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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento introdotto con ricorso ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., depositato da
(c.f.: ), e da (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Rieti, alla Via Sanizi n. 19, presso lo Studio C.F._2 dell'Avv. Domenico Maria Orsini e dall'Avv. Livia Andreolache li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Ricorrenti
Con l'intervento del PM ex art. 70 c.p.c
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disporre la modifica parziale del Decreto di Omologazione n.
2733 del 19.06.2018 stabilendo che: il sig. dovrà corrispondere in favore della sig.ra un importo pari Parte_1 Parte_2 ad € 150,00 mensili, a titolo di contributo mensile al mantenimento, con riduzione della somma indicata a titolo di mantenimento nel predetto Decreto di Omologazione stanti le variazioni del reddito percepito dalla sig.ra di cui si è dato atto in premessa;
Parte_2
il sig. si impegna a versare il predetto importo entro il giorno 5 di ogni mese, con Pt_1
decorrenza dalla data di omologa e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- confermare tutte le altre disposizioni stabilite nel decreto di omologa n.2733 del 19.6.2018 emesso dall'adito Tribunale”.
1 Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3.4.2025 e hanno adito il Tribunale Parte_1 Parte_2 di Rieti per ottenere la modifica delle seguenti condizioni di cui alla separazione omologata con decreto di omologazione n. 2733 del 19.06.2018: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto. La casa coniugale sita nel Comune di antrodoco frazione Rocca di Fondi snc di proprietà del comune di Antrodoco e dalla moglie condotta in locazione con gli arredi in essa contenuti, viene assegnata alla sig.ra ed il marito se ne allontanerà asportando i soli effetti Parte_2
personali, entro e non oltre trenta giorni dalla data di omologa del presente verbale. Il sig. Pt_1
a decorrere dal 5/9/18, corrisponderà alla sig.ra presso il domicilio della medesima, Parte_2
l'importo di € 600,00 a titolo di contributo di mantenimento, con clausola di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto che: successivamente alla emanazione del suddetto Decreto, gli odierni ricorrenti hanno continuato a vivere separati, la sig.ra presso la ex casa Parte_2
coniugale, sita in Antrodoco (RI), Fraz. Rocca di Fondi Ediva Snc ed il sig. presso Parte_1
l'immobile sito in Antrodoco (RI), alla Via del Castello n. 56; il sig. ha versato ogni mese Pt_1
l'importo di € 600,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore della sig.ra ; la Parte_2 sig.ra a decorrere dal mese di Gennaio 2023, è divenuta titolare di Pensione di Vecchiaia, Parte_2 percependo mensilmente, a tale titolo, un importo pari ad € 611,77 (al lordo); in conseguenza delle mutate condizioni economiche della sig.ra i due ex coniugi, concordemente, ritengono di Parte_2 voler ridefinire l'importo mensilmente versato dal sig. a titolo di mantenimento, disponendo Pt_1 una riduzione del contributo mensile in misura pari ad € 150,00; i ricorrenti non intendono richiedere la modifica delle altre condizioni indicate nel Decreto di Omologazione n. 2733 del 19.06.2018, ritenendo che le stesse debbano restare invariate.
Alla udienza del 17.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno insistito nella richiesta di modifica di cui al ricorso e la decisione è state rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni di separazione nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di
Omologazione n. 2733 del 19.06.2018, cosi provvede:
2 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2 un importo pari ad € 150,00 mensili, a titolo di contributo mensile al mantenimento, con riduzione della somma indicata a titolo di mantenimento nel predetto Decreto di Omologazione stanti le variazioni del reddito percepito dalla sig.ra di cui si è dato atto in premessa;
Parte_2
- dispone che il versi il predetto importo entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla Pt_1
data di omologa e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- conferma tutte le altre disposizioni stabilite nel decreto di omologa n.2733 del 19.6.2018 emesso dall'adito Tribunale;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento introdotto con ricorso ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., depositato da
(c.f.: ), e da (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Rieti, alla Via Sanizi n. 19, presso lo Studio C.F._2 dell'Avv. Domenico Maria Orsini e dall'Avv. Livia Andreolache li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Ricorrenti
Con l'intervento del PM ex art. 70 c.p.c
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disporre la modifica parziale del Decreto di Omologazione n.
2733 del 19.06.2018 stabilendo che: il sig. dovrà corrispondere in favore della sig.ra un importo pari Parte_1 Parte_2 ad € 150,00 mensili, a titolo di contributo mensile al mantenimento, con riduzione della somma indicata a titolo di mantenimento nel predetto Decreto di Omologazione stanti le variazioni del reddito percepito dalla sig.ra di cui si è dato atto in premessa;
Parte_2
il sig. si impegna a versare il predetto importo entro il giorno 5 di ogni mese, con Pt_1
decorrenza dalla data di omologa e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- confermare tutte le altre disposizioni stabilite nel decreto di omologa n.2733 del 19.6.2018 emesso dall'adito Tribunale”.
1 Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3.4.2025 e hanno adito il Tribunale Parte_1 Parte_2 di Rieti per ottenere la modifica delle seguenti condizioni di cui alla separazione omologata con decreto di omologazione n. 2733 del 19.06.2018: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto. La casa coniugale sita nel Comune di antrodoco frazione Rocca di Fondi snc di proprietà del comune di Antrodoco e dalla moglie condotta in locazione con gli arredi in essa contenuti, viene assegnata alla sig.ra ed il marito se ne allontanerà asportando i soli effetti Parte_2
personali, entro e non oltre trenta giorni dalla data di omologa del presente verbale. Il sig. Pt_1
a decorrere dal 5/9/18, corrisponderà alla sig.ra presso il domicilio della medesima, Parte_2
l'importo di € 600,00 a titolo di contributo di mantenimento, con clausola di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto che: successivamente alla emanazione del suddetto Decreto, gli odierni ricorrenti hanno continuato a vivere separati, la sig.ra presso la ex casa Parte_2
coniugale, sita in Antrodoco (RI), Fraz. Rocca di Fondi Ediva Snc ed il sig. presso Parte_1
l'immobile sito in Antrodoco (RI), alla Via del Castello n. 56; il sig. ha versato ogni mese Pt_1
l'importo di € 600,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore della sig.ra ; la Parte_2 sig.ra a decorrere dal mese di Gennaio 2023, è divenuta titolare di Pensione di Vecchiaia, Parte_2 percependo mensilmente, a tale titolo, un importo pari ad € 611,77 (al lordo); in conseguenza delle mutate condizioni economiche della sig.ra i due ex coniugi, concordemente, ritengono di Parte_2 voler ridefinire l'importo mensilmente versato dal sig. a titolo di mantenimento, disponendo Pt_1 una riduzione del contributo mensile in misura pari ad € 150,00; i ricorrenti non intendono richiedere la modifica delle altre condizioni indicate nel Decreto di Omologazione n. 2733 del 19.06.2018, ritenendo che le stesse debbano restare invariate.
Alla udienza del 17.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno insistito nella richiesta di modifica di cui al ricorso e la decisione è state rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni di separazione nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di
Omologazione n. 2733 del 19.06.2018, cosi provvede:
2 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2 un importo pari ad € 150,00 mensili, a titolo di contributo mensile al mantenimento, con riduzione della somma indicata a titolo di mantenimento nel predetto Decreto di Omologazione stanti le variazioni del reddito percepito dalla sig.ra di cui si è dato atto in premessa;
Parte_2
- dispone che il versi il predetto importo entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla Pt_1
data di omologa e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- conferma tutte le altre disposizioni stabilite nel decreto di omologa n.2733 del 19.6.2018 emesso dall'adito Tribunale;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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