo assorbente il rilievo, peraltro, sollevato nel controricorso che la vicenda per cui è causa è iniziata nel 2008 e che parte ricorrente non ha spiegato per quale ragione ha rimproverato al giudice di appello di non avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione. In aggiunta, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre, come già si è detto supra § 1., che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 05/08/2019, n. 20924). 4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 437 cod.proc.civ., del comma 5 dell'art. 13 e del comma 5 dell'art. 14 ella I. n. 431/1988 in correlazione con l'art. 79 della I. n. 392/1978. 8 Il ricorrente assume di aver versato in atti un verbale di contestazione della DF di TI ed un ricorso ex art.447 cod.proc.civ. proposto dall'avente causa del locatore, PI Di SO, ai suoi danni avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, da cui emergerebbe che il locatore aveva percepito i canoni di locazione così come quantificati dal giudice di prime cure sino al giugno del 2015 (data indicata nel ricorso) e sino al mese di aprile 2018 (verbale della DF). Trattandosi di documenti probatori di una eccezione estintiva per avvenuto pagamento rilevabile d'ufficio anche se basata su documenti nuovi che, in quanto indispensabili, superavano le preclusioni di cui all'art. 437 cod.proc.civ., la Corte avrebbe dovuto ritenere che il locatore non avesse diritto ad alcuna somma a titolo di mora, l'unico obbligo derivante dalla sentenza di prime cure era quello di pagare il canone nella misura giudizialmente stabilita e la decisione di rideterminare il canone ai sensi della I. n. 431/1998 non poteva avere effetti retroattivi. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 cod.proc.civ. Quando la censura concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicché, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l'omessa osservanza del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. (Cass. 24/10/2014, n. 22607). Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito a questa Corte alcuna indicazione circa il modo di reperire la memoria, il verbale d'udienza dell'il_ giugno 2019, \it)(3,A, ktij lt,r‘ knivt, 5kft(3 verbale della DF e non ha neppure ormubl* OHM •u.- .3,;~- previsto da Cass., Sez. Un., 03/11/2011, n. 22726. 5. Il ricorso è, dunque, inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 7. Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. fascicolo d'ufficio, come »1 1 9
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione, come richiesto. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 10/11/2022.