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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato ConIGliere
dott.ssa Paola Martorana ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 94/2020, vertente
TRA
(C.F. ), TE C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) rappresentate e difese dall'Avv. Pellegrino Cavuoto (C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in CodiceFiscale_4
Benevento, alla Via Ennio Goduti (Pal. De Matteis).
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._5
Maria Verdisco (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Benevento, C.F._6
alla Via Salvator Rosa n.4.
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 2058/2019 pubblicata il
22.11.2019 e notificata il 28.11.2019 in materia di: condanna rimozione opere su bene comune e risarcimento danni;
Conclusioni: come in atti e note di trattazione scritte qui da intendersi richiamate.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.1 , assumendosi proprietaria di alcune costruzioni site in TE agro di Fragneto l'Abate alla località Pescoiacerva che affacciavano su cortile comune ( identificato al foglio 6 p.lla 135), conveniva in giudizio per far accertare CP_1 che questi aveva realizzato sulla corte comune nonché sulla p.lla 275 di esclusiva proprietà di essa istante una serie di opere, consistenti in un marciapiede in cemento, una recinzione mediante collocazione di enormi massi in pietra, un dislivello che rendeva difficile l'accesso all'area comune, infine un pozzo nero ad esclusivo servizio della abitazione del prevenuto, senza il consenso dei comproprietari e senza autorizzazione amministrativa, tanto da essere stato destinatario di un'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi, che però il convenuto non aveva eseguito. Chiedeva, pertanto, condannarsi il al ripristino CP_1 dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione delle aree, da liquidarsi in via equitativa.
1.2 Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione attiva della CP_1
in quanto mera usufruttuaria e non proprietaria degli immobili di causa, TE
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex Dlgs. N. 28/2010, la decadenza dall'azione possessoria esperita ex art. 1170
c.c. tale dovendosi qualificare l'iniziativa attorea essendo l'usufruttuario mero possessore;
nel merito contestava la fondatezza della domanda avversa assumendo di aver già ottemperato all'ordinanza sindacale n. 1715 del 31.7.2015 e rimosso i massi in pietra posizionati sul solo suolo comune e non anche sulla p.lla 275, che in ogni caso non erano una recinzione;
quanto alle altre opere, negava che costituissero lesione o pregiudizio alla disponibilità della corte comune da parte dell'attrice e degli altri comproprietari piuttosto rappresentando un miglioramento dell'area in quanto erano state regimentate le acque reflue provenienti dai suoli a monte e dagli edifici concessi in usufrutto all'attrice ed reso più fruibile il piano di calpestio evitando il formarsi di fanghiglia. Chiedeva, pertanto, in via preliminare dichiararsi inammissibile e improcedibile la domanda;
per il resto, instava per la declaratoria di cessata materia del contendere quanto alla richiesta di rimozione delle pietre e per il rigetto delle altre domande;
vinte le spese.
1.3 Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito infruttuoso, in data
5.4.2017 si costituivano in giudizio e quali nude proprietarie Parte_2 Parte_3
del beni di causa, con comparsa di intervento con cui facevano proprie tutte le domande e difese dell'attrice chiedendone l'accoglimento.
1.4 Con sentenza del 22.11.2019 il tribunale di Benevento, sulla base della prova orale espletata (interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi di entrambe le parti), dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rimozione delle pietre poste sulla corte comune e sulla proprietà esclusiva di e Parte_2 Pt_3
, rigettava la domanda di ripristino dello stato dei luoghi e condannava, in solido,
[...]
l'attrice e le intervenute alle spese del giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro
2200,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. Maria Verdisco dichiaratasi antistataria.
1.5 Nel pervenire a tale decisione il tribunale in primo luogo affermava la ritualità e tempestività ex art. 105 comma II cpc dell'intervento spiegato in corso di causa da Pt_2
e osservando che alcuna preclusione, se non istruttoria, era maturata
[...] Parte_3 nei loro confronti mentre sotto il profilo assertivo, alcuna limitazione esse subivano dallo stato del giudizio in cui si erano costituite non avendo proposto domande autonome ma aderito alle richieste dell'attrice. Dava, poi, atto che prima dell'instaurazione del giudizio il convenuto aveva rimosso le pietre che costituivano libero accesso alla corte comune e in parte collocate sulla proprietà esclusiva delle per cui sul punto dichiarava cessata Pt_2 la materia del contendere. Per il resto, inquadrata la controversia nella disciplina dell'art. 1102 c.c., nel preferire le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, ritenuti più credibili di quelli addotti dalla controparte, si convinceva che la realizzazione delle opere oggetto di causa avevano migliorato lo stato preesistente e non avevano creato ostacolo o impedimento all'accesso all'area comune. In particolare, quanto al pozzetto nero, posto al servizio della proprietà esclusiva del riteneva che non avesse limitato il diritto degli altri CP_1
comproprietari essendo posto al livello del terreno e necessario in mancanza di rete fognaria, lasciando spazio sufficiente per consentire agli altri comunisti di realizzarne anch'essi uno al servizio della loro proprietà, se necessario;
quanto al marciapiede, osservava che la sua realizzazione impediva che l'acqua piovana proveniente dai tetti dei fabbricati privi di gronde finisse nello spazio comune creando pozze d'acqua ed allagamenti. Concludeva nel senso che gli interventi realizzati sulla corte comune erano consentiti ex art. 1102 c.c. in quanto migliorativi della fruibilità del bene, con conseguente rigetto della domanda.
