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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di CA III Sezione Civile
R.G.A.C. 17715/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 17715/2019
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) – in persona del curatore avv. Parte_1 P.IVA_1 [...]
- con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI SCIANGULA, elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
VINCENZO GIUFFRIDA 37, CATANIA
contro
) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CALABRETTA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA LANCASTER 13, CP_1
con l'intervento di
) – già amministratore unico di Controparte_2 C.F._1
1
R.G.A.C. 17715/2019
– con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE TAMBÈ e dell'avv. ARMANDO Parte_1
FINOCCHIARO, elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 140, CATANIA
e proseguita nei confronti di
) – in persona del Controparte_3 C.F._1 curatore avv. Elisa Guglielmino - contumace
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti ed in questa sede da intendersi integralmente richiamate.
II
La domanda di risarcimento del danno proposta dal – alla Parte_1 quale ha aderito (già amministratore della società fallita), che ha depositato atto Controparte_2 d'intervento nel presente giudizio, ed il cui fallimento è stato dichiarato in corso di causa, senza che la curatela si sia poi costituita nel presente giudizio – è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
A
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal convenuto Controparte_1
Come illustrato dalla procedura concorsuale nelle proprie difese, la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sull'originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato (Cass. Sez. Un. 1567/2023; Cass. Sez. Un. 14324/2021).
Nel caso in esame, il ha chiesto il risarcimento del danno Parte_1 asseritamente patito dalla società allora in bonis per aver quest'ultima incolpevolmente confidato nella legittimità della concessione edilizia n. 26 del 5 marzo 2005 (cfr. doc. 4 di parte convenuta) e della successiva concessione edilizia in variante n. 31 del 9 maggio 2008 (cfr. doc. 12 di parte convenuta): tali provvedimenti amministrativi erano stati infatti emessi dal Comune di in relazione ad un CP_1
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progetto intrapreso dalla suddetta società per l'edificazione di una struttura alberghiera presso la frazione di Stazzo nel territorio del comune acese, per poi essere annullati dal – Controparte_4
Sezione staccata di CA con la sentenza n. 234/2008 (previa impugnazione degli stessi da parte di alcuni privati cittadini - cfr. docc. 11 e 17 di parte convenuta), anche per effetto dei successivi atti posti in esse dallo stesso ente comunale in data 8 marzo 2011 e 9 maggio 2012 (cfr. doc. 21 di parte convenuta) – il che avrebbe comportato, secondo la prospettazione attorea, un danno patrimoniale in termini non solo di esborsi per l'attività edificatoria poi non più assentita, ma anche di costi per il ripristino dei luoghi (illegittimamente) modificati, oltre che l'insinuazione al passivo fallimentare del
, il quale aveva nelle more erogato apposito contributo pubblico Controparte_5 per la realizzazione dell'opera.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati ed avuto riguardo agli elementi di fatto prospettati dalla curatela, la pretesa risarcitoria rientra certamente nella giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria.
B
Anche l'eccezione di prescrizione avanzata dall'ente comunale non merita accoglimento.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, alla data di pendenza della lite il termine di prescrizione (quinquennale ex art. 2947, co. I c.c.) era già integralmente decorso a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1109 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana in data 18 novembre 2009 (cfr. doc. 17 di parte convenuta) – sentenza con la quale detto giudice aveva accolto l'appello proposto dai ricorrenti che avevano in primo grado impugnato la concessione edilizia n. 26/2005 (limitatamente ad alcune doglianze precedentemente disattese dal
– Sezione staccata di CA nella menzionata sentenza n. 234/2008), confermando Controparte_4 in ogni caso l'annullamento del predetto provvedimento amministrativo.
La doglianza è infondata.
In tema di diritto al risarcimento del danno, il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (Cass. 29328/2024).
Ora, non ritiene il Tribunale che, alla data di pubblicazione e successivo passaggio in giudicato della citata sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, la società poi fallita potesse avere piena contezza di aver patito un qualche danno per effetto del comportamento dell'amministrazione comunale acese.
Del resto, era stata pacificamente emessa, nelle more, la concessione edilizia in variante n.
