TRIB
Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel. dott.ssa Enrica Marini Giudice dott.ssa Tania Scanu Giudice
a scioglimento della riserva, ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento per reclamo iscritto al N. R.G. 792/2024 promosso da: con sede legale in Napoli alla Parte_1
Via Santa Brigida n. 39, C.F. e per essa quale mandataria, la P.IVA_1 [...]
P. IVA e numero Registro Imprese , Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo Panini, reclamante contro
nato a [...] il [...], C.F. , e CP_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente domiciliati in CP_2 C.F._2
Oristano, Via Rockefeller n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rossella Oppo, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti, reclamati
PREMESSO
1. Con atto di precetto del 12.01.2024, la Parte_1
(per essa, la mandataria ha intimato a
[...] Parte_2 CP_1
e il pagamento della somma di €. 50.349,62, calcolata alla data del
[...] CP_2
9.11.2018, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino al saldo, quale debito residuo scaturente dal contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Persona_1
stipulato tra la e gli intimati in data 25.05.2011, rep. n. Controparte_3
58314 - racc. n. 13547, e successivo atto di erogazione e quietanza del 13.07.2004, rep. n.
68904 - racc. n. 16591, nella sua qualità di cessionaria del credito azionato in forza di atto di
Pagina 1 scissione concluso con la medesima banca (cessione pubblicata con avviso nella G.U. n. 151 del 29.12.2020 - Parte Seconda).
2. Avverso tale atto di precetto hanno proposto opposizione e , CP_1 CP_2
nel procedimento iscritto dinnanzi al Tribunale di Oristano iscritto al n. R.G. 186/24, lamentando, in sintesi:
a) il difetto di legittimazione della e della mandataria Parte_1 [...]
Parte_2
b) la nullità del precetto per la violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 130/1999, in quanto la mandataria non aveva dato prova di essere iscritta Parte_2 all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.;
c) nel contratto non era stato indicato il TAN (tasso annuo nominale), ma solo un generico tasso annuo effettivo (che non era neppure precisato se fosse il TAE, ovvero il TAEG o ISC)
e dal piano di ammortamento allegato al predetto contratto di mutuo emergeva un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello nominale, sicché non era possibile determinare a quale convenzione dell'interesse ultralegale si doveva fare riferimento, con conseguente nullità della relativa convenzione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1346 c.c. e
1419 c.c.) e applicazione, ai sensi dell'art. 1284 c.c., del tasso di interesse nella misura legale;
d) la nullità del contratto di mutuo in oggetto per violazione degli artt. 117 e 118 del
T.U.B. e degli artt. 1175 – 1337 – 1344 - 1346 - 1366 e 1375 c.c., poiché la banca aveva omesso di fornire agli opponenti l'adeguata informativa obbligatoria contenente tutte le opportune informazioni pre - e post contrattuali (in particolare, relative a: tasso d'interesse effettivamente applicato;
maggiori oneri in caso di mora;
variazioni in senso sfavorevole al cliente del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo ed in generale tutte le previsioni di tutte le condizioni più sfavorevoli;
indicazione dei costi);
e) il contratto era nullo per indeterminatezza, in quanto non era stato previsto il regime finanziario con cui effettuare il calcolo degli interessi nelle rate dello sviluppo del piano di ammortamento, sicché la banca aveva di fatto applicato e preteso interessi senza averli mai pattuiti e senza precisarne il criterio di determinazione, per cui avrebbe dovuto essere rideterminato il rimborso del finanziamento, affetto da indeterminatezza, con il solo tasso sostitutivo, utilizzando un sistema di rimborso declinato in regime semplice degli interessi;
f) era stata operata una illegittima capitalizzazione degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto, nella base di calcolo per la determinazione delle quote interessi da corrispondere su ciascuna rata, la banca aveva sommato gli interessi già corrisposti sulla rata precedente e, per l'effetto, vi era stata l'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso
Pagina 2 soglia, in violazione dell'art. 1 della Legge n. 24/2001, dell'art. 644 del c.p. e dell'art. 1815
c.c.;
g) infine, il precetto era nullo per indeterminatezza della somma richiesta, atteso che non era stato specifico l'ammontare del capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine, né le rate pagate e quelle impagate, non risultando contabilizzati, in particolare, i pagamenti per €. 48.203,13 effettuati dagli opponenti alla , come Controparte_3
risultanti dalle ricevute prodotte in allegato all'atto di opposizione.
Hanno concluso pertanto chiedendo al Tribunale di voler accertare e dichiarare, nel merito, la nullità dell'atto di precetto opposto e la nullità e l'inefficacia, ai sensi per gli effetti dell'art. 1418 c.c., del contratto di mutuo (o, in subordine, l'annullamento ex artt. 1427 e 1439
c.c. e/o per violazione del dovere di buona fede nella conclusione e nella esecuzione del contratto).
In via cautelare, hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto.
3. Nel procedimento R.G. n. 186/24 si è costituita la società intimante, domandando il rigetto dell'opposizione, sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) l'eccezione di difetto di legittimazione era infondata, atteso che la legittimazione della società opposta – intimante derivava dall'atto di scissione parziale stipulato tra la
[...]
e la in forza del quale era stato trasferito a Controparte_3 Parte_1 quest'ultima il compendio scisso, fra cui anche il contratto di mutuo da cui originava il credito precettato, come confermata sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dalla cedente;
b) era infondato anche il secondo motivo di opposizione, atteso che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non derivava alcuna invalidità;
c) all'art. 3 del contratto era chiaramente indicato il tasso di interesse nominale, che, sulla scorta del meccanismo di determinazione del tasso di interesse corrispettivo ivi previsto (tasso di provvista maggiorato di uno spread pari al 1,30%), era pari al 5,30%, né era dimostrato che vi fosse alcuna divergenza tra il tasso di interesse nominale pattuito e quello effettivamente scaturente dall'analisi del piano di ammortamento: divergenza che, ad ogni modo, avrebbe potuto derivare al limite dal piano finanziario in concreto applicato dalla banca sulla base del tasso di interesse nominale pattuito, che era stato pienamente accettato dai mutuatari tramite la sottoscrizione del piano di ammortamento;
d) quanto all'asserita responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi, non vi era alcuna prova che la banca avesse fatto sottoscrivere un contratto di mutuo a
Pagina 3 condizioni differenti rispetto a quelle pubblicizzate nella fase precontrattuale e, ad ogni modo, una responsabilità di tal fatta non avrebbe potuto portare alla nullità dell'atto di mutuo, quanto piuttosto ad una tutela di tipo risarcitorio, che neppure era stata invocata dagli opponenti;
e) era infondato anche il quinto motivo di opposizione, posto che l'accettazione del piano di ammortamento implicava anche l'accettazione del regime finanziario in concreto applicato dalla banca per il calcolo degli interessi e, ad ogni modo, essendo stato previsto un rimborso a rata costante (di € 3.091,91, per le prime rate ridotto a € 2.683,88 visto il contributo regionale di € 408,03), il regime di ammortamento non poteva che essere quello alla francese;
f) doveva anche escludersi, sulla base del piano di ammortamento allegato, che vi fosse stata l'applicazione di interessi c.d. anatocistici in violazione del divieto di cui all'art. 1283
c.c., né era stata fatta alcuna specifica allegazione (sicché l'opposizione sul punto era inammissibile) e tantomeno dimostrazione in ordine alla asserita violazione della normativa antiusura;
g) infine, era infondato l'ultimo motivo di opposizione, atteso che l'intimazione poteva limitarsi a riportare solo la somma intimata e, a fronte della documentata e pacifica erogazione della somma mutuata, era onere dei mutuatari di dimostrare l'esistenza e la consistenza del credito in contestazione.
