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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 232/2025 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. FRATICELLI Parte_1
CLAUDIO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. NICOLINI CARLO ALBERTO elett.te CP_1 dom.to in PIAZZA DELLA LIBERTA' 25 CP_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATO
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha riassunto il giudizio a seguito della pronuncia da parte della Parte_1
Suprema Corte di cassazione, sezione lavoro, dell'ordinanza n. 18895/2025 pubblicata il 10/7/25 che ha accolto il ricorso per cassazione proposto dalla stessa, annullando conseguentemente la parte della sentenza impugnata n. 145/2021 della Corte d'Appello di Ancona, pubblicata in data 08.06.2021, così statuendo: “accoglie…per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso principale, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
pagina 1 di 5 cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti e rinvia alla Corte di
Appello di Ancona in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
Chiede, pertanto, la ricorrente che, in ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, sia accolta la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente alle differenze retributive per aver svolto durante il periodo dal
01/09/2010 al 31/08/2015 mansioni superiori di Dirigente di fascia A, con conseguente condanna Cont dell'amministrazione convenuta di al pagamento della somma di € 296.962,61 – così CP_1 determinata dalla CTU – oltre a svalutazione monetaria e interessi e conseguente riconoscimento dell'attività svolta anche ai fini pensionistici.
Si è costituita nella presente fase del giudizio l' eccependo, in via preliminare Controparte_2
e pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente richiesta di estinzione del giudizio, nonché l'infondatezza, nel merito, della domanda avversaria.
All'esito della prima udienza, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, la Corte si è riservata di decidere.
Ebbene, va accolta l'eccezione preliminare avanzata dalla resistente per essere Controparte_2 stata la riassunzione proposta nei confronti di parte non legittimata.
E' noto che ai sensi della L.R. n. 19/2022, a partire dalla data del 31.12.2022 è stata soppressa l e al suo posto sono subentrate, senza soluzione di continuità, le n.5 neo-istituite CP_3
; Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
), i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle precedenti n.5 CP_2 Controparte_7
Aree Vaste dell'ex e che sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere CP_3 finanziario, fiscale, patrimoniale facenti capo all' . CP_3
Tuttavia, ai sensi dell'art. 42, comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 “Alla data del 31 dicembre
2022 l' è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e Controparte_8 divengono operative le che subentrano all' senza soluzione di CP_4 Controparte_4 CP_3 continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa l' Controparte_8 Controparte_9 svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle CP_4
nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte Controparte_4 ià facenti capo all […] ”. CP_10 Controparte_8
pagina 2 di 5 Conformemente, la D.G.R.M. n.1718 del 19 dicembre 2022, ha stabilito che “l' CP_4 subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e CP_3 stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data” (v.par.15 D.G.R.M. n.1718/2022).
Nella fattispecie, risulta per tabulas che il giudizio di primo grado è stato introdotto nei confronti dell' con ricorso depositato presso il Tribunale di Macerata nell'anno 2017 ed è stato CP_3 definito con sentenza pubblicata il 18.11.2019.
La Corte di Appello di Ancona si pronunciava con sentenza n. 145/2021 pubblicata in data
08.06.2021 e nello stesso anno la proponeva ricorso per Cassazione a cui resisteva l' Parte_1 [...] con controricorso e ricorso incidentale depositato sempre nel settembre 2021, fino alla CP_3 pronuncia della citata ordinanza rescindente della Cassazione.
Trattasi quindi di contenzioso giudiziale instaurato anteriormente al 01.01.2023 nei confronti di e pendente alla data del 31.12.2022, per il quale opera il disposto di cui all'art. 42, Controparte_3 comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 e di cui alla D.G.R.M. n.1718/2022, con conseguente subentro Cont a titolo universale (v. par.
3.6 D.G.R.M. n.1385/2022) dell di in funzione di Gestione CP_4
Liquidatoria ex a prescindere dalla titolarità attuale del rapporto di lavoro in Controparte_3 questione.
Si rileva, tuttavia, che, nel riassumere il giudizio nei confronti della parte personalmente, come disposto dall'art. 392 c.p.c., la vocatio in ius sia rimasta del tutto assente nei confronti della gestione liquidatoria, essendo, incontrovertibilmente, il ricorso stato rivolto nei soli confronti della
[...]
ritenuta essere succeduta alla parte che ha partecipato al giudizio di primo grado in quanto CP_2 odierna datrice di lavoro ed unica parte, infatti, ad essersi costituita in vista della prima udienza.
