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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OV - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 55 del R.G. 2020 avente ad oggetto risarcimento danni,
promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Badolato Parte_1 C.F._1
Teresa e nel cui studio in OV alla Via La Caccia, n. 25, elettivamente domicilia;
- attrice –
contro
E (C.F.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Carmela Oriolo e nel cui studio in OV alla via Locri, n. 22,
elettivamente domicilia;
- convenuta –
Conclusioni: come in atti e da verbale del 23.12.2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio E- Parte_1
RG 55/2020 innanzi al Tribunale di OV per sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 24.519,17 o in quella maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, oltre spese legali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Assumeva di aver installato nel 2011 sul tetto della sua abitazione un impianto fotovoltaico e di aver verificato il 23.09.2016 che "l'inverter era in allarme e "non funzionante".
Lamentava, altresi, la ridotta producibilità dell'impianto e danni ad impianti e apparecchiature, a suo dire, riconducibili alla elevata impedenza della rete elettrica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.09.2020 si costituiva la quale impugnava e contestava le avverse richieste sia Parte_2
sotto il profilo dell'an che del quantum e invocava l'integrale rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prove per testi e all'udienza del
23.12.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione precisate le conclusioni con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
Preliminarmente, si osserva che il caso di cui trattasi rientra nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa).
Trattasi, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, di responsabilità per colpa presunta dell'esercente l'attività pericolosa, con la conseguenza che il danneggiato deve provare il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'esercizio dell'attività, mentre il danneggiante deve fornire la prova liberatoria, consistente nell'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
RG 55/2020 Invero, l'utente che subisce danni in conseguenza degli sbalzi di tensione assume un diritto al risarcimento dei danni dalla società erogatrice di energia elettrica che risponde, infatti, a titolo di responsabilità per attività pericolosa dei danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente (Cass. Civ. 11193/2007).
D'altronde e qualora la società elettrica non dimostri che l'evento sia stato determinato da un fatto imprevedibile e inevitabile risponde civilmente secondo la fattispecie ipotizzata nell'art. 2050 c.c..
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (C. Cass. Civ. n. 537/82, e C. Cass. Civ. n. 3935/95).
La responsabilità, ex art. 2050 c.c., si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione.
Di conseguenza l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa. Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure egli è
vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività, potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello
RG 55/2020 sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (C. Cass. civ. n. 3022/01).
Tuttavia, perché rilevi la responsabilità è necessaria, per il danneggiato, la prova del fatto dannoso e del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il danneggiante essere ritenuto responsabile per un evento fortuito a lui non riconducibile.
Così, “affinché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice
condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, (nel senso che questo rientri tra le
conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul
piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento” (C. Cass. civ. n.
5839/07, n. 8457/04 e n. 2312/03).
Grava, quindi, sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento, oltre che dell'esistenza del danno e della sua entità, che non può ritenersi in re
ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso e soprattutto deve essere quantificato.
Dunque, alla luce dei principi di diritto delineati, solo quando il danneggiato avrà
compiutamente assolto al proprio onere probatorio, spetterà al convenuto fornire la prova liberatoria dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno.
Ciò premesso, la domanda proposta dall'odierna attrice è infondata e va rigettata per assenza di idonee prove in ordine al nesso di causalità tra i danni c.d. diretti e l'impedenza di uscita, ossia alla tensione esterna del fornitore che aveva avuto valori maggiori e fuori norma.
Il Tribunale ritiene che l'attrice non abbia fornito idonea prova in particolare sotto il profilo del nesso eziologico tra i non meglio precisati danni e l'evento dannoso. Né è
possibile trarre elementi utili dalle fatture allegate al fascicolo di parte attrice, le quali si limitano ad indicare la tipologia di intervento eseguito, ma nulla chiariscono in ordine alle
RG 55/2020 cause del guasto. Quanto poi all'elaborato peritale di parte attrice la stessa “…non ha valore di
prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di
ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa
all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito…” (cfr Cass. Civ. 2980/2023). Peraltro, la depositata CTP, dopo un'attenta lettura, non è altro che una descrizione di cosa sia un impianto fotovoltaico e delle sue caratteristiche nonché della normativa legislativa di riferimento. Dall'esame della stessa non risulta alcun accertamento effettuato dal CTP o,
comunque, non vengono indicati nè i periodi dell'elevata impendenza della rete elettrica,
né quando si sono verificati valori fuori norma né i danni ad essi collegabili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così
provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna al pagamento in favore di , in persona del Parte_1 Controparte_1
suo l.r.p.t. delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale,
oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in OV, il 03 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 55/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OV - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 55 del R.G. 2020 avente ad oggetto risarcimento danni,
promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Badolato Parte_1 C.F._1
Teresa e nel cui studio in OV alla Via La Caccia, n. 25, elettivamente domicilia;
- attrice –
contro
E (C.F.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Carmela Oriolo e nel cui studio in OV alla via Locri, n. 22,
elettivamente domicilia;
- convenuta –
Conclusioni: come in atti e da verbale del 23.12.2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio E- Parte_1
RG 55/2020 innanzi al Tribunale di OV per sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 24.519,17 o in quella maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, oltre spese legali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Assumeva di aver installato nel 2011 sul tetto della sua abitazione un impianto fotovoltaico e di aver verificato il 23.09.2016 che "l'inverter era in allarme e "non funzionante".