4. Con ordinanza del 13.09.2024, il giudice ha sospeso “l'efficacia esecutiva del precetto opposto”, ritenendo, alla luce delle risultanze della perizia di parte attrice opponente e sulla base di un accertamento sommario tipico della fase cautelare, che non vi fosse in atti “la sicura prova dell'esistenza di elementi facilmente individuabili idonei a definire il tasso applicato in maniera chiara e univoca”, rilevando come “sulla base della perizia del dott.
(doc. 12 parte opponente) appare possibile che dalla analisi del piano di Persona_2
ammortamento si evinca un calcolo degli interessi col regime finanziario composto a tassi non equivalenti, non oggetto di previsione contrattuale e in deroga al regime naturale semplice, con generazione di una maggiorazione occulta a carico del cliente e con la precisazione che la rilevata indeterminatezza condurrebbe alla possibilità di giungere con gli stessi elementi (quali il TAN ignoto, la durata, la partizione, e l'identico capitale mutuato) a quattro alternativi piani di restituzione del finanziamento con il sistema “alla francese” a rata costante, mutando soli i rispettivi regimi finanziari”.
5. Con ricorso depositato il 26.09.2024, la (per essa, la mandataria Parte_1 [...]
ha proposto reclamo avverso tale ordinanza, rilevando che, Parte_2
nel contratto di mutuo di cui si controverte, era stato allegato il piano di ammortamento ed era stata espressamente indicata la modalità dell'ammortamento (alla francese), sicché,
Pagina 4 considerato che il tasso di interesse indicato era quello nominale del 5,10% indicato all'art. 3 dell'atto di erogazione e di quietanza o comunque lo stesso era determinabile in base ai criteri di parametrazione espressamente indicati nel contratto (all'art. 1), era evidente che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicabile alla modalità di ammortamento prescelto non avrebbe potuto incidere sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto di mutuo, come erroneamente affermato dal Giudice nell'ordinanza reclamata, anche alla luce della sentenza della suprema corte a sezioni unite n. 15130 del
29.05.2024.
6. Si sono costituiti i reclamati, domandando il rigetto del reclamo, ribadendo come il contratto di mutuo e l'atto di erogazione e quietanza fossero affetti, fra gli altri, da un vizio genetico, in termini di violazione del disposto normativo quanto a certezza e determinatezza degli interessi, sulla base delle medesime argomentazioni già esposte nell'atto di citazione in opposizione, sostenendo che la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione richiamata dalla controparte non avrebbe potuto applicarsi nella fattispecie in esame, in quanto il contratto di mutuo non conteneva le indicazioni essenziali, quali l'importo erogato, di cui peraltro sarebbe mancata la prova della traditio, e il tasso d'interesse predeterminato.
Hanno chiesto quindi la conferma dell'ordinanza reclamata.
7. La causa, non ulteriormente istruita, è stata trattenuta a decisione dal Collegio, all'esito dell'udienza camerale del 17.12.2024.
OSSERVA
7. Il reclamo è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
7.1. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
15130 del 2024, chiamate a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Salerno ex art. 363 bis c.p.c., hanno risposto a due quesiti sollevati dal Tribunale remittente in materia di mutuo bancario con tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, che prevede il rimborso del capitale e degli interessi tramite un piano a “rate costanti”, sempre di pari importo, comprensive di una quota capitale (crescente) e una quota interessi (decrescente):
a) se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.;
b) se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento
«alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che
Pagina 5 rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. (a mente del quale “I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati”) e conseguente applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
Quanto al primo profilo, la Corte ha chiarito innanzitutto che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale (ex artt. 1325 e 1346 c.c.), cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi ultralegali che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, il che avviene “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art.
1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, sicché, nel caso che aveva dato luogo al rinvio pregiudiziale, poiché nel piano di ammortamento allegato al contratto erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, il mutuatario era in grado di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Per converso, precisa la Corte, “la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto”.
La Corte ha poi ulteriormente precisato, sempre con riferimento al primo profilo di indagine, che tale operazione non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole (trattandosi di profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto, con riguardo sia alla sua struttura che alla integrità del consenso negoziale) e che “il maggior carico di interessi del prestito dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Pagina 6 Tale ultimo rilievo ha consentito alla Corte anche di risolvere il secondo quesito sub lett.
b), per cui, in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, è stato escluso che la tipologia di ammortamento adottato, non incidendo sul tasso annuo (TAN) e sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), possa tradursi in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, costituendo il naturale effetto della scelta concordata di prevedere un piano di rimborso articolato nel pagamento di rate di importo costante e non decrescente.
Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
7.2. Tanto premesso in linea generale, venendo alla vicenda concreta qui scrutinata, è documentato che, con contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. n. 385/1993,
a rogito Notaio (rep. n. 58314, racc. n. 13547), stipulato in data 25.05.2001 (doc. Persona_1
06 all. reclamo), la ha accordato ai mutuatari Controparte_3 CP_2
e la somma di lire 125.000.000,00 (pari a euro 64.557,11), “con ammortamento CP_1 in anni 15 (quindici) all'interesse effettivo del 6,15% (sei virgola quindici per cento) all'anno corrispondente al costo della provvista determinato per il corrente mese secondo la parametrazione di legge, maggiorato di punti 1,30, salvo il diverso interesse che dovesse essere stabilito previsto nell'atto di erogazione e quietanza finale in relazione al costo della provvista al tempo vigente” (art. 1).