31/2008 in (rinnovato) assenso, da parte dell'ente comunale, all'esecuzione dei noti lavori ad opera di
– atto in virtù del quale la procedura concorsuale sostiene che la società allora in Parte_1 bonis avesse maturato la legittima convinzione di agire nel rispetto della legge, avuto riguardo, peraltro, ai termini dubitativi secondo i quali si sarebbe poi espresso lo stesso giudice amministrativo d'appello nella sentenza n. 1109/2009 in relazione all'effettiva portata modificativa della seconda concessione rispetto alla prima (cfr. pagg.
8-9 del doc. 17 di parte convenuta).
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Inoltre, è solo nel 2010 che l'ente comunale avviò il procedimento amministrativo deputato all'annullamento – poi disposto per effetto del provvedimento n. 15239 dell'8 marzo 2011, con successivo ordine di ripristino dei luoghi emanato dal Comune di con ordinanza n. 12 del 9 CP_1 maggio 2012 – della concessione edilizia in variante n. 31/2008 ed è pacifico che siffatti provvedimenti vennero impugnati dalla società in bonis con ricorso innanzi al T.A.R. della – Sezione staccata CP_4 di CA (successivamente deciso con sentenza n. 1293 del 21 giugno 2018 – cfr. doc. 27 di parte convenuta).
Non è peraltro superfluo notare sotto tale profilo che:
• in seno a quest'ultimo procedimento giurisdizionale l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati era stata interinalmente sospesa dall'adito giudice amministrativo, il che corrobora la tesi attorea secondo la quale, fintanto che l'annullamento della concessione edilizia in variante era sub iudice (al pari, peraltro, dell'ordinanza di ripristino dei luoghi), non poteva ragionevolmente esservi, da parte della società in bonis, alcuna effettiva percezione di aver subito un qualche danno ingiusto per effetto del comportamento dell'ente convenuto – convinzione che, al di là della sua fondatezza o meno, si sarebbe comunque definitivamente cristallizzata, al più tardi, all'atto della decisione, da parte del giudice amministrativo, sul ricorso avverso il provvedimento di annullamento della seconda concessione (poi definito con sentenza n. 1293/2018 del T.A.R. della – Sezione staccata di CA – cfr. doc. 27 di CP_4 parte convenuta);
• fu inoltre lo stesso Comune di , nelle more, ad annullare, in via di autotutela, con CP_1 ordinanza n. 4 del 10 gennaio 2013, i suddetti provvedimenti impugnati da Parte_1 innanzi al giudice amministrativo – da cui, poi, la cessata materia del contendere come dichiarata dal – Sezione staccata di CA con la menzionata sentenza n. Controparte_4
1293/2018, nella quale il giudicante, nell'escludere che fosse oggetto della materia in contesa anche l'eventuale reviviscenza della concessione edilizia in variante, chiarì inoltre che solo il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, in sede di ottemperanza della precedente sentenza n. 1109/2009 (effettivamente richiesta nelle more dai terzi che avevano ottenuto l'annullamento in sede giurisdizionale della concessione edilizia n. 26/2005), era “[…] competente a stabilire se gli effetti della sentenza del C.G.A. n. 1109/2009 – di annullamento della originaria concessione del 2005 – [avessero] o meno investito anche la concessione del 2008 […]” (cfr. pag. 6 del doc. 27 di parte convenuta);
• siffatta sentenza sarebbe pervenuta in esito al giudizio di ottemperanza solamente in data 15 ottobre 2012: essa, in particolare, si limitò a prendere unicamente atto dell'ormai irreversibile eliminazione dal mondo giuridico della prima concessione edilizia, statuendo i conseguenti provvedimenti finalizzati all'attuazione del giudicato (cfr. doc. 23 di parte convenuta).
Se, allora, solo a far tempo dalla pubblicazione della sentenza n. 1293/2018 del T.A.R. della
Sicilia – Sezione staccata di CA può farsi ragionevolmente decorrere, per tutte le ragioni sopra illustrate, il termine quinquennale di prescrizione, è evidente che la presente azione, in quanto introdotta dalla curatela nell'anno 2019, è tempestiva.
L'eccezione di prescrizione è pertanto respinta.
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C
Venendo al merito della pretesa risarcitoria, essa, come detto, è destituita di fondamento.
