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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2025
N. R.G. 1236/2021
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex artt.28 D.Lgs.150/11 e 702 quater c.p.c. avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c. 6 c.p.c., numero cronologico 456/2021, datata e pubblicata il 07/10/2021, del Tribunale di IO, G.L. dottor Fabio, promossa da:
con l'avv. EROS CORNAGGIA, elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in SONDRIO, Via Trento n. 13/C contro con l'avv. ROBERTO MAIO e MIRELLA MOGAVERO, elettivamente domiciliato in CP_1
MILANO, PIAZZA MISSORI, 8-10 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale INPS
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
1. rimettere alla Corte Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea le questioni incidentali e pregiudiziali di legittimità costituzionale e del carattere
Pagina 1 discriminatorio dell'art. 2 c. 1 lett. a) punto 2) del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in L.
26/2019, limitatamente alla parole “residente in Italia per almeno dieci anni” , che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla definizione delle questioni stesse e ritenuta la loro non manifesta infondatezza;
Nel merito:
CP_ 2. accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del provvedimento dell di IO datato 30/03/2021 prot. n. 21NI9L41AD0711;
3. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della revoca del Reddito di cittadinanza CP_ in capo al ricorrente di cui al provvedimento di IO del 30/03/2021 prot. n.
21NI9L41AD0711 in ragione del mancato possesso del requisito della residenza decennale;
4. accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito della residenza decennale di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) punto 2) del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in L.
26/2019;
CP_ 5. e, per l'effetto, condannare di IO ad ammettere il Signor al Parte_1
beneficio del reddito di cittadinanza sino a che in capo allo stesso permarranno tutti gli altri presupposti di legge;
CP_ 6. e, per l'effetto, condannare di IO al pagamento in favore del Signor Pt_1
con effetto retroattivo a far data dal 01/04/2021, e sino a che in capo al
[...] medesimo permarranno i requisiti di legge, della somma di € 237,49, o della diversa cifra che risulterà in corso di causa, mensili a titolo di Reddito di cittadinanza, oltre interessi e rivalutazione;
7. adottare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, assumendo ogni utile provvedimento al fine di evitare il reiterarsi della discriminazione e, in particolare, a tal fine, ordinare alla convenuta di dare adeguata pubblicità alla decisione giudiziale, pubblicandola sul proprio sito istituzionale o con le altre forme che il Giudice riterrà di individuare.
In via istruttoria: OMISSIS
Per la PARTE APPELLATA
In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello nonché l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione antidiscriminatoria proposta e comunque la carenza di legittimazione passiva dell' CP_1
Nel merito,
Pagina 2 rigettare il ricorso e tutte le domande formulate perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, pretestuose, e comunque prive di prova.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, nonché con adeguata sanzioni in ordine alle spese di lite ex art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà dell'avverso ricorso.
In via istruttoria: OMISSIS
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di IO che respinto il ricorso con il quale l'odierno appellante aveva chiesto di accertare il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall'istituto, consistente nella revoca del reddito di cittadinanza, disposta con provvedimento
Prot. n. 21NI9L41AD0711.
Il tribunale con ordinanza ex art 702 cpc ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite con la seguente argomentazione:
a) non sussiste una discriminazione tra cittadini italiani e stranieri. L'art.44 si riferisce infatti a discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali di provenienza geografica o religiosi. Nulla di tutto questo nel caso in esame, il comportamento determinante l'affermata discriminazione non è altro che l'applicazione di una legge dello Stato come condotta CP_ vincolata dell' che, a fronte della segnalazione (effettuata anche alla locale Procura della
Repubblica) del Comune di Dubino circa l'insussistenza del requisito relativo alla residenza del richiedente in Italia per un periodo ante domanda pari a dieci anni e con continuità per gli ultimi due anni, non poteva fare altro che revocare il reddito di cittadinanza all'odierno ricorrente, revoca che sarebbe intervenuta quale atto vincolato rispetto ad analoga carenza del detto requisito in capo a qualsivoglia cittadino italiano o comunitario ed indipendentemente dalla sua religione o lingua in assenza del citato requisito di residenza qualificata. Seguendo il ragionamento del ricorrente, ogni provvedimento negativo su una domanda posta per ottenere un beneficio e basato sulla esistenza o meno di determinati requisiti diventerebbe discriminazione indiretta tutelabile con la vista azione. E' chiaro che il requisito di residenza qualificata indicato appare più facilmente raggiungibile da cittadini italiani, ma si tratta di una valutazione non rilevante ai fini della decisione sulla esistenza o meno della discriminazione indicata. Il richiesto requisito di residenza (in particolare, la continuatività per i due anni
Pagina 3 antecedenti la domanda e la necessità di persistenza del requisito per tutta la durata del beneficio) non pare neppure incidere a livello costituzionale.