La parte mutuataria, all'art. 6 del medesimo contratto, si è obbligata a rimborsare la somma mutuata entro 15 (quindici) anni in rate semestrali posticipate da pagarsi entro il 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, “che saranno determinate nell'atto di erogazione e quietanza finale sulla base degli elementi specificati al patto n. 4 del capitolato allegato, in relazione a quanto previsto al precedente art. 1”. Inoltre, è stato previsto che le prime 18 rate avrebbero dovute essere decurtate dell'importo semestrale del contributo regionale che assisteva il finanziamento.
A sua volta, all'art. 4 del capitolato, è stato previsto che le rate semestrali dovessero comprendere: “la quota di ammortamento atta ad estinguere il capitale mutuato entro il pattuito periodo di tempo e l'interesse al saggio che sarà stabilito nell'atto di erogazione e
Pagina 7 quietanza finale. Le predette semestralità dovranno essere pagate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio e dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di inizio dell'ammortamento. Gli interessi, sia nel periodo dell'ammortamento che in quello del preammortamento e delle erogazioni rateali, saranno calcolati secondo l'anno commerciale”.
Con l'atto di erogazione e quietanza finale del 13.07.2004 (doc. 07 all. reclamo), la parte mutuataria ha rilasciato quietanza definitiva dell'intero importo concesso a mutuo di euro
64.557,11 (art. 2).
All'art. 3 le parti hanno convenuto il tasso di interesse, sulla base del criterio di determinazione già indicato all'art. 1 del contratto di mutuo: “Le parti, sciogliendo la riserva contenuta all'art. 1 del contratto di mutuo, convengono di stabilire il saggio di interesse del mutuo nella misura del 5,10% (cinque virgola dieci per cento) effettivo annuo, corrispondente al costo della provvista determinato per il corrente mese sulla base della parametrazione di legge, maggiorato di punti 1,30”.
Quanto al rimborso dell'importo erogato, all'art. 4 è stato confermato il rimborso della somma mutuata in 15 anni, a decorrere dal 1.01.2005, tramite n. 30 rate semestrali posticipate da pagarsi entro il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, di cui è stato anche specificato l'importo, di euro 3.091,91, decurtato dell'importo semestrale del contributo regionale, di euro 408,03, per le prime venti rate.
All'atto di erogazione e quietanza è stato allegato il piano di ammortamento, nel quale, coerentemente con quanto previsto in contratto e nell'atto di erogazione e quietanza, risulta un importo originario erogato di euro 64.557,11, la durata dell'ammortamento, a decorrere dal gennaio 2005, di 180 mesi, con piano di rimborso rateale in n. 20 rate pari a euro 2.683,88 e n. 10 rate da euro 3.091,91, con specifica indicazione del tipo di ammortamento, “alla francese”, e della quota dovuta per capitale e per interessi per ciascuna rata.
A fini descrittivi si riporta, qui di seguito, la copia per immagine del piano di ammortamento:
Pagina 8 Quindi, nel caso in esame sono state indicate tutte le condizioni necessarie per la determinazione dell'ammontare degli interessi corrispettivi dovuti, essendo stati specificati: il tasso di interesse applicato (5,10%), il numero delle rate (n. 30) e la periodicità del rimborso
(semestrale), con specifica indicazione anche del regime di ammortamento (a rata costante o
“alla francese”) e dell'ammontare delle singole rate. Tramite la semplice sommatoria delle rate, è possibile determinate l'importo totale da rimborsare, pari a euro 92.395,75, di cui euro
64.557,11 pari al capitale complessivo erogato (da rimborsare in quote progressivamente crescenti) ed euro 27.838,64 a titolo di interessi corrispettivi complessivamente dovuti (da rimborsare in quote progressivamente decrescenti).
Occorre peraltro rilevare, con riguardo al tasso di interesse, che a prescindere dal nomen juris utilizzato, le parti hanno inteso indicare il tasso annuo nominale, ovverosia il tasso di interesse del mutuo, che indica in percentuale la remunerazione annua del mutuante per la concessione del prestito e, dal punto di vista del debitore, l'importo degli interessi che è
Pagina 9 tenuto a pagare annualmente;
trattandosi di mutuo a tasso fisso, il tasso annuo è stato determinato sommando il costo della provvista, ovverosia il costo a cui gli istituti bancari europei si scambiano denaro, con lo spread, nella specie di 1,30 punti percentuali, per un totale, appunto, di 5,10 punti percentuali su base annua.
D'altro canto, non può sottacersi che la parte opponente ha, contraddittoriamente, dapprima lamentato la mancata indicazione del tanno nominale annuo, per poi dolersi dello scostamento tra tasso nominale (dunque conosciuto e determinato) e il tasso effettivo applicato dalla banca mutuante.
Sennonché, anche sotto quest'ultimo profilo, non è dimostrato, neppure in via sommaria, che il tasso effettivamente applicato dalla banca sia superiore a quello risultante dallo sviluppo di un piano ammortamento alla francese con applicazione del TAN del 5,10%.
Infatti, come è agevole rilevare attraverso l'utilizzo di una qualunque applicazione di sviluppo di un piano di ammortamento, partendo da un importo erogato di euro 64.557,11 e applicando un metodo di calcolo a rata costante per 15 anni, con modalità di restituzione in 30 rate semestrali, applicando un TAN del 5,10% l'importo totale da restituire ammonta a euro
93.149,58, di cui a titolo di interessi euro 28.592,47, in rate ciascuna di euro 3.104,99.
Trattasi, dunque, di un importo perfino superiore, benché con una differenza minima (di circa 13 euro per ciascuna rata), rispetto a quello previsto nel piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e quietanza per cui è causa: differenza di cui, evidentemente, i mutuatari non hanno a che dolersi.
Inoltre, nell'atto di erogazione e quietanza, all'art. 6, è stato specificamente previsto Par l' , ovverosia il costo totale dell'operazione, nella misura del 5,136%.
Deve pertanto escludersi che sia indeterminata la misura degli interessi e, parimenti, deve escludersi che sia configurabile nel caso di specie una violazione del disposto di cui all'art. 117, comma 4 del TUB.
Quanto poi alla doglianza che fa leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del regime finanziario del prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento, si è visto come la stessa non appaia pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Né vi è alcuna prova, nel caso di specie, della violazione dell'art. 1283 c.c., posto che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto”, che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, senza che l'applicazione di tale regime di rimborso rateale determini un effetto anatocistico, in quanto, nel regime di ammortamento “alla francese” standard, gli interessi
Pagina 10 sono calcolati solo sul capitale residuo e non su altri interessi, né sono destinati a generare a loro volta ulteriori interessi nel periodo successivo, come ha avuto modo di chiarire la già citata sentenza n. 15130 del 2024.