Da un punto di vista generale, deve in primo luogo considerarsi che non è ravvisabile un fatto illecito, dal quale sia derivato un danno ingiusto risarcibile, nella condotta di un comune che abbia rilasciato concessioni edilizie illegittime e, perciò, disapplicate, sulla base di norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale anch'esse illegittime – ad esempio, perché adottate in contrasto con la normativa di rango ordinario -, non essendo configurabile un interesse pretensivo allo svolgimento di attività edilizia oggettivamente non consentita, né meritando tutela l'interesse al bene della vita correlato alle spese ed agli investimenti sostenuti in conseguenza dell'affidamento riposto nelle illegittime concessioni edilizie conseguite (Cass. 23136/2016).
Nel caso in esame, non è superfluo notarsi che l'annullamento in sede giurisdizionale della prima concessione edilizia originariamente rilasciata dal Comune di a beneficio della società CP_1 attrice allora in bonis pervenne all'esito della constatazione, da parte del giudice amministrativo, dell'esistenza di “[…] discrasie fra progettato e realizzato […]”, in virtù della “[…] alterazione della realtà nella relazione, nelle dichiarazioni e nella progettualità […]” intrapresa da parte attrice nell'ambito del progetto edilizio per cui è causa (cfr. cit. doc. 11 di parte convenuta).
È infatti lo stesso consulente tecnico d'ufficio a suo tempo nominato dal giudice amministrativo nel processo iscritto al n. 814/2006 Reg. Gen. ad aver appurato che, nei fatti, l'attività edificatoria intrapresa da aveva comportato “[…] rispetto al progetto […] un aumento di Parte_1 superficie complessivo di 93,6 mq e di volume di 224,26 mq […]”, mentre “[…] la realizzazione dei locali al piano cantinato ed al piano terra [aveva] comportato anche modifica dei prospetti […]”, sì da determinare “[…] l'aumento della volumetria assentita dell'edificio […]”: in buona sostanza, come evidenziato dal giudice amministrativo nella menzionata sentenza n. 234/2008, “[…] si tratterebbe di una contraddizione interna al progetto, essendovi differenze fra quanto dichiarato e quanto graficamente rappresentato;
sostanzialmente di questo si erano doluti i ricorrenti e di questo la ctu ha dato conferma […]”.
Così opinando, è allora evidente che ogni successivo pregiudizio asseritamente patito dalla società in bonis non può che essere integralmente imputato al comportamento negligente della stessa: l'annullamento dell'originario provvedimento autorizzativo appare attestarsi, in realtà, quale naturale conseguenza di quelle “[…] discrasie fra progettato e realizzato […]” che nulla avevano a che fare con l'attività edilizia inizialmente assentita dall'ente comunale convenuto e che, di fatto, hanno condotto il giudice amministrativo a porre nel nulla la concessione edilizia n. 26/2005 – e ciò, in ogni caso, a prescindere dalle considerazioni che il giudice amministrativo d'appello, con riguardo ad altro motivo di ricorso fatto valere innanzi a quell'autorità giudiziaria da chi impugnò la concessione, avrebbe poi svolto nella citata sentenza n. 1109/2009 in relazione al fatto che, per giunta, il progetto a suo tempo presentato da era in contrasto con gli strumenti urbanistici di carattere generale del Parte_1
Comune di (cfr. cit. doc. 17 di parte convenuta); in relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, CP_1 restano fermi i condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità poc'anzi menzionata, secondo la quale non merita alcuna tutela risarcitoria la lesione patrimoniale conseguente ad
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investimenti sostenuti dal privato per lo svolgimento di attività edilizia oggettivamente non consentita.
Merita, poi, un'ulteriore menzione il fatto che il lasso di tempo trascorso nel caso in esame nemmeno legittimava, ad opinione del Tribunale, l'insorgenza di un qualche incolpevole affidamento in capo alla società allora in bonis.