b) L'esame poi della documentazione in atti in relazione alla già citata comunicazione del
Comune di Dubino permette di evidenziare le cancellazioni per irreperibilità dalla popolazione residente nel Comune di Azzano San Paolo del ricorrente, in particolare in data
14.1.2015, ricorrente che era arrivato in Italia dal Marocco in data 30.9.2011, tutte risultanze anagrafiche che possono essere contrastate ai fini probatori con elementi di segno contrario che però devono essere oggettivi e non basati su attestazioni di terzi anche se eventualmente ribadite in fase testimoniale. Al contrario, l'esame delle movimentazioni della card Postepay
Evolution del ricorrente (come risultano dalla documentazione dello stesso ricorrente) permette di evidenziare che nel 2018 vi è stato un solo utilizzo della detta carta e nel 2019 un rimborso del canone annuo non goduto. L'attività di commercio ambulante del ricorrente risulta poi cessata il 31.7.2017.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello il sig. per i seguenti motivi: Pt_1
1. il Tribunale di IO erra laddove ritiene corretto il comportamento dell' che CP_1
avrebbe, comunque, dovuto revocare il Reddito di Cittadinanza al Meskine ed a qualsiasi cittadino italiano o europeo, indipendentemente dalla sua religione o lingua, in caso di assenza del requisito di residenza protratta nel tempo. Il signor non proponeva Pt_1
ricorso avverso un'ipotetica quanto inesistente discriminazione religiosa o liguistica, ma contro una più grave discriminazione indiretta fondata sulla residenza e la nazionalità
2. Ingiusto rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 c. 1 lett. a) punto d) del D.L. 4/2019 conv. In L. 26/2019 laddove impone il requisito della residenza qualificata e violazione e mal interpretazione dei principi supremi dell'ordinamento e dell'art. 3 Cost. e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza n. 456/2021 del Tribunale di IO.
3. L'ordinanza del Tribunale di IO n. 456/2021 è, inoltre, affetta dal vizio di omessa motivazione e violazione di legge nel capo e punto in cui tace sul contrasto tra l'art. 2 c. 1 lett.
a) punto 2 D.L. 28/01/2021 n. 4 conv. in L. 26/2019 con il diritto dell'Unione europea e le fonti sovranazionali che di seguito si citano: con gli artt. 18 e 45 del Trattato UE, con l'art. 7 paragrafo 2 del Regolamento UE 492/11, con l'art. 4 e l'art. 11 paragrafo 1d Direttiva UE
2003/109, in quanto comporta una discriminazione indiretta ai danni di tutti coloro che non possiedono il requisito della residenza protratta nel tempo e con il principio di libera
Pagina 4 circolazione dei lavoratori, che impone la parità di trattamento in materia di vantaggi sociali fra tutti i lavoratori, nazionali e non.
4.Sussistenza della residenza decennale in capo al Signor e violazione Parte_1
ed errata interpretazione dell'art. 2 D.L. 28/01/2021 n. 4 conv. in L. 26/2019 in relazione al requisito della residenza effettiva sul territorio italiano per dieci anni e dell'art. 702 ter comma
3 c.p.c.
Tutto ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle domande sopra trascritte.
si è costituita con memoria depositata il 22.02.2022. In via preliminare ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per un duplice ordine di ragioni:
in quanto depositato oltre il termine di 30 giorni previsto per l'impugnazione dell'ordinanza ex art 702 bis cpc;
in quanto l'odierno appellante non avrebbe potuto esperire il rimedio antidiscriminatorio, poichè quanto alcun comportamento di discriminazione sarebbe stato ravvisabile nel caso in esame, in cui l'istituto ha applicato la legge, e dall'altro che, mirando ad ottenere una prestazione previdenziale o assistenziale, l'appellante avrebbe dovuto seguire il procedimento di cui agli artt.443 ss c.p.c. Sul punto, la difesa dell'istituto sottolinea che non sono sanzionabili comportamenti imposti dall'ordinamento giuridico e il legislatore italiano ha previsto una norma che non spetta all' . La revoca del sussidio, deduce , Controparte_2 CP_1
costituisce un atto vincolato al contenuto normativo vigente, quale sia la nazionalità del richiedente e, quindi, per definizione, egualitario.
Nel merito ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata sostenendo la legittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza stante la mancanza in capo all'appellante del requisito reddituale e della residenza in Italia almeno decennale e continuativa nei due anni antecedenti la domanda.