2.1 Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.12.2019, hanno interposto appello , e TE Parte_2 Parte_3 lamentando: 1) l'errata applicazione dell'art.1102 c.c.; 2) in via subordinata, l'applicazione degli artt. 1117 e 1117 bis c.p.c.; 3) la creazione del dislivello e l'alterazione della cosa comune;
4) la violazione del principio della soccombenza virtuale con riguardo alla pronuncia di cessata materia del contendere riferita alla rimozione delle pietre.
Hanno concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese del doppio grado da attribuirsi al difensore antistatario;
in via gradata, accertarsi che la rimozione dei massi era avvenuta dopo la notifica dell'atto di citazione del primo grado e, per l'effetto, condannare il convenuto alle spese processuali del primo grado, in uno alle spese del presente grado;
in via istruttoria, ammettersi CTU, se ritenuta utile per accertare lo stato dei luoghi e le doglianze di esse appellanti come emerse sia dalle foto che dalle prove documentali e testimoniali.
2.2. Ha resistito al gravame il IG. il quale ha chiesto: “In via preliminare: CP_1
accertare e dichiarare che l'atto di appello, così come proposto, è improcedibile ed inammissibile, per difetto delle indicazioni prescritte ex lege, rigettandolo con ogni conseguenza di legge;
B) nel merito: accertare e dichiarare che l'atto di appello è infondato in fatto ed in diritto, rigettandolo integralmente;
C) rigettare totalmente le richieste formulate dalle appellanti nel loro atto di appello;
D) confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 2058-2019 del Tribunale di Benevento, nessuna esclusa;
E) accertare e dichiarare, in rito, il difetto di interesse ad agire della OR TE
, nel promuovere il presente giudizio, in mancanza di alcun danno o deminutio
[...] subiti dalle opere edilizie de quibus;
F) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva a proporre il presente giudizio della OR , perché TE usufruttuaria e non proprietaria della proprietà censita al foglio n.6 p.lla 135 del Comune di
Fragneto L'Abate; G) accertare e dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio delle IGnore e per difetto di procedibilità e per l'effetto Parte_2 Parte_3
dichiararne la loro estromissione;
H) accertare e dichiarare che l'azione posta in essere dalla OR è una actio petitoria, improponibile ed inammissibile TE per la qualità di usufruttuaria della medesima;
I) accertare e dichiarare inammissibile ed improponibile la modifica in corso di causa della domanda (petitum e causa petendi), per evidente discrasia di richieste conclusive;
J) in definitiva, accertare e dichiarare l'infondatezza assoluta delle doglianze espresse dalla IG.ra e TE delle figlie e , nell'atto di appello e, per l'effetto, rigettare il gravame Parte_2 Pt_3
perché destituito di fondamento pragmatico e giuridico;
K) conseguenzialmente, condannare le appellanti IG.ra , in solido con le IGnore e TE Parte_2
al pagamento delle spese e competenze del giudizio…”. Parte_3
4. È stato acquisito il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado nonché quello cartaceo
(quest'ultimo contenente i verbali delle udienze istruttorie) e non è stata svolta attività istruttoria;
indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 14.10.2024 a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'impugnazione è stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti si evince che: a) la sentenza impugnata è stata notificata in data 28/11/2019; c) l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il 30/12/2019.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
La prima questione da esaminare, riproposta in termini di eccezione dall'appellato (che in quanto totalmente vittorioso non era tenuto a formulare appello incidentale sul punto) investe la legittimazione ad agire di alla cui iniziativa TE
giudiziaria hanno aderito in primo grado le interventrici e Parte_2 Parte_3
(figlie della predetta), rispettivamente la prima usufruttuaria, le altre due nude proprietarie della corte comune e degli immobili che su di essa si affacciano.
L'appellato ribadisce la tesi secondo cui l'originaria attrice, proclamatasi nel libello introduttivo proprietaria dei cespiti di causa, per poi risultare esserne mera usufruttuaria, non avrebbe potuto agire in via petitoria a tutela del suo diritto sugli stessi immobili ma al più avrebbe potuto esperire una azione possessoria;
da qui la sua carenza di legittimazione a proporre il presente giudizio.
L'eccezione è da disattendere.
Con risalente orientamento, rimasto insuperato, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che all'usufruttuario deve riconoscersi il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto dell'usufrutto e, quindi, la legittimazione ad agire proponendo tutte le azioni, possessorie e petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e, comunque, dirette a difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa. E' stato, altresì chiarito che, relativamente alle ingerenze di terzi che ledono le ragioni sia dell'usufruttuario sia nel nudo proprietario, il primo, se, da un lato, è tenuto a farne denuncia al secondo, dall'altro, è legittimato ad agire da solo per la tutela del suo diritto, ma soltanto in nome proprio e non anche nell'interesse del nudo proprietario. La necessità del litisconsorzio tra usufruttuario e nudo proprietario è prevista, peraltro, riguardo alle liti in materia di servitù attive e passive promosse dall'usufruttuario, al fine di evitare la formazione di giudicati aventi efficacia solo temporanea (Cass. 11-1-1967 n. 106). L'usufruttuario, pertanto, ha il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto del suo diritto, e quindi egli è legittimato alle azioni possessorie ed a quelle petitorie dirette a tutelare l'uso ed il godimento della cosa (Cass. 26-10-1973 n. 2777).