D'altro canto, risulta inammissibile per la sua genericità, ed è comunque rimasta priva di alcuna dimostrazione, la censura di asserita usurarietà del tasso di interesse applicato.
Per quanto riguarda l'asserita nullità del precetto per indeterminatezza della somma richiesta, occorre rilevare che l'intimante può anche limitarsi a indicare la somma domandata in base al titolo esecutivo, senza dover esplicitare il procedimento logico-giuridico e il calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. civ. n. 4008 del 2013 e n. 8906 del 2022), né è
l'opposta a dover dimostrare i pagamenti, essendo al contrario onere della parte mutuataria, secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova, di provare l'adempimento.
Ad ogni modo, nel caso in esame, a fronte di un importo da restituire di complessivi euro
83.120,02 entro la data del 19.11.2018 (indicata nel precetto), i mutuatari hanno allegato di avere versato complessivi euro 48.203,13, con un importo residuo insoluto, pertanto, di euro
34.916,89, a cui si aggiunge il capitale residuo a quella data di euro 8.827,58, per un totale di euro 43.744,47, sicché appare del tutto congruo l'importo precettato, di euro 50.349,62, tenuto conto degli interessi medio tempore maturati (gli interessi di mora sono stati convenuti al tasso convenzionale maggiorato di 3 punti percentuali).
Basta esaminare la documentazione prodotta dagli stessi odierni reclamati (doc. 11), per rendersi conto che i mutuatari nel corso del rapporto non hanno provveduto al versamento delle rate alle scadenze pattuite, provvedendo al pagamento di acconti, oltre i termini previsti nel piano di ammortamento.
Anche considerando la scadenza naturale del mutuo, a gennaio 2020, a fronte di un importo di euro 48.203,13, residuerebbe come dovuto l'importo di euro 44.192,62 (= euro
92.395,75 – 48.203,13), su cui vanno calcolati gli ulteriori interessi fino al saldo.
Oltretutto, dalle ricevute prodotte in giudizio dagli odierni reclamati risulta il pagamento della minor somma di 45.518,95, considerando i seguenti versamenti: in data 2.01.2006 di euro 2.800,00; in data 21.03.2008 di euro 5.000,00; in data 8.01.2010 di euro 5.922,32, di cui
549,56 a titolo di interessi di mora ed euro 5.367,76 per due rate del mutuo;
in data
24.06.2011 di euro 111,49; in data 27.06.2011 di euro 3.000,00; in data 28.10.2011 di euro
3.077,44, di cui euro 393,56 per interessi di mora;
in data 18.04.2012 di euro 3.072,72; in data
23.08.2012 di euro 1.000,00; in data 12.08.2013 di euro 3.189,00; in data 11.02.2014 di euro
1.920,00; in data 11.02.2014 di euro 2.000,00; in data 8.04.2014 di euro 200,00; in data
22.04.2014 di euro 67,27; in data 22.04.2014 di euro 632,73; in data 30.11.2015 di euro
Pagina 11 2.683,88 (tale pagamento parrebbe conteggiato due volte dagli opponenti); in data 5.11.2015 di euro 500,00; in data 5.02.2016 di euro 400,00; in data 24.10.2016 di euro 450,00; in data
30.11.2016 di euro 500,00; in data 1.12.2016 di euro 500,00; in data 19.12.2016 di euro
500,00; ulteriori euro 8.546,66 versati da sul conto 946/62. CP_2
Infine, per quanto non siano stati espressamente riformulati in questa sede, deve escludersi che vi siano ragionevoli probabili di accoglimento anche degli ulteriori motivi di opposizione a precetto:
- per quanto concerne l'asserito difetto di legittimazione attiva della in Parte_1
realtà la cessione della posizione creditoria per cui è causa è comprovata dalla cessione del credito azionato avvenuta in forza di atto di scissione parziale a rogito Notaio Persona_3
rep. n. 39399, racc. n. 20019, concluso il 25.11.2020 dalla odierna reclamante con la banca nel quale è stato previsto il trasferimento degli elementi Controparte_3
patrimoniali attivi del compendio scisso (fra i quali, inter alia, i crediti deteriorati), di cui è stata data pubblicità ex art. 58, comma 2 del TUB con avviso pubblicato nella G.U. n. 151 del
29.12.2020 - Parte Seconda (docc. 06 e 07 all. memoria nel giudizio R.G. 186/24), e Pt_1
dalla dichiarazione resa dalla stessa cedente datata 18.03.2024, in cui si conferma che il credito vantato nei confronti di e , scaturente dal mutuo “N. 1030- CP_2 CP_1
9885-SM-741255687”, è rientrata nell'operazione di scissione parziale del 25.11.2020 (doc.
08 all. memoria nel giudizio R.G. 186/24); Pt_1
- per quanto concerne l'eccezione di nullità del precetto per la violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 130/1999, è stato chiarito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, potendo l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ. n. 7243 del 2024).
7.3. L'insussistenza del ragionevoli probabilità di accoglimento dell'opposizione (fumus boni iuris) rendono superflua la verifica della sussistenza dell'ulteriore presupposto del periculum in mora.
Occorre peraltro rilevare che, avendo gli opponenti ricollegato il periculum all'esecuzione intrapresa sulla propria casa di abitazione, quand'anche dovessero essere accolte le censure inerenti all'indeterminatezza delle clausole determinate degli interessi, o di indeterminatezza
Pagina 12 del precetto per mancata specificazione delle somme dovute a titolo di capitale e di interessi, ciò inciderebbe unicamente sulla determinazione dell'esatto ammontare del credito azionato esecutivamente, quindi in sede distributiva, senza impedire tout court l'esecuzione immobiliare, essendo indubbio che i mutuatari non hanno provato di avere restituito l'intera somma ricevuta a titolo di capitale, nonostante la tardiva allegazione, in questa sede, della mancata prova della traditio, benché l'erogazione della somma mutuata risulti pienamente comprovata attraverso il rilascio di quietanza da parte degli odierni reclamati.
Difatti, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20238 del 2024).
7.4. In forza delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, in accoglimento del reclamo, deve essere disposta la revoca dell'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto (rectius, la sospensione concerne l'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615, comma 1 c.p.c.).
8. Le spese del presente giudizio, proposto in corso di causa, verranno liquidate all'esito del giudizio di merito.
p.q.m.
(visto l'art. 669 – terdecies c.p.c.)
1) in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto nel procedimento civile R.G. n. 186/2024;
2) spese al merito.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Oristano, il 14 aprile 2025.