Escussi i testimoni indicati dall'appellante relativamente alla dedotta residenza effettiva in
Italia di , disposti alcuni rinvii della trattazione in attesa della decisione della Corte Pt_1
Costituzionale, all'udienza del 9 aprile 2025, all'esito della discussione dei difensori, il
Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Pagina 5 L'appello è risultato fondato e deve essere accolto sulla base delle ragioni che di seguito si espongono.
- Preliminarmente va dato atto che è infondata l'eccezione sollevata da di CP_1 inammissibilità dell'appello per intervenuto deposito del ricorso oltre il termine di legge.
L'art 702 quater cpc ,vigente all'epoca del deposito dell'appello, dispone: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo
2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”
Nella fattispecie l'ordinanza del Tribunale di IO oggetto di impugnazione è stata pubblicata in via telematica il 7.10.21 e il ricorso in appello è stato depositato e iscritto a ruolo il giorno 8.11.2021 (lunedì). Sono decorsi 32 giorni, ma poiché il 30° giorno scadeva di sabato il termine deve essere prorogato al lunedì successivo (Cass 16234/2020)
- Sempre in via preliminare deve essere respinta la questione di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda ai sensi dell'art.28 D.Lsg.150/11 e dell'art.44 T.U.imm., che l'istituto ha riproposto in sede di gravame.
I giudici di legittimità hanno accolto l'opzione interpretativa, secondo cui il mancato riconoscimento di una prestazione a cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia da parte dell' può concretare una discriminazione collettiva sotto il profilo della nazionalità, CP_1
così che il diritto alla parità può essere rivendicato azionando lo specifico strumento di cui all'art.28 cit. (cfr.: Cass. 8 maggio 2017 n. 11165 e 11166; nello stesso senso: Cass. S.U. 20 aprile 2016 in tema di ammissione degli stranieri al servizio civile).
- Passando all'esame del merito, va osservato che sussiste nel caso di specie la lamentata discriminazione
Il beneficio del RdC è disciplinato, per quel che qui rileva, dalle seguenti norme del d.l.
4/2019 conv. in L 26/2019
art. 2 comma 1 lett. a:
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
Pagina 6 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
omissis
Art. 5 commi 4 e 5, nel testo vigente ratione temporis che (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio):
Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e' comunicato all per CP_1
il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (comma 4)
I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.
Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso,
l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
Resta salva, in capo all' la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi CP_1
dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
(comma 5).
art. 7 comma 4. (Sanzioni) Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta
Pagina 7 variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Va poi ricordato il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1319 del
19.02.2020 “ ….Una volta riconosciuta o comunque presente l'iscrizione nei registri anagrafici di un Comune italiano al momento della presentazione della domanda, si pone il tema del possesso del requisito della continuità della residenza per due anni nel territorio italiano prevista dalla normativa. Al riguardo, in assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, si ritiene che il requisito sostanziale possa essere accertato limitatamente ai richiedenti che risultano precedentemente cancellati dai registri anagrafici di un comune a seguito di uno dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità previsti dall'art. 11, comma 1°, lett. c) del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), ad esclusione del caso di cancellazione per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
Nei casi di irreperibilità sopra indicati e a condizione che non sia avvenuto un trasferimento all'estero, si ritiene che il requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, possa considerarsi soddisfatto qualora, pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune Italiano, che per i senza fissa dimora occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana.
Pertanto, nel caso descritto, si ritiene che il richiedente il Rdc per il quale sia avvenuta la cancellazione anagrafica, al momento della presentazione della domanda possa dichiarare la sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda e indicare il Comune di attuale residenza.
Ai fini delle verifiche di competenza dei Comuni in merito al requisito in oggetto, qualora risulti necessario accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi anagrafici potranno collaborare con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il Rdc, per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro.
Pagina 8 Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità.
In assenza di tali riscontri il requisito sarà considerato non soddisfatto.
La presente è inviata a tutti i Comuni, per il tramite dei rispettivi Ambiti territoriali, individuati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 328 del 2000, come comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome, con preghiera di diffusione a tutti gli uffici coinvolti nell'attuazione del Rdc.”
CP_ Nella specie il beneficio del RdC è stato revocato dall' di IO con provvedimento prot 21N19L41LAD0711 del 30.03.2021 per le seguenti motivazioni: “ Comunicazione dal
Comune della mancanza del requisito di residenza (art 2 co 1 a) L 26/2019) ”
Sulla illegittimità di detto requisito in quanto discriminatorio si è pronunciata la Corte
Costituzionale con sentenza n 31/2025 intervenuta in corso di causa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
La Corte di legittimità, richiamata la propria giurisprudenza in tema di RdC, ha ribadito, quanto alla natura del beneficio in esame, che «il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare
(salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)» (ancora sentenza n. 19 del 2022).