Tali essendo i formanti di legittimità, correttamente il primo giudice ha esaminato la domanda avanzata dalla , ritenendone implicitamente la legittimazione attiva, TE anche quando è emerso, a seguito delle difese svolte dal convenuto che la stessa CP_1
non era proprietaria ma usufruttuaria dei beni di causa. Va, inoltre, osservato che la partecipazione al giudizio delle nude proprietarie, le IGg.re mediante il loro intervento volontario in giudizio, ha sanato il difetto di integrità Pt_2 del contraddittorio rispetto alla domanda riguardante la rimozione del pozzo nero che, come di seguito si dirà nell'esaminare il primo motivo dell'appello, è qualificabile come negatoria servitutis, per la quale l'art. 1012 c.c. prescrive la necessità della chiamata in causa del nudo proprietario.
Superato il rilievo preliminare, può passarsi alla disamina delle ragioni di gravame.
Il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 1102 c.c. sull'assunto che il tribunale non avrebbe considerato che i fabbricati che si affacciano sulla corte comune, appartenenti a proprietari diversi, sono tra loro distinti ed autonomi avendo in comune solo l'area in contesa, sicchè le opere realizzate su detta area al servizio delle proprietà esclusiva del non potevano essere ricondotte alla prefata disciplina ma costituivano delle CP_1
servitù in danno di tutti i comproprietari, dovendo quindi essere tutte rimosse.
La censura è solo in parte fondata.
Essa, a differenza di quanto opinato dall'appellato, non costituisce una mutatio libelli in appello, ma sollecita solo la riqualificazione della fattispecie dedotta in giudizio sulla base delle medesime circostanze fattuali sottoposte fin dall'origine al contraddittorio delle parti e all'esame del giudice.
Infatti, nel libello introduttivo la aveva chiaramente dedotto, tra l'altro, la TE
realizzazione sulla corte comune di un pozzo nero a esclusivo servizio dell'abitazione del
( v. pag. 1 ultima parte dell'atto di citazione del primo grado) fornendo da subito CP_1
gli elementi per poter qualificare la vicenda in termini di imposizione di una servitù, a differenza delle altre opere denunciate in citazione, per le quali lamentava avessero modificato l'area comune rendendone difficoltoso l'utilizzo ( così per il marciapiede, per il dislivello e per la collocazione delle pietre) .
Nessuna novità, pertanto, è stata introdotta in sede di gravame avendo le appellanti sollecitato la corretta qualificazione della domanda. Ciò posto, la doglianza, come può desumersi da quanto appena detto, appare fondata solo riguardo al pozzo nero che è pacifico sia stato realizzato nel sottosuolo della corte comune al servizio esclusivo dell'abitazione del CP_1
Al riguardo soccorre l'insegnamento della Suprema Corte che, a proposito dell'apertura di vedute ( ma il principio vale per qualsiasi opera che impone un peso) ha statuito che nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite;
né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro ( ex plurimis Cass.
Sez.
2 - Sentenza n. 7971 del 11/03/2022; Cass. Sez.
2 -Sentenza n. 26807 del 21/10/2019)
Nel caso in esame, è incontestato , oltre che evincibile dalle fotografie e dai titolo di provenienza prodotti in atti, che gli immobili delle parti in contesa non fanno parte di un condominio ma sono tra di essi indipendenti ed autonomi sicchè il pozzo nero interrato nella corte comune e posto al servizio esclusivo della proprietà di viene di fatto a CP_1
costituire una servitù di scarico a carico della p.lla 135 foglio 6 ( così identificata l'area de qua) e a vantaggio della proprietà singolare dell'appellato.
Ne consegue l'erronea applicazione delle regole dettate dall'art. 1102 c.c. operata dal tribunale riguardo al pozzo, la domanda di rimozione del quale va qualificata come negatoria servitutis ed accolta in difetto della deduzione (prima ancora della prova) di un titolo costitutivo del relativo diritto.
Rispetto a tale azione, come sopra anticipato, l'intervento volontario in giudizio delle germane nude proprietarie, è servito ad integrare il contraddittorio ex art. 1012 c.c. Pt_2 che altrimenti sarebbe stato da costituire nei loro confronti mediante ordine di chiamata. Per il resto, invece, gli interventi denunciati dalle appellanti sono stati correttamene esaminati alla luce della disciplina dettata dall'art. 1102 c.c. in quanto modifiche del bene comune non al servizio della proprietà esclusiva del ma funzionali ad un suo CP_1
migliore uso da parte del comunista senza limitazioni e/o impedimenti del pari godimento degli altri comunisti. Tale è senz'altro il marciapiede che, secondo il condivisibile giudizio del primo giudice- peraltro non censurato in questo grado- è indubbio che abbia apportato un vantaggio alla fruizione dell'all'area comune (che dalle fotografie prodotte nel fascicolo di parte appellata risulta essere una zona di terreno non recintata e solo in parte delimitata dai fabbricati delle parti in causa) in quanto costituisce opera per passare sul terreno evitando in quella zona il formarsi di pozze e ristagni d'acqua.