La Presidente rel.
dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel. dott.ssa Enrica Marini Giudice dott.ssa Tania Scanu Giudice
a scioglimento della riserva, ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento per reclamo iscritto al N. R.G. 792/2024 promosso da: con sede legale in Napoli alla Parte_1
Via Santa Brigida n. 39, C.F. e per essa quale mandataria, la P.IVA_1 [...]
P. IVA e numero Registro Imprese , Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo Panini, reclamante contro
nato a [...] il [...], C.F. , e CP_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente domiciliati in CP_2 C.F._2
Oristano, Via Rockefeller n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rossella Oppo, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti, reclamati
PREMESSO
1. Con atto di precetto del 12.01.2024, la Parte_1
(per essa, la mandataria ha intimato a
[...] Parte_2 CP_1
e il pagamento della somma di €. 50.349,62, calcolata alla data del
[...] CP_2
9.11.2018, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino al saldo, quale debito residuo scaturente dal contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Persona_1
stipulato tra la e gli intimati in data 25.05.2011, rep. n. Controparte_3
58314 - racc. n. 13547, e successivo atto di erogazione e quietanza del 13.07.2004, rep. n.
68904 - racc. n. 16591, nella sua qualità di cessionaria del credito azionato in forza di atto di
Pagina 1 scissione concluso con la medesima banca (cessione pubblicata con avviso nella G.U. n. 151 del 29.12.2020 - Parte Seconda).
2. Avverso tale atto di precetto hanno proposto opposizione e , CP_1 CP_2
nel procedimento iscritto dinnanzi al Tribunale di Oristano iscritto al n. R.G. 186/24, lamentando, in sintesi:
a) il difetto di legittimazione della e della mandataria Parte_1 [...]
Parte_2
b) la nullità del precetto per la violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 130/1999, in quanto la mandataria non aveva dato prova di essere iscritta Parte_2 all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.;
c) nel contratto non era stato indicato il TAN (tasso annuo nominale), ma solo un generico tasso annuo effettivo (che non era neppure precisato se fosse il TAE, ovvero il TAEG o ISC)
e dal piano di ammortamento allegato al predetto contratto di mutuo emergeva un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello nominale, sicché non era possibile determinare a quale convenzione dell'interesse ultralegale si doveva fare riferimento, con conseguente nullità della relativa convenzione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1346 c.c. e
1419 c.c.) e applicazione, ai sensi dell'art. 1284 c.c., del tasso di interesse nella misura legale;
d) la nullità del contratto di mutuo in oggetto per violazione degli artt. 117 e 118 del
T.U.B. e degli artt. 1175 – 1337 – 1344 - 1346 - 1366 e 1375 c.c., poiché la banca aveva omesso di fornire agli opponenti l'adeguata informativa obbligatoria contenente tutte le opportune informazioni pre - e post contrattuali (in particolare, relative a: tasso d'interesse effettivamente applicato;
maggiori oneri in caso di mora;
variazioni in senso sfavorevole al cliente del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo ed in generale tutte le previsioni di tutte le condizioni più sfavorevoli;
indicazione dei costi);
e) il contratto era nullo per indeterminatezza, in quanto non era stato previsto il regime finanziario con cui effettuare il calcolo degli interessi nelle rate dello sviluppo del piano di ammortamento, sicché la banca aveva di fatto applicato e preteso interessi senza averli mai pattuiti e senza precisarne il criterio di determinazione, per cui avrebbe dovuto essere rideterminato il rimborso del finanziamento, affetto da indeterminatezza, con il solo tasso sostitutivo, utilizzando un sistema di rimborso declinato in regime semplice degli interessi;
f) era stata operata una illegittima capitalizzazione degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto, nella base di calcolo per la determinazione delle quote interessi da corrispondere su ciascuna rata, la banca aveva sommato gli interessi già corrisposti sulla rata precedente e, per l'effetto, vi era stata l'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso
Pagina 2 soglia, in violazione dell'art. 1 della Legge n. 24/2001, dell'art. 644 del c.p. e dell'art. 1815
c.c.;
g) infine, il precetto era nullo per indeterminatezza della somma richiesta, atteso che non era stato specifico l'ammontare del capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine, né le rate pagate e quelle impagate, non risultando contabilizzati, in particolare, i pagamenti per €. 48.203,13 effettuati dagli opponenti alla , come Controparte_3
risultanti dalle ricevute prodotte in allegato all'atto di opposizione.
Hanno concluso pertanto chiedendo al Tribunale di voler accertare e dichiarare, nel merito, la nullità dell'atto di precetto opposto e la nullità e l'inefficacia, ai sensi per gli effetti dell'art. 1418 c.c., del contratto di mutuo (o, in subordine, l'annullamento ex artt. 1427 e 1439
c.c. e/o per violazione del dovere di buona fede nella conclusione e nella esecuzione del contratto).
In via cautelare, hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto.
3. Nel procedimento R.G. n. 186/24 si è costituita la società intimante, domandando il rigetto dell'opposizione, sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) l'eccezione di difetto di legittimazione era infondata, atteso che la legittimazione della società opposta – intimante derivava dall'atto di scissione parziale stipulato tra la
[...]
e la in forza del quale era stato trasferito a Controparte_3 Parte_1 quest'ultima il compendio scisso, fra cui anche il contratto di mutuo da cui originava il credito precettato, come confermata sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dalla cedente;
b) era infondato anche il secondo motivo di opposizione, atteso che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non derivava alcuna invalidità;
c) all'art. 3 del contratto era chiaramente indicato il tasso di interesse nominale, che, sulla scorta del meccanismo di determinazione del tasso di interesse corrispettivo ivi previsto (tasso di provvista maggiorato di uno spread pari al 1,30%), era pari al 5,30%, né era dimostrato che vi fosse alcuna divergenza tra il tasso di interesse nominale pattuito e quello effettivamente scaturente dall'analisi del piano di ammortamento: divergenza che, ad ogni modo, avrebbe potuto derivare al limite dal piano finanziario in concreto applicato dalla banca sulla base del tasso di interesse nominale pattuito, che era stato pienamente accettato dai mutuatari tramite la sottoscrizione del piano di ammortamento;
d) quanto all'asserita responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi, non vi era alcuna prova che la banca avesse fatto sottoscrivere un contratto di mutuo a
Pagina 3 condizioni differenti rispetto a quelle pubblicizzate nella fase precontrattuale e, ad ogni modo, una responsabilità di tal fatta non avrebbe potuto portare alla nullità dell'atto di mutuo, quanto piuttosto ad una tutela di tipo risarcitorio, che neppure era stata invocata dagli opponenti;
e) era infondato anche il quinto motivo di opposizione, posto che l'accettazione del piano di ammortamento implicava anche l'accettazione del regime finanziario in concreto applicato dalla banca per il calcolo degli interessi e, ad ogni modo, essendo stato previsto un rimborso a rata costante (di € 3.091,91, per le prime rate ridotto a € 2.683,88 visto il contributo regionale di € 408,03), il regime di ammortamento non poteva che essere quello alla francese;
f) doveva anche escludersi, sulla base del piano di ammortamento allegato, che vi fosse stata l'applicazione di interessi c.d. anatocistici in violazione del divieto di cui all'art. 1283
c.c., né era stata fatta alcuna specifica allegazione (sicché l'opposizione sul punto era inammissibile) e tantomeno dimostrazione in ordine alla asserita violazione della normativa antiusura;
g) infine, era infondato l'ultimo motivo di opposizione, atteso che l'intimazione poteva limitarsi a riportare solo la somma intimata e, a fronte della documentata e pacifica erogazione della somma mutuata, era onere dei mutuatari di dimostrare l'esistenza e la consistenza del credito in contestazione.