Ebbene, come ricorda la Cassazione (v. Cass UU n. 2013/6070) “è principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della "giusta parte" (si vedano, tra le altre, Cass. 3 agosto 2012, n. 14106; Cass. 8 febbraio 2012, n.
1760; Cass. 13 maggio 2011, n. 10649; Cass. 7 gennaio 2011, n. 259; Sez. un. 18 giugno 2010, n.
14699; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783). Non appare davvero un onere troppo gravoso - ne' tanto meno un'ingiustificata limitazione del diritto d'azione, a fronte dell'esigenza di tutelare anche i successori della controparte, che potrebbero essere ignari della pendenza giudiziaria - quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i pagina 3 di 5 medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite.......ed allora, ove tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l'inammissibilità dell'atto che lo promuove”.
Ancora di recente si è ribadito (v. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 25779 del 14/12/2016) che “Il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito è inammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo, e ciò preclude l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare l'evocazione in giudizio di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base”.
Tali principi devono valere anche nel caso di proposizione del ricorso in riassunzione a seguito di rinvio da parte della Cassazione.
È, infatti, opinione costante che il giudizio di rinvio sia una fase autonoma dell'originario processo civile, che si deve svolgere dinanzi al giudice dinanzi al quale la Corte di Cassazione ha rimesso la causa a norma dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. e che tale fase sia soggetta alle norme che regolano il corrispondente procedimento di primo o secondo grado.
Ad esempio, in caso di morte della parte costituita avvenuta durante il giudizio di legittimità, qualora la sentenza d'appello sia stata annullata con rinvio, la Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 2177 del
05/02/2004) ha statuito che, “in applicazione dell'art. 392 cod. proc. civ., l'erronea identificazione del soggetto passivo cagiona la nullità del ricorso in riassunzione” (v. da ultimo anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024 secondo cui “Nel giudizio rescissorio susseguente alla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 c.p.c. dev'essere compiuta nei confronti del relativo successore”).
Ugualmente, si deve, dunque, procedere anche in questo giudizio, sicché alla nullità del ricorso in riassunzione consegue l'estinzione del giudizio, come eccepita dalla parte resistente, per mancata riassunzione nel termine di legge nei confronti del soggetto legittimato passivo.
Considerata la pronuncia di mero rito e la non immediata interpretazione della legge regionale, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite della presente fase.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte pagina 4 di 5 che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese di lite;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in riassunzione, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 28 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 232/2025 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. FRATICELLI Parte_1
CLAUDIO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. NICOLINI CARLO ALBERTO elett.te CP_1 dom.to in PIAZZA DELLA LIBERTA' 25 CP_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATO
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha riassunto il giudizio a seguito della pronuncia da parte della Parte_1
Suprema Corte di cassazione, sezione lavoro, dell'ordinanza n. 18895/2025 pubblicata il 10/7/25 che ha accolto il ricorso per cassazione proposto dalla stessa, annullando conseguentemente la parte della sentenza impugnata n. 145/2021 della Corte d'Appello di Ancona, pubblicata in data 08.06.2021, così statuendo: “accoglie…per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso principale, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
pagina 1 di 5 cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti e rinvia alla Corte di
Appello di Ancona in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
Chiede, pertanto, la ricorrente che, in ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, sia accolta la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente alle differenze retributive per aver svolto durante il periodo dal
01/09/2010 al 31/08/2015 mansioni superiori di Dirigente di fascia A, con conseguente condanna Cont dell'amministrazione convenuta di al pagamento della somma di € 296.962,61 – così CP_1 determinata dalla CTU – oltre a svalutazione monetaria e interessi e conseguente riconoscimento dell'attività svolta anche ai fini pensionistici.
Si è costituita nella presente fase del giudizio l' eccependo, in via preliminare Controparte_2
e pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente richiesta di estinzione del giudizio, nonché l'infondatezza, nel merito, della domanda avversaria.
All'esito della prima udienza, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, la Corte si è riservata di decidere.
Ebbene, va accolta l'eccezione preliminare avanzata dalla resistente per essere Controparte_2 stata la riassunzione proposta nei confronti di parte non legittimata.
E' noto che ai sensi della L.R. n. 19/2022, a partire dalla data del 31.12.2022 è stata soppressa l e al suo posto sono subentrate, senza soluzione di continuità, le n.5 neo-istituite CP_3
; Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
), i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle precedenti n.5 CP_2 Controparte_7
Aree Vaste dell'ex e che sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere CP_3 finanziario, fiscale, patrimoniale facenti capo all' . CP_3
Tuttavia, ai sensi dell'art. 42, comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 “Alla data del 31 dicembre
2022 l' è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e Controparte_8 divengono operative le che subentrano all' senza soluzione di CP_4 Controparte_4 CP_3 continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa l' Controparte_8 Controparte_9 svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle CP_4
nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte Controparte_4 ià facenti capo all […] ”. CP_10 Controparte_8
pagina 2 di 5 Conformemente, la D.G.R.M. n.1718 del 19 dicembre 2022, ha stabilito che “l' CP_4 subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e CP_3 stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data” (v.par.15 D.G.R.M. n.1718/2022).