Anche il dislivello, di cui si parlerà funditus di seguito esaminando il terzo motivo di gravame, non costituisce opera, per come descritta, idonea a costituire una servitù, non essendo stato dedotta ( né provata) l'utilitas a vantaggio della proprietà esclusiva del
CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del motivo in esame, va accolta la domanda attorea di condanna del alla rimozione del pozzo nero dalla CP_1 corte comune, qualificata in termini di actio negatoria servitutis.
La statuizione che precede comporta in parte l'assorbimento (quanto al pozzo) e in parte il rigetto del secondo motivo, formulato in via gradata rispetto al primo, di applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 1117 c.c. in luogo dell'art. 1102 c.c., non vertendosi in ipotesi di bene condominiale per le ragioni appena svolte.
Il terzo motivo, invece, è infondato.
Con esso le appellanti protestano l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice nel negare che il dislivello creato dal nell'area comune impedisce CP_1
loro l'acceso alla detta area. A tal fine sollecitano questa Corte distrettuale a rivalutare le dichiarazioni dei testimoni da esse addotti, cui erroneamente il primo giudie aveva preferito quelle rese dai testi di controparte, sull'erroneo assunto che i primi fossero meno credibili perché legati da vincoli familiari con parte attrice e non abitanti sui luoghi, a differenza dei secondi, non parenti e proprietari di immobili ivi ubicati. La critica non è condivisibile.
Rileggendo le deposizioni testimoniali e confrontandole con lo stato dei luoghi che si osserva nelle fotografie prodotte dal (fotografie che anche la , in sede CP_1 TE
di interrogatorio formale, ha confermato riferirsi alla corte comune sito in esame) in primo grado non risulta l'esistenza del dislivello con le caratteristiche descritte dai testi di parte attrice (attuale appellante)- che hanno parlato di una “scarpata” ( teste ) e di un Tes_1
“terrapieno” ( teste - né che lo stesso sia tale da impedire o ostacolare il passaggio Tes_2 sull'area comune di cui è causa, che si presenta come una zona di terreno non recintata e accessibile da vari punti.
Risulta, invece, più aderente allo stato dei luoghi ritratto nelle fotografie in atti la descrizione del dislivello fornita dai testi adotti dal convenuto (attuale appellato) e che essi hanno escluso ostacolare la fruizione dell'area de qua.
Risulta pertanto condivisibile la valutazione delle risultanze testimoniali effettuata dal tribunale che sul punto va confermata.
Da qui il rigetto del mezzo.
Con l'ultimo mezzo si protesta, ai fini delle spese, l'erronea applicazione della soccombenza virtuale conseguente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere circa la rimozione delle pietre, assumendo le appellanti che erroneamente il primo giudice aveva affermato che il vi aveva provveduto prima dell'inizio del CP_1
giudizio, quando, invece, la notifica dell'atto di citazione era avvenuta prima del 18.3.2016, data indicata nella comparsa di controparte come di comunicazione della rimozione delle pietre al . Controparte_2
Il mezzo appare inammissibile perché non si confronta con la ratio decidenti della sentenza impugnata che individua la data di rimozione delle pietre come avvenuta tra il mese di febbraio e marzo 2016.
Rispetto a tale affermazione (v. ultima pagina delle sentenza impugnata) le appellanti hanno svolto le loro riflessioni dando per acclarato che la rimozione delle pietre fosse avvenuta il
18.3.2016, senza tuttavia offrire argomenti di critica per superare la diversa indicazione cui è pervenuto il primo giudice, evidentemente fondata sulle risultanze delle prove orali raccolte.
Non essendo puntualmente contestato l'iter logico-giuridico sotteso al convincimento del tribunale sul punto, la critica risulta formulata in violazione dell'art. 342 cpc.
Ne consegue la pronuncia in rito di inammissibilità.
Del pari inammissibile la domanda di risarcimento danni per occupazione illegittima del bene comune, che le appellanti hanno meramente riproposto in questo grado senza sul punto formulare alcun motivo di appello avverso la sentenza, in termini di omessa pronuncia.
Spese
Le spese del giudizio, in conseguenza della riforma parziale della decisione, vanno rideterminate per il doppio grado alla luce dell'esito complessivo della lite.
Considerato che per un capo di domanda è stata acclarata la cessazione della materia del contendere anteriore al giudizio e per alcuni capi vi è stato rigetto della domanda, sussiste parziale reciproca soccombenza che induce alla compensazione integrale delle spese del doppio grado tra le parti (cfr. Cass. Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la TE Parte_2 Parte_3 sentenza del tribunale di Benevento n. 2058/2019 pubblicata il 22.11.2019 così provvede:
1- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in accoglimento sul punto della domanda avanzata dalle appellanti in primo grado, da qualificarsi negatoria servitutis, condanna a rimuovere dal sottosuolo della corte comune oggetto di causa il CP_1 pozzo nero descritto in citazione;
2- compensa integralmente le spese del doppio grado tra le parti;
3- ferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, li 5.3.2025 Il presidente rel.
dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato ConIGliere
dott.ssa Paola Martorana ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 94/2020, vertente
TRA
(C.F. ), TE C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) rappresentate e difese dall'Avv. Pellegrino Cavuoto (C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in CodiceFiscale_4
Benevento, alla Via Ennio Goduti (Pal. De Matteis).