4. Con ordinanza del 13.09.2024, il giudice ha sospeso “l'efficacia esecutiva del precetto opposto”, ritenendo, alla luce delle risultanze della perizia di parte attrice opponente e sulla base di un accertamento sommario tipico della fase cautelare, che non vi fosse in atti “la sicura prova dell'esistenza di elementi facilmente individuabili idonei a definire il tasso applicato in maniera chiara e univoca”, rilevando come “sulla base della perizia del dott.
(doc. 12 parte opponente) appare possibile che dalla analisi del piano di Persona_2
ammortamento si evinca un calcolo degli interessi col regime finanziario composto a tassi non equivalenti, non oggetto di previsione contrattuale e in deroga al regime naturale semplice, con generazione di una maggiorazione occulta a carico del cliente e con la precisazione che la rilevata indeterminatezza condurrebbe alla possibilità di giungere con gli stessi elementi (quali il TAN ignoto, la durata, la partizione, e l'identico capitale mutuato) a quattro alternativi piani di restituzione del finanziamento con il sistema “alla francese” a rata costante, mutando soli i rispettivi regimi finanziari”.
5. Con ricorso depositato il 26.09.2024, la (per essa, la mandataria Parte_1 [...]
ha proposto reclamo avverso tale ordinanza, rilevando che, Parte_2
nel contratto di mutuo di cui si controverte, era stato allegato il piano di ammortamento ed era stata espressamente indicata la modalità dell'ammortamento (alla francese), sicché,
Pagina 4 considerato che il tasso di interesse indicato era quello nominale del 5,10% indicato all'art. 3 dell'atto di erogazione e di quietanza o comunque lo stesso era determinabile in base ai criteri di parametrazione espressamente indicati nel contratto (all'art. 1), era evidente che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicabile alla modalità di ammortamento prescelto non avrebbe potuto incidere sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto di mutuo, come erroneamente affermato dal Giudice nell'ordinanza reclamata, anche alla luce della sentenza della suprema corte a sezioni unite n. 15130 del
29.05.2024.
6. Si sono costituiti i reclamati, domandando il rigetto del reclamo, ribadendo come il contratto di mutuo e l'atto di erogazione e quietanza fossero affetti, fra gli altri, da un vizio genetico, in termini di violazione del disposto normativo quanto a certezza e determinatezza degli interessi, sulla base delle medesime argomentazioni già esposte nell'atto di citazione in opposizione, sostenendo che la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione richiamata dalla controparte non avrebbe potuto applicarsi nella fattispecie in esame, in quanto il contratto di mutuo non conteneva le indicazioni essenziali, quali l'importo erogato, di cui peraltro sarebbe mancata la prova della traditio, e il tasso d'interesse predeterminato.
Hanno chiesto quindi la conferma dell'ordinanza reclamata.
7. La causa, non ulteriormente istruita, è stata trattenuta a decisione dal Collegio, all'esito dell'udienza camerale del 17.12.2024.
OSSERVA
7. Il reclamo è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
7.1. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
15130 del 2024, chiamate a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Salerno ex art. 363 bis c.p.c., hanno risposto a due quesiti sollevati dal Tribunale remittente in materia di mutuo bancario con tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, che prevede il rimborso del capitale e degli interessi tramite un piano a “rate costanti”, sempre di pari importo, comprensive di una quota capitale (crescente) e una quota interessi (decrescente):
a) se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.;
b) se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento
«alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che
Pagina 5 rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. (a mente del quale “I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati”) e conseguente applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
Quanto al primo profilo, la Corte ha chiarito innanzitutto che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale (ex artt. 1325 e 1346 c.c.), cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi ultralegali che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, il che avviene “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art.
1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, sicché, nel caso che aveva dato luogo al rinvio pregiudiziale, poiché nel piano di ammortamento allegato al contratto erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, il mutuatario era in grado di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Per converso, precisa la Corte, “la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto”.
La Corte ha poi ulteriormente precisato, sempre con riferimento al primo profilo di indagine, che tale operazione non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole (trattandosi di profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto, con riguardo sia alla sua struttura che alla integrità del consenso negoziale) e che “il maggior carico di interessi del prestito dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Pagina 6 Tale ultimo rilievo ha consentito alla Corte anche di risolvere il secondo quesito sub lett.
b), per cui, in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, è stato escluso che la tipologia di ammortamento adottato, non incidendo sul tasso annuo (TAN) e sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), possa tradursi in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, costituendo il naturale effetto della scelta concordata di prevedere un piano di rimborso articolato nel pagamento di rate di importo costante e non decrescente.
Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
7.2. Tanto premesso in linea generale, venendo alla vicenda concreta qui scrutinata, è documentato che, con contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. n. 385/1993,
a rogito Notaio (rep. n. 58314, racc. n. 13547), stipulato in data 25.05.2001 (doc. Persona_1
06 all. reclamo), la ha accordato ai mutuatari Controparte_3 CP_2
e la somma di lire 125.000.000,00 (pari a euro 64.557,11), “con ammortamento CP_1 in anni 15 (quindici) all'interesse effettivo del 6,15% (sei virgola quindici per cento) all'anno corrispondente al costo della provvista determinato per il corrente mese secondo la parametrazione di legge, maggiorato di punti 1,30, salvo il diverso interesse che dovesse essere stabilito previsto nell'atto di erogazione e quietanza finale in relazione al costo della provvista al tempo vigente” (art. 1).