Pagina 9 Ciò premesso, con riferimento al contrasto prospettato dal giudice remittente con l'art. 3
Cost., ritenendo che il radicamento territoriale dei dieci anni richiesto dalla disciplina censurata risulti del tutto privo di giustificazione e non proporzionato. ha così statuito:
“Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile: questa Corte, del resto, rispetto a una misura
(attinente alla concessione di mutui agevolati) che non ha incidenza su diritti fondamentali, ha precisato che «non è manifestamente irragionevole, nel contesto di risorse finanziarie comunque non illimitate, che il legislatore valorizzi la posizione di chi rispetto al territorio già vanti un legame duraturo», per cui non ha censurato «il requisito della residenza protratta per almeno otto anni» (sentenza n. 53 del 2024).
Un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata.
La stessa Corte di giustizia (grande sezione, sentenza 15 luglio 2021, in causa C-709/20, C.
G.) ha, in particolare, precisato che riconoscere ai cittadini di Stati membri che non beneficiano di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38/CE la fruizione «di prestazioni di assistenza sociale allo stesso titolo dei cittadini nazionali […] rischierebbe di consentire a cittadini dell'Unione economicamente inattivi di utilizzare il sistema di protezione sociale dello Stato membro ospitante per finanziare il proprio sostentamento (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2014, C‑333/13 […], punti 74, 76 e 77 e la Per_1 giurisprudenza ivi citata)». Per cui «uno Stato membro ha la possibilità, ai sensi dell'articolo
7 della direttiva 2004/38, di negare la concessione di prestazioni di assistenza sociale a cittadini dell'Unione economicamente inattivi che esercitino la libertà di circolazione e che non dispongano delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno ai sensi di tale direttiva».
La Corte di giustizia ha anche precisato che l'esigenza di garantire l'esistenza di «nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato», nonché di «garantire l'equilibrio finanziario» del sistema sociale nazionale «costituiscono, in linea di principio, obiettivi
Pagina 10 legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, punti 89 e 90). Per_2
Coerentemente con questa posizione, a livello dell'Unione europea, la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare «la sostenibilità delle finanze pubbliche», purché «la durata del soggiorno legale sia proporzionata».
In questa prospettiva, il considerando n. 22 della suddetta raccomandazione precisa che
«[l]'introduzione di criteri non discriminatori per l'accesso a un reddito minimo non pregiudica le eccezioni alla parità di trattamento previste o consentite dal diritto dell'Unione, come la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».
8.2.– Tuttavia, nonostante tali considerazioni – che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale – il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al
Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo.
A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del
2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta.
In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani
Pagina 11 già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente
– a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi.
Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese.
Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della
Commissione europea.
8.3.– Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni.
Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-
223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il
“radicamento del richiedente nel paese in questione”».
Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del
2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale.”
Va quindi affermato il carattere discriminatorio della condotta tenuta da nell'aver negato CP_1
all'odierno appellante il beneficio da questi richiesto per la mancanza del requisito della residenza decennale in Italia.
Pagina 12 Occorre, tuttavia, verificare se in capo a che era pacificamente titolare di Pt_1
permesso di lungo soggiorno, sussisteva al momento della domanda il requisito di residenza almeno quinquennale, ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale.
La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c., come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, è determinata: “dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (v. Cass. ord. n.
3841 del 15 febbraio 2021).
Relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass.,Sez. I, 1/12/2011, n.25726; Cass.,
Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent. 17294/2018). Seguendo una lettura dell'art. 2 della l.
26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto và inteso in senso sostanziale e non formale.
Ulteriore conferma della correttezza di detta interpretazione si desume nella nota del 14 aprile
2021, con la quale il Ministero del Lavoro ha precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa, "i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare –qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche –la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro"; a tal fine, "i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuativa prima della domanda), […] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri
Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico".
Pagina 13 Nel caso di specie l'odierno appellante ha dimostrato, come era suo onere avendo presentato la domanda di reddito di cittadinanza il 12.03.2020, di aver avuto la sua residenza in Italia quantomeno dal 12.03.2015 (almeno 5 anni prima della domanda) e che la residenza è stata continuativa dal 12.3 2018.