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._5
Maria Verdisco (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Benevento, C.F._6
alla Via Salvator Rosa n.4.
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 2058/2019 pubblicata il
22.11.2019 e notificata il 28.11.2019 in materia di: condanna rimozione opere su bene comune e risarcimento danni;
Conclusioni: come in atti e note di trattazione scritte qui da intendersi richiamate.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.1 , assumendosi proprietaria di alcune costruzioni site in TE agro di Fragneto l'Abate alla località Pescoiacerva che affacciavano su cortile comune ( identificato al foglio 6 p.lla 135), conveniva in giudizio per far accertare CP_1 che questi aveva realizzato sulla corte comune nonché sulla p.lla 275 di esclusiva proprietà di essa istante una serie di opere, consistenti in un marciapiede in cemento, una recinzione mediante collocazione di enormi massi in pietra, un dislivello che rendeva difficile l'accesso all'area comune, infine un pozzo nero ad esclusivo servizio della abitazione del prevenuto, senza il consenso dei comproprietari e senza autorizzazione amministrativa, tanto da essere stato destinatario di un'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi, che però il convenuto non aveva eseguito. Chiedeva, pertanto, condannarsi il al ripristino CP_1 dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione delle aree, da liquidarsi in via equitativa.
1.2 Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione attiva della CP_1
in quanto mera usufruttuaria e non proprietaria degli immobili di causa, TE
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex Dlgs. N. 28/2010, la decadenza dall'azione possessoria esperita ex art. 1170
c.c. tale dovendosi qualificare l'iniziativa attorea essendo l'usufruttuario mero possessore;
nel merito contestava la fondatezza della domanda avversa assumendo di aver già ottemperato all'ordinanza sindacale n. 1715 del 31.7.2015 e rimosso i massi in pietra posizionati sul solo suolo comune e non anche sulla p.lla 275, che in ogni caso non erano una recinzione;
quanto alle altre opere, negava che costituissero lesione o pregiudizio alla disponibilità della corte comune da parte dell'attrice e degli altri comproprietari piuttosto rappresentando un miglioramento dell'area in quanto erano state regimentate le acque reflue provenienti dai suoli a monte e dagli edifici concessi in usufrutto all'attrice ed reso più fruibile il piano di calpestio evitando il formarsi di fanghiglia. Chiedeva, pertanto, in via preliminare dichiararsi inammissibile e improcedibile la domanda;
per il resto, instava per la declaratoria di cessata materia del contendere quanto alla richiesta di rimozione delle pietre e per il rigetto delle altre domande;
vinte le spese.
1.3 Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito infruttuoso, in data
5.4.2017 si costituivano in giudizio e quali nude proprietarie Parte_2 Parte_3
del beni di causa, con comparsa di intervento con cui facevano proprie tutte le domande e difese dell'attrice chiedendone l'accoglimento.
1.4 Con sentenza del 22.11.2019 il tribunale di Benevento, sulla base della prova orale espletata (interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi di entrambe le parti), dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rimozione delle pietre poste sulla corte comune e sulla proprietà esclusiva di e Parte_2 Pt_3
, rigettava la domanda di ripristino dello stato dei luoghi e condannava, in solido,
[...]
l'attrice e le intervenute alle spese del giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro
2200,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. Maria Verdisco dichiaratasi antistataria.
1.5 Nel pervenire a tale decisione il tribunale in primo luogo affermava la ritualità e tempestività ex art. 105 comma II cpc dell'intervento spiegato in corso di causa da Pt_2
e osservando che alcuna preclusione, se non istruttoria, era maturata
[...] Parte_3 nei loro confronti mentre sotto il profilo assertivo, alcuna limitazione esse subivano dallo stato del giudizio in cui si erano costituite non avendo proposto domande autonome ma aderito alle richieste dell'attrice. Dava, poi, atto che prima dell'instaurazione del giudizio il convenuto aveva rimosso le pietre che costituivano libero accesso alla corte comune e in parte collocate sulla proprietà esclusiva delle per cui sul punto dichiarava cessata Pt_2 la materia del contendere. Per il resto, inquadrata la controversia nella disciplina dell'art. 1102 c.c., nel preferire le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, ritenuti più credibili di quelli addotti dalla controparte, si convinceva che la realizzazione delle opere oggetto di causa avevano migliorato lo stato preesistente e non avevano creato ostacolo o impedimento all'accesso all'area comune. In particolare, quanto al pozzetto nero, posto al servizio della proprietà esclusiva del riteneva che non avesse limitato il diritto degli altri CP_1
comproprietari essendo posto al livello del terreno e necessario in mancanza di rete fognaria, lasciando spazio sufficiente per consentire agli altri comunisti di realizzarne anch'essi uno al servizio della loro proprietà, se necessario;
quanto al marciapiede, osservava che la sua realizzazione impediva che l'acqua piovana proveniente dai tetti dei fabbricati privi di gronde finisse nello spazio comune creando pozze d'acqua ed allagamenti. Concludeva nel senso che gli interventi realizzati sulla corte comune erano consentiti ex art. 1102 c.c. in quanto migliorativi della fruibilità del bene, con conseguente rigetto della domanda.