Nella fattispecie, risulta per tabulas che il giudizio di primo grado è stato introdotto nei confronti dell' con ricorso depositato presso il Tribunale di Macerata nell'anno 2017 ed è stato CP_3 definito con sentenza pubblicata il 18.11.2019.
La Corte di Appello di Ancona si pronunciava con sentenza n. 145/2021 pubblicata in data
08.06.2021 e nello stesso anno la proponeva ricorso per Cassazione a cui resisteva l' Parte_1 [...] con controricorso e ricorso incidentale depositato sempre nel settembre 2021, fino alla CP_3 pronuncia della citata ordinanza rescindente della Cassazione.
Trattasi quindi di contenzioso giudiziale instaurato anteriormente al 01.01.2023 nei confronti di e pendente alla data del 31.12.2022, per il quale opera il disposto di cui all'art. 42, Controparte_3 comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 e di cui alla D.G.R.M. n.1718/2022, con conseguente subentro Cont a titolo universale (v. par.
3.6 D.G.R.M. n.1385/2022) dell di in funzione di Gestione CP_4
Liquidatoria ex a prescindere dalla titolarità attuale del rapporto di lavoro in Controparte_3 questione.
Si rileva, tuttavia, che, nel riassumere il giudizio nei confronti della parte personalmente, come disposto dall'art. 392 c.p.c., la vocatio in ius sia rimasta del tutto assente nei confronti della gestione liquidatoria, essendo, incontrovertibilmente, il ricorso stato rivolto nei soli confronti della
[...]
ritenuta essere succeduta alla parte che ha partecipato al giudizio di primo grado in quanto CP_2 odierna datrice di lavoro ed unica parte, infatti, ad essersi costituita in vista della prima udienza.
Ebbene, come ricorda la Cassazione (v. Cass UU n. 2013/6070) “è principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della "giusta parte" (si vedano, tra le altre, Cass. 3 agosto 2012, n. 14106; Cass. 8 febbraio 2012, n.
1760; Cass. 13 maggio 2011, n. 10649; Cass. 7 gennaio 2011, n. 259; Sez. un. 18 giugno 2010, n.
14699; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783). Non appare davvero un onere troppo gravoso - ne' tanto meno un'ingiustificata limitazione del diritto d'azione, a fronte dell'esigenza di tutelare anche i successori della controparte, che potrebbero essere ignari della pendenza giudiziaria - quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i pagina 3 di 5 medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite.......ed allora, ove tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l'inammissibilità dell'atto che lo promuove”.
Ancora di recente si è ribadito (v. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 25779 del 14/12/2016) che “Il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito è inammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo, e ciò preclude l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare l'evocazione in giudizio di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base”.
Tali principi devono valere anche nel caso di proposizione del ricorso in riassunzione a seguito di rinvio da parte della Cassazione.
È, infatti, opinione costante che il giudizio di rinvio sia una fase autonoma dell'originario processo civile, che si deve svolgere dinanzi al giudice dinanzi al quale la Corte di Cassazione ha rimesso la causa a norma dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. e che tale fase sia soggetta alle norme che regolano il corrispondente procedimento di primo o secondo grado.
Ad esempio, in caso di morte della parte costituita avvenuta durante il giudizio di legittimità, qualora la sentenza d'appello sia stata annullata con rinvio, la Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 2177 del
05/02/2004) ha statuito che, “in applicazione dell'art. 392 cod. proc. civ., l'erronea identificazione del soggetto passivo cagiona la nullità del ricorso in riassunzione” (v. da ultimo anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024 secondo cui “Nel giudizio rescissorio susseguente alla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 c.p.c. dev'essere compiuta nei confronti del relativo successore”).
Ugualmente, si deve, dunque, procedere anche in questo giudizio, sicché alla nullità del ricorso in riassunzione consegue l'estinzione del giudizio, come eccepita dalla parte resistente, per mancata riassunzione nel termine di legge nei confronti del soggetto legittimato passivo.
Considerata la pronuncia di mero rito e la non immediata interpretazione della legge regionale, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite della presente fase.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte pagina 4 di 5 che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese di lite;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in riassunzione, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 28 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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