Dai documenti emerge la permanenza in Italia di nei seguenti periodi: Pt_1
-iscritto all'anagrafe di AZZANO San Paolo 30.09.2011 cancellato 14.01.2015 (3 anni e 4 mesi circa)
- iscritto all'anagrafe del comune di DUBINO il 3.11.2018 fino al 12.03.2020, data della domanda di RDC (1 anno e 4 mesi circa)
- dal passaporto (doc 8 fasc. appellante I grado)age:
11.11.2016- 6.12.2016 (1 mese circa)
1.06.2017-19.08.2017 (2 mesi circa)
19.01.2018- 09.02.2018 (1 mese circa)
17.06.2018 - 11.07.2018 (1 mese circa)
ASSENTE 2 mesi e 18 giorni
29.09.2018 - 1.04.2019 (7 mesi circa )
ASSENTE 11 CP_3
12.04.2019-10.02.2020 ( 10 mesi circa)
ASSENTE 11 GIORNI
21.02.2020 domanda di RDC 12.3.2020 ( 1 mese circa)
- dalla Visura dell'Agenzia delle Entrate (doc 9 fasc. I grado appellante)
Indica i domicili fiscali in Italia di risultanti dai dati del Ministero dal 05/02/2013 e Pt_1
l'iscrizione quale commerciante ambulante nel territorio italiano al 31/07/2017
-dalla lista dei movimenti della carta Postepay Evolution intestata al ricorrente (doc. n. 10 fascicolo primo grado
Pagina 14 La permanenza per almeno 5 anni in Italia risulta poi confermata dalle dichiarazioni dei testimoni escussi:
OH OU: “sono venuto in Italia nel 2009 mi sembra che fosse già in Italia Pt_1
L'ho ospitato in via continuativa dal 2014 al 2016”
AH TA “confermo di averlo ospitato in Delebio dal 2018 giugno. Prima del
2018 so che abitava in Val d'Aosta ospitato dalla sorella ..nel 2017 è venuto a Delebio ed è rimasto qualche giorno in vacanza”
KI ND Non so per quanto tempo ho ospitato mio fratello
Confermo dichiarazione del 14..11.2016 di averlo ospitato il 12.11.2016
Al comune risultano mie dichiarazioni di averlo ospitato il 25.2.2009-12.11.2016. il
10.7.2017
Complessivamente risulta quindi provato che abbia avuto residenza effettiva in Italia Pt_1
da data antecedente i 5 anni prima della domanda di RdC e risulta altresì provato che tale permanenza sia stata continuativa negli ultimi due anni, posto che i transiti registrati in entrata e in uscita dall'Italia confermano che l'appellante si è allontanato dal territorio dello stato italiano per brevi periodi, comunque compatibili con un periodo di ritorno al paese di origine per ferie seguito dal rientro in Italia.
Risulta poi infondata l'eccezione di relativa alla mancanza del requisito reddituale CP_1 dell'appellante al momento della domanda
Rileva in primo luogo il Collegio che, la concessione della prestazione e la sua successiva revoca solo per il venir meno del requisito della residenza, portano a ritenere che l'appellante fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019.
Ciò premesso deve in ogni caso evidenziarsi che l'appellante ha prodotto con le note autorizzate (primo atto successivo all'ultima udienza in cui l'eccezione è stata ribadita in appello) dichiarazione ISEE che conferma il reddito inferiore ad € 9320;
Sussistendo quindi i requisiti di cui all'art 2 cit. per il riconoscimento del RdC, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento delle domande svolte dall'appellante, va ordinato a di cessare la condotta sopra indicata, con riconoscimento al ricorrente del reddito di CP_1
Pagina 15 cittadinanza a decorrere dal 1.04.2021, con conseguente condanna di al pagamento dei CP_1 ratei maturati dal 1.04.2021 nella misura di € 237,49, oltre interessi legali dalle singole scadenze.
Quanto, infine, al regolamento delle spese, applicato il criterio della soccombenza, deve CP_1
essere condannata a rimborsare a le spese del doppio grado liquidate Parte_1
nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità.
P.Q.M.
In riforma dell'ordinanza, ex art. 702 ter c. 6 c.p.c., numero cronologico 456/2021, datata e
07/10/2021, del Tribunale di IO in funzione di giudice del lavoro, accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente del diritto a percepire il reddito di cittadinanza a decorrere dal
1.04.2021, condanna al pagamento dei ratei maturati dal 1.04.2021 nella misura di € 237,49, oltre CP_1
interessi legali dalle singole scadenze;
CP_ Condanna a rimborsare a le spese del doppio grado che liquida in Parte_1 complessivi € 3.100,00 di cui € 1.600,00 per il primo grado e € 1500,00 per l'appello oltre oneri di legge e spese forfettarie al 15%
Milano, 09/04/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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