2.1 Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.12.2019, hanno interposto appello , e TE Parte_2 Parte_3 lamentando: 1) l'errata applicazione dell'art.1102 c.c.; 2) in via subordinata, l'applicazione degli artt. 1117 e 1117 bis c.p.c.; 3) la creazione del dislivello e l'alterazione della cosa comune;
4) la violazione del principio della soccombenza virtuale con riguardo alla pronuncia di cessata materia del contendere riferita alla rimozione delle pietre.
Hanno concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese del doppio grado da attribuirsi al difensore antistatario;
in via gradata, accertarsi che la rimozione dei massi era avvenuta dopo la notifica dell'atto di citazione del primo grado e, per l'effetto, condannare il convenuto alle spese processuali del primo grado, in uno alle spese del presente grado;
in via istruttoria, ammettersi CTU, se ritenuta utile per accertare lo stato dei luoghi e le doglianze di esse appellanti come emerse sia dalle foto che dalle prove documentali e testimoniali.
2.2. Ha resistito al gravame il IG. il quale ha chiesto: “In via preliminare: CP_1
accertare e dichiarare che l'atto di appello, così come proposto, è improcedibile ed inammissibile, per difetto delle indicazioni prescritte ex lege, rigettandolo con ogni conseguenza di legge;
B) nel merito: accertare e dichiarare che l'atto di appello è infondato in fatto ed in diritto, rigettandolo integralmente;
C) rigettare totalmente le richieste formulate dalle appellanti nel loro atto di appello;
D) confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 2058-2019 del Tribunale di Benevento, nessuna esclusa;
E) accertare e dichiarare, in rito, il difetto di interesse ad agire della OR TE
, nel promuovere il presente giudizio, in mancanza di alcun danno o deminutio
[...] subiti dalle opere edilizie de quibus;
F) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva a proporre il presente giudizio della OR , perché TE usufruttuaria e non proprietaria della proprietà censita al foglio n.6 p.lla 135 del Comune di
Fragneto L'Abate; G) accertare e dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio delle IGnore e per difetto di procedibilità e per l'effetto Parte_2 Parte_3
dichiararne la loro estromissione;
H) accertare e dichiarare che l'azione posta in essere dalla OR è una actio petitoria, improponibile ed inammissibile TE per la qualità di usufruttuaria della medesima;
I) accertare e dichiarare inammissibile ed improponibile la modifica in corso di causa della domanda (petitum e causa petendi), per evidente discrasia di richieste conclusive;
J) in definitiva, accertare e dichiarare l'infondatezza assoluta delle doglianze espresse dalla IG.ra e TE delle figlie e , nell'atto di appello e, per l'effetto, rigettare il gravame Parte_2 Pt_3
perché destituito di fondamento pragmatico e giuridico;
K) conseguenzialmente, condannare le appellanti IG.ra , in solido con le IGnore e TE Parte_2
al pagamento delle spese e competenze del giudizio…”. Parte_3
4. È stato acquisito il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado nonché quello cartaceo
(quest'ultimo contenente i verbali delle udienze istruttorie) e non è stata svolta attività istruttoria;
indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 14.10.2024 a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'impugnazione è stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti si evince che: a) la sentenza impugnata è stata notificata in data 28/11/2019; c) l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il 30/12/2019.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
La prima questione da esaminare, riproposta in termini di eccezione dall'appellato (che in quanto totalmente vittorioso non era tenuto a formulare appello incidentale sul punto) investe la legittimazione ad agire di alla cui iniziativa TE
giudiziaria hanno aderito in primo grado le interventrici e Parte_2 Parte_3
(figlie della predetta), rispettivamente la prima usufruttuaria, le altre due nude proprietarie della corte comune e degli immobili che su di essa si affacciano.
L'appellato ribadisce la tesi secondo cui l'originaria attrice, proclamatasi nel libello introduttivo proprietaria dei cespiti di causa, per poi risultare esserne mera usufruttuaria, non avrebbe potuto agire in via petitoria a tutela del suo diritto sugli stessi immobili ma al più avrebbe potuto esperire una azione possessoria;
da qui la sua carenza di legittimazione a proporre il presente giudizio.
L'eccezione è da disattendere.
Con risalente orientamento, rimasto insuperato, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che all'usufruttuario deve riconoscersi il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto dell'usufrutto e, quindi, la legittimazione ad agire proponendo tutte le azioni, possessorie e petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e, comunque, dirette a difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa. E' stato, altresì chiarito che, relativamente alle ingerenze di terzi che ledono le ragioni sia dell'usufruttuario sia nel nudo proprietario, il primo, se, da un lato, è tenuto a farne denuncia al secondo, dall'altro, è legittimato ad agire da solo per la tutela del suo diritto, ma soltanto in nome proprio e non anche nell'interesse del nudo proprietario. La necessità del litisconsorzio tra usufruttuario e nudo proprietario è prevista, peraltro, riguardo alle liti in materia di servitù attive e passive promosse dall'usufruttuario, al fine di evitare la formazione di giudicati aventi efficacia solo temporanea (Cass. 11-1-1967 n. 106). L'usufruttuario, pertanto, ha il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto del suo diritto, e quindi egli è legittimato alle azioni possessorie ed a quelle petitorie dirette a tutelare l'uso ed il godimento della cosa (Cass. 26-10-1973 n. 2777).