Lamentava, altresi, la ridotta producibilità dell'impianto e danni ad impianti e apparecchiature, a suo dire, riconducibili alla elevata impedenza della rete elettrica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.09.2020 si costituiva la quale impugnava e contestava le avverse richieste sia Parte_2
sotto il profilo dell'an che del quantum e invocava l'integrale rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prove per testi e all'udienza del
23.12.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione precisate le conclusioni con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
Preliminarmente, si osserva che il caso di cui trattasi rientra nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa).
Trattasi, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, di responsabilità per colpa presunta dell'esercente l'attività pericolosa, con la conseguenza che il danneggiato deve provare il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'esercizio dell'attività, mentre il danneggiante deve fornire la prova liberatoria, consistente nell'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
RG 55/2020 Invero, l'utente che subisce danni in conseguenza degli sbalzi di tensione assume un diritto al risarcimento dei danni dalla società erogatrice di energia elettrica che risponde, infatti, a titolo di responsabilità per attività pericolosa dei danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente (Cass. Civ. 11193/2007).
D'altronde e qualora la società elettrica non dimostri che l'evento sia stato determinato da un fatto imprevedibile e inevitabile risponde civilmente secondo la fattispecie ipotizzata nell'art. 2050 c.c..
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (C. Cass. Civ. n. 537/82, e C. Cass. Civ. n. 3935/95).
La responsabilità, ex art. 2050 c.c., si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione.
Di conseguenza l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa. Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure egli è
vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività, potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello
RG 55/2020 sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (C. Cass. civ. n. 3022/01).
Tuttavia, perché rilevi la responsabilità è necessaria, per il danneggiato, la prova del fatto dannoso e del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il danneggiante essere ritenuto responsabile per un evento fortuito a lui non riconducibile.
Così, “affinché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice
condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, (nel senso che questo rientri tra le
conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul
piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento” (C. Cass. civ. n.
5839/07, n. 8457/04 e n. 2312/03).
Grava, quindi, sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento, oltre che dell'esistenza del danno e della sua entità, che non può ritenersi in re
ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso e soprattutto deve essere quantificato.
Dunque, alla luce dei principi di diritto delineati, solo quando il danneggiato avrà
compiutamente assolto al proprio onere probatorio, spetterà al convenuto fornire la prova liberatoria dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno.
Ciò premesso, la domanda proposta dall'odierna attrice è infondata e va rigettata per assenza di idonee prove in ordine al nesso di causalità tra i danni c.d. diretti e l'impedenza di uscita, ossia alla tensione esterna del fornitore che aveva avuto valori maggiori e fuori norma.
Il Tribunale ritiene che l'attrice non abbia fornito idonea prova in particolare sotto il profilo del nesso eziologico tra i non meglio precisati danni e l'evento dannoso. Né è
possibile trarre elementi utili dalle fatture allegate al fascicolo di parte attrice, le quali si limitano ad indicare la tipologia di intervento eseguito, ma nulla chiariscono in ordine alle
RG 55/2020 cause del guasto. Quanto poi all'elaborato peritale di parte attrice la stessa “…non ha valore di
prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di
ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa
all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito…” (cfr Cass. Civ. 2980/2023). Peraltro, la depositata CTP, dopo un'attenta lettura, non è altro che una descrizione di cosa sia un impianto fotovoltaico e delle sue caratteristiche nonché della normativa legislativa di riferimento. Dall'esame della stessa non risulta alcun accertamento effettuato dal CTP o,
comunque, non vengono indicati nè i periodi dell'elevata impendenza della rete elettrica,
né quando si sono verificati valori fuori norma né i danni ad essi collegabili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così
provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna al pagamento in favore di , in persona del Parte_1 Controparte_1
suo l.r.p.t. delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale,
oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in OV, il 03 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 55/2020