La parte mutuataria, all'art. 6 del medesimo contratto, si è obbligata a rimborsare la somma mutuata entro 15 (quindici) anni in rate semestrali posticipate da pagarsi entro il 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, “che saranno determinate nell'atto di erogazione e quietanza finale sulla base degli elementi specificati al patto n. 4 del capitolato allegato, in relazione a quanto previsto al precedente art. 1”. Inoltre, è stato previsto che le prime 18 rate avrebbero dovute essere decurtate dell'importo semestrale del contributo regionale che assisteva il finanziamento.
A sua volta, all'art. 4 del capitolato, è stato previsto che le rate semestrali dovessero comprendere: “la quota di ammortamento atta ad estinguere il capitale mutuato entro il pattuito periodo di tempo e l'interesse al saggio che sarà stabilito nell'atto di erogazione e
Pagina 7 quietanza finale. Le predette semestralità dovranno essere pagate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio e dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di inizio dell'ammortamento. Gli interessi, sia nel periodo dell'ammortamento che in quello del preammortamento e delle erogazioni rateali, saranno calcolati secondo l'anno commerciale”.
Con l'atto di erogazione e quietanza finale del 13.07.2004 (doc. 07 all. reclamo), la parte mutuataria ha rilasciato quietanza definitiva dell'intero importo concesso a mutuo di euro
64.557,11 (art. 2).
All'art. 3 le parti hanno convenuto il tasso di interesse, sulla base del criterio di determinazione già indicato all'art. 1 del contratto di mutuo: “Le parti, sciogliendo la riserva contenuta all'art. 1 del contratto di mutuo, convengono di stabilire il saggio di interesse del mutuo nella misura del 5,10% (cinque virgola dieci per cento) effettivo annuo, corrispondente al costo della provvista determinato per il corrente mese sulla base della parametrazione di legge, maggiorato di punti 1,30”.
Quanto al rimborso dell'importo erogato, all'art. 4 è stato confermato il rimborso della somma mutuata in 15 anni, a decorrere dal 1.01.2005, tramite n. 30 rate semestrali posticipate da pagarsi entro il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, di cui è stato anche specificato l'importo, di euro 3.091,91, decurtato dell'importo semestrale del contributo regionale, di euro 408,03, per le prime venti rate.
All'atto di erogazione e quietanza è stato allegato il piano di ammortamento, nel quale, coerentemente con quanto previsto in contratto e nell'atto di erogazione e quietanza, risulta un importo originario erogato di euro 64.557,11, la durata dell'ammortamento, a decorrere dal gennaio 2005, di 180 mesi, con piano di rimborso rateale in n. 20 rate pari a euro 2.683,88 e n. 10 rate da euro 3.091,91, con specifica indicazione del tipo di ammortamento, “alla francese”, e della quota dovuta per capitale e per interessi per ciascuna rata.
A fini descrittivi si riporta, qui di seguito, la copia per immagine del piano di ammortamento:
Pagina 8 Quindi, nel caso in esame sono state indicate tutte le condizioni necessarie per la determinazione dell'ammontare degli interessi corrispettivi dovuti, essendo stati specificati: il tasso di interesse applicato (5,10%), il numero delle rate (n. 30) e la periodicità del rimborso
(semestrale), con specifica indicazione anche del regime di ammortamento (a rata costante o
“alla francese”) e dell'ammontare delle singole rate. Tramite la semplice sommatoria delle rate, è possibile determinate l'importo totale da rimborsare, pari a euro 92.395,75, di cui euro
64.557,11 pari al capitale complessivo erogato (da rimborsare in quote progressivamente crescenti) ed euro 27.838,64 a titolo di interessi corrispettivi complessivamente dovuti (da rimborsare in quote progressivamente decrescenti).
Occorre peraltro rilevare, con riguardo al tasso di interesse, che a prescindere dal nomen juris utilizzato, le parti hanno inteso indicare il tasso annuo nominale, ovverosia il tasso di interesse del mutuo, che indica in percentuale la remunerazione annua del mutuante per la concessione del prestito e, dal punto di vista del debitore, l'importo degli interessi che è
Pagina 9 tenuto a pagare annualmente;
trattandosi di mutuo a tasso fisso, il tasso annuo è stato determinato sommando il costo della provvista, ovverosia il costo a cui gli istituti bancari europei si scambiano denaro, con lo spread, nella specie di 1,30 punti percentuali, per un totale, appunto, di 5,10 punti percentuali su base annua.
D'altro canto, non può sottacersi che la parte opponente ha, contraddittoriamente, dapprima lamentato la mancata indicazione del tanno nominale annuo, per poi dolersi dello scostamento tra tasso nominale (dunque conosciuto e determinato) e il tasso effettivo applicato dalla banca mutuante.
Sennonché, anche sotto quest'ultimo profilo, non è dimostrato, neppure in via sommaria, che il tasso effettivamente applicato dalla banca sia superiore a quello risultante dallo sviluppo di un piano ammortamento alla francese con applicazione del TAN del 5,10%.
Infatti, come è agevole rilevare attraverso l'utilizzo di una qualunque applicazione di sviluppo di un piano di ammortamento, partendo da un importo erogato di euro 64.557,11 e applicando un metodo di calcolo a rata costante per 15 anni, con modalità di restituzione in 30 rate semestrali, applicando un TAN del 5,10% l'importo totale da restituire ammonta a euro
93.149,58, di cui a titolo di interessi euro 28.592,47, in rate ciascuna di euro 3.104,99.
Trattasi, dunque, di un importo perfino superiore, benché con una differenza minima (di circa 13 euro per ciascuna rata), rispetto a quello previsto nel piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e quietanza per cui è causa: differenza di cui, evidentemente, i mutuatari non hanno a che dolersi.
Inoltre, nell'atto di erogazione e quietanza, all'art. 6, è stato specificamente previsto Par l' , ovverosia il costo totale dell'operazione, nella misura del 5,136%.
Deve pertanto escludersi che sia indeterminata la misura degli interessi e, parimenti, deve escludersi che sia configurabile nel caso di specie una violazione del disposto di cui all'art. 117, comma 4 del TUB.
Quanto poi alla doglianza che fa leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del regime finanziario del prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento, si è visto come la stessa non appaia pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Né vi è alcuna prova, nel caso di specie, della violazione dell'art. 1283 c.c., posto che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto”, che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, senza che l'applicazione di tale regime di rimborso rateale determini un effetto anatocistico, in quanto, nel regime di ammortamento “alla francese” standard, gli interessi
Pagina 10 sono calcolati solo sul capitale residuo e non su altri interessi, né sono destinati a generare a loro volta ulteriori interessi nel periodo successivo, come ha avuto modo di chiarire la già citata sentenza n. 15130 del 2024.