È solo un lungo intervallo temporale decorso per inerzia dell'amministrazione a poter creare un qualche affidamento nel privato rispetto alla legittimità della propria condotta (arg. ex Cds 144/1999); inoltre, la creazione della situazione di apparenza riconducibile al generale principio dell'affidamento incolpevole postula pur sempre il requisito in base al quale il soggetto - il quale versi in una situazione nella quale egli fa pur sempre leva sull'affidamento indotto dall'apparenza da altri creata - non sia a sua volta in colpa, per l'evidente incompatibilità logica che altrimenti vi sarebbe con la posizione soggettiva di affidamento (arg. ex Cass. 5677/2006; Cass. 10133/2004).
Ora, se sotto tale ultimo profilo già si è detto del carattere negligente – e, quindi, colposo – della condotta tenuta nella fattispecie dall'allora (ed evidentemente rilevante ai sensi e Parte_1 per gli effetti dell'art. 1227, co. II c.c., come eccepito dalla parte convenuta nel § 4, B della comparsa di costituzione e risposta in atti), deve osservarsi anche che la concessione inizialmente rilasciata dal Comune di risale al 5 marzo 2005, mentre il processo volto ad ottenere l'annullamento in sede CP_1 giurisdizionale di tale provvedimento amministrativo venne introdotto nemmeno un anno dopo la sua emanazione da parte dell'ente comunale (pacificamente, nel febbraio dell'anno 2006): può allora ragionevolmente argomentarsi che parte attrice, a distanza di nemmeno dodici mesi dall'iniziale assenso di parte convenuta, potesse già adeguatamente valutare eventuali profili di criticità del progetto edilizio nelle more intrapreso - anche dal punto di vista del c.d. rischio giuridico -, se è poi vero che la stessa società richiedente, “[…] stante il dilungarsi dei tempi per la conclusione del giudizio innanzi al
Giudice Amministrativo e ritenuto il progetto iniziale del 1999 non più adeguato sotto il profilo tecnologico, chiudeva il cantiere per quasi un anno […]” (cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale di parte attrice).
E non è, sul punto, superfluo notarsi come, all'esito dell'istruttoria processuale, sia pacificamente emerso anche che la gran parte degli investimenti finanziari realizzati dalla società allora in bonis con riguardo al suddetto progetto venne di fatto effettuata quando il giudizio rubricato al n.
814/2006 Reg. Gen. era già pendente innanzi al competente giudice amministrativo (cfr. doc. 18 di parte attrice).
Non viene infine in soccorso alle tesi sostenute dalla curatela nemmeno la circostanza del successivo rilascio, da parte del Comune di , della concessione edilizia in variante n. 31/2008 CP_1 in relazione all'esecuzione dei noti lavori e ciò proprio in virtù di tutto il contenzioso amministrativo e giudiziario, poc'anzi descritto, che di lì a poco ne seguì (e che, evidentemente, segnalava la persistenza di profili di criticità giuridico-amministrativa dell'attività edilizia lungi dal poter fondare un qualche legittimo ed incolpevole affidamento in capo a – il tutto, in disparte l'ulteriore Parte_1 circostanza dei legittimi profili di dubbio che persistettero in relazione all'effettivo raggio modificativo d'azione della seconda concessione rispetto alla prima (e che sarebbe stato parzialmente chiarito solo dalla citata sentenza n. 930/2012 resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana in sede di ottemperanza – cfr. cit. doc. 23 di parte convenuta).
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Alla luce delle superiori motivazioni, la domanda di risarcimento del danno è pertanto respinta.
III
Deve infine rigettarsi l'istanza di parte convenuta di cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive, come formulata nella relativa memoria di replica.
In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire finanche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte (Cass. 21031/2016): ne consegue che non possono essere qualificate come offensive della reputazione del le parole utilizzate dal difensore del fallimento attore (come, nella Controparte_1 specie, “[…] l'operato del è da ritenersi grave e doloso […]”, che s'iscrivono pur Controparte_1 sempre nella normale dialettica difensiva e servono semplicemente a rafforzare la tesi attorea della fondatezza della domanda risarcitoria in questa sede proposta), in quanto non lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
IV
La reciproca soccombenza delle parti e l'obiettiva complessità della materia del contendere giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune di;
CP_1
2. rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dal Controparte_1
3. rigetta ogni domanda proposta dal Parte_1
4. rigetta l'istanza formulata dal Comune di ai sensi dell'art. 89 c.p.c.; CP_1
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in CA dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 4 giugno 2025.
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