Tali essendo i formanti di legittimità, correttamente il primo giudice ha esaminato la domanda avanzata dalla , ritenendone implicitamente la legittimazione attiva, TE anche quando è emerso, a seguito delle difese svolte dal convenuto che la stessa CP_1
non era proprietaria ma usufruttuaria dei beni di causa. Va, inoltre, osservato che la partecipazione al giudizio delle nude proprietarie, le IGg.re mediante il loro intervento volontario in giudizio, ha sanato il difetto di integrità Pt_2 del contraddittorio rispetto alla domanda riguardante la rimozione del pozzo nero che, come di seguito si dirà nell'esaminare il primo motivo dell'appello, è qualificabile come negatoria servitutis, per la quale l'art. 1012 c.c. prescrive la necessità della chiamata in causa del nudo proprietario.
Superato il rilievo preliminare, può passarsi alla disamina delle ragioni di gravame.
Il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 1102 c.c. sull'assunto che il tribunale non avrebbe considerato che i fabbricati che si affacciano sulla corte comune, appartenenti a proprietari diversi, sono tra loro distinti ed autonomi avendo in comune solo l'area in contesa, sicchè le opere realizzate su detta area al servizio delle proprietà esclusiva del non potevano essere ricondotte alla prefata disciplina ma costituivano delle CP_1
servitù in danno di tutti i comproprietari, dovendo quindi essere tutte rimosse.
La censura è solo in parte fondata.
Essa, a differenza di quanto opinato dall'appellato, non costituisce una mutatio libelli in appello, ma sollecita solo la riqualificazione della fattispecie dedotta in giudizio sulla base delle medesime circostanze fattuali sottoposte fin dall'origine al contraddittorio delle parti e all'esame del giudice.
Infatti, nel libello introduttivo la aveva chiaramente dedotto, tra l'altro, la TE
realizzazione sulla corte comune di un pozzo nero a esclusivo servizio dell'abitazione del
( v. pag. 1 ultima parte dell'atto di citazione del primo grado) fornendo da subito CP_1
gli elementi per poter qualificare la vicenda in termini di imposizione di una servitù, a differenza delle altre opere denunciate in citazione, per le quali lamentava avessero modificato l'area comune rendendone difficoltoso l'utilizzo ( così per il marciapiede, per il dislivello e per la collocazione delle pietre) .
Nessuna novità, pertanto, è stata introdotta in sede di gravame avendo le appellanti sollecitato la corretta qualificazione della domanda. Ciò posto, la doglianza, come può desumersi da quanto appena detto, appare fondata solo riguardo al pozzo nero che è pacifico sia stato realizzato nel sottosuolo della corte comune al servizio esclusivo dell'abitazione del CP_1
Al riguardo soccorre l'insegnamento della Suprema Corte che, a proposito dell'apertura di vedute ( ma il principio vale per qualsiasi opera che impone un peso) ha statuito che nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite;
né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro ( ex plurimis Cass.
Sez.
2 - Sentenza n. 7971 del 11/03/2022; Cass. Sez.
2 -Sentenza n. 26807 del 21/10/2019)
Nel caso in esame, è incontestato , oltre che evincibile dalle fotografie e dai titolo di provenienza prodotti in atti, che gli immobili delle parti in contesa non fanno parte di un condominio ma sono tra di essi indipendenti ed autonomi sicchè il pozzo nero interrato nella corte comune e posto al servizio esclusivo della proprietà di viene di fatto a CP_1
costituire una servitù di scarico a carico della p.lla 135 foglio 6 ( così identificata l'area de qua) e a vantaggio della proprietà singolare dell'appellato.
Ne consegue l'erronea applicazione delle regole dettate dall'art. 1102 c.c. operata dal tribunale riguardo al pozzo, la domanda di rimozione del quale va qualificata come negatoria servitutis ed accolta in difetto della deduzione (prima ancora della prova) di un titolo costitutivo del relativo diritto.
Rispetto a tale azione, come sopra anticipato, l'intervento volontario in giudizio delle germane nude proprietarie, è servito ad integrare il contraddittorio ex art. 1012 c.c. Pt_2 che altrimenti sarebbe stato da costituire nei loro confronti mediante ordine di chiamata. Per il resto, invece, gli interventi denunciati dalle appellanti sono stati correttamene esaminati alla luce della disciplina dettata dall'art. 1102 c.c. in quanto modifiche del bene comune non al servizio della proprietà esclusiva del ma funzionali ad un suo CP_1
migliore uso da parte del comunista senza limitazioni e/o impedimenti del pari godimento degli altri comunisti. Tale è senz'altro il marciapiede che, secondo il condivisibile giudizio del primo giudice- peraltro non censurato in questo grado- è indubbio che abbia apportato un vantaggio alla fruizione dell'all'area comune (che dalle fotografie prodotte nel fascicolo di parte appellata risulta essere una zona di terreno non recintata e solo in parte delimitata dai fabbricati delle parti in causa) in quanto costituisce opera per passare sul terreno evitando in quella zona il formarsi di pozze e ristagni d'acqua.
