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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/05/2024, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4010/2023
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Lara Comini, provvedendo ai sensi dell'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.,
- visto il proprio decreto dd. 24.11.2023, regolarmente comunicato alle parti costituite, con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.5.2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.;
- lette le note depositate da parte ricorrente in data 8.5.2024 con cui insiste per l'accoglimento del ricorso;
- dato atto che parte resistente non si è costituita in giudizio;
- esaminati i documenti versati in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. r.g. 4010/2023 promossa da nato a [...], (MG), Brasile, il 25.10.1961, (C.F. CPF. Parte_1
350.299.786-15);
, nata a [...], (Mg), Brasile, il 14.01.1984, (C.F. CPF: CP_1 Parte_2
); C.F._1
nata a [...], (MG), Brasile, il 08.09.1994, (C.F. Controparte_2
CPF.122.309.676-90);
, nata a [...], (MG), Brasile, il 16.2.1986, (C.F. CPF. Parte_3
080.740.006-80);
nata a [...], (MG), Brasile, il 06.02.1984, Parte_4
(C.F. CPF. 065.880.536-30); , nata a [...], (Mg), Brasile, il 25.03.1963, (C.F. CPF. Parte_5
160.357.106-20);
, nato a [...], (MG), Brasile, il 22.07.1987, (C.F. CPF. 077.746.496- Controparte_3
97) con l'avv. MARIA STELLA LA MALFA
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_4
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
***
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di nato a [...], Parte_1
(MG), Brasile, il 25.10.1961, (C.F. CPF. 350.299.786-15), e residente in [...],
1909, Marta Helena, Uberlandia, (MG), Brasile;
, nata a [...], (Mg), Controparte_5
Brasile, il 14.01.1984, (C.F. CPF: ), e residente in [...], C.F._1
6205, Alameda Maragogi, 72, , Uberlandia, (MG), Brasile;
nata a Org_1 Controparte_2
Uberlandia, (MG), Brasile, il 08.09.1994, (C.F. CPF.122.309.676-90), e residente in [...]
Leite, 420, appartamento 403, Bosque, Aragari, (MG), Brasile;
, nata a Parte_3
Uberlandia, (MG), Brasile, il 16.2.1986, (C.F. CPF. 080.740.006-80), e residente in [...]
Costa, 1770, Nova Uberlandia, Uberlandia, (MG), Brasile;
nata a Parte_4
Uberlandia, (MG), Brasile, il 06.02.1984, (C.F. CPF. 065.880.536-30), e residente in [...]
MO Rodrigues, 76, Santa Luzia, Uberlandia, (MG), Brasile;
, nata a Parte_5
Uberlandi, (Mg), Brasile, il 25.03.1963, (C.F. CPF. 160.357.106-20), e residente in [...]de Panicie, 10, Novo Mundo, Uberlandia, (MG), Brasile;
nato a [...], Controparte_3
(MG), Brasile, il 22.07.1987, (C.F. CPF. 077.746.496-97), e residente in [...]
Ferreira, 6205, Alameda Jurere 63, , Uberlandia, (MG), Brasile;
Org_1
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile,di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio” Per il PM “Visto, nulla si oppone”
***
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da nato ad Annone Veneto (Ve) in [...] Persona_1
11.3.1866 da genitori italiani, emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il non si è costituito in giudizio e pertanto, accertata la regolarità della notifica Controparte_4
telematica avvenuta a mezzo pec consegnata in data 29.3.2024, ne va dichiarata la contumacia.
In data 24.10.2023 il P.M. ha dichiarato di intervenire nella causa senza nulla opporre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. 3, 5-26), da cui risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non aveva mai perso la cittadinanza italiana (cfr. doc. 4) e l'aveva trasmessa iure sanguinis ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti.
Nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale. La discendenza per via materna, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n. 1 L. 555/1912 per violazione Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 9-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555/1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento formatosi sul punto, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” . Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate così come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al
1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
La domanda dei ricorrenti deve pertanto essere accolta, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4
conseguenti.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'Amministrazione resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Trieste, 21.5.2024
Il Giudice
dott.ssa Lara Comini
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Lara Comini, provvedendo ai sensi dell'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.,
- visto il proprio decreto dd. 24.11.2023, regolarmente comunicato alle parti costituite, con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.5.2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.;
- lette le note depositate da parte ricorrente in data 8.5.2024 con cui insiste per l'accoglimento del ricorso;
- dato atto che parte resistente non si è costituita in giudizio;
- esaminati i documenti versati in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. r.g. 4010/2023 promossa da nato a [...], (MG), Brasile, il 25.10.1961, (C.F. CPF. Parte_1
350.299.786-15);
, nata a [...], (Mg), Brasile, il 14.01.1984, (C.F. CPF: CP_1 Parte_2
); C.F._1
nata a [...], (MG), Brasile, il 08.09.1994, (C.F. Controparte_2
CPF.122.309.676-90);
, nata a [...], (MG), Brasile, il 16.2.1986, (C.F. CPF. Parte_3
080.740.006-80);
nata a [...], (MG), Brasile, il 06.02.1984, Parte_4
(C.F. CPF. 065.880.536-30); , nata a [...], (Mg), Brasile, il 25.03.1963, (C.F. CPF. Parte_5
160.357.106-20);
, nato a [...], (MG), Brasile, il 22.07.1987, (C.F. CPF. 077.746.496- Controparte_3
97) con l'avv. MARIA STELLA LA MALFA
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_4
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
***
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di nato a [...], Parte_1
(MG), Brasile, il 25.10.1961, (C.F. CPF. 350.299.786-15), e residente in [...],
1909, Marta Helena, Uberlandia, (MG), Brasile;
, nata a [...], (Mg), Controparte_5
Brasile, il 14.01.1984, (C.F. CPF: ), e residente in [...], C.F._1
6205, Alameda Maragogi, 72, , Uberlandia, (MG), Brasile;
nata a Org_1 Controparte_2
Uberlandia, (MG), Brasile, il 08.09.1994, (C.F. CPF.122.309.676-90), e residente in [...]
Leite, 420, appartamento 403, Bosque, Aragari, (MG), Brasile;
, nata a Parte_3
Uberlandia, (MG), Brasile, il 16.2.1986, (C.F. CPF. 080.740.006-80), e residente in [...]
Costa, 1770, Nova Uberlandia, Uberlandia, (MG), Brasile;
nata a Parte_4
Uberlandia, (MG), Brasile, il 06.02.1984, (C.F. CPF. 065.880.536-30), e residente in [...]
MO Rodrigues, 76, Santa Luzia, Uberlandia, (MG), Brasile;
, nata a Parte_5
Uberlandi, (Mg), Brasile, il 25.03.1963, (C.F. CPF. 160.357.106-20), e residente in [...]de Panicie, 10, Novo Mundo, Uberlandia, (MG), Brasile;
nato a [...], Controparte_3
(MG), Brasile, il 22.07.1987, (C.F. CPF. 077.746.496-97), e residente in [...]
Ferreira, 6205, Alameda Jurere 63, , Uberlandia, (MG), Brasile;
Org_1
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile,di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio” Per il PM “Visto, nulla si oppone”
***
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da nato ad Annone Veneto (Ve) in [...] Persona_1
11.3.1866 da genitori italiani, emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il non si è costituito in giudizio e pertanto, accertata la regolarità della notifica Controparte_4
telematica avvenuta a mezzo pec consegnata in data 29.3.2024, ne va dichiarata la contumacia.
In data 24.10.2023 il P.M. ha dichiarato di intervenire nella causa senza nulla opporre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. 3, 5-26), da cui risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non aveva mai perso la cittadinanza italiana (cfr. doc. 4) e l'aveva trasmessa iure sanguinis ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti.
Nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale. La discendenza per via materna, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n. 1 L. 555/1912 per violazione Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 9-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555/1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento formatosi sul punto, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” . Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate così come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al
1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
La domanda dei ricorrenti deve pertanto essere accolta, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4
conseguenti.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'Amministrazione resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Trieste, 21.5.2024
Il Giudice
dott.ssa Lara Comini