D'altro canto, risulta inammissibile per la sua genericità, ed è comunque rimasta priva di alcuna dimostrazione, la censura di asserita usurarietà del tasso di interesse applicato.
Per quanto riguarda l'asserita nullità del precetto per indeterminatezza della somma richiesta, occorre rilevare che l'intimante può anche limitarsi a indicare la somma domandata in base al titolo esecutivo, senza dover esplicitare il procedimento logico-giuridico e il calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. civ. n. 4008 del 2013 e n. 8906 del 2022), né è
l'opposta a dover dimostrare i pagamenti, essendo al contrario onere della parte mutuataria, secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova, di provare l'adempimento.
Ad ogni modo, nel caso in esame, a fronte di un importo da restituire di complessivi euro
83.120,02 entro la data del 19.11.2018 (indicata nel precetto), i mutuatari hanno allegato di avere versato complessivi euro 48.203,13, con un importo residuo insoluto, pertanto, di euro
34.916,89, a cui si aggiunge il capitale residuo a quella data di euro 8.827,58, per un totale di euro 43.744,47, sicché appare del tutto congruo l'importo precettato, di euro 50.349,62, tenuto conto degli interessi medio tempore maturati (gli interessi di mora sono stati convenuti al tasso convenzionale maggiorato di 3 punti percentuali).
Basta esaminare la documentazione prodotta dagli stessi odierni reclamati (doc. 11), per rendersi conto che i mutuatari nel corso del rapporto non hanno provveduto al versamento delle rate alle scadenze pattuite, provvedendo al pagamento di acconti, oltre i termini previsti nel piano di ammortamento.
Anche considerando la scadenza naturale del mutuo, a gennaio 2020, a fronte di un importo di euro 48.203,13, residuerebbe come dovuto l'importo di euro 44.192,62 (= euro
92.395,75 – 48.203,13), su cui vanno calcolati gli ulteriori interessi fino al saldo.
Oltretutto, dalle ricevute prodotte in giudizio dagli odierni reclamati risulta il pagamento della minor somma di 45.518,95, considerando i seguenti versamenti: in data 2.01.2006 di euro 2.800,00; in data 21.03.2008 di euro 5.000,00; in data 8.01.2010 di euro 5.922,32, di cui
549,56 a titolo di interessi di mora ed euro 5.367,76 per due rate del mutuo;
in data
24.06.2011 di euro 111,49; in data 27.06.2011 di euro 3.000,00; in data 28.10.2011 di euro
3.077,44, di cui euro 393,56 per interessi di mora;
in data 18.04.2012 di euro 3.072,72; in data
23.08.2012 di euro 1.000,00; in data 12.08.2013 di euro 3.189,00; in data 11.02.2014 di euro
1.920,00; in data 11.02.2014 di euro 2.000,00; in data 8.04.2014 di euro 200,00; in data
22.04.2014 di euro 67,27; in data 22.04.2014 di euro 632,73; in data 30.11.2015 di euro
Pagina 11 2.683,88 (tale pagamento parrebbe conteggiato due volte dagli opponenti); in data 5.11.2015 di euro 500,00; in data 5.02.2016 di euro 400,00; in data 24.10.2016 di euro 450,00; in data
30.11.2016 di euro 500,00; in data 1.12.2016 di euro 500,00; in data 19.12.2016 di euro
500,00; ulteriori euro 8.546,66 versati da sul conto 946/62. CP_2
Infine, per quanto non siano stati espressamente riformulati in questa sede, deve escludersi che vi siano ragionevoli probabili di accoglimento anche degli ulteriori motivi di opposizione a precetto:
- per quanto concerne l'asserito difetto di legittimazione attiva della in Parte_1
realtà la cessione della posizione creditoria per cui è causa è comprovata dalla cessione del credito azionato avvenuta in forza di atto di scissione parziale a rogito Notaio Persona_3
rep. n. 39399, racc. n. 20019, concluso il 25.11.2020 dalla odierna reclamante con la banca nel quale è stato previsto il trasferimento degli elementi Controparte_3
patrimoniali attivi del compendio scisso (fra i quali, inter alia, i crediti deteriorati), di cui è stata data pubblicità ex art. 58, comma 2 del TUB con avviso pubblicato nella G.U. n. 151 del
29.12.2020 - Parte Seconda (docc. 06 e 07 all. memoria nel giudizio R.G. 186/24), e Pt_1
dalla dichiarazione resa dalla stessa cedente datata 18.03.2024, in cui si conferma che il credito vantato nei confronti di e , scaturente dal mutuo “N. 1030- CP_2 CP_1
9885-SM-741255687”, è rientrata nell'operazione di scissione parziale del 25.11.2020 (doc.
08 all. memoria nel giudizio R.G. 186/24); Pt_1
- per quanto concerne l'eccezione di nullità del precetto per la violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 130/1999, è stato chiarito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, potendo l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ. n. 7243 del 2024).
7.3. L'insussistenza del ragionevoli probabilità di accoglimento dell'opposizione (fumus boni iuris) rendono superflua la verifica della sussistenza dell'ulteriore presupposto del periculum in mora.
Occorre peraltro rilevare che, avendo gli opponenti ricollegato il periculum all'esecuzione intrapresa sulla propria casa di abitazione, quand'anche dovessero essere accolte le censure inerenti all'indeterminatezza delle clausole determinate degli interessi, o di indeterminatezza
Pagina 12 del precetto per mancata specificazione delle somme dovute a titolo di capitale e di interessi, ciò inciderebbe unicamente sulla determinazione dell'esatto ammontare del credito azionato esecutivamente, quindi in sede distributiva, senza impedire tout court l'esecuzione immobiliare, essendo indubbio che i mutuatari non hanno provato di avere restituito l'intera somma ricevuta a titolo di capitale, nonostante la tardiva allegazione, in questa sede, della mancata prova della traditio, benché l'erogazione della somma mutuata risulti pienamente comprovata attraverso il rilascio di quietanza da parte degli odierni reclamati.
Difatti, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20238 del 2024).
7.4. In forza delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, in accoglimento del reclamo, deve essere disposta la revoca dell'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto (rectius, la sospensione concerne l'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615, comma 1 c.p.c.).
8. Le spese del presente giudizio, proposto in corso di causa, verranno liquidate all'esito del giudizio di merito.
p.q.m.
(visto l'art. 669 – terdecies c.p.c.)
1) in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto nel procedimento civile R.G. n. 186/2024;
2) spese al merito.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Oristano, il 14 aprile 2025.
La Presidente rel.
dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 13