Anche il dislivello, di cui si parlerà funditus di seguito esaminando il terzo motivo di gravame, non costituisce opera, per come descritta, idonea a costituire una servitù, non essendo stato dedotta ( né provata) l'utilitas a vantaggio della proprietà esclusiva del
CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del motivo in esame, va accolta la domanda attorea di condanna del alla rimozione del pozzo nero dalla CP_1 corte comune, qualificata in termini di actio negatoria servitutis.
La statuizione che precede comporta in parte l'assorbimento (quanto al pozzo) e in parte il rigetto del secondo motivo, formulato in via gradata rispetto al primo, di applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 1117 c.c. in luogo dell'art. 1102 c.c., non vertendosi in ipotesi di bene condominiale per le ragioni appena svolte.
Il terzo motivo, invece, è infondato.
Con esso le appellanti protestano l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice nel negare che il dislivello creato dal nell'area comune impedisce CP_1
loro l'acceso alla detta area. A tal fine sollecitano questa Corte distrettuale a rivalutare le dichiarazioni dei testimoni da esse addotti, cui erroneamente il primo giudie aveva preferito quelle rese dai testi di controparte, sull'erroneo assunto che i primi fossero meno credibili perché legati da vincoli familiari con parte attrice e non abitanti sui luoghi, a differenza dei secondi, non parenti e proprietari di immobili ivi ubicati. La critica non è condivisibile.
Rileggendo le deposizioni testimoniali e confrontandole con lo stato dei luoghi che si osserva nelle fotografie prodotte dal (fotografie che anche la , in sede CP_1 TE
di interrogatorio formale, ha confermato riferirsi alla corte comune sito in esame) in primo grado non risulta l'esistenza del dislivello con le caratteristiche descritte dai testi di parte attrice (attuale appellante)- che hanno parlato di una “scarpata” ( teste ) e di un Tes_1
“terrapieno” ( teste - né che lo stesso sia tale da impedire o ostacolare il passaggio Tes_2 sull'area comune di cui è causa, che si presenta come una zona di terreno non recintata e accessibile da vari punti.
Risulta, invece, più aderente allo stato dei luoghi ritratto nelle fotografie in atti la descrizione del dislivello fornita dai testi adotti dal convenuto (attuale appellato) e che essi hanno escluso ostacolare la fruizione dell'area de qua.
Risulta pertanto condivisibile la valutazione delle risultanze testimoniali effettuata dal tribunale che sul punto va confermata.
Da qui il rigetto del mezzo.
Con l'ultimo mezzo si protesta, ai fini delle spese, l'erronea applicazione della soccombenza virtuale conseguente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere circa la rimozione delle pietre, assumendo le appellanti che erroneamente il primo giudice aveva affermato che il vi aveva provveduto prima dell'inizio del CP_1
giudizio, quando, invece, la notifica dell'atto di citazione era avvenuta prima del 18.3.2016, data indicata nella comparsa di controparte come di comunicazione della rimozione delle pietre al . Controparte_2
Il mezzo appare inammissibile perché non si confronta con la ratio decidenti della sentenza impugnata che individua la data di rimozione delle pietre come avvenuta tra il mese di febbraio e marzo 2016.
Rispetto a tale affermazione (v. ultima pagina delle sentenza impugnata) le appellanti hanno svolto le loro riflessioni dando per acclarato che la rimozione delle pietre fosse avvenuta il
18.3.2016, senza tuttavia offrire argomenti di critica per superare la diversa indicazione cui è pervenuto il primo giudice, evidentemente fondata sulle risultanze delle prove orali raccolte.
Non essendo puntualmente contestato l'iter logico-giuridico sotteso al convincimento del tribunale sul punto, la critica risulta formulata in violazione dell'art. 342 cpc.
Ne consegue la pronuncia in rito di inammissibilità.
Del pari inammissibile la domanda di risarcimento danni per occupazione illegittima del bene comune, che le appellanti hanno meramente riproposto in questo grado senza sul punto formulare alcun motivo di appello avverso la sentenza, in termini di omessa pronuncia.
Spese
Le spese del giudizio, in conseguenza della riforma parziale della decisione, vanno rideterminate per il doppio grado alla luce dell'esito complessivo della lite.
Considerato che per un capo di domanda è stata acclarata la cessazione della materia del contendere anteriore al giudizio e per alcuni capi vi è stato rigetto della domanda, sussiste parziale reciproca soccombenza che induce alla compensazione integrale delle spese del doppio grado tra le parti (cfr. Cass. Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la TE Parte_2 Parte_3 sentenza del tribunale di Benevento n. 2058/2019 pubblicata il 22.11.2019 così provvede:
1- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in accoglimento sul punto della domanda avanzata dalle appellanti in primo grado, da qualificarsi negatoria servitutis, condanna a rimuovere dal sottosuolo della corte comune oggetto di causa il CP_1 pozzo nero descritto in citazione;
2- compensa integralmente le spese del doppio grado tra le parti;
3- ferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, li 5.3.2025 Il presidente rel.
dott.ssa Alessandra Piscitiello