Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1719/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1719/2024 R.G. promossa da ( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Bovolenta presso il quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_1 C.F._2
Cristina Mazzucco presso la quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, alle condizioni di seguito indicate: 1) Il signor s'impegna a corrispondere in favore della signora Parte_1 [...]
, l'assegno divorzile una tantum previsto dall'art. 5 comma 8 Legge 898/70 CP_1 dell'importo di € 7.500,00 (settemilacinquecentovirgolazerozero), somma che verrà bonificata, entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza, se successiva al 15/4/25 , ed entro il 15/4/25 se la pubblicazione della sentenza sarà precedente a tale data, alle coordinate bancarie della signora attualmente utilizzate CP_1 per il versamento dell'assegno di mantenimento. 2) La signora accetta la corresponsione dell'assegno divorzile una CP_1 tantum nella misura come sopra determinata e dichiara di essere consapevole che non potrà più proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del signor e che la corresponsione in tale forma dell'assegno Parte_1
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3) All'infuori dell'esatto e puntuale adempimento di quanto qui previsto, le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una dall' altra per alcun titolo o ragione.
4) Spese di causa compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 31-10-2024 ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto con il 23-10- CP_1
2004 a Porto Tolle (RO), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Tolle (RO) al n. 27, Parte II, Serie A, anno 2004, ed esponeva che:
- dall'unione non erano nati figli;
- con decreto n. 297/2022, depositato il 12-1-2022, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni rassegnate congiuntamente all'udienza presidenziale del 7-1-2022, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
- il tenore di vita dei coniugi era variato dopo la pronuncia di separazione e il reddito della risultava superiore rispetto al proprio, così da comportare la CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento precedentemente stabilito;
- i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 erano ampiamente decorsi senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza.
Il ricorrente concludeva chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'accertamento dell'insussistenza del diritto della di ottenere un contributo al mantenimento da parte del CP_1 Parte_1
2. Con decreto depositato il 4-11-2024 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 18-3-2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 5-2-2025 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio formulata dal ricorrente e deduceva di aver raggiunto un accordo con il in merito alle questioni controverse. Parte_1
4. All'udienza del 18-3-2025 i difensori delle parti chiedevano la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22 quarto comma c.p.c., stante l'accordo raggiunto dal e dalla in merito alla corresponsione di assegno una Parte_1 CP_1 tantum ex art. 5 L. 898/1970, e concludevano congiuntamente rinunciando
2 all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., sicché, dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza del 18-3-2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata dal Tribunale di Padova con decreto n. 297/2022, depositato il 12-1-2022 , i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 7-1-2022 (cfr. doc. 6 e 7), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
6. Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti economici siano conformi alla legge.
7. Le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1719/2024 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 23-10-2004 a Porto Tolle (RO), trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Tolle (RO) al n. 27, Parte II, Serie A, anno 2004;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 18 